[Note's] DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 MARZO 1989

(G.U.21-4-1989, n.93 supplemento)

APPLICAZIONE DELL'ART.12 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 MAGGIO 1988, N.175, CONCERNENTE RISCHI RILEVANTI CONNESSI A DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI.

Si riportano solo gli articoli di carattere generale e quelli relativi alla prevenzione incendi.

Art.1. NORME GENERALI DI SICUREZZA
1. Nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle attività industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente Comando dei vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme vigenti ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel:
a) regio decreto 9-1-1927, n.147 (inerente l'impiego di gas tossici);
b) regio decreto 12-5-1927, n.824;
c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27-7-1934, n.1265;
d) decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955, n.547;
e) decreto del Presidente della Repubblica 19-3-1956, n.303;
f) legge 23-12-1978, n.833, e successive modifiche, integrazioni e decreti applicativi;
g) decreto del Presidente della Repubblica 29-7-1982, n.577;
h) legge 7-12-1984, n.818.
2. Il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va esteso alle successive modifiche ed integrazioni nonché ai decreti applicativi.

Art.2. CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE
1. Per la classificazione delle sostanze pericolose come <<molto tossiche>>, <<tossiche>>, <<infiammabili>>, <<capaci di esplodere>> e <<cancerogene>> si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 25-7-1987, n.555, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le sostanze pericolose non ancora classificate si provvede con i criteri stabiliti dall'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 24-11-1981, n.927, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20-2-1988, n.141.

Art.3. ESENZIONE DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
1. Il fabbricante è esentato dall'obbligo della dichiarazione, di cui all'art.6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, qualora la quantità di ogni singola sostanza sia inferiore:
a) ad un quinto delle rispettive quantità indicate nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17-5- 1988, n.175, per le sostanze ivi elencate, ricomprese nell'allegato IV del medesimo decreto, o comunque non superiori alle quantità indicate per le sostanze elencate nell'allegato II, prima colonna, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.175 del 1988;
b) per le altre classi di sostanze ricomprese nell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica n.175 del 1988:
1) a 0,2 kg per le sostanze cancerogene molto tossiche o tossiche;
2) a 50 kg per le sostanze molto tossiche;
3) a 500 kg per le sostanze tossiche;
4) a 1000 kg per le sostanze capaci di esplodere.

Art.4. VERIFICA DELLE SOGLIE
1. Ai fini della verifica della soglia dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, i quantitativi delle sostanze riferibili ad una singola voce si intendono per complesso di impianti e depositi connessi, appartenenti al medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi è inferiore a mt.500.
2. Ai fini della verifica della soglia dell'allegato II, seconda colonna, al decreto del Presidente della Repubblica 17-5- 1988, n.175, i quantitativi delle sostanze riferibili ad una singola voce si intendono per complesso di depositi separati, appartenenti al medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi è inferiore a 500 metri.
3. Ai fini della verifica delle soglie di cui agli artt. 3 o 6, i quantitativi delle sostanze prese in considerazione si intendono riferiti ad un complesso di impianti e depositi connessi, appartenenti al medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi è inferiore a 100 metri.
4. Ai fini della verifica delle soglie dell'allegato II, prima colonna, al decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, o dell'art.6, i quantitativi delle sostanze riferibili ad una singola voce si intendono per complesso di depositi separati, appartenenti al medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi è inferiore a mt.500.
5. Ai fini della verifica delle soglie di cui al presente articolo:
a) le distanze devono essere calcolate dal limite di batteria dell'impianto e del perimetro del deposito;
b) le quantità da prendere in considerazione per i depositi sono le quantità massime immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento;
c) per le sostanze elencate isolatamente, nonché ascrivibili ad una delle voci di cui ai numeri 1 e 2 dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, ed ai numeri 124, 125 e 150 dell'allegato III al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.175 del 1988, la quantità deve essere sommata a quella di eventuali altre sostanze ricadenti nella voce stessa.

Art.5. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INCEDIENTI RILEVANTI. NOTIFICA
1. Il rapporto di sicurezza allegato alla notifica, di cui all'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, deve essere predisposto secondo le modalità indicate nell'allegato I.

Art.6. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI. DICHIARAZIONE
1. La dichiarazione deve essere predisposta secondo le modalità indicate nel capitolo 1 dell'allegato III.
2. Il fabbricante è tenuto ad effettuare, secondo le modalità di cui al capitolo 2 dell'allegato III, le analisi idonee ad identificare i tipi di incidenti, definire le quantità di materia e di energia che possono essere rilasciate in caso di incidente, nonché le conseguenze immediate e differite degli eventi identificati sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente, qualora la quantità di ogni singola sostanza sia:
a) più del 60% delle quantità di soglia dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, per complesso di impianti e depositi connessi;
b) oppure più del 35% delle quantità di soglia definite nella seconda colonna dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica n.175 del 1988, per complesso di depositi separati;
c) oppure più di 0,6 kg di sostanze cancerogene molto tossiche o tossiche;
d) oppure più di 150 kg di sostanze molto tossiche;
e) oppure più di 1500 kg di sostanze tossiche;
f) oppure più di 3 t per le sostanze capaci di esplodere (ai fini dell'esenzione dagli obblighi della dichiarazione, ai sensi dell'art.2 del D.M. 23-12-1993, alle sostanze comburenti di cui al presente comma si applica la soglia quantitativa di 70 tonnellate).

Art.7. ADOZIONE DI APPROPRIATE MISURE DI SICUREZZA
1. Il fabbricante nelle analisi di cui agli artt.5 e 6, con riferimento all'allegato II, può, indicando i relativi fattori compensativi:
a) segnalare le misure integrative di sicurezza già adottate e mantenute efficienti;
b) presentare un progetto di adeguamento dell'attività industriale ai fini della sicurezza, precisando i tempi occorrenti per rendere operanti le procedure ed i sistemi di sicurezza previsti.
2. Gli elementi dedotti dal comma 1, oppure ricavabili dalle soluzioni migliorative introdotte a seguito dell'analisi di sicurezza, sono presi in considerazione in sede di istruttoria ai fini della valutazione complessiva della sicurezza dell'impianto.
3. L'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica i poteri dell'autorità di indicare misure integrative e di procedere ad ispezioni ai sensi degli artt. 16, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, anche ai fini del controllo sulla esecuzione del progetto.

Art.8. INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
1. Il fabbricante nella notifica o nella dichiarazione indica altresì le modalità con le quali ha provveduto all'informazione e all'addestramento dei lavoratori, con particolare riguardo:
a) alla realizzazione di nuovi impianti o alla modifica di quelli esistenti;
b) all'esercizio degli impianti, alla presenza di guasti e di linee contenenti sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro;
c) agli incidenti o alle anomalie verificatesi in impianti dello stesso tipo;
d) alle procedure operative adottate, ai manuali utilizzati ed al loro aggiornamento;
e) alle norme di sicurezza ed alla loro applicazione.
2. Il fabbricante nella notifica o nella dichiarazione indica altresì:
a) il livello di qualificazione professionale del personale addetto al controllo ed alla sicurezza;
b) le modalità di addestramento del medesimo personale sugli impianti e presso centri di formazione specializzati;
c) i criteri per l'aggiornamento del personale; d) le modalità di informazione delle rappresentanze sindacali, in conformità con quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Art.9. SISTEMI DI PROTEZIONE DEL PERSONALE
1. Il fabbricante nella notifica o nella dichiarazione descrive i sistemi di protezione del personale, nonché le disponibilità di tali sistemi e le istruzioni date per assicurare il loro uso in conformità con la normativa vigente.

Art.10. REPERIMENTO DATI PER LE ANALISI DI SICUREZZA
1. Le analisi di cui agli artt.5 e 6, relative ad eventi naturali esterni che possono causare un incidente o alle conseguenze di incidente sulla popolazione e sull'ambiente, sono effettuate dal fabbricante anche sulla base dei dati disponibili presso la pubblica amministrazione ai quali il fabbricante può accedere. I dati si riferiscono a perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche, meteorologia, idrogeologia, densità e distribuzione della popolazione, prevalenti attività socioeconomiche, caratteristiche del territorio ai fini dell'inquinamento.
2. Il fabbricante deve specificare la fonte dei dati utilizzati.

Art.11. NORMA TRANSITORIA
1. Le imprese che hanno presentato il rapporto di sicurezza in conformità all'ordinanza del Ministro della sanità in data 21 febbraio 1985, possono provvedere alle integrazioni dello stesso, ai sensi dell'art.7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, in sede di istruttoria svolta ai sensi dell'art.18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.175 del 1988, sempreché il rapporto sia stato redatto con metodologie di analisi sostanzialmente in linea con gli allegati tecnici del presente decreto. Negli altri casi l'integrazione del rapporto di sicurezza deve avvenire nei termini di cui all'art.7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.175 del 1988.

SOMMARIO

Allegato I - Analisi e valutazione relative alla sicurezza di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti. Notifica.
Allegato II - Analisi preliminare per l'individuazione di aree critiche dell'attività industriale.
Allegato III - Analisi e valutazioni relative alla sicurezza di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti. Dichiarazione.

Allegato 1

ANALISI E VALUTAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA DI ATTIVITA' INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI. NOTIFICA

1. LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA
1.A.1 Dati Identificativi e Ubicazione dell'Impianto
1.A.1.1 Dati generali
1.A.1.2 Localizzazione e identificazione dell'impianto

1.B.1 Informazioni Relative all'Impianto
1.B.1.1 Struttura organizzativa
1.B.1.2 Descrizione dell'attività
1.B.1.3 Analisi preliminare per individuare aree critiche di attività industriale

1.C.1 Sicurezza dell'Impianto
1.C.1.1 Sanità e sicurezza dell'impianto
1.C.1.2 Reazioni incontrollate
1.C.1.3 Dati meteorologici e perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche
1.C.1.4 Interazioni con altri impianti
1.C.1.5 Analisi della sequenza degli eventi incidentali
1.C.1.6 Stima delle conseguenze degli eventi incidentali
1.C.1.7 Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire gli incidenti 1.C.1.8 Precauzioni progettuali e costruttive
1.C.1.9 Sistemi di rilevamento

1.D.1 Situazioni Critiche, Condizioni di Emergenza e Relativi Apprestamenti
1.D.1.1 Sostanze emesse
1.D.1.2 Effetti indotti su impianti ad alto rischio da incendi o esplosioni
1.D.1.3 Sistemi di contenimento
1.D.1.4 Manuale operativo
1.D.1.5 Segnaletica di emergenza
1.D.1.6 Fonti di rischio mobili
1.D.1.7 Misure per evitare cedimenti catastrofici
1.D.1.8 Sistemi di prevenzione ed evacuazione in caso di incidente
1.D.1.9 Restrizioni per l'accesso agli impianti
1.D.1.10 Misure contro l'incendio
1.D.1.11 Situazioni di emergenza e relativi piani

1.E.1 Impianti di Trattamento, Smaltimento e Abbattimento
1.E.1.1 Trattamento e depurazione reflui
1.E.1.2 Smaltimento e stoccaggio rifiuti
1.E.1.3 Abbattimento effluenti gassosi

1.F.1 Misure Assicurative e di Garanzia per i Rischi

2. MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE ANALISI DEGLI INCIDENTI
2.1 Analisi Richieste
2.2 Identificazione degli Incidenti
2.2.1 Lista di controllo per limiti di batteria
2.2.2 Lista di controllo per impianto/deposito
2.2.3 Studi di dettaglio
2.2.4 Analisi storica
2.3 Analisi di Sicurezza
2.3.1 Valutazione delle probabilità degli eventi incidentali
2.3.2 Valutazione del livello di probabilità degli eventi incidentali
2.3.3 Valutazione delle conseguenze
2.3.3.1 Individuazione degli scenari incidentali
2.3.3.2 Modellistica di simulazione
2.3.4 Valutazione conservativa delle conseguenze
2.3.5 Elementi per la predisposizione dei piani di emergenza

1. LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA
1.A.1 - DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

1.A.1.1 Dati generali
1.A.1.1.1 Ragione sociale e indirizzo del fabbricante (sede sociale).
1.A.1.1.2 Denominazione ed ubicazione dell'impianto o deposito. Indicare latitudine e longitudine dell'impianto o deposito. Direttori responsabili.
1.A.1.1.3 Indicare il responsabile della progettazione esecutiva dell'impianto, segnalandone il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo.
1.A.1.1.4 Indicare il responsabile dell'esecuzione del rapporto di sicurezza. Indicare il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo.

1.A.1.2 Localizzazione e identificazione dell'impianto
1.A.1.2.1 Corografia della zona in scala non inferiore a 1:25.000 sulla quale sia evidenziato il perimetro dello stabilimento. Tale mappa dovrà comprendere un'area avente un raggio di almeno 5 km attorno all'installazione. Sulla mappa stessa dovrà essere indicata la destinazione degli edifici principali attualmente esistenti, con particolare riferimento agli ospedali, alle scuole, agli uffici e alle industrie, con la precisazione del tipo di industria se noto, nonché la presenza di linee ferroviarie, strade, autostrade, porti, aeroporti e corridoi aerei di atterraggio e decollo.
1.A.1.2.2 Posizione dell'impianto su una mappa dettagliata in scala non inferiore a 1:2.000 della località che rappresenta la zona circostante l'impianto per un raggio minimo di 1000 m riferito al baricentro geometrico dell'impianto stesso e con una distanza minima di 500 m dai confini dell'attività.
1.A.1.2.3 Piante e sezioni dell'impianto in scala non inferiore a 1:500, con eventuali particolari significativi in scala non inferiore a 1.200.

1.B.1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO

1.B.1.1 Struttura organizzativa
- 1.B.1.1.1 Grafico dell'organizzazione.
Questo grafico sarà presentato in forma di diagramma. Nel grafico saranno mostrate le linee di comunicazione e interazione tra le persone incaricate della conduzione dell'impianto, dal direttore dell'installazione fino al capo reparto. Sarà indicato il rapporto tra i vari dipartimenti quali la produzione, la manutenzione, l'ispezione, la sorveglianza, la sicurezza, la progettazione, la costruzione.
1.B.1.1.2 Precisare l'entità del personale di ciascun dipartimento e il numero di persone normalmente presenti in ciascun reparto.
1.B.1.1.3 Precisare quali siano i requisiti minimi di addestramento da dare al personale direttivo e alle maestranze addette al funzionamento e alla manutenzione.

1.B.1.2 Descrizione delle attivita'
1.B.1.2.1 Per la descrizione delle attività soggette a notifica riferirsi a:
- qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 175/1988 che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose elencate nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 175/1988, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione all'interno dello stabilimento oppure
- qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 175/1988.
1.B.1.2.2 Precisare il codice di attività secondo la classificazione dell'allegato IV all'ordinanza ministeriale 21-2- 1985 del Ministero della Sanità.
1.B.1.2.3 Descrivere la tecnologia di base adottata nella progettazione del processo.
1.B.1.2.3.1 Nel caso di processo tecnologico di tipo nuovo, precisare l'organismo che lo ha sviluppato, le sperimentazioni eseguite, lo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche al riguardo e gli studi effettuati al fine di rendere minimi i rischi comportati dal processo stesso. Specificare se i progettisti hanno già prodotto impianti simili. In caso affermativo precisare quando, dove e in che numero.
1.B.1.2.4 Fornire lo schema a blocchi per le materie prime che entrano e dei prodotti che escono dall'impianto, con la precisazione delle modalità di trasporto, e i relativi regimi di temperatura, pressione e portata. Fornire le modalità di trasporto dei prodotti all'interno dello stabilimento con i relativi regimi di temperatura, pressione e portata. Fornire inoltre uno schema di processo semplificato con la specificazione dei collegamenti tra i singoli apparecchi o componenti dell'impianto e tra l'impianto stesso e gli altri impianti dello stabilimento, con la precisazione della quantità di sostanze presenti nei vari circuiti.
1.B.1.2.5 Indicare la capacità produttiva dell'impianto.
1.B.1.2.6 Informazioni relative alle sostanze riportate negli allegati II e III del decreto del Presidente della Repubblica 175/1988 adoperate, immagazzinate o prodotte in condizioni normali o che possono svilupparsi in circostanze anomale prevedibili.
1.B.1.2.6.1 Dati e informazioni elencati nell'allegato V al decreto del Presidente della Repubblica 175/1988, di seguito indicati:
a) identificazione della sostanza (per ciascune delle predette sostanze). Per sostanze si intendono "gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali, eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato" (Direttiva 79/831/CEE).
a.1) Nome chimico: è il nome di una sostanza caratterizzata da una composizione molecolare definita. - Numero CAS (Chemical Abstract Service Registry Number): è un codice numerico assegnato alle sostanze registrate nel Chemical Abstract Service Registry System. Tale codice numerico è formato da una sequenza di 9 cifre al massimo, la seconda parte da due cifre. La parte finale consiste in una singola cifra che viene chiamata check-digit (cifra di controllo). Quest'ultima cifra serve a verificare che i valori numerici costituenti la sequenza siano esatti. La cifra di controllo deriva dalla seguente formula:

(iNi+.........4N4+3N3+2N2+1NN):10

i = numero di cifre costituenti la sequenza (eccettuata la cifra di controllo)
Ni = cifra in posizione iesima.
Del valore della sopraindicata frazione si prende la parte decimale, scartando la parte intera. Ad esempio, per l'idrogeno fosforato (fosfina):

n.CAS: 7803 - 51 - 2

Il numero di controllo 2 risulta dal seguente calcolo:

[(6x7)+(5x8)+(4x0)+(3x3)+(2x5)+(1x1)]:10=10,2;

scartando la parte intera si ottiene 2 che corrisponde alla cifra di controllo.
- Denominazione secondo I.U.P.A.C.. Lo I.U.P.A.C. (International Union of Pure and Applied Chemistry), ha definito delle regole per la nomenclatura delle sostanze in base ai gruppi funzionali, alla struttura e alla stereochimica delle molecole.
- Altre denominazioni (numero CEE e altre).
Numero CCE: la Direttiva CEE 67/548 e successive modifiche, ai fini della classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, ha attribuito un numero a ciascuna delle sostanze che man mano ha considerato e classificato. La numerazione delle sostanze (n.CEE) è stata concepita per consentire aggiornamenti periodici della classificazione: essa è basata sull'impiego di una sequenza cifrata del tipo: ABC-RST-VW in cui:
ABC rappresenta sia il numero atomico dell'elemento chimico più caratteristico preceduto da uno o due zeri per completare la sottosequenza, sia il numero convenzionale della classificazione scelta per le sostanze organiche;
RST rappresenta il numero progressivo delle sostanze considerate nella sottosequenza ABC;
VW rappresenta, per la sostanza così definita, una delle forme in cui essa viene prodotta e/o immessa sul mercato, per cui essa è univocamente definita;
Y rappresenta la cifra di controllo (check-digit) di tutta la precedente sequenza calcolata secondo il metodo utilizzato dall'ISBN (International Standard Book Number).
La cifra di controllo deriva dalla seguente formula:

(1xA + 2xB + 3xC+ 4xR + 5xS + 6xT + 7xV + 8x):11

Del risultato si scarta la parte intera e si prende la prima cifra decimale arrotondata per eccesso: quando la prima cifra decimale risulta zero o l'arrotondamento risulta 10, si pone una X come cifra di controllo.
Esempi: Ammoniaca Anidra (NH3): n.007-001-00-5

(1x0 + 2x0 + 3x7 + 4x0 - 5x0 + 6x1 - 7x0 - 8x0):11 = 2,454

- Ulteriori denominazioni: si tratta di altri tipi di nomenclatura o nomi commerciali.
a.2) Formula empirica.
Esprime la relazione numerica più semplice tra gli atomi di un composto. Esempio: Acrilonitrile: C3H3N (formula bruta). A maggior dettaglio, a questa formula si può far seguire una formula di questo tipo: CH2=CH-CN (formula di struttura).
a.3) Composizione della sostanza:
Grado di purezza. Principali impurità e relative percentuali. Saranno indicate percentualmente le impurità significative ai fini della pericolosità nei confronti dell'uomo e dell'ambiente. Esempio: contenuto di acetilene nel butadiene.
a.4) Metodi di individuazione e di determinazione disponibili per l'impianto: descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica.
a.5) Metodi e precauzioni relativi alla manipolazione, al deposito e all'incendio previsti dal fabbricante.
a.6) Misure di emergenza previste dal fabbricante in caso di dispersione accidentale.
a.7) Mezzi a disposizione del fabbricante per rendere inoffensiva la sostanza.
b) Brevi indicazioni sui rischi:
b.1) per l'uomo: immediati; differiti.
b.2) Per l'ambiente: immediati; differiti.
1.B.1.2.6.1.1 Per quanto riguarda gli argomenti relativi ai precedenti punti a.4), a.5), a.6), a.7), b.1), b.2), si fa riferimento, di regola, ai paragrafi specifici contenuti nella scheda di sicurezza dei prodotti prevista dal fabbricante, integrata, ove è necessario, dalle opportune indicazioni tecnico- scientifiche disponibili.
1.B.1.2.6.2 Fase dell'attivita' in cui esse intervengono o possono intervenire.
Indicare quella operazione del processo produttivo nella quale la sostanza è utilizzata o prodotta: ad esempio: la sostanza è immessa nell'impianto come carica: oppure la sostanza si forma nella
sezione di reazione e viene rettificata nel resto dell'impianto: oppure la sostanza è utilizzata nella sezione di lavaggio, di assorbimento, ecc. 1.B.1.2.6.3 Quantita' effettiva massima prevista.
La quantità massima dichiarata dal fabbricante per ciascuna sostanza è computata come valore massimo della somma delle masse contemporaneamente presenti nei serbatoi, nelle apparecchiature, nelle tubazioni e nei recipienti mobili. Si dovranno anche precisare separatamente i dati relativi alle quantità delle predette sostanze allo "stoccaggio" e quelle di "hold-up", cioè contemporaneamente contenute nell'impianto in condizioni operative. Il computo deve includere tutte le quantità di ciascuna sostanza pericolosa presente allo stato puro o di miscela o di sottoprodotto, nonché quelle quantità di sostanze che possano significativamente prodursi a causa di una condizione anomala del processo tecnicamente prevedibile. Ai fini del computo ogni sostanza deve comunque trovarsi nello stato chimico-fisico e nelle concentrazioni eventualmente specificate negli allegati II e III al decreto del Presidente della Repubblica 175/1988 ovvero in uno stato suscettibile di provocare un rischio di incidente rilevante laddove specificato negli allegati stessi.
1.B.1.2.6.4 Comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il processo, con particolare riferimento alla suscettibilità a dare origine a fenomeni di instabilità nelle condizioni normali di temperatura e pressione di processo. La stabilità o l'instabilità possono essere desunte da conoscenze storiche e/o da letteratura o in base a risultati di ricerca del tipo A.R.C. (Accelerating Rate Calorimeter).
1.B.1.2.6.5 Precisazione delle sostanze che possono originarsi per modificazione o trasformazione della sostanza considerata a causa di anomalie prevedibili nell'esercizio dell'impianto, quali ad esempio delle variazioni di condizioni di processo (temperatura, pressione, portata, rapporto stechiometrico dei reagenti, imperfetto dosaggio del catalizzatore, ecc.).
1.B.1.2.6.6 Evidenziazione di quelle situazioni di contemporanea presenza di sostanze che prese singolarmente possono essere anche di per sé innocue, ma che invece risultano incompatibili tra loro in quanto possono dare origine o a violente reazioni o a prodotti di reazione pericolosi oppure, se coinvolte in una emergenza, possono influire sul rischio potenziale dell'attività industriale.

1.B.1.3 Analisi preliminare per individuare aree critiche di attività industriale.
Al fine di individuare le aree critiche dell'attività in esame, devono essere evidenziati tutti i fattori numerici delle singole voci elencate nella tabella 1, dell'allegato II, partendo dai concetti di suddivisione in unità dell'impianto, scelta della sostanza dominante, etc. in accordo con lo schema logico del citato allegato II.
In particolare per ogni unità dovranno essere fornite le scelte (ad es. sostanza predominante dell'unità), le valutazioni dei parametri e le relative motivazioni. Per ciascuna unità possono inoltre essere eventualmente indicate le misure di sicurezza volte a ridurre il numero di incidenti e la dimensione potenziale degli stessi, scegliendole tra gli elementi proposti nell'allegato II. Esse possono essere riportate nello stesso modulo fornito nella tabella 1 del citato allegato II.
I parametri, relativi a misure di sicurezza, valutati in fase istruttoria, sono da intendersi come valori guida, suscettibili di variazione sulla base della verifica di adeguatezza delle dette misure anche attraverso le analisi richieste nel capitolo 2, nonché dalle valutazioni specifiche effettuate in accordo con l'esperienza e la normativa in materia antincendio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1.C.1 - SICUREZZA DELL'IMPIANTO

1.C.1.1 Sanita' e sicurezza dell'impianto
1.C.1.1.1 Specificare qualsiasi problema noto di sanità e sicurezza generalmente connesso con questo tipo di impianti.
1.C.1.1.2 Specificare l'esperienza storica e le fonti di informazione relative alla sicurezza di impianti similari, con riferimento alla possibilità di insorgere di incendi, esplosioni ed emissioni di sostanze tossiche ed inquinanti.

1.C.1.2 Reazioni incontrollate
1.C.1.2.1 Eventuali reazioni fortemente esotermiche e/o difficili da controllare a causa dell'elevata velocità di reazione devono essere evidenziate specificando le condizioni alle quali esse si verificano, nonché i sistemi predisposti per controllarle. Indicare le analisi, e le prove per la identificazione di sostanze secondarie, loro quantità e tempi di residenza di tali sostanze nel processo.

1.C.1.3 Dati meteorologici e perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche
1.C.1.3.1 Fornire dati sulle condizioni meteorologiche prevalenti per la zona con particolare riferimento alla velocità e alla direzione dei venti e alle condizioni di stabilità dell'aria e, ove disponibili, dati storici relativi ad un periodo di almeno 5 anni.
1.C.1.3.2 Specificare, ove disponibile, una cronologia delle perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche del luogo quali terremoti, inondazioni, trombe d'aria, fulmini.
1.C.1.3.2.1 Per i terremoti si fa riferimento alla classificazione del territorio nazionale secondo il decreto ministeriale 3-3-1975 del Ministero dei Lavori Pubblici e successivi aggiornamenti.
I valori del numero di fulminazioni a terra per anno e per kilometroquadrato potranno riferirsi alla classificazione del territorio nazionale secondo le norme C.E.I. 81-1.
Per quanto riguarda le perturbazioni geofisiche e meteomarine potranno utilizzarsi le informazioni disponibili presso gli enti pubblici a tal fine competenti in materia.

1.C.1.4 Interazioni con altri impianti
1.C.1.4.1 Considerare i possibili effetti che altre attività industriali nell'area dello stesso fabbricante possano avere sull'impianto nell'eventualità di un incidente che si verifichi nelle stesse installazioni. Dovranno essere descritte le azioni da eseguire in questa eventualità. Considerare inoltre i possibili effetti che l'attività industriale possa avere sulle altre attività industriali nell'area dello stesso fabbricante nell'eventualità di un incidente che si verifichi nell'installazione in esame.

1.C.1.5 Analisi della sequenza degli eventi incidentali
1.C.1.5.1 Si rimanda alle modalità di esecuzione delle analisi descritte nel capitolo 2. In particolare per la valutazione delle probabilità degli eventi si riportano le conclusioni qualitative delle analisi effettuate. I dettagli di tali analisi qualitative e quantitative vanno resi disponibili esclusivamente per la fase istruttoria.
1.C.1.5.2 Con riferimento alle planimetrie di cui al paragrafo 1.A.1.2.3. si indichi l'ubicazione dei punti critici dell'impianto.
1.C.1.5.3 Descrivere il comportamento dell'impianto in caso di indisponibilità parziale o totale delle reti di servizio quali elettricità, acqua, vapor d'acqua, azoto o aria compressa.

1.C.1.6 Stima delle conseguenze degli eventi incidentali
1.C.1.6.1 Si rimanda alle modalità di esecuzione delle analisi descritte nel capitolo 2.

1.C.1.7 Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire gli incidenti
1.C.1.7.1 Indicare le precauzioni ritenute sufficienti ad evitare gli eventi o quanto meno a minimizzarli:
- dal punto di vista impiantistico: dispositivi di blocco e allarme, strumentazione di sicurezza, valvole di sezionamento telecomandate, ecc.;
- dal punto di vista operativo: controlli sistematici delle zone critiche, programmi di manutenzione e ispezione periodica, verifica di sistemi di sicurezza e blocchi, ecc.
1.C.1.7.2 Descrivere gli accorgimenti eventualmente previsti per prevenire i rischi dovuti ad errore umano in aree critiche.
1.C.1.7.3 Descrivere le precauzioni e i coefficienti di sicurezza assunti nella progettazione delle strutture con riferimento alla ventosità ed eventuale sismicità, nonché i criteri di progettazione assunti per i componenti critici dell'impianto e delle sale di controllo per far fronte ad eventi quali esplosioni e irragiamenti termici che, verosimilmente, possono originarsi nell'impianto in esame o in impianti ad esso limitrofi dello stesso fabbricante.
Le precauzioni e i coefficienti di sicurezza devono essere quelli previsti in leggi, regolamenti (ove esistenti) o norme di buona tecnica riguardanti ad esempio:
- l'edilizia antisismica per le zone classificate;
- gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- i rivestimenti di protezione delle strutture e delle apparecchiature ai fini dei requisiti di resistenza al fuoco;
- le sale di controllo a prova di esplosione esterna.
1.C.1.7.4 Precisare se la sicurezza dell'impianto è stata valutata separatamente in condizioni normali, anomale, di prova, di partenza e di fermata.

1.C.1.8 Precauzioni progettuali e costruttive
1.C.1.8.1 Indicare le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione degli impianti elettrici, dei sistemi di strumentazione di controllo e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le cariche elettrostatiche.
1.C.1.8.2 Indicare le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione dei sistemi di scarico della pressione (valvole di sicurezza, dischi a frattura prestabilita e simili) per i recipienti di processo, i serbatoi e le tubazioni.
1.C.1.8.3 Indicare la posizione sulla planimetria di tutti gli scarichi funzionali all'atmosfera di prodotti tossici e/o infiammabili (valvole di sicurezza, dischi a frattura prestabilita, convogliamento a torce, sistemi di scarico rapido, ecc.) specificando per ognuno la quota di emissione, la portata e la composizione di ciascuno scarico e la zona interessata dalle eventuali radiazioni termiche. In particolare dovranno essere forniti i criteri di progettazione ponendo in relazione le ipotesi assunte per le massime portate di scarico da smaltire contemporaneamente col dimensionamento delle linee, evidenziando se siano considerate le eventuali incompatibilità dei fluidi da scaricare nella stessa linea di convogliamento e l'effetto della contropressione nei riguardi del calcolo dei dispositivi di sicurezza.
1.C.1.8.4 Indicare se esiste la possibilità di controllare il funzionamento delle valvole di sicurezza e dei sistemi di blocco con l'impianto in marcia senza compromettere la sicurezza dell'impianto stesso.
1.C.1.8.5 Indicare le norme e/o i criteri utilizzati per il progetto dei recipienti, dei serbatoi e delle tubazioni (ISPESL, API, ASME, DIN, UNI, ASTM, ANSI, ecc.).
1.C.1.8.6 Indicare i criteri di protezione dei contenitori delle sostanze pericolose dalla possibile azione di sostanze corrosive. 1.C.1.8.7 Indicare sulla planimetria le zone in cui sono immagazzinate le sostanze corrosive.
1.C.1.8.8 Qualora le sostanze presenti nell'attività industriale e comprese nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 175/1988 posseggano note proprietà corrosive, specificare gli elementi in base ai quali sono stati determinati i sovraspessori di corrosione per le apparecchiature potenzialmente interessate. Specificare la frequenza prevista per le ispezioni tendenti a valutare lo stato di conservazione delle suddette apparecchiature.
1.C.1.8.9 Specificare l'organizzazione e le procedure di controllo qualità adottate per la fabbricazione e l'installazione delle suddette apparecchiature con particolare riferimento a quelle critiche per l'impianto.
1.C.1.8.10 Descrivere i sistemi di blocco di sicurezza dell'impianto indicando i criteri seguiti nella determinazione delle frequenze di prova previste. Tali criteri possono derivare o dall'esperienza su impianti similari che ha permesso di stabilire l'importanza e l'affidabilità dei singoli sistemi di blocco o dall'impiego di altri metodi deduttivi di stima dell'affidabilità. In ogni caso si dovrà precisare se l'affidabilità dei suddetti sistemi è stata valutata, precisando i risultati dei relativi studi e/o prove.
1.C.1.8.11 Indicare i provvedimenti adottati nei luoghi chiusi per evitare la formazione e la persistenza di miscele infiammabili e/o esplosive e di sostanze comunque pericolose.
1.C.1.8.12 Indicare in particolare dove è prevista la ventilazione di aree interne ai fabbricati allo scopo di prevenire l'accumulo di vapori tossici o infiammabili.
1.C.1.8.13 Descrivere le precauzioni prese per evitare che i serbatoi e le condotte di trasferimento contenenti materie tossiche o infiammabili possano essere danneggiate a seguito di collisione con veicoli o macchine di sollevamento.

1.C.1.9 Sistemi di rilevamento
1.C.1.9.1 Descrivere i sistemi adottati per l'accertamento della presenza di gas infiammabili e/o rilevazione di incendi e/o rilevazione della presenza di prodotti tossici interessanti l'attività. La posizione dei rilevatori deve essere indicata sulla planimetria.

1.D.1 - SITUAZIONI CRITICHE, CONDIZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI

1.D.1.1 Sostanze emesse
Specificazione delle sostanze emesse in condizioni di anomalie di funzionamento e nel caso di incidente. In particolare sia nell'ipotesi di evento accidentale, sia nel caso di convogliamento a torce, si specifichino tutti i prodotti di combustione. Si descrivano gli effetti dell'azione delle sostanze emesse nell'area potenzialmente interessata.

1.D.1.2 Effetti indotti su impianti ad alto rischio da incendio o esplosione
1.D.1.2.1 Specificare le circostanze che possono produrre interazioni dirette tra gli effetti di incendio o esplosione con le parti di impianto ove vengano processate sostanze pericolose in quantità superiore ai limiti di soglia precisati nell'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 175/1988 o stoccate separatamente secondo l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica stesso le cui conseguenze siano ad esempio: a) incendio di spandimenti e pozze di liquidi; b) esplosioni di nubi di vapore non confinate o semiconfinate; c) prodotti di combustione tossici derivanti da incendio.

1.D.1.3 Sistemi di contenimento
1.D.1.3.1 Descrivere gli eventuali sistemi previsti per contenere una fuoriuscita di sostanze infiammabili (valvole di intercettazione, barriere d'acqua, barriere di vapore, versatori di schiuma, bacini di contenimento, panne galleggianti) al fine di contenere in caso di spandimento e successivo incendio l'estensione della superficie incendiata. Si specifichino i criteri seguiti nella progettazione di tali sistemi.
1.D.1.3.2 Descrivere i sistemi progettati per il contenimento di fuoriuscite su vasta scala di liquidi tossici o infiammabili.

1.D.1.4 Manuale operativo
1.D.1.4.1 Specificare se esiste un manuale operativo che consideri tutte le fasi di attività dell'impianto quali l'avviamento, l'esercizio normale, le fermate programmate, le fermate di emergenze, le fermate di prova e le condizioni anomali di esercizio.

1.D.1.5 Segnaletica di emergenza
1.D.1.5.1 Precisare, con riferimento alle cause di emergenza, quali indicazioni e sistemi sono impiegati per individuare e segnalare sorgenti potenziali di eventi pericolosi quali ad esempio i depositi di sostanze infiammabili, i serbatoi di gas tossici, gli apparecchi a pressione, le tubazioni, i punti di carico e scarico di sostanze pericolose. Tali sorgenti di pericolo devono essere posizionate sulle piante dell'installazione.

1.D.1.6 Fonti di rischio mobili
1.D.1.6.1 Descrivere le eventuali fonti di rischio che non sono indicate sulla planimetria, quali ad esempio i serbatoi mobili utilizzati per il trasporto interno di sostanze pericolose, con particolare riferimento ai parchi serbatoi e relative pensiline di carico e scarico, ove possono permanere oltre il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico mezzi di trasporto quali autobotti, ferrocisterne, portacontainer, ecc.
1.D.1.7 Misure per evitare cedimenti catastrofici
1.D.1.7.1 Descrivere le misure previste per evitare, in caso di incendio e/o esplosione, il cedimento catastrofico delle strutture dei serbatoi e delle condotte contenenti sostanze imfiammabili e/o tossiche. Sulla base delle ipotesi di incidente considerate e della stima delle relative conseguenze (irragiamento e/o sovrapressione) occorre verificare se le strutture interessate (contenitori metallici, edifici, ecc.) resistono di per sé o necessitino di provvedimenti aggiuntivi (rivestimenti per la resistenza al fuoco, raffreddamento con acqua, muri antiesplosione, travi di ancoraggio, ecc.) qualora il loro collasso o la loro distruzione possano notevolmente aggravare le conseguenze dell'incidente.

1.D.1.8 Sistemi di prevenzione ed evacuazione in caso di incidente
1.D.1.8.1 Descrivere anche mediante diagrammi a blocchi i sistemi di prevenzione e i relativi interventi previsti in caso di incidente, ivi comprese le misure per lo sfollamento.

1.D.1.9 Restrizioni per l'accesso agli impianti
1.D.1.9.1 Specificare se sono previste e, in caso affermativo, si descrivano i dispositivi, i sistemi e/o le procedure finalizzati ad impedire l'accesso all'interno delle aree di attività alle persone non autorizzate.

1.D.1.10 Misure contro l'incendio
1.D.1.10.1 Descrivere gli impianti, le attrezzature e l'organizzazione per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, precisando la periodicità delle relative verifiche.
1.D.1.10.2 Precisare se la progettazione del sistema di drenaggio ha previsto di far fronte all'aumentato flusso d'acqua durante la lotta contro il fuoco.
1.D.1.10.3 Indicare le fonti di approvvigionamento idrico da utilizzare in caso di incendio e la quantità d'acqua disponibile per il suo spegnimento. Precisare anche la quantità e il tipo di liquido schiumogeno, di polveri e altri estinguenti.
1.D.1.10.4 Precisare se per l'impianto in questione, è stato ottenuto dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ove richiesto, il certificato di prevenzione incendi.
1.D.1.10.5 Indicare in particolare ove è stata prevista l'estinzione con gas inerte o lo spegnimento con vapore.

1.D.1.11 Situazioni di emergenza e relativi piani
Gli elementi fondamentali e di dettaglio per la predisposizione del piano di emergenza esterno, come identificati nel paragrafo 2.3.5., sono resi disponibili esclusivamente per la fase istruttoria.
1.D.1.11.1 Con riferimento alla planimetria dell'installazione indicare la dislocazione di sale di controllo, uffici, laboratori, apparecchiature principali. Illustrare la filosofia di progetto che ne ha ispirato i disegni realizzativi con specifico riguardo alla sicurezza e alle situazioni di emergenza.
1.D.1.11.2 Descrivere i mezzi di comunicazione all'interno dello stabilimento e con l'esterno, precisando se tali mezzi saranno mantenuti nelle emergenze.
1.D.1.11.3 Indicare l'ubicazione dei servizi di emergenza e degli eventuali presidi sanitari previsti.
1.D.1.11.4 Descrivere il programma di addestramento per gli operatori e gli addetti all'attuazione dei piani di emergenza interni.
1.D.1.11.5 Descrivere le vie di fuga e le uscite di sicurezza in caso di emergenza, indicandone la posizione sulla planimetria.
1.D.1.11.6 Descrivere il piano di emergenza interno e fornire le informazioni necessarie per l'approntamento dei piani di emergenza esterni. Il piano di emergenza interno deve essere riferito al singolo impianto e a tutto lo stabilimento. In quello relativo al singolo impianto vengono precisate le singole funzioni necessarie ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza dell'impianto. In quello generale, relativo a tutto lo stabilimento, vengono descritte le azioni che le varie funzioni previste debbano attuare per porre in sicurezza tutto lo stabilimento assicurando il collegamento con l'autorità competente preposta all'attuazione dell'eventuale piano di emergenza esterno.
1.D.1.11.7 Notificare il nome della persona e dei suoi sostituti o dell'ufficio qualificato, competenti per la sicurezza e abilitati ad attuare i piani di emergenza interni e ad avvertire le autorità competenti per l'attuazione dei piani di emergenza esterni.

1.E.1 - IMPIANTI DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E ABBATTIMENTO

1.E.1.1 Trattamento e depurazione reflui
1.E.1.1.1 Segnalare gli impianti di trattamento e depurazione dei reflui installati.
1.E.1.1.2 Fornire una planimetria della rete fognaria e se ne mostri la relazione con i corsi d'acqua, indicando se tale rete è separata da quella di evacuazione delle acque piovane.

1.E.1.2 Smaltimento e stoccaggio rifiuti
1.E.1.2.1 Precisare se sono state ottenute le apposite autorizzazioni per l'eventuale stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi.

1.E.1.3 Abbattimento effluenti gassosi
1.E.1.3.1 Indicare gli impianti di abbattimento degli effluenti gassosi eventualmente installati.

1.F.1 - MISURE ASSICURATIVE E DI GARANZIA PER I RISCHI
Segnalare se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente siano state adottate in relazione all'attività industriale esercitata.

Appendice

COLLEGAMENTI CON LE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, IN MATERIA DI ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Per rendere più agevoli e meno onerosi ai fabbricanti l'approntamento e la presentazione:
- del rapporto di sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175/1988;
- del rapporto di sicurezza ai competenti organi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativamente alle attività comprese nel campo di applicazione del decreto del Ministero dell'Interno in data 16-11-1983, ai sensi dei decreti del medesimo Ministero in data 2-8-1984, e in data 11-6-1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 26-6-1986, nonché per gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dagli artt. 15, secondo comma, 16, terzo comma, e 19, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29-7-1982, n.577, si forniscono le precisazioni di seguito riportate.
Gli elementi, le informazioni, le descrizioni e le indicazioni che i fabbricanti devono fornire in relazione ai vari punti contenuti nel presente allegato, comprendono gran parte degli adempimenti necessari per la formulazione del rapporto di sicurezza da presentarsi, ai fini della prevenzione incendi, agli organi competenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tanto per la fase "Nulla osta di fattibilità" che per la fase "Progetto particolareggiato", secondo le specificazioni contenute nel decreto ministeriale 2-8-1984, nonché nella circolare n.16 MI.SA. (86) 7 in data 20-6-1986 del Ministero dell'Interno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 23-8-1986.

La corrispondenza tra i punti dei precitati documenti è riportata nel seguente elenco:
Ministero Interno Riferimenti al D.M. 2-8-1984 e alla circ. n.16 MI.SA. (86) 7 del 20-6-1986 --Riferimenti al presente allegato
5.1. --1.A.1.
5.1.1. -- 1.A.1.1.1.
5.1.2. -- 1.A.1.1.2.
5.1.3. -- 1.A.1.1.4.
5.1.4. -- 1.A.1.2.1.
5.1.4. -- 1.A.1.2.2.
5.1.5. -- 1.C.1.3.1.
5.1.6. -- 1.B.1.2.3.
5.2.1. -- 1.B.1.2.4.
5.2.1. -- 1.B.1.2.5.
5.2.2. -- 1.B.1.2.6.
5.2.2.1. -- 1.B.1.2.6.1.
5.2.2.1. -- 1.B.1.2.6.1.1.
5.2.2.2. -- 1.B.1.2.6.2.
5.2.2.3. -- 1.B.1.2.6.3.
5.2.2.4. -- 1.B.1.2.6.4.
5.2.2.5. -- 1.B.1.2.6.5.
5.2.2.6. -- 1.B.1.2.6.6.
5.2.3. -- 1.B.1.1.1.
5.3.1. -- 1.C.1.1.1.
5.3.1. --1.C.1.1.2.
5.3.2. -- 1.C.1.2.1.
5.3.3. -- 1.C.1.3.2.
5.3.3. -- 1.C.1.3.2.1.
5.3.4. -- 1.A.1.2.1. (secondo comma)
5.3.5. -- 1.C.1.5.1.
5.3.6. -- 1.C.1.5.2.
5.3.7. -- 1.C.1.6.1.
5.3.8. -- 1.C.1.7.1.
5.3.9. -- 1.C.1.7.3.
5.3.10. -- 1.C.1.8.1.
5.3.11. -- 1.C.1.8.2.
5.3.12. -- 1.C.1.8.5.
5.3.13. -- 1.C.1.8.9.
5.3.14. -- 1.C.1.9.1.
5.3.15. -- 1.D.1.1.1.
5.3.16. -- 1.D.1.2.1.
5.3.17. -- 1.D.1.3.1.
5.3.18. -- 1.D.1.4.1.
5.3.19. -- 1.D.1.6.1.
5.3.20. -- 1.D.1.7.1.
5.3.21. -- 1.D.1.8.1.
5.3.21. -- 1.D.1.10.1.
5.3.22. -- 1.D.1.9.1.
6.2.1. -- 1.A.1.1.3.
6.3.1. -- 1.E.1.1.2.
6.3.2. --1.B.1.2.6.3.
6.3.3. -- 1.B.1.1.2.
6.3.3. -- 1.B.1.1.3
6.4.1. -- 1.C.1.8.3.
6.4.2. -- 1.C.1.8.10.
6.4.3. -- 1.C.1.9.1.
6.4.4. -- 1.C.1.5.3.
6.4.5. -- 1.C.1.8.6.
6.4.5. -- 1.C.1.8.7.
6.4.6. -- 1.C.1.8.8.
6.4.7. -- 1.C.1.8.4.
6.4.8. -- 1.D.1.3.1.
6.4.9. -- 1.C.1.8.11.
6.4.10. -- 1.C.1.8.13.
6.4.11. -- 1.D.1.10.1.
6.4.11. -- 1.D.1.4.
6.4.11. -- 1.D.1.11.4.
6.4.12. -- 1.D.1.10.3.
6.4.13. -- 1.D.1.11.5.
6.4.14. -- 1.D.1.11.3.
6.4.15. -- 1.D.1.11.2.
6.4.16. -- 1.D.1.11.6.
6.4.17. -- 1.D.1.9.1.
(-) -- 1.A.1.2.3.
(-) -- 1.B.1.2.1.
(-) -- 1.B.1.2.2.
(-) -- 1.B.1.3.
(-) -- 1.C.1.4.1.
(-) -- 1.C.1.7.2.
(-) -- 1.C.1.7.4.
(-) -- 1.C.1.8.12.
(-) -- 1.D.1.3.2.
(-) -- 1.D.1.5.1.
(-) -- 1.D.1.10.2.
(-) -- 1.D.1.10.4.
(-) -- 1.D.1.10.5.
(-) -- 1.D.1.11.1.
(-) -- 1.D.1.11.7.
(-) -- 1.E.1.1.1.
(-) -- 1.E.1.2.1.
(-) -- 1.E.1.2.2.
(-) -- 1.E.1.3.1.
(-) -- 1.F.1.

Allegato II

ANALISI PRELIMINARE PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE CRITICHE DELL'ATTIVITA' INDUSTRIALE

(Stralcio)

3.2.1. PROTEZIONI ANTINCENDIO
Questo paragrafo si occupa della riduzione del rischio attribuibile all'impiego di protezioni antincendio per ragioni strutturali, alla dotazione di pareti antincendio e di barriere antifumo, nonché alle protezioni dei cavi strumenti, dei cavi elettrici e delle linee aeree miranti al mantenimento del controllo durante le emergenze.
Ciascuna area viene presa in considerazione separatamente. La protezione dall'incendio deve essere considerata per le strutture o per i pavimenti di sostegno delle apparecchiature di processo in acciaio, in quanto le strutture di acciaio, se non sono adeguatamente protette, perdono la loro resistenza rapidamente quando siano avvolte dalle fiamme. Analogamente, una protezione dall'incendio può essere richiesta per gli apparecchi a pressione che contengono sostanze infiammabili, in quanto a temperatura elevata tali serbatoi possono cedere anche a pressioni inferiori a quella di taratura della valvola di sicurezza. In tali casi si devono applicare standard diversi da quelli relativi alle pareti e barriere antincendio, per le quali si richiede soltanto che resistano al loro peso proprio in condizioni di incendio.
3.2.1.1. PROTEZIONE ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE
Questo paragrafo riguarda le unità a pilastri, pavimento/soffitto, i tetti, le gonne di sostegno degli apparecchi ed altre parti il cui cedimento possa condurre ad un collasso strutturale che coinvolga le apparecchiture dell'impianto. Nella progettazione di un sistema di protezione antincendio è necessario prendere in considerazione la sua durevolezza meccanica, la resistenza alla corrosione ambientale e il suo comportamento nei riguardi del dilavamento durante le operazioni antincendio.
Per le protezioni antincendio di tutte le strutture di sostegno di una unità che sopportino carichi, anche con riferimento alla circolare n.91 del Ministero dell'Interno 14-9-1961 e successivi aggiornamenti, impiegare i seguenti fattori:

Protezione:

Unità protetta per un terzo della sua altezza (e comunque > 6 m) 0,98 (3h), 0,95 (5h);
Unità protetta per due terzi della sua altezza 0,95 (3h), 0,90 (5h);
Unità protetta per intero 0,90 (3h), 0,80 (5h);
Ove magazzini ed edifici di un impianto abbiano pareti, tetti, elementi strutturali principali e finiture superficiali realizzate con materiali resistenti al fuoco, almeno equivalenti alla classe 0 di reazione al fuoco impiegare (rif. 6) 0,90

Se i materiali di finitura superficiali sono ritardatori di fiamma, ma non resistenti al fuoco e neanche non combustibili, impiegare un fattore dipendente dalla classe relativa al materiale adoperato maggiormente pericoloso.

Classe 1 0,92
Classe 2 0.95
Classe 3 0,98
Classe 4 e 5 1.00

3.2.1.2. PARETI, BARRIERE E DISPOSITIVI SIMILARI ANTINCENDIO
L'efficacia di una parete antincendio dipende direttamente dalla sua altezza relativa a quella dell'unità che deve proteggere. Per pareti antincendio senza vani di porte o dotate di porte antincendio a chiusura automatica, i fattori consigliati dipendono dalla categoria di resistenza al fuoco della parete (si veda circolare n.91 del Ministero dell'Interno del 14-9-1961 e successivi aggiornamenti).
Per pareti classificate per una durata di 4h, da 0,95 a 0,80:
per pareti classificate per una durata di almeno 2h, da 0,97 a 0,87.
Il valore scelto deve rispecchiare il grado di protezione derivante dalle altezze relative della parete e dell'unità.
Per strutture di processo alte più di 6 m, con pavimenti pieni distanziati di meno di 6 m, con categoria di resistenza al fuoco pari ad almeno 2 h se non sostengono carichi, e pari ad almeno 3 h se sostengono carichi, 0,90.
Per separare unità adiacenti durante le emergenze, possono essere adoperate cortine di vapore o d'acqua. Se esse sono efficaci contro fuoriuscite fino ad almeno un terzo dell'altezza dell'unità e, nel caso di cortine d'acqua, hanno una densità di 0,9 mc/h/mq, il fattore è 0,90.
3.2.1.3. PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE DALL'INCENDIO
Gli apparecchi possono essere protetti dalla combinazione di un isolamento esterno di protezione dal fuoco, con o senza copertura di lamierino di acciaio, e di un getto d'acqua fisso. Quest'ultimo, per essere efficace, deve poter erogare almeno 0,6 mc/h/mq. I fattori consigliati per le possibili combinazioni, nel caso in cui tutti i serbatoi dell'unità siano così equipaggiati, sono:

1) SI Isolamento esterno dal fuoco, NO Isolamento protetto da lamierino di acciaio, NO Getto d'acqua fisso, Fattore: 0,90;
2) SI Isolamento esterno dal fuoco, SI Isolamento protetto da lamierino di acciaio, NO Getto d'acqua fisso, Fattore: 0,93;
3) SI Isolamento esterno dal fuoco, NO Isolamento protetto da lamierino di acciaio, SI Getto d'acqua fisso, Fattore: 0,95;
4) SI Isolamento esterno dal fuoco, SI Isolamento protetto da lamierino di acciaio, SI Getto d'acqua fisso, Fattore: 0,85;

- Per i serbatoi di stoccaggio al di sotto del livello del suolo, completamente interrati e ricoperti, 0,50;
- se tutti gli apparecchi di stoccaggio o di processo dell'unità contenenti liquidi o gas liquefatti sono provvisti di dispositivi di sfogo per l'incendio come specificato nel riferimento 7, aggiuntivo 0,75;
- ove tutti i cavi strumenti, le linee di impulso e i cavi per l' energia elettrica necessari per le funzioni di controllo dell' unità, abbiano una protezione contro l'incendio di almeno 3h, 0,85;
- se la protezione è anche in grado di resistere ad agenti corrosivi e a fuoriuscite di liquidi, 0,75;
- se un'unità è situata entro uno scompartimento separato, circondato da pareti, si consigliano i fattori seguenti, in funzione del grado di protezione fornito dalla pareti del vano:
protezione dalle esplosioni, missili inclusi, 0,85;
protezioni con muri antincendio, 0,80;
protezione dalle esplosioni e dall'incendio, 0,70.

3.2.2. ISOLAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE SOSTANZE
Molti grossi incendi si sviluppano perché non è possibile interrompere il flusso della sostanza che alimenta il fuoco, una volta iniziato l'incidente.
3.2.2.1. Sistemi a valvole
Se l'unità è provvista di una vasca di scarico del processo in caso di emergenza, dislocata all'esterno dell'unità principale oppure è provvista di un sistema di scarico di emergenza della pressione, 0,90;
- se l'unità è provvista di drenaggio superficiale con pendenza di almeno 1 a 50 (2%), recinzioni con argini, pozzi di raccolta o di combustione in grado di evitare l'accumulo della sostanza versata al di sotto degli apparecchi di stoccaggio o di processo, 0,85;
- se tutti gli apparecchi e i vari settori delle condotte principali all'interno dell'unità sono dotati di valvole di isolamento comandate a distanza, con linee di controllo e cavi protetti dall' incendio, cosicché risulti possibile un rapido isolamento al verificarsi di una emergenza, 0,80;
- per unità, del tipo dei sistemi di trasferimento, equipaggiate con valvole in grado di interrompere automaticamente l'eccesso o l'inversione di flusso e che siano in grado di limitarne l'entità fino a meno del 200% del normale flusso massimo, 0,80;
- se l'unità è dotata di un pozzo di scarico separato, in grado di contenere oltre il 35% del contenuto totale dei recipienti, 0,65;
- ove sulle linee di processo siano impiegate connessioni flessibili provviste di unità di accoppiamento autosigillanti, 0,90;
- unità di accoppiamento autosigillanti e valvole di isolamento posizionate localmente in ogni punto di disinnesto, 0,80.
3.2.2.2. Ventilazione
Se la ventilazione dell'unità, in caso di versamento della sostanza, può essere controllata a distanza, 0,90.

3.2.3. OPERAZIONI ANTINCENDIO
Molti incidenti possono essere tenuti sotto controllo, con perdite e danni solo di lieve entità, se è possibile sferrare un attacco concentrato nelle prime fasi di sviluppo dell'incendio.
3.2.3.1. Allarmi per l'incendio
I sistemi di rilevamento di incendio e gli allarmi per l'incendio risultano della massima efficacia se entrano in azione nelle prime fasi di sviluppo dell'incendio e se sono collegati direttamente coi vigili del fuoco di fabbrica o con quelli del Corpo Nazionale.
I fattori raccomandati sono: rilevatori d'incendio o di fumo in grado di rispondere all'incendi o in qualsiasi punto
entro 2-5 minuti, 0,95;
entro 1 minuto, 0,90.
Se il tempo di reazione è < 5 minuti, ma l'unità è coperta solo parzialmente, 0,98.
Allarmi d'incendio fissi collegati direttamente ai vigili del fuoco di fabbrica o a quelli del Corpo Nazionale aggiuntivo, 0,90.
3.2.3.2. Estintori d'incendio portatili
Provvista adeguata di idonei estintori d'incendio, 0,95;
bobine di manichette antincendio in grado di servire l'intero edificio o l'intera area della unità, 0,90;
provvista adeguata di estintori d'incendio specializzati, ad esempio per l'incendio di metalli, 0,85;
ove sia previsto il supporto di apparecchiature carrellate specializzate di grandi dimensioni aggiuntivo, 0,90.
3.2.3.3. Riserva d'acqua
Per un attacco immediato ed efficace all'incendio è indispensabile avere a disposizione un'adeguata riserva d'acqua da pompare. La riserva deve essere in grado di mantenere una pressione di lavoro degli idranti pari a 7-8,5 bar eff. a piena portata per almeno 4h, anche col carico globale richiesto dagli irroratori fissi, dai sistemi di dilavamento e dalle cortine d'acqua contemporaneamente in funzione nell'installazione. In tali condizioni, possono essere impiegati i seguenti fattori compensativi:

Riserva d'acqua mc/h/m< 0,1................................... Fattore 1.0
Riserva d'acqua mc/h/m 0,15............................... Fattore 0,95
Riserva d'acqua mc/h/m0,3 a 7 bar eff............ Fattore 0,85
Riserva d'acqua mc/h/m0,45 a 8,5 bar eff...... Fattore 0,75

La superficie da assumere nel calcolo è quella totale a rischio dell'impianto, incluse tutte le strutture dell'unità di processo, i serbatoi di stoccaggio e gli edifici, escludendo però le strade e gli spazi aperti.
Nel caso di edifici equipaggiati con tubazione di risalita mantenuta in secco per uso dei vigili del fuoco, aggiuntivo 0,90.
3.2.3.4. Sistemi a irroratori, spruzzatori o a monitor incorporati
Per sistemi di irroratori standard incorporati, impiegare i seguenti fattori:
edifici di processo con copertura di tutti i piani, 0,90;
magazzini e altri edifici per lo stoccaggio con irroratori posti a più di 0,5 m al di sopra delle pile di stoccaggio:
irroratori da soffitto a quota > 5 m, 0,97;
irroratori da soffitto a quota < 5 m, ma ricoprenti l'intera superficie, 0,90;
irroratori da soffitto a quota > 5 m, ma con efficaci irroratori supplementari a intervalli verticali < 4 m, 0,87;
irroratori su pareti esterne per protezione dall'irragiamento dell' incendio aggiuntivo, 0,97.
Ai sistemi di allagamento installati sulle unità di un impianto, debbono essere attribuiti fattori come di seguito indicato, a condizione che tutti i piani siano protetti.

__________________________________________________
Tasso di scarico (mc/h/mq) 0,6.......................Fattore 0,90
Tasso di scarico (mc/h/mq) 1,2.......................Fattore 0,80
Tasso di scarico (mc/h/mq) 1,8.......................Fattore 0,70
__________________________________________________

Per unità con spruzzatori d'acqua direzionali o lance a monitor:
con direzione dello spruzzo manuale, 0,95;
con direzione dello spruzzo comandata a distanza, 0,90.
3.2.3.5. Installazioni a schiume e di inertizzazione
Per unità d'impianto con sistemi a schiume incorporati, 0,90;
se le scorte di composti schiumogeni adeguate per fronteggiare un incendio per almeno 3 h, aggiuntivo 0,90;
sistemi d'inertizzazione fissi a CO2 nell'unità, 0,75;
sistemi d'inertizzazione fissi ad halocarbon, 0,70; unità o edifici dotati di installazione con tubazione normalmente a secco per l'iniezione di schiume da parte dei vigili del fuoco, 0,90.
3.2.3.6. Assistenza dei vigili del fuoco
Per i pompieri di stabilimento, utilizzare un fattore pari ad 1 - (0,05 * n), ove n è il quadro di mezzi di stabilimento (fino a un massimo di cinque) con squadre adeguatamente addestrate. I fattori aggiuntivi per l'intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono:
per due attrezzature entro 10 minuti dalla chiamata, 0,90;
oppure, se è normalmente previsto anche l'intervento di un mezzo specializzato antincendio a torretta, entro 15 minuti dalla chiamata, 0,70.
3.2.3.7. Cooperazione di stabilimento alle operazioni antincendio.
Addestramento regolare degli operatori all'uso degli estintori portatili e delle apparecchiature fisse, 0,90;
esercitazioni regolari che coinvolgono contemporaneamente gli operatori dell'impianto e i vigili del fuoco di stabilimento e del Corpo Nazionale, aggiuntivo 0,90;
ove siano sempre disponibili nell'installazione adeguate scorte di prodotti chimici specializzati antincendio (a meno che non se ne sia già tenuto conto in 3.2.3.5), aggiuntivo 0,85.

Allegato III

ANALISI E VALUTAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA DI ATTIVITA' INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI DICHIARAZIONE

1. Linee guida per la dichiarazione
1.1. Dati Identificativi e Ubicazione dell'Impianto
1.1.1. Dati generali
1.1.2. Localizzazione e identificazione dell'impianto
1.2. Informazioni Relative all'Impianto
1.2.1. Struttura organizzativa
1.2.2. Descrizione delle attività
1.2.3. Analisi preliminare per individuare aree critiche di attività industriale
1.3. Sicurezza dell'impianto
1.3.1. Sanità e sicurezza dell'impianto
1.3.2. Reazioni incontrollate
1.3.3. Dati meteorologici e perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche
1.3.4. Interazione con altri impianti
1.3.5. Analisi delle sequenze degli eventi incidentali
1.3.6. Stima delle conseguenze degli eventi incidentali
1.3.7. Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire gli incidenti
1.3.8. Precauzioni progettuali e costruttive
1.3.9. Sistemi di rilevamento
1.4. Condizioni di Emergenza e Relativi Apprestamenti
1.4.1. Sostanze emesse
1.4.2. Effetti indotti su impianti a rischio da incendio o esplosione
1.4.3. Sistemi di contenimento
1.4.4. Manuale operativo
1.4.5. Segnaletica di emergenza
1.4.6. Fonti di rischio mobili
1.4.7. Misure per evitare cedimenti catastrofici
1.4.8. Sistemi di prevenzione ed evacuazione in caso di incidente
1.4.9. Restrizioni per l'accesso agli impianti
1.4.10. Misure contro l'incendio
1.4.11. Situazioni di emergenza e relativi piani
1.5. Misure Assicurative e di Garanzia per i Rischi

2. Modalità di conduzione dell'analisi degli incidenti
2.1. Generalità
2.2. Identificazione degli Eventi
2.3. Analisi di Sicurezza
2.4. Valutazione delle Conseguenze
2.5. Elementi per la Predisposizione dei Piani di Emergenza

1. LINEE GUIDA PER LA DICHIARAZIONE

1.1. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

1.1.1. DATI GENERALI
1.1.1.1. Ragione sociale e indirizzo del fabbricante (sede sociale).
1.1.1.2. Denominazione ed ubicazione dell'impianto o deposito. Indicare latitudine e longitudine dell'impianto. Direttori responsabili.
1.1.1.3. Individuazione del responsabile della progettazione esecutiva dell'impianto e del responsabile della dichiarazione.

1.1.2. LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO
1.1.2.1. Corografia della zona in scala non inferiore a 1:25.000 sulla quale si è evidenziato il perimetro dello stabilimento. Tale mappa dovrà comprendere un'area avente un raggio di almeno 5 km attorno all'installazione.
1.1.2.2. Posizione dell'impianto su una mappa dettagliata in scala non inferiore a 1:2.000 che descriva lo stabilimento industriale nel suo complesso.
1.1.2.3. Piante e sezioni dell'impianto in scala non inferiore a 1:5.000, con eventuali particolari significativi in scala non inferiore a 1:200.

1.2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO

1.2.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura organizzativa deve essere rappresentata in forma di diagramma ove sono mostrate le linee di comunicazione e interazione tra le persone incaricate della conduzione dell'impianto, dal direttore dell'installazione fino al capo reparto.

1.2.2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
1.2.2.1. Per la descrizione delle attività soggette a dichiarazione riferirsi a:
- qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 175/1988 (1) che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose elencate nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 175/1988 (1), l'uso di una o più sostanze dell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 175/1988 identificate nell'art.2 e per le quantità superiori ai limiti di soglia definiti nell'art.3, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione all'interno dello stabilimento;
- qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 175/1988.
1.2.2.2. Precisare il codice di attività secondo la classificazione dell'allegato IV all'ordinanza ministeriale 21-2- 1985 del Ministero della Sanità.
1.2.2.3. Descrivere la tecnologia di base adottata nella progettazione del processo.
1.2.2.3.1. Nel caso di processo tecnologico di tipo nuovo, precisare l'organismo che lo ha sviluppato, lo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche al riguardo e gli studi effettuati al fine di rendere minimi i rischi comportati dal processo stesso.
Specificare se i progettisti hanno già prodotto impianti simili. In caso affermativo precisare quando, dove e in che numero.
1.2.2.4. Fornire lo schema a blocchi per le materie prime che entrano e dei prodotti che escono dall'impianto con la precisazione delle modalità di trasporto anche all'interno dello stabilimento e i relativi regimi di temperatura, pressione e portata.
Si dovrà inoltre fornire uno schema di processo semplificato con la specificazione dei collegamenti tra i singoli apparecchi o componenti dell'impianto e tra l'impianto stesso e gli altri impianti dello stabilimento, con la precisazione delle quantità totali di sostanze presenti nell'attività in esame.
1.2.2.5. Indicare la capacità produttiva dell'impianto.
1.2.2.6. Fornire informazioni relative alle sostanze adoperate, immagazzinate o prodotte in condizioni normali o che possono svilupparsi in circostanze anomale prevedibili. I dati e le informazioni sono quelle previste nell'allegato I, paragrafi dall'1.B.2.6.1 all'1.B.1.2.6.6.

1.2.3. ANALISI PRELIMINARE PER INDIVIDUARE AREE CRITICHE DI ATTIVITA' INDUSTRIALE
Al fine di individuare le aree critiche dell'attività in esame, devono essere evidenziati tutti i fattori numerici delle singole voci elencate nella tabella 1 dell'allegato II, partendo dai concetti di suddivisione in unità dell'impianto, scelta della sostanza dominante, ecc. in accordo con lo schema logico del citato allegato II.
In particolare per ogni unità dovranno essere fornite le scelte (ad es. sostanza predominante dell'unità), le valutazioni dei parametri e le relative motivazioni.
Per ciascuna unità possono inoltre essere eventualmente indicate le misure di sicurezza volte a ridurre il numero di incidenti e la dimensione potenziale degli stessi, scegliendole tra gli elementi proposti nell'allegato II.
Esse possono essere riportate nello stesso modulo fornito nella tabella 1 del citato allegato II. I valori indicati nell'allegato II, relativi a misure di sicurezza, sono da intendersi come valori guida, suscettibili di variazione sulla base della verifica di adeguatezza di dette misure attraverso le analisi richieste nel capitolo 2, nonché delle valutazioni specifiche effettuate in accordo con l'esperienza e la normativa in materia antincendio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1.3. SICUREZZA DELL'IMPIANTO

1.3.1. SANITA' E SICUREZZA DELL'IMPIANTO
Specificare qualsiasi problema noto di sanità e sicurezza generalmente connesso con questo tipo di impianti nonché l'esperienza storica e le fonti di informazione relative alla sicurezza di impianti similari, con riferimento alla possibilità di insorgere di incendi, esplosioni ed emissioni di sostanze pericolose.

1.3.2. REAZIONI INCONTROLLATE Eventuali reazioni fortemente esotermiche e/o difficili da controllare a causa dell'elevata velocità di reazione devono essere evidenziate specificando le condizioni alle quali esse si verificano, nonché i sistemi predisposti per controllarle.

1.3.3. DATI METEOROLOGICI E PERTURBAZIONI GEOFISICHE, METEOMARINE E CERAUNICHE
1.3.3.1. Fornire dati sulle condizioni metereologiche prevalenti per la zona con particolare riferimento alla velocità e
alla direzione dei venti e alle condizioni di stabilità dell'aria e, ove disponibili, dati storici relativi ad un periodo di almeno 5 anni.
1.3.3.2. Specificare, ove disponibile, una cronologia delle perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche del luogo quali terremoti, inondazioni, trombe d'aria, fulmini. Per i terremoti si fa riferimento alla classificazione del territorio nazionale secondo il decreto ministeriale 3-3-1975 del Ministero dei Lavori Pubblici e successivi aggiornamenti.
I valori del numero di fulminazioni a terra per anno e per kmq. potranno riferirsi alla classificazione del territorio nazionale secondo le norme C.E.I. 81-1.
Per quanto riguarda le perturbazioni geofisiche e meteomarine potranno utilizzarsi le informazioni disponibili presso gli enti pubblici a tal fine competenti in materia.

1.3.4. INTERAZIONI CON ALTRI IMPIANTI
Dovranno essere considerati i possibili effetti che altre attività industriali nell'area dello stesso fabbricante possano avere sull'impianto nell'eventualità di un incidente che si verifichi nelle stesse installazioni.

1.3.5. ANALISI DELLA SEQUENZA DEGLI EVENTI INCIDENTALI
1.3.5.1. Le modalità di esecuzione delle analisi ai sensi del comma 2 all'art.6 sono descritte nel capitolo 2.
1.3.5.2. Nel caso di effettuazione dell'analisi di cui al paragrafo 1.3.5.1 indicare l'ubicazione dei punti critici dell'impianto, con riferimento alle planimetrie di cui al paragrafo1.1.2.3.

1.3.6. STIMA DELLE CONSEGUENZE DEGLI EVENTI INCIDENTALI Riferirsi al paragrafo 1.3.5.1.

1.3.7. DESCRIZIONE DELLE PRECAUZIONI ASSUNTE PER PREVENIRE GLI INCIDENTI
1.3.7.1. Indicare le precauzioni ritenute sufficienti ad evitare gli eventi incidentali o quanto meno a minimizzarli:
- dal punto di vista impiantistico: dispositivi di blocco e allarme, strumentazione di sicurezza, valvole di sezionamento telecomandate, ecc.;
- dal punto di vista operativo: controlli sistematici delle zone critiche, programmi di manutenzione e ispezione periodica, verifica di sistemi di sicurezza e blocchi, ecc..
1.3.7.2. Descrivere le precauzioni e i coefficienti di sicurezza assunti nella progettazione delle strutture con riferimento alla ventosità ed eventuale sismicità, nonché i criteri di progettazione assunti per i componenti critici dell'impianto e delle sale di controllo per far fronte ad eventi quali esplosioni e irragiamenti termici che, verosimilmente, possono originarsi nell'impianto in esame o in impianti ad esso limitrofi dello stesso fabbricante.
Le precauzioni e i coefficienti di sicurezza devono essere quelli previsti in leggi, regolamenti (ove esistenti) o norme di buona tecnica riguardanti ad esempio:
- l'edilizia antisismica per le zone classificate;
- gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- i rivestimenti di protezione delle strutture e apparecchiature ai fini dei requisiti di resistenza al fuoco;
- le sale di controllo a prova di esplosione esterna.

1.3.8. PRECAUZIONI PROGETTUALI E COSTRUTTIVE
1.3.8.1. Indicare le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione degli impianti elettrici, dei sistemi di strumentazione di controllo e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le cariche elettrostatiche, dei sistemi di scarico della pressione per i recipienti di processo, i serbatoi e le tubazioni.
1.3.8.2. Indicare la posizione sulla planimetria di tutti gli scarichi funzionali all'atmosfera di prodotti tossici e/o infiammabili, specificando per ognuno la quota di emissione, la portata e la composizione di ciascuno scarico e la zona interessata dalle eventuali radiazioni termiche.
In particolare dovranno essere forniti i criteri di progettazione ponendo in relazione le ipotesi assunte per le massime portate di scarico da smaltire contemporaneamente col dimensionamento delle linee, evidenziando se siano considerate le eventuali incompatibilità dei fluidi da scaricare nella stessa linea di convogliamento e l'effetto della contropressione nei riguardi del calcolo dei dispositivi di sicurezza.
1.3.8.3. Indicare se esiste la possibilità di controllare il funzionamento delle valvole di sicurezza e dei sistemi di blocco con l'impianto in marcia senza compromettere la sicurezza dell'impianto stesso.
1.3.8.4. Indicare le norme e/o i criteri utilizzati per il progetto dei recipienti, dei serbatoi, e delle tubazioni (ISPESL, API, ASME, DIN, ASTM, ANSI, ecc.).
1.3.8.5. Indicare i criteri di protezione dei contenitori delle sostanze pericolose dalla possibile azione di sostanze corrosive, ove sono immagazzinate le sostanze corrosive e gli elementi in base ai quali sono stati determinati i sovraspessori di corrosione per le apparecchiature potenzialmente interessate.
Specificare la frequenza prevista per le ispezioni tendenti a valutare lo stato di conservazione delle suddette apparecchiature.
1.3.8.6. Descrivere i sistemi di blocco di sicurezza dell'impianto indicando i criteri seguiti nella determinazione delle frequenze di prova previste.
1.3.8.7. Indicare i provvedimenti adottati nei luoghi chiusi per evitare la formazione e la persistenza di miscele infiammabili e/o esplosive e di sostanze comunque pericolose.
1.3.8.8. Descrivere le precauzioni prese per evitare che i serbatoi e le condotte di trasferimento contenenti materie tossiche o infiammabili possano essere danneggiate a seguito di collisione con veicoli o macchine di sollevamento.

1.3.9. SISTEMI DI RILEVAMENTO
Descrivere i sistemi adottati per l'accertamento della presenza di gas infiammabili e/o rilevazione di incendi e/o rilevazione della presenza di prodotti tossici interessanti l'attività. La posizione dei rilevatori deve essere indicata sulla planimetria.

1.4. CONDIZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI

1.4.1. SOSTANZE EMESSE
Specificare, con riferimento al paragrafo 1.3.5.1, le sostanze emesse in condizioni di anomalie di funzionamento e nel caso di incidente. Specificare in ogni caso i prodotti di combustione derivanti dall'incendio delle sostanze presenti nell'attività in esame.

1.4.2. EFFETTI INDOTTI SU IMPIANTI A RISCHIO DA INCENDIO O ESPLOSIONE
Nel caso di effettuazione dell'analisi di cui al paragrafo 1.3.5.1., specificare le circostanze che possono produrre interazioni dirette tra gli effetti di incendio o esplosione, identificati nello studio sopra citato, con le parti di impianto ove vengono processate sostanze pericolose in quantità superiore ai limiti di soglia definiti nell'art.3 o stoccate separatamente secondo l'allegato II (prima colonna) del decreto del Presidente della Repubblica 175/1988, le cui conseguenze siano ad esempio:
a) incendio di spandimenti e pozze di liquidi;
b) esplosioni di nubi di vapore non confinate o semiconfinate;
c) prodotti di combustione tossici derivanti da incendio.

1.4.3. SISTEMI DI CONTENIMENTO
Descrivere gli eventuali sistemi previsti per contenere una fuoriuscita di sostanze infiammabili al fine di limitare in caso di spandimento e successivo incendio l'estensione della superficie incendiata. Specificare i criteri seguiti nella progettazione di tali sistemi. Devono essere descritti i sistemi progettati per il contenimento di fuoriuscite su vasta scala di liquidi tossici o infiammabili.

1.4.4. MANUALE OPERATIVO
Specificare se esiste un manuale operativo che consideri tutte le fasi di attività dell'impianto quali l'avviamento, l'esercizio normale, l'esercizio anomalo, le fermate programmate, le fermate di emergenza e le fermate di prova.

1.4.5. SEGNALETICA DI EMERGENZA
Deve essere precisato, con riferimento alle cause di emergenza, quali indicazioni e sistemi sono impiegati per individuare e segnalare sorgenti potenziali di eventi pericolosi quali ad esempio i depositi di sostanze infiammabili, i serbatoi di gas tossici, gli apparecchi a pressione, le tubazioni, i punti di carico e scarico di sostanze pericolose. Tali sorgenti di pericolo devono essere posizionate sulle piante dell'installazione.

1.4.6. FONTI DI RISCHIO MOBILI
Descrivere le eventuali fonti di rischio che non sono indicate sulla planimetria, quali ad esempio i serbatoi mobili utilizzati per il trasporto interno di sostanze pericolose, con particolare riferimento ai parchi serbatoi e relative pensiline di carico e di scarico, ove possono permanere oltre il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, mezzi di trasporto quali autobotti, ferrocisterne, portacontainer, ecc.

1.4.7. MISURE PER EVITARE CEDIMENTI CATASTROFICI
Descrivere le misure previste per evitare, in caso di incendio e/o esplosione, il cedimento catastrofico delle strutture dei serbatoi e delle condotte contenenti sostanze infiammabili e/o tossiche.

1.4.8. SISTEMI DI PREVENZIONE ED EVACUAZIONE IN CASO DI INCIDENTE
Descrivere, anche mediante diagrammi a blocchi, i sistemi di prevenzione e i relativi interventi previsti in caso di incidente, ivi comprese le misure per lo sfollamento.

1.4.9. RESTRIZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI
Specificare se sono previste e, in caso affermativo, descrivere i dispositivi, i sistemi e/o le procedure finalizzati ad impedire l'accesso all'interno dell'attività alle persone non autorizzate.

1.4.10. MISURE CONTRO L'INCENDIO
1.4.10.1. Descrivere gli impianti, le attrezzature e l' organizzazione per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, precisando la periodicità delle relative verifiche.
1.4.10.2. Precisare se la progettazione del sistema di drenaggio ha previsto di far fronte all'aumentato flusso d'acque durante la lotta contro il fuoco.
1.4.10.3. Indicare le fonti di approvvigionamento idrico da utilizzare in caso di incendio e la quantità d'acqua disponibile per il suo spegnimento. Precisare anche la quantità e il tipo di liquido schiumogeno, di polveri e altri estinguenti.
1.4.10.4. Precisare se per l'impianto in questione è stato ottenuto dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ove richiesto, il certificato di prevenzione incendi.
1.4.10.5. Indicare in particolare ove è stata prevista l'estinzione con gas inerte o lo spegnimento con vapore.

1.4.11. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI PIANI
Con riferimento al paragrafo 1.3.5.1, gli elementi fondamentali per la predisposizione del piano di emergenza esterno ed il coordinamento tra piani di emergenza esterno ed interno, come identificati nel paragrafo 2.2.5, sono resi disponibili alle Autorità competenti.
1.4.11.1. Indicare nella planimetria dell'installazione, la dislocazione di sale di controllo, uffici, laboratori, apparecchiature principali.
1.4.11.2. Devono essere descritti i mezzi di comunicazione all'interno dello stabilimento e con l'esterno, precisando se tali mezzi saranno mantenuti nelle emergenze.
1.4.11.3. Indicare l'ubicazione dei servizi di emergenza e degli eventuali presidi sanitari previsti.
1.4.11.4. Descrivere il programma di addestramento per gli operatori e gli addetti all'attuazione dei piani di emergenza interni.
1.4.11.5. Descrivere le vie di fuga e le uscite di sicurezza in caso di emergenza, indicandone la posizione sulla planimetria.
1.4.11.6. Descrivere il piano di emergenza interno e fornire le informazioni necessarie per l'approntamento dei piani di emergenza esterni. Il piano di emergenza interno deve essere riferito a tutto lo stabilimento. In esso vengono descritte le azioni che le varie funzioni previste debbono attuare per porre in sicurezza tutto lo stabilimento assicurando il collegamento con l'Autorità competente preposta all'attuazione dell'eventuale piano di emergenza esterno.
1.4.11.7. Notificare il nome della persona e dei suoi sostituti o dell'ufficio qualificato, competenti per la sicurezza e abilitati ad attuare i piani di emergenza interni e ad avvertire le autorità competenti per l'attuazione dei piani di emergenza esterni.

1.5. MISURE ASSICURATIVE E DI GARANZIA PER I RISCHI
Segnalare se e quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, o cose e all'ambiente siano state adottate in relazione all'attività industriale esercitata.

2. MODALITA' DI CONDUZIONE DELL'ANALISI DEGLI INCIDENTI

Si omette




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