(G.U. 18-9-1989, n.218)
NUOVE DIRETTIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO DI AUTOTRAZIONE.
Capo I
CRITERI GENERALI
Art.1. CRITERI E DEFINIZIONI
1. Per conseguire gli obiettivi del Piano energetico
nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il
10-8-1988, in materia di razionalizzazione della rete
nazionale di distribuzione dei carburanti per uso di
autotrazione e per un graduale adeguamento della stessa
alla situazione già in atto a livello europeo
anche in vista dell'integrazione del 1992, occorre
perseguire una riduzione del numero di impianti, come
premessa per una loro maggiore produttività.
Ciò presuppone anche la modifica degli orari
e delle turnazioni, in modo da garantire comunque il
pieno espletamento del pubblico servizio. L'attività
inerente alla installazione e all'esercizio degli impianti
di distribuzione automatica di carburanti costituisce
infatti pubblico servizio ed è soggetta a concessione.
2. Il termine "carburanti" nel presente decreto
comprende le benzine (priva di piombo, super e normale)
le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio
per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per
autotrazione ed il gas metano per autotrazione.
Capo II
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE
Art.2. MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
1. Restano di competenza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S.,
sentito il Ministro delle finanze e, ove occorra, la
competente soprintendenza, i provvedimenti di concessione
e di autorizzazione relativi agli impianti di distribuzione
di carburanti per uso di autotrazione situati sulle
autostrade, nonché agli impianti siti sui raccordi
e sulle tangenziali classificati come autostrade con
provvedimento del Ministro dei lavori pubblici.
2. E' altresì di competenza del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S.,
sentito il Ministro delle finanze, il cambio di intestazione
della concessione degli impianti a qualsiasi titolo
avvenga da una società ad un'altra, quando il
cambio riguardi tutti gli impianti della società
richiedente e questi siano ubicati in due o più
regioni.
Art.3. PREFETTI
1. E' soggetta all'autorizzazione prefettizia l'attività
inerente alla installazione e all'esercizio degli impianti
avio per uso privato, degli impianti per uso privato
per natanti e degli impianti utilizzati esclusivamente
per autoveicoli di proprietà di amministrazioni
pubbliche.
2. I prefetti sono tenuti a trasmettere al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie
di base, una volta all'anno, entro il primo trimestre,
l'elenco delle autorizzazioni esistenti al 31 dicembre
dell'anno precedente, di quelle nuove rilasciate e
di quelle venute a cessare.
Art.4. REGIONI
1. Le funzioni amministrative relative all'attività
inerente alla installazione e all'esercizio degli impianti
per la distribuzione automatica di carburanti per uso
di autotrazione non compresi negli articoli precedenti
restano delegate alle regioni a statuto ordinario,
ai sensi dell'art.52 del decreto del Presidente della
Repubblica 24-7-1977, n.616.
Capo III
DIRETTIVE ALLE REGIONI
Art.5. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE
1. Le amministrazioni regionali nell'esercizio delle
funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art.52
del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977,
n.616, si atterranno alle direttive di cui al presente
capo.
Art.6. NUOVE CONCESSIONI E RINNOVI
1. Nuove concessioni per la installazione e l'esercizio
di impianti di distribuzione automatica di carburanti,
possono essere rilasciate solo previa rinuncia alla
concessione di due impianti installati e funzionanti
(erogazione effettiva di carburanti negli ultimi 12
mesi), ciascuno inteso come unitario complesso commerciale,
e previo impegno al loro smantellamento, da avviare
contestualmente all'ottenimento della nuova concessione.
2. La norma di cui al comma 1 non é applicabile
per gli impianti di distribuzione di solo G.P.L. per
i quali vale la limitazione del numero complessivo
dei punti di vendita (P.V.) che non può superare
comunque il 6% del totale dei P.V. di tutti i carburanti
della regione.
3. Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti
situati nei centri storici, se incompatibili con la
normativa urbanistica e se le stesse non sono in regola
con la normativa vigente in materia di licenze di accesso.
4. Sono escluse dal divieto di cui al comma 3 le concessioni
relative ad impianti di distribuzione siti nelle località
montane, nelle piccole isole e nei piccoli centri abitati,
ove essi costituiscano unico punto di rifornimento
di carburanti e distino almeno km.15, sulla viabilità
ordinaria, da altro impianto di distribuzione.
5. Non possono essere accordate nuove concessioni né
sono rinnovabili le concessioni intestate a soggetti
privi della sperimentata, ovvero comprovabile, capacità
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessaria
a garantire la continuità e la regolarità
nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione
dei carburanti.
6. I requisiti di cui al comma 5 saranno valutati secondo
criteri predeterminati e oggettivi e tali comunque
da garantire l'esercizio effettivo degli impianti da
parte del titolare della concessione.
Art.7. POTENZIAMENTI E MODIFICHE
1. L'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di
distribuzione esistente o la installazione di apparecchiature
self-service pre-pagamento possono essere autorizzate
previa rinuncia alla concessione di un altro impianto
installato e funzionante (erogazione effettiva di carburanti
negli ultimi dodici mesi) e previo impegno al suo smantellamento,
da avviare contestualmente all'autorizzazione al potenziamento.
Nell'autorizzare detti potenziamenti dovranno essere
evitate le concentrazioni geografiche ed al contrario,
nell'interesse dell'utente, dovrà essere favorita
una distribuzione omogenea sul territorio dei vari
carburanti. In particolare per il G.P.L. le regioni
dovranno stabilire delle distanze minime tra le singole
stazioni in funzione del numero di abitanti della singola
zona servita.
2. Le limitazioni di cui al comma precedente non valgono
per la benzina priva di piombo, la cui erogazione deve
essere sempre autorizzata, e per il metano ancorché
la erogazione sia effettuata per mezzo di nuove e separate
strutture adeguatamente allocate dal punto di vista
della sicurezza ed autorizzate con specifico provvedimento.
In particolare per quanto riguarda il metano dovrà
essere attribuita priorità alle stazioni di
rifornimento per i mezzi pubblici adibiti alla circolazione
urbana (autobus, taxi, ecc.).
3. L'aggiunta in impianti esistenti di distributori
per carburanti già autorizzati deve ritenersi
assentita qualora l'autorità concedente non
formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni
dalla richiesta da parte del concessionario.
4. Non sono soggette ad autorizzazioni le seguenti modifiche
di impianti esistenti:
a) sostituzione di distributori a semplice erogazione
con altri a doppia erogazione, per prodotti già
autorizzati;
b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture
già installate per la erogazione di benzina
normale e/o super;
c) cambio di destinazione di serbatoi;
d) aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio
dei serbatoi;
e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici
o elettronici;
f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto
di distribuzione di carburanti, quali servizi igienici,
chioschi e pensiline, isole di distribuzione.
5. Le variazioni di cui al comma 4 devono essere preventivamente
comunicate all'ente concedente e realizzate nel rispetto
delle norme di sicurezza, e di quelle fiscali.
6. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli
esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali
degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti
non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce
né potenziamento, né modifica, ma sottostà
al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza,
comunque, deve essere comunicata a fini conoscitivi
all'amministrazione concedente, che provvederà
a farne menzione nel primo provvedimento autorizzativo
in corso o, in mancanza, ad avvisare l'amministrazione
finanziaria.
Art.8. COMMISSIONI CONSULTIVE
1. Per l'esame dei provvedimenti relativi a potenziamenti,
modifiche, concentrazioni, trasferimenti dei punti
di vendita, dovranno essere istituite dalle regioni,
laddove non costituite, apposite commissioni consultive,
che potranno dotarsi di appositi regolamenti interni,
e composte di un numero ristretto di rappresentanti
delle organizzazioni di categoria dei gestori, delle
compagnie petrolifere, delle associazioni delle altre
categorie interessate e degli enti dei quali si deve
acquisire il parere.
Art.9. SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO
1. Per la sospensione dell'esercizio dell'impianto valgono
le disposizioni di cui all'art.26 del decreto del Presidente
della Repubblica 27-10-1971, n.1269.
Art.10. CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
1. Per la cessazione della concessione valgono le disposizioni
di cui all'art.18 del decreto del Presidente della
Repubblica 27-10-1971, n.1269.
Art.11. CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI
1. Ogni regione è tenuta a trasmettere al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie
di base, una volta all'anno, entro il primo trimestre,
l'elenco delle concessioni esistenti al 31 dicembre
dell'anno precedente, di quelle nuove rilasciate e
di quelle venute a cessare.
Art.12.
Si omette in quanto inerente disposizioni su orario
e turnazioni.
Art.13. ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DIRETTIVE ED ENTRATA
IN VIGORE
1. Le direttive di cui al presente decreto annullano
e sostituiscono le precedenti direttive emanate in
materia ed entrano in vigore dal 19 settembre 1989.
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