(G.U.21-4-1989, n.93 supplemento)
APPLICAZIONE DELL'ART.12 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 MAGGIO 1988, N.175, CONCERNENTE RISCHI RILEVANTI CONNESSI A DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI.
Si riportano solo gli articoli di carattere generale e quelli relativi alla prevenzione incendi.
Art.1. NORME GENERALI DI SICUREZZA
1. Nella progettazione, nella realizzazione e nella
gestione delle attività industriali i fabbricanti
sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni vigenti
in materia di sicurezza del lavoro, di prevenzione
incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente.
In particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente
Comando dei vigili del fuoco le autorizzazioni concernenti
la prevenzione incendi previste dalle norme vigenti
ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel:
a) regio decreto 9-1-1927, n.147 (inerente l'impiego
di gas tossici);
b) regio decreto 12-5-1927, n.824;
c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27-7-1934, n.1265;
d) decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955,
n.547;
e) decreto del Presidente della Repubblica 19-3-1956,
n.303;
f) legge 23-12-1978, n.833, e successive modifiche,
integrazioni e decreti applicativi;
g) decreto del Presidente della Repubblica 29-7-1982,
n.577;
h) legge 7-12-1984, n.818.
2. Il richiamo alle disposizioni di cui al comma 1 va
esteso alle successive modifiche ed integrazioni nonché
ai decreti applicativi.
Art.2. CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE
1. Per la classificazione delle sostanze pericolose
come <<molto tossiche>>, <<tossiche>>,
<<infiammabili>>, <<capaci di esplodere>>
e <<cancerogene>> si applicano le disposizioni
del decreto del Ministro della sanità 25-7-1987,
n.555, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le sostanze pericolose non ancora classificate
si provvede con i criteri stabiliti dall'art.12 del
decreto del Presidente della Repubblica 24-11-1981,
n.927, e dal decreto del Presidente della Repubblica
20-2-1988, n.141.
Art.3. ESENZIONE DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
1. Il fabbricante è esentato dall'obbligo della
dichiarazione, di cui all'art.6, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988,
n.175, qualora la quantità di ogni singola sostanza
sia inferiore:
a) ad un quinto delle rispettive quantità indicate
nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica
17-5- 1988, n.175, per le sostanze ivi elencate, ricomprese
nell'allegato IV del medesimo decreto, o comunque non
superiori alle quantità indicate per le sostanze
elencate nell'allegato II, prima colonna, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n.175 del 1988;
b) per le altre classi di sostanze ricomprese nell'allegato
IV al decreto del Presidente della Repubblica n.175
del 1988:
1) a 0,2 kg per le sostanze cancerogene molto tossiche
o tossiche;
2) a 50 kg per le sostanze molto tossiche;
3) a 500 kg per le sostanze tossiche;
4) a 1000 kg per le sostanze capaci di esplodere.
Art.4. VERIFICA DELLE SOGLIE
1. Ai fini della verifica della soglia dell'allegato
III al decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988,
n.175, i quantitativi delle sostanze riferibili ad
una singola voce si intendono per complesso di impianti
e depositi connessi, appartenenti al medesimo fabbricante,
se la distanza tra di essi è inferiore a mt.500.
2. Ai fini della verifica della soglia dell'allegato
II, seconda colonna, al decreto del Presidente della
Repubblica 17-5- 1988, n.175, i quantitativi delle
sostanze riferibili ad una singola voce si intendono
per complesso di depositi separati, appartenenti al
medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi è
inferiore a 500 metri.
3. Ai fini della verifica delle soglie di cui agli artt.
3 o 6, i quantitativi delle sostanze prese in considerazione
si intendono riferiti ad un complesso di impianti e
depositi connessi, appartenenti al medesimo fabbricante,
se la distanza tra di essi è inferiore a 100
metri.
4. Ai fini della verifica delle soglie dell'allegato
II, prima colonna, al decreto del Presidente della
Repubblica 17-5-1988, n.175, o dell'art.6, i quantitativi
delle sostanze riferibili ad una singola voce si intendono
per complesso di depositi separati, appartenenti al
medesimo fabbricante, se la distanza tra di essi è
inferiore a mt.500.
5. Ai fini della verifica delle soglie di cui al presente
articolo:
a) le distanze devono essere calcolate dal limite di
batteria dell'impianto e del perimetro del deposito;
b) le quantità da prendere in considerazione
per i depositi sono le quantità massime immagazzinate
nel deposito in qualsiasi momento;
c) per le sostanze elencate isolatamente, nonché
ascrivibili ad una delle voci di cui ai numeri 1 e
2 dell'allegato II al decreto del Presidente della
Repubblica 17-5-1988, n.175, ed ai numeri 124, 125
e 150 dell'allegato III al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n.175 del 1988, la quantità
deve essere sommata a quella di eventuali altre sostanze
ricadenti nella voce stessa.
Art.5. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INCEDIENTI
RILEVANTI. NOTIFICA
1. Il rapporto di sicurezza allegato alla notifica,
di cui all'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica
17-5-1988, n.175, deve essere predisposto secondo le
modalità indicate nell'allegato I.
Art.6. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI
RILEVANTI. DICHIARAZIONE
1. La dichiarazione deve essere predisposta secondo
le modalità indicate nel capitolo 1 dell'allegato
III.
2. Il fabbricante è tenuto ad effettuare, secondo
le modalità di cui al capitolo 2 dell'allegato
III, le analisi idonee ad identificare i tipi di incidenti,
definire le quantità di materia e di energia
che possono essere rilasciate in caso di incidente,
nonché le conseguenze immediate e differite
degli eventi identificati sui lavoratori, sulla popolazione
e sull'ambiente, qualora la quantità di ogni
singola sostanza sia:
a) più del 60% delle quantità di soglia
dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica
17-5-1988, n.175, per complesso di impianti e depositi
connessi;
b) oppure più del 35% delle quantità di
soglia definite nella seconda colonna dell'allegato
II al decreto del Presidente della Repubblica n.175
del 1988, per complesso di depositi separati;
c) oppure più di 0,6 kg di sostanze cancerogene
molto tossiche o tossiche;
d) oppure più di 150 kg di sostanze molto tossiche;
e) oppure più di 1500 kg di sostanze tossiche;
f) oppure più di 3 t per le sostanze capaci di
esplodere (ai fini dell'esenzione dagli obblighi della
dichiarazione, ai sensi dell'art.2 del D.M. 23-12-1993,
alle sostanze comburenti di cui al presente comma si
applica la soglia quantitativa di 70 tonnellate).
Art.7. ADOZIONE DI APPROPRIATE MISURE DI SICUREZZA
1. Il fabbricante nelle analisi di cui agli artt.5 e
6, con riferimento all'allegato II, può, indicando
i relativi fattori compensativi:
a) segnalare le misure integrative di sicurezza già
adottate e mantenute efficienti;
b) presentare un progetto di adeguamento dell'attività
industriale ai fini della sicurezza, precisando i tempi
occorrenti per rendere operanti le procedure ed i sistemi
di sicurezza previsti.
2. Gli elementi dedotti dal comma 1, oppure ricavabili
dalle soluzioni migliorative introdotte a seguito dell'analisi
di sicurezza, sono presi in considerazione in sede
di istruttoria ai fini della valutazione complessiva
della sicurezza dell'impianto.
3. L'esercizio della facoltà di cui ai commi
1 e 2 non pregiudica i poteri dell'autorità
di indicare misure integrative e di procedere ad ispezioni
ai sensi degli artt. 16, 19 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 17-5-1988, n.175, anche ai fini del
controllo sulla esecuzione del progetto.
Art.8. INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
1. Il fabbricante nella notifica o nella dichiarazione
indica altresì le modalità con le quali
ha provveduto all'informazione e all'addestramento
dei lavoratori, con particolare riguardo:
a) alla realizzazione di nuovi impianti o alla modifica
di quelli esistenti;
b) all'esercizio degli impianti, alla presenza di guasti
e di linee contenenti sostanze pericolose nell'ambiente
di lavoro;
c) agli incidenti o alle anomalie verificatesi in impianti
dello stesso tipo;
d) alle procedure operative adottate, ai manuali utilizzati
ed al loro aggiornamento;
e) alle norme di sicurezza ed alla loro applicazione.
2. Il fabbricante nella notifica o nella dichiarazione
indica altresì:
a) il livello di qualificazione professionale del personale
addetto al controllo ed alla sicurezza;
b) le modalità di addestramento del medesimo
personale sugli impianti e presso centri di formazione
specializzati;
c) i criteri per l'aggiornamento del personale; d) le
modalità di informazione delle rappresentanze
sindacali, in conformità con quanto previsto
dai contratti collettivi di lavoro.
Art.9. SISTEMI DI PROTEZIONE DEL PERSONALE
1. Il fabbricante nella notifica o nella dichiarazione
descrive i sistemi di protezione del personale, nonché
le disponibilità di tali sistemi e le istruzioni
date per assicurare il loro uso in conformità
con la normativa vigente.
Art.10. REPERIMENTO DATI PER LE ANALISI DI SICUREZZA
1. Le analisi di cui agli artt.5 e 6, relative ad eventi
naturali esterni che possono causare un incidente o
alle conseguenze di incidente sulla popolazione e sull'ambiente,
sono effettuate dal fabbricante anche sulla base dei
dati disponibili presso la pubblica amministrazione
ai quali il fabbricante può accedere. I dati
si riferiscono a perturbazioni geofisiche, meteomarine
e cerauniche, meteorologia, idrogeologia, densità
e distribuzione della popolazione, prevalenti attività
socioeconomiche, caratteristiche del territorio ai
fini dell'inquinamento.
2. Il fabbricante deve specificare la fonte dei dati
utilizzati.
Art.11. NORMA TRANSITORIA
1. Le imprese che hanno presentato il rapporto di sicurezza
in conformità all'ordinanza del Ministro della
sanità in data 21 febbraio 1985, possono provvedere
alle integrazioni dello stesso, ai sensi dell'art.7,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
17-5-1988, n.175, in sede di istruttoria svolta ai
sensi dell'art.18 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n.175 del 1988, sempreché il
rapporto sia stato redatto con metodologie di analisi
sostanzialmente in linea con gli allegati tecnici del
presente decreto. Negli altri casi l'integrazione del
rapporto di sicurezza deve avvenire nei termini di
cui all'art.7, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n.175 del 1988.
SOMMARIO
Allegato I - Analisi e valutazione relative alla sicurezza
di attività industriali a rischio di incidenti
rilevanti. Notifica.
Allegato II - Analisi preliminare per l'individuazione
di aree critiche dell'attività industriale.
Allegato III - Analisi e valutazioni relative alla sicurezza
di attività industriali a rischio di incidenti
rilevanti. Dichiarazione.
Allegato 1
ANALISI E VALUTAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA DI ATTIVITA' INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI. NOTIFICA
1. LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI
SICUREZZA
1.A.1 Dati Identificativi e Ubicazione dell'Impianto
1.A.1.1 Dati generali
1.A.1.2 Localizzazione e identificazione dell'impianto
1.B.1 Informazioni Relative all'Impianto
1.B.1.1 Struttura organizzativa
1.B.1.2 Descrizione dell'attività
1.B.1.3 Analisi preliminare per individuare aree critiche
di attività industriale
1.C.1 Sicurezza dell'Impianto
1.C.1.1 Sanità e sicurezza dell'impianto
1.C.1.2 Reazioni incontrollate
1.C.1.3 Dati meteorologici e perturbazioni geofisiche,
meteomarine e cerauniche
1.C.1.4 Interazioni con altri impianti
1.C.1.5 Analisi della sequenza degli eventi incidentali
1.C.1.6 Stima delle conseguenze degli eventi incidentali
1.C.1.7 Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire
gli incidenti 1.C.1.8 Precauzioni progettuali e costruttive
1.C.1.9 Sistemi di rilevamento
1.D.1 Situazioni Critiche, Condizioni di Emergenza e
Relativi Apprestamenti
1.D.1.1 Sostanze emesse
1.D.1.2 Effetti indotti su impianti ad alto rischio
da incendi o esplosioni
1.D.1.3 Sistemi di contenimento
1.D.1.4 Manuale operativo
1.D.1.5 Segnaletica di emergenza
1.D.1.6 Fonti di rischio mobili
1.D.1.7 Misure per evitare cedimenti catastrofici
1.D.1.8 Sistemi di prevenzione ed evacuazione in caso
di incidente
1.D.1.9 Restrizioni per l'accesso agli impianti
1.D.1.10 Misure contro l'incendio
1.D.1.11 Situazioni di emergenza e relativi piani
1.E.1 Impianti di Trattamento, Smaltimento e Abbattimento
1.E.1.1 Trattamento e depurazione reflui
1.E.1.2 Smaltimento e stoccaggio rifiuti
1.E.1.3 Abbattimento effluenti gassosi
1.F.1 Misure Assicurative e di Garanzia per i Rischi
2. MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLE ANALISI DEGLI
INCIDENTI
2.1 Analisi Richieste
2.2 Identificazione degli Incidenti
2.2.1 Lista di controllo per limiti di batteria
2.2.2 Lista di controllo per impianto/deposito
2.2.3 Studi di dettaglio
2.2.4 Analisi storica
2.3 Analisi di Sicurezza
2.3.1 Valutazione delle probabilità degli eventi
incidentali
2.3.2 Valutazione del livello di probabilità
degli eventi incidentali
2.3.3 Valutazione delle conseguenze
2.3.3.1 Individuazione degli scenari incidentali
2.3.3.2 Modellistica di simulazione
2.3.4 Valutazione conservativa delle conseguenze
2.3.5 Elementi per la predisposizione dei piani di emergenza
1. LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI
SICUREZZA
1.A.1 - DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELL'IMPIANTO
1.A.1.1 Dati generali
1.A.1.1.1 Ragione sociale e indirizzo del fabbricante
(sede sociale).
1.A.1.1.2 Denominazione ed ubicazione dell'impianto
o deposito. Indicare latitudine e longitudine dell'impianto
o deposito. Direttori responsabili.
1.A.1.1.3 Indicare il responsabile della progettazione
esecutiva dell'impianto, segnalandone il tipo di qualificazione
professionale e le esperienze nel campo.
1.A.1.1.4 Indicare il responsabile dell'esecuzione del
rapporto di sicurezza. Indicare il tipo di qualificazione
professionale e le esperienze nel campo.
1.A.1.2 Localizzazione e identificazione dell'impianto
1.A.1.2.1 Corografia della zona in scala non inferiore
a 1:25.000 sulla quale sia evidenziato il perimetro
dello stabilimento. Tale mappa dovrà comprendere
un'area avente un raggio di almeno 5 km attorno all'installazione.
Sulla mappa stessa dovrà essere indicata la
destinazione degli edifici principali attualmente esistenti,
con particolare riferimento agli ospedali, alle scuole,
agli uffici e alle industrie, con la precisazione del
tipo di industria se noto, nonché la presenza
di linee ferroviarie, strade, autostrade, porti, aeroporti
e corridoi aerei di atterraggio e decollo.
1.A.1.2.2 Posizione dell'impianto su una mappa dettagliata
in scala non inferiore a 1:2.000 della località
che rappresenta la zona circostante l'impianto per
un raggio minimo di 1000 m riferito al baricentro geometrico
dell'impianto stesso e con una distanza minima di 500
m dai confini dell'attività.
1.A.1.2.3 Piante e sezioni dell'impianto in scala non
inferiore a 1:500, con eventuali particolari significativi
in scala non inferiore a 1.200.
1.B.1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO
1.B.1.1 Struttura organizzativa
- 1.B.1.1.1 Grafico dell'organizzazione.
Questo grafico sarà presentato in forma di diagramma.
Nel grafico saranno mostrate le linee di comunicazione
e interazione tra le persone incaricate della conduzione
dell'impianto, dal direttore dell'installazione fino
al capo reparto. Sarà indicato il rapporto tra
i vari dipartimenti quali la produzione, la manutenzione,
l'ispezione, la sorveglianza, la sicurezza, la progettazione,
la costruzione.
1.B.1.1.2 Precisare l'entità del personale di
ciascun dipartimento e il numero di persone normalmente
presenti in ciascun reparto.
1.B.1.1.3 Precisare quali siano i requisiti minimi di
addestramento da dare al personale direttivo e alle
maestranze addette al funzionamento e alla manutenzione.
1.B.1.2 Descrizione delle attivita'
1.B.1.2.1 Per la descrizione delle attività soggette
a notifica riferirsi a:
- qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali
di cui all'allegato I al decreto del Presidente della
Repubblica 175/1988 che comporti o possa comportare
l'uso di una o più sostanze pericolose elencate
nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica
175/1988, nonché il trasporto effettuato all'interno
dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito
connesso a tale operazione all'interno dello stabilimento
oppure
- qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni
specificate nell'allegato II del decreto del Presidente
della Repubblica 175/1988.
1.B.1.2.2 Precisare il codice di attività secondo
la classificazione dell'allegato IV all'ordinanza ministeriale
21-2- 1985 del Ministero della Sanità.
1.B.1.2.3 Descrivere la tecnologia di base adottata
nella progettazione del processo.
1.B.1.2.3.1 Nel caso di processo tecnologico di tipo
nuovo, precisare l'organismo che lo ha sviluppato,
le sperimentazioni eseguite, lo stato attuale delle
conoscenze tecnico-scientifiche al riguardo e gli studi
effettuati al fine di rendere minimi i rischi comportati
dal processo stesso. Specificare se i progettisti hanno
già prodotto impianti simili. In caso affermativo
precisare quando, dove e in che numero.
1.B.1.2.4 Fornire lo schema a blocchi per le materie
prime che entrano e dei prodotti che escono dall'impianto,
con la precisazione delle modalità di trasporto,
e i relativi regimi di temperatura, pressione e portata.
Fornire le modalità di trasporto dei prodotti
all'interno dello stabilimento con i relativi regimi
di temperatura, pressione e portata. Fornire inoltre
uno schema di processo semplificato con la specificazione
dei collegamenti tra i singoli apparecchi o componenti
dell'impianto e tra l'impianto stesso e gli altri impianti
dello stabilimento, con la precisazione della quantità
di sostanze presenti nei vari circuiti.
1.B.1.2.5 Indicare la capacità produttiva dell'impianto.
1.B.1.2.6 Informazioni relative alle sostanze riportate
negli allegati II e III del decreto del Presidente
della Repubblica 175/1988 adoperate, immagazzinate
o prodotte in condizioni normali o che possono svilupparsi
in circostanze anomale prevedibili.
1.B.1.2.6.1 Dati e informazioni elencati nell'allegato
V al decreto del Presidente della Repubblica 175/1988,
di seguito indicati:
a) identificazione della sostanza (per ciascune delle
predette sostanze). Per sostanze si intendono "gli
elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale
o ottenuti mediante lavorazioni industriali, eventualmente
contenenti gli additivi necessari alla loro immissione
sul mercato" (Direttiva 79/831/CEE).
a.1) Nome chimico: è il nome di una sostanza
caratterizzata da una composizione molecolare definita.
- Numero CAS (Chemical Abstract Service Registry Number):
è un codice numerico assegnato alle sostanze
registrate nel Chemical Abstract Service Registry System.
Tale codice numerico è formato da una sequenza
di 9 cifre al massimo, la seconda parte da due cifre.
La parte finale consiste in una singola cifra che viene
chiamata check-digit (cifra di controllo). Quest'ultima
cifra serve a verificare che i valori numerici costituenti
la sequenza siano esatti. La cifra di controllo deriva
dalla seguente formula:
(iNi+.........4N4+3N3+2N2+1NN):10
i = numero di cifre costituenti la sequenza (eccettuata
la cifra di controllo)
Ni = cifra in posizione iesima.
Del valore della sopraindicata frazione si prende la
parte decimale, scartando la parte intera. Ad esempio,
per l'idrogeno fosforato (fosfina):
n.CAS: 7803 - 51 - 2
Il numero di controllo 2 risulta dal seguente calcolo:
[(6x7)+(5x8)+(4x0)+(3x3)+(2x5)+(1x1)]:10=10,2;
scartando la parte intera si ottiene 2 che corrisponde
alla cifra di controllo.
- Denominazione secondo I.U.P.A.C.. Lo I.U.P.A.C. (International
Union of Pure and Applied Chemistry), ha definito delle
regole per la nomenclatura delle sostanze in base ai
gruppi funzionali, alla struttura e alla stereochimica
delle molecole.
- Altre denominazioni (numero CEE e altre).
Numero CCE: la Direttiva CEE 67/548 e successive modifiche,
ai fini della classificazione ed etichettatura delle
sostanze pericolose, ha attribuito un numero a ciascuna
delle sostanze che man mano ha considerato e classificato.
La numerazione delle sostanze (n.CEE) è stata
concepita per consentire aggiornamenti periodici della
classificazione: essa è basata sull'impiego
di una sequenza cifrata del tipo: ABC-RST-VW in cui:
ABC rappresenta sia il numero atomico dell'elemento
chimico più caratteristico preceduto da uno
o due zeri per completare la sottosequenza, sia il
numero convenzionale della classificazione scelta per
le sostanze organiche;
RST rappresenta il numero progressivo delle sostanze
considerate nella sottosequenza ABC;
VW rappresenta, per la sostanza così definita,
una delle forme in cui essa viene prodotta e/o immessa
sul mercato, per cui essa è univocamente definita;
Y rappresenta la cifra di controllo (check-digit) di
tutta la precedente sequenza calcolata secondo il metodo
utilizzato dall'ISBN (International Standard Book Number).
La cifra di controllo deriva dalla seguente formula:
(1xA + 2xB + 3xC+ 4xR + 5xS + 6xT + 7xV + 8x):11
Del risultato si scarta la parte intera e si prende
la prima cifra decimale arrotondata per eccesso: quando
la prima cifra decimale risulta zero o l'arrotondamento
risulta 10, si pone una X come cifra di controllo.
Esempi: Ammoniaca Anidra (NH3): n.007-001-00-5
(1x0 + 2x0 + 3x7 + 4x0 - 5x0 + 6x1 - 7x0 - 8x0):11 = 2,454
- Ulteriori denominazioni: si tratta di altri tipi di
nomenclatura o nomi commerciali.
a.2) Formula empirica.
Esprime la relazione numerica più semplice tra
gli atomi di un composto. Esempio: Acrilonitrile: C3H3N
(formula bruta). A maggior dettaglio, a questa formula
si può far seguire una formula di questo tipo:
CH2=CH-CN (formula di struttura).
a.3) Composizione della sostanza:
Grado di purezza. Principali impurità e relative
percentuali. Saranno indicate percentualmente le impurità
significative ai fini della pericolosità nei
confronti dell'uomo e dell'ambiente. Esempio: contenuto
di acetilene nel butadiene.
a.4) Metodi di individuazione e di determinazione disponibili
per l'impianto: descrizione dei metodi seguiti o indicazione
dei riferimenti di letteratura scientifica.
a.5) Metodi e precauzioni relativi alla manipolazione,
al deposito e all'incendio previsti dal fabbricante.
a.6) Misure di emergenza previste dal fabbricante in
caso di dispersione accidentale.
a.7) Mezzi a disposizione del fabbricante per rendere
inoffensiva la sostanza.
b) Brevi indicazioni sui rischi:
b.1) per l'uomo: immediati; differiti.
b.2) Per l'ambiente: immediati; differiti.
1.B.1.2.6.1.1 Per quanto riguarda gli argomenti relativi
ai precedenti punti a.4), a.5), a.6), a.7), b.1), b.2),
si fa riferimento, di regola, ai paragrafi specifici
contenuti nella scheda di sicurezza dei prodotti prevista
dal fabbricante, integrata, ove è necessario,
dalle opportune indicazioni tecnico- scientifiche disponibili.
1.B.1.2.6.2 Fase dell'attivita' in cui esse intervengono
o possono intervenire.
Indicare quella operazione del processo produttivo nella
quale la sostanza è utilizzata o prodotta: ad
esempio: la sostanza è immessa nell'impianto
come carica: oppure la sostanza si forma nella
sezione di reazione e viene rettificata nel resto dell'impianto:
oppure la sostanza è utilizzata nella sezione
di lavaggio, di assorbimento, ecc. 1.B.1.2.6.3 Quantita'
effettiva massima prevista.
La quantità massima dichiarata dal fabbricante
per ciascuna sostanza è computata come valore
massimo della somma delle masse contemporaneamente
presenti nei serbatoi, nelle apparecchiature, nelle
tubazioni e nei recipienti mobili. Si dovranno anche
precisare separatamente i dati relativi alle quantità
delle predette sostanze allo "stoccaggio"
e quelle di "hold-up", cioè contemporaneamente
contenute nell'impianto in condizioni operative. Il
computo deve includere tutte le quantità di
ciascuna sostanza pericolosa presente allo stato puro
o di miscela o di sottoprodotto, nonché quelle
quantità di sostanze che possano significativamente
prodursi a causa di una condizione anomala del processo
tecnicamente prevedibile. Ai fini del computo ogni
sostanza deve comunque trovarsi nello stato chimico-fisico
e nelle concentrazioni eventualmente specificate negli
allegati II e III al decreto del Presidente della Repubblica
175/1988 ovvero in uno stato suscettibile di provocare
un rischio di incidente rilevante laddove specificato
negli allegati stessi.
1.B.1.2.6.4 Comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni
normali di utilizzazione durante il processo, con particolare
riferimento alla suscettibilità a dare origine
a fenomeni di instabilità nelle condizioni normali
di temperatura e pressione di processo. La stabilità
o l'instabilità possono essere desunte da conoscenze
storiche e/o da letteratura o in base a risultati di
ricerca del tipo A.R.C. (Accelerating Rate Calorimeter).
1.B.1.2.6.5 Precisazione delle sostanze che possono
originarsi per modificazione o trasformazione della
sostanza considerata a causa di anomalie prevedibili
nell'esercizio dell'impianto, quali ad esempio delle
variazioni di condizioni di processo (temperatura,
pressione, portata, rapporto stechiometrico dei reagenti,
imperfetto dosaggio del catalizzatore, ecc.).
1.B.1.2.6.6 Evidenziazione di quelle situazioni di contemporanea
presenza di sostanze che prese singolarmente possono
essere anche di per sé innocue, ma che invece
risultano incompatibili tra loro in quanto possono
dare origine o a violente reazioni o a prodotti di
reazione pericolosi oppure, se coinvolte in una emergenza,
possono influire sul rischio potenziale dell'attività
industriale.
1.B.1.3 Analisi preliminare per individuare aree critiche
di attività industriale.
Al fine di individuare le aree critiche dell'attività
in esame, devono essere evidenziati tutti i fattori
numerici delle singole voci elencate nella tabella
1, dell'allegato II, partendo dai concetti di suddivisione
in unità dell'impianto, scelta della sostanza
dominante, etc. in accordo con lo schema logico del
citato allegato II.
In particolare per ogni unità dovranno essere
fornite le scelte (ad es. sostanza predominante dell'unità),
le valutazioni dei parametri e le relative motivazioni.
Per ciascuna unità possono inoltre essere eventualmente
indicate le misure di sicurezza volte a ridurre il
numero di incidenti e la dimensione potenziale degli
stessi, scegliendole tra gli elementi proposti nell'allegato
II. Esse possono essere riportate nello stesso modulo
fornito nella tabella 1 del citato allegato II.
I parametri, relativi a misure di sicurezza, valutati
in fase istruttoria, sono da intendersi come valori
guida, suscettibili di variazione sulla base della
verifica di adeguatezza delle dette misure anche attraverso
le analisi richieste nel capitolo 2, nonché
dalle valutazioni specifiche effettuate in accordo
con l'esperienza e la normativa in materia antincendio
del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.
1.C.1 - SICUREZZA DELL'IMPIANTO
1.C.1.1 Sanita' e sicurezza dell'impianto
1.C.1.1.1 Specificare qualsiasi problema noto di sanità
e sicurezza generalmente connesso con questo tipo di
impianti.
1.C.1.1.2 Specificare l'esperienza storica e le fonti
di informazione relative alla sicurezza di impianti
similari, con riferimento alla possibilità di
insorgere di incendi, esplosioni ed emissioni di sostanze
tossiche ed inquinanti.
1.C.1.2 Reazioni incontrollate
1.C.1.2.1 Eventuali reazioni fortemente esotermiche
e/o difficili da controllare a causa dell'elevata velocità
di reazione devono essere evidenziate specificando
le condizioni alle quali esse si verificano, nonché
i sistemi predisposti per controllarle. Indicare le
analisi, e le prove per la identificazione di sostanze
secondarie, loro quantità e tempi di residenza
di tali sostanze nel processo.
1.C.1.3 Dati meteorologici e perturbazioni geofisiche,
meteomarine e cerauniche
1.C.1.3.1 Fornire dati sulle condizioni meteorologiche
prevalenti per la zona con particolare riferimento
alla velocità e alla direzione dei venti e alle
condizioni di stabilità dell'aria e, ove disponibili,
dati storici relativi ad un periodo di almeno 5 anni.
1.C.1.3.2 Specificare, ove disponibile, una cronologia
delle perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche
del luogo quali terremoti, inondazioni, trombe d'aria,
fulmini.
1.C.1.3.2.1 Per i terremoti si fa riferimento alla classificazione
del territorio nazionale secondo il decreto ministeriale
3-3-1975 del Ministero dei Lavori Pubblici e successivi
aggiornamenti.
I valori del numero di fulminazioni a terra per anno
e per kilometroquadrato potranno riferirsi alla classificazione
del territorio nazionale secondo le norme C.E.I. 81-1.
Per quanto riguarda le perturbazioni geofisiche e meteomarine
potranno utilizzarsi le informazioni disponibili presso
gli enti pubblici a tal fine competenti in materia.
1.C.1.4 Interazioni con altri impianti
1.C.1.4.1 Considerare i possibili effetti che altre
attività industriali nell'area dello stesso
fabbricante possano avere sull'impianto nell'eventualità
di un incidente che si verifichi nelle stesse installazioni.
Dovranno essere descritte le azioni da eseguire in
questa eventualità. Considerare inoltre i possibili
effetti che l'attività industriale possa avere
sulle altre attività industriali nell'area dello
stesso fabbricante nell'eventualità di un incidente
che si verifichi nell'installazione in esame.
1.C.1.5 Analisi della sequenza degli eventi incidentali
1.C.1.5.1 Si rimanda alle modalità di esecuzione
delle analisi descritte nel capitolo 2. In particolare
per la valutazione delle probabilità degli eventi
si riportano le conclusioni qualitative delle analisi
effettuate. I dettagli di tali analisi qualitative
e quantitative vanno resi disponibili esclusivamente
per la fase istruttoria.
1.C.1.5.2 Con riferimento alle planimetrie di cui al
paragrafo 1.A.1.2.3. si indichi l'ubicazione dei punti
critici dell'impianto.
1.C.1.5.3 Descrivere il comportamento dell'impianto
in caso di indisponibilità parziale o totale
delle reti di servizio quali elettricità, acqua,
vapor d'acqua, azoto o aria compressa.
1.C.1.6 Stima delle conseguenze degli eventi incidentali
1.C.1.6.1 Si rimanda alle modalità di esecuzione
delle analisi descritte nel capitolo 2.
1.C.1.7 Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire
gli incidenti
1.C.1.7.1 Indicare le precauzioni ritenute sufficienti
ad evitare gli eventi o quanto meno a minimizzarli:
- dal punto di vista impiantistico: dispositivi di blocco
e allarme, strumentazione di sicurezza, valvole di
sezionamento telecomandate, ecc.;
- dal punto di vista operativo: controlli sistematici
delle zone critiche, programmi di manutenzione e ispezione
periodica, verifica di sistemi di sicurezza e blocchi,
ecc.
1.C.1.7.2 Descrivere gli accorgimenti eventualmente
previsti per prevenire i rischi dovuti ad errore umano
in aree critiche.
1.C.1.7.3 Descrivere le precauzioni e i coefficienti
di sicurezza assunti nella progettazione delle strutture
con riferimento alla ventosità ed eventuale
sismicità, nonché i criteri di progettazione
assunti per i componenti critici dell'impianto e delle
sale di controllo per far fronte ad eventi quali esplosioni
e irragiamenti termici che, verosimilmente, possono
originarsi nell'impianto in esame o in impianti ad
esso limitrofi dello stesso fabbricante.
Le precauzioni e i coefficienti di sicurezza devono
essere quelli previsti in leggi, regolamenti (ove esistenti)
o norme di buona tecnica riguardanti ad esempio:
- l'edilizia antisismica per le zone classificate;
- gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- i rivestimenti di protezione delle strutture e delle
apparecchiature ai fini dei requisiti di resistenza
al fuoco;
- le sale di controllo a prova di esplosione esterna.
1.C.1.7.4 Precisare se la sicurezza dell'impianto è
stata valutata separatamente in condizioni normali,
anomale, di prova, di partenza e di fermata.
1.C.1.8 Precauzioni progettuali e costruttive
1.C.1.8.1 Indicare le norme e/o i criteri utilizzati
per la progettazione degli impianti elettrici, dei
sistemi di strumentazione di controllo e degli impianti
di protezione contro le scariche atmosferiche e le
cariche elettrostatiche.
1.C.1.8.2 Indicare le norme e/o i criteri utilizzati
per la progettazione dei sistemi di scarico della pressione
(valvole di sicurezza, dischi a frattura prestabilita
e simili) per i recipienti di processo, i serbatoi
e le tubazioni.
1.C.1.8.3 Indicare la posizione sulla planimetria di
tutti gli scarichi funzionali all'atmosfera di prodotti
tossici e/o infiammabili (valvole di sicurezza, dischi
a frattura prestabilita, convogliamento a torce, sistemi
di scarico rapido, ecc.) specificando per ognuno la
quota di emissione, la portata e la composizione di
ciascuno scarico e la zona interessata dalle eventuali
radiazioni termiche. In particolare dovranno essere
forniti i criteri di progettazione ponendo in relazione
le ipotesi assunte per le massime portate di scarico
da smaltire contemporaneamente col dimensionamento
delle linee, evidenziando se siano considerate le eventuali
incompatibilità dei fluidi da scaricare nella
stessa linea di convogliamento e l'effetto della contropressione
nei riguardi del calcolo dei dispositivi di sicurezza.
1.C.1.8.4 Indicare se esiste la possibilità di
controllare il funzionamento delle valvole di sicurezza
e dei sistemi di blocco con l'impianto in marcia senza
compromettere la sicurezza dell'impianto stesso.
1.C.1.8.5 Indicare le norme e/o i criteri utilizzati
per il progetto dei recipienti, dei serbatoi e delle
tubazioni (ISPESL, API, ASME, DIN, UNI, ASTM, ANSI,
ecc.).
1.C.1.8.6 Indicare i criteri di protezione dei contenitori
delle sostanze pericolose dalla possibile azione di
sostanze corrosive. 1.C.1.8.7 Indicare sulla planimetria
le zone in cui sono immagazzinate le sostanze corrosive.
1.C.1.8.8 Qualora le sostanze presenti nell'attività
industriale e comprese nel campo di applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 175/1988 posseggano
note proprietà corrosive, specificare gli elementi
in base ai quali sono stati determinati i sovraspessori
di corrosione per le apparecchiature potenzialmente
interessate. Specificare la frequenza prevista per
le ispezioni tendenti a valutare lo stato di conservazione
delle suddette apparecchiature.
1.C.1.8.9 Specificare l'organizzazione e le procedure
di controllo qualità adottate per la fabbricazione
e l'installazione delle suddette apparecchiature con
particolare riferimento a quelle critiche per l'impianto.
1.C.1.8.10 Descrivere i sistemi di blocco di sicurezza
dell'impianto indicando i criteri seguiti nella determinazione
delle frequenze di prova previste. Tali criteri possono
derivare o dall'esperienza su impianti similari che
ha permesso di stabilire l'importanza e l'affidabilità
dei singoli sistemi di blocco o dall'impiego di altri
metodi deduttivi di stima dell'affidabilità.
In ogni caso si dovrà precisare se l'affidabilità
dei suddetti sistemi è stata valutata, precisando
i risultati dei relativi studi e/o prove.
1.C.1.8.11 Indicare i provvedimenti adottati nei luoghi
chiusi per evitare la formazione e la persistenza di
miscele infiammabili e/o esplosive e di sostanze comunque
pericolose.
1.C.1.8.12 Indicare in particolare dove è prevista
la ventilazione di aree interne ai fabbricati allo
scopo di prevenire l'accumulo di vapori tossici o infiammabili.
1.C.1.8.13 Descrivere le precauzioni prese per evitare
che i serbatoi e le condotte di trasferimento contenenti
materie tossiche o infiammabili possano essere danneggiate
a seguito di collisione con veicoli o macchine di sollevamento.
1.C.1.9 Sistemi di rilevamento
1.C.1.9.1 Descrivere i sistemi adottati per l'accertamento
della presenza di gas infiammabili e/o rilevazione
di incendi e/o rilevazione della presenza di prodotti
tossici interessanti l'attività. La posizione
dei rilevatori deve essere indicata sulla planimetria.
1.D.1 - SITUAZIONI CRITICHE, CONDIZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI
1.D.1.1 Sostanze emesse
Specificazione delle sostanze emesse in condizioni di
anomalie di funzionamento e nel caso di incidente.
In particolare sia nell'ipotesi di evento accidentale,
sia nel caso di convogliamento a torce, si specifichino
tutti i prodotti di combustione. Si descrivano gli
effetti dell'azione delle sostanze emesse nell'area
potenzialmente interessata.
1.D.1.2 Effetti indotti su impianti ad alto rischio
da incendio o esplosione
1.D.1.2.1 Specificare le circostanze che possono produrre
interazioni dirette tra gli effetti di incendio o esplosione
con le parti di impianto ove vengano processate sostanze
pericolose in quantità superiore ai limiti di
soglia precisati nell'allegato III del decreto del
Presidente della Repubblica 175/1988 o stoccate separatamente
secondo l'allegato II del decreto del Presidente della
Repubblica stesso le cui conseguenze siano ad esempio:
a) incendio di spandimenti e pozze di liquidi; b) esplosioni
di nubi di vapore non confinate o semiconfinate; c)
prodotti di combustione tossici derivanti da incendio.
1.D.1.3 Sistemi di contenimento
1.D.1.3.1 Descrivere gli eventuali sistemi previsti
per contenere una fuoriuscita di sostanze infiammabili
(valvole di intercettazione, barriere d'acqua, barriere
di vapore, versatori di schiuma, bacini di contenimento,
panne galleggianti) al fine di contenere in caso di
spandimento e successivo incendio l'estensione della
superficie incendiata. Si specifichino i criteri seguiti
nella progettazione di tali sistemi.
1.D.1.3.2 Descrivere i sistemi progettati per il contenimento
di fuoriuscite su vasta scala di liquidi tossici o
infiammabili.
1.D.1.4 Manuale operativo
1.D.1.4.1 Specificare se esiste un manuale operativo
che consideri tutte le fasi di attività dell'impianto
quali l'avviamento, l'esercizio normale, le fermate
programmate, le fermate di emergenze, le fermate di
prova e le condizioni anomali di esercizio.
1.D.1.5 Segnaletica di emergenza
1.D.1.5.1 Precisare, con riferimento alle cause di emergenza,
quali indicazioni e sistemi sono impiegati per individuare
e segnalare sorgenti potenziali di eventi pericolosi
quali ad esempio i depositi di sostanze infiammabili,
i serbatoi di gas tossici, gli apparecchi a pressione,
le tubazioni, i punti di carico e scarico di sostanze
pericolose. Tali sorgenti di pericolo devono essere
posizionate sulle piante dell'installazione.
1.D.1.6 Fonti di rischio mobili
1.D.1.6.1 Descrivere le eventuali fonti di rischio che
non sono indicate sulla planimetria, quali ad esempio
i serbatoi mobili utilizzati per il trasporto interno
di sostanze pericolose, con particolare riferimento
ai parchi serbatoi e relative pensiline di carico e
scarico, ove possono permanere oltre il tempo necessario
alle operazioni di carico e scarico mezzi di trasporto
quali autobotti, ferrocisterne, portacontainer, ecc.
1.D.1.7 Misure per evitare cedimenti catastrofici
1.D.1.7.1 Descrivere le misure previste per evitare,
in caso di incendio e/o esplosione, il cedimento catastrofico
delle strutture dei serbatoi e delle condotte contenenti
sostanze imfiammabili e/o tossiche. Sulla base delle
ipotesi di incidente considerate e della stima delle
relative conseguenze (irragiamento e/o sovrapressione)
occorre verificare se le strutture interessate (contenitori
metallici, edifici, ecc.) resistono di per sé
o necessitino di provvedimenti aggiuntivi (rivestimenti
per la resistenza al fuoco, raffreddamento con acqua,
muri antiesplosione, travi di ancoraggio, ecc.) qualora
il loro collasso o la loro distruzione possano notevolmente
aggravare le conseguenze dell'incidente.
1.D.1.8 Sistemi di prevenzione ed evacuazione in caso
di incidente
1.D.1.8.1 Descrivere anche mediante diagrammi a blocchi
i sistemi di prevenzione e i relativi interventi previsti
in caso di incidente, ivi comprese le misure per lo
sfollamento.
1.D.1.9 Restrizioni per l'accesso agli impianti
1.D.1.9.1 Specificare se sono previste e, in caso affermativo,
si descrivano i dispositivi, i sistemi e/o le procedure
finalizzati ad impedire l'accesso all'interno delle
aree di attività alle persone non autorizzate.
1.D.1.10 Misure contro l'incendio
1.D.1.10.1 Descrivere gli impianti, le attrezzature
e l'organizzazione per la prevenzione e l'estinzione
degli incendi, precisando la periodicità delle
relative verifiche.
1.D.1.10.2 Precisare se la progettazione del sistema
di drenaggio ha previsto di far fronte all'aumentato
flusso d'acqua durante la lotta contro il fuoco.
1.D.1.10.3 Indicare le fonti di approvvigionamento idrico
da utilizzare in caso di incendio e la quantità
d'acqua disponibile per il suo spegnimento. Precisare
anche la quantità e il tipo di liquido schiumogeno,
di polveri e altri estinguenti.
1.D.1.10.4 Precisare se per l'impianto in questione,
è stato ottenuto dal competente Comando dei
Vigili del Fuoco, ove richiesto, il certificato di
prevenzione incendi.
1.D.1.10.5 Indicare in particolare ove è stata
prevista l'estinzione con gas inerte o lo spegnimento
con vapore.
1.D.1.11 Situazioni di emergenza e relativi piani
Gli elementi fondamentali e di dettaglio per la predisposizione
del piano di emergenza esterno, come identificati nel
paragrafo 2.3.5., sono resi disponibili esclusivamente
per la fase istruttoria.
1.D.1.11.1 Con riferimento alla planimetria dell'installazione
indicare la dislocazione di sale di controllo, uffici,
laboratori, apparecchiature principali. Illustrare
la filosofia di progetto che ne ha ispirato i disegni
realizzativi con specifico riguardo alla sicurezza
e alle situazioni di emergenza.
1.D.1.11.2 Descrivere i mezzi di comunicazione all'interno
dello stabilimento e con l'esterno, precisando se tali
mezzi saranno mantenuti nelle emergenze.
1.D.1.11.3 Indicare l'ubicazione dei servizi di emergenza
e degli eventuali presidi sanitari previsti.
1.D.1.11.4 Descrivere il programma di addestramento
per gli operatori e gli addetti all'attuazione dei
piani di emergenza interni.
1.D.1.11.5 Descrivere le vie di fuga e le uscite di
sicurezza in caso di emergenza, indicandone la posizione
sulla planimetria.
1.D.1.11.6 Descrivere il piano di emergenza interno
e fornire le informazioni necessarie per l'approntamento
dei piani di emergenza esterni. Il piano di emergenza
interno deve essere riferito al singolo impianto e
a tutto lo stabilimento. In quello relativo al singolo
impianto vengono precisate le singole funzioni necessarie
ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza dell'impianto.
In quello generale, relativo a tutto lo stabilimento,
vengono descritte le azioni che le varie funzioni previste
debbano attuare per porre in sicurezza tutto lo stabilimento
assicurando il collegamento con l'autorità competente
preposta all'attuazione dell'eventuale piano di emergenza
esterno.
1.D.1.11.7 Notificare il nome della persona e dei suoi
sostituti o dell'ufficio qualificato, competenti per
la sicurezza e abilitati ad attuare i piani di emergenza
interni e ad avvertire le autorità competenti
per l'attuazione dei piani di emergenza esterni.
1.E.1 - IMPIANTI DI TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E ABBATTIMENTO
1.E.1.1 Trattamento e depurazione reflui
1.E.1.1.1 Segnalare gli impianti di trattamento e depurazione
dei reflui installati.
1.E.1.1.2 Fornire una planimetria della rete fognaria
e se ne mostri la relazione con i corsi d'acqua, indicando
se tale rete è separata da quella di evacuazione
delle acque piovane.
1.E.1.2 Smaltimento e stoccaggio rifiuti
1.E.1.2.1 Precisare se sono state ottenute le apposite
autorizzazioni per l'eventuale stoccaggio provvisorio
di rifiuti tossici e nocivi.
1.E.1.3 Abbattimento effluenti gassosi
1.E.1.3.1 Indicare gli impianti di abbattimento degli
effluenti gassosi eventualmente installati.
1.F.1 - MISURE ASSICURATIVE E DI GARANZIA PER I RISCHI
Segnalare se e quali misure assicurative e di garanzia
per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente
siano state adottate in relazione all'attività
industriale esercitata.
Appendice
COLLEGAMENTI CON LE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, IN MATERIA DI ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI
Per rendere più agevoli e meno onerosi ai fabbricanti
l'approntamento e la presentazione:
- del rapporto di sicurezza ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 175/1988;
- del rapporto di sicurezza ai competenti organi del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativamente
alle attività comprese nel campo di applicazione
del decreto del Ministero dell'Interno in data 16-11-1983,
ai sensi dei decreti del medesimo Ministero in data
2-8-1984, e in data 11-6-1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.146 del 26-6-1986, nonché per gli
adempimenti di prevenzione incendi previsti dagli artt.
15, secondo comma, 16, terzo comma, e 19, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
29-7-1982, n.577, si forniscono le precisazioni di
seguito riportate.
Gli elementi, le informazioni, le descrizioni e le indicazioni
che i fabbricanti devono fornire in relazione ai vari
punti contenuti nel presente allegato, comprendono
gran parte degli adempimenti necessari per la formulazione
del rapporto di sicurezza da presentarsi, ai fini della
prevenzione incendi, agli organi competenti del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, tanto per la fase "Nulla
osta di fattibilità" che per la fase "Progetto
particolareggiato", secondo le specificazioni
contenute nel decreto ministeriale 2-8-1984, nonché
nella circolare n.16 MI.SA. (86) 7 in data 20-6-1986
del Ministero dell'Interno, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.74 del 23-8-1986.
La corrispondenza tra i punti dei precitati documenti
è riportata nel seguente elenco:
Ministero Interno Riferimenti al D.M. 2-8-1984 e alla
circ. n.16 MI.SA. (86) 7 del 20-6-1986 --Riferimenti
al presente allegato
5.1. --1.A.1.
5.1.1. -- 1.A.1.1.1.
5.1.2. -- 1.A.1.1.2.
5.1.3. -- 1.A.1.1.4.
5.1.4. -- 1.A.1.2.1.
5.1.4. -- 1.A.1.2.2.
5.1.5. -- 1.C.1.3.1.
5.1.6. -- 1.B.1.2.3.
5.2.1. -- 1.B.1.2.4.
5.2.1. -- 1.B.1.2.5.
5.2.2. -- 1.B.1.2.6.
5.2.2.1. -- 1.B.1.2.6.1.
5.2.2.1. -- 1.B.1.2.6.1.1.
5.2.2.2. -- 1.B.1.2.6.2.
5.2.2.3. -- 1.B.1.2.6.3.
5.2.2.4. -- 1.B.1.2.6.4.
5.2.2.5. -- 1.B.1.2.6.5.
5.2.2.6. -- 1.B.1.2.6.6.
5.2.3. -- 1.B.1.1.1.
5.3.1. -- 1.C.1.1.1.
5.3.1. --1.C.1.1.2.
5.3.2. -- 1.C.1.2.1.
5.3.3. -- 1.C.1.3.2.
5.3.3. -- 1.C.1.3.2.1.
5.3.4. -- 1.A.1.2.1. (secondo comma)
5.3.5. -- 1.C.1.5.1.
5.3.6. -- 1.C.1.5.2.
5.3.7. -- 1.C.1.6.1.
5.3.8. -- 1.C.1.7.1.
5.3.9. -- 1.C.1.7.3.
5.3.10. -- 1.C.1.8.1.
5.3.11. -- 1.C.1.8.2.
5.3.12. -- 1.C.1.8.5.
5.3.13. -- 1.C.1.8.9.
5.3.14. -- 1.C.1.9.1.
5.3.15. -- 1.D.1.1.1.
5.3.16. -- 1.D.1.2.1.
5.3.17. -- 1.D.1.3.1.
5.3.18. -- 1.D.1.4.1.
5.3.19. -- 1.D.1.6.1.
5.3.20. -- 1.D.1.7.1.
5.3.21. -- 1.D.1.8.1.
5.3.21. -- 1.D.1.10.1.
5.3.22. -- 1.D.1.9.1.
6.2.1. -- 1.A.1.1.3.
6.3.1. -- 1.E.1.1.2.
6.3.2. --1.B.1.2.6.3.
6.3.3. -- 1.B.1.1.2.
6.3.3. -- 1.B.1.1.3
6.4.1. -- 1.C.1.8.3.
6.4.2. -- 1.C.1.8.10.
6.4.3. -- 1.C.1.9.1.
6.4.4. -- 1.C.1.5.3.
6.4.5. -- 1.C.1.8.6.
6.4.5. -- 1.C.1.8.7.
6.4.6. -- 1.C.1.8.8.
6.4.7. -- 1.C.1.8.4.
6.4.8. -- 1.D.1.3.1.
6.4.9. -- 1.C.1.8.11.
6.4.10. -- 1.C.1.8.13.
6.4.11. -- 1.D.1.10.1.
6.4.11. -- 1.D.1.4.
6.4.11. -- 1.D.1.11.4.
6.4.12. -- 1.D.1.10.3.
6.4.13. -- 1.D.1.11.5.
6.4.14. -- 1.D.1.11.3.
6.4.15. -- 1.D.1.11.2.
6.4.16. -- 1.D.1.11.6.
6.4.17. -- 1.D.1.9.1.
(-) -- 1.A.1.2.3.
(-) -- 1.B.1.2.1.
(-) -- 1.B.1.2.2.
(-) -- 1.B.1.3.
(-) -- 1.C.1.4.1.
(-) -- 1.C.1.7.2.
(-) -- 1.C.1.7.4.
(-) -- 1.C.1.8.12.
(-) -- 1.D.1.3.2.
(-) -- 1.D.1.5.1.
(-) -- 1.D.1.10.2.
(-) -- 1.D.1.10.4.
(-) -- 1.D.1.10.5.
(-) -- 1.D.1.11.1.
(-) -- 1.D.1.11.7.
(-) -- 1.E.1.1.1.
(-) -- 1.E.1.2.1.
(-) -- 1.E.1.2.2.
(-) -- 1.E.1.3.1.
(-) -- 1.F.1.
Allegato II
ANALISI PRELIMINARE PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE CRITICHE DELL'ATTIVITA' INDUSTRIALE
(Stralcio)
3.2.1. PROTEZIONI ANTINCENDIO
Questo paragrafo si occupa della riduzione del rischio
attribuibile all'impiego di protezioni antincendio
per ragioni strutturali, alla dotazione di pareti antincendio
e di barriere antifumo, nonché alle protezioni
dei cavi strumenti, dei cavi elettrici e delle linee
aeree miranti al mantenimento del controllo durante
le emergenze.
Ciascuna area viene presa in considerazione separatamente.
La protezione dall'incendio deve essere considerata
per le strutture o per i pavimenti di sostegno delle
apparecchiature di processo in acciaio, in quanto le
strutture di acciaio, se non sono adeguatamente protette,
perdono la loro resistenza rapidamente quando siano
avvolte dalle fiamme. Analogamente, una protezione
dall'incendio può essere richiesta per gli apparecchi
a pressione che contengono sostanze infiammabili, in
quanto a temperatura elevata tali serbatoi possono
cedere anche a pressioni inferiori a quella di taratura
della valvola di sicurezza. In tali casi si devono
applicare standard diversi da quelli relativi alle
pareti e barriere antincendio, per le quali si richiede
soltanto che resistano al loro peso proprio in condizioni
di incendio.
3.2.1.1. PROTEZIONE ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE
Questo paragrafo riguarda le unità a pilastri,
pavimento/soffitto, i tetti, le gonne di sostegno degli
apparecchi ed altre parti il cui cedimento possa condurre
ad un collasso strutturale che coinvolga le apparecchiture
dell'impianto. Nella progettazione di un sistema di
protezione antincendio è necessario prendere
in considerazione la sua durevolezza meccanica, la
resistenza alla corrosione ambientale e il suo comportamento
nei riguardi del dilavamento durante le operazioni
antincendio.
Per le protezioni antincendio di tutte le strutture
di sostegno di una unità che sopportino carichi,
anche con riferimento alla circolare n.91 del Ministero
dell'Interno 14-9-1961 e successivi aggiornamenti,
impiegare i seguenti fattori:
Protezione:
Unità protetta per un terzo della sua altezza
(e comunque > 6 m) 0,98 (3h), 0,95 (5h);
Unità protetta per due terzi della sua altezza
0,95 (3h), 0,90 (5h);
Unità protetta per intero 0,90 (3h), 0,80 (5h);
Ove magazzini ed edifici di un impianto abbiano pareti,
tetti, elementi strutturali principali e finiture superficiali
realizzate con materiali resistenti al fuoco, almeno
equivalenti alla classe 0 di reazione al fuoco impiegare
(rif. 6) 0,90
Se i materiali di finitura superficiali sono ritardatori di fiamma, ma non resistenti al fuoco e neanche non combustibili, impiegare un fattore dipendente dalla classe relativa al materiale adoperato maggiormente pericoloso.
Classe 1 0,92
Classe 2 0.95
Classe 3 0,98
Classe 4 e 5 1.00
3.2.1.2. PARETI, BARRIERE E DISPOSITIVI SIMILARI ANTINCENDIO
L'efficacia di una parete antincendio dipende direttamente
dalla sua altezza relativa a quella dell'unità
che deve proteggere. Per pareti antincendio senza vani
di porte o dotate di porte antincendio a chiusura automatica,
i fattori consigliati dipendono dalla categoria di
resistenza al fuoco della parete (si veda circolare
n.91 del Ministero dell'Interno del 14-9-1961 e successivi
aggiornamenti).
Per pareti classificate per una durata di 4h, da 0,95
a 0,80:
per pareti classificate per una durata di almeno 2h,
da 0,97 a 0,87.
Il valore scelto deve rispecchiare il grado di protezione
derivante dalle altezze relative della parete e dell'unità.
Per strutture di processo alte più di 6 m, con
pavimenti pieni distanziati di meno di 6 m, con categoria
di resistenza al fuoco pari ad almeno 2 h se non sostengono
carichi, e pari ad almeno 3 h se sostengono carichi,
0,90.
Per separare unità adiacenti durante le emergenze,
possono essere adoperate cortine di vapore o d'acqua.
Se esse sono efficaci contro fuoriuscite fino ad almeno
un terzo dell'altezza dell'unità e, nel caso
di cortine d'acqua, hanno una densità di 0,9
mc/h/mq, il fattore è 0,90.
3.2.1.3. PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE DALL'INCENDIO
Gli apparecchi possono essere protetti dalla combinazione
di un isolamento esterno di protezione dal fuoco, con
o senza copertura di lamierino di acciaio, e di un
getto d'acqua fisso. Quest'ultimo, per essere efficace,
deve poter erogare almeno 0,6 mc/h/mq. I fattori consigliati
per le possibili combinazioni, nel caso in cui tutti
i serbatoi dell'unità siano così equipaggiati,
sono:
1) SI Isolamento esterno dal fuoco, NO Isolamento protetto
da lamierino di acciaio, NO Getto d'acqua fisso, Fattore:
0,90;
2) SI Isolamento esterno dal fuoco, SI Isolamento protetto
da lamierino di acciaio, NO Getto d'acqua fisso, Fattore:
0,93;
3) SI Isolamento esterno dal fuoco, NO Isolamento protetto
da lamierino di acciaio, SI Getto d'acqua fisso, Fattore:
0,95;
4) SI Isolamento esterno dal fuoco, SI Isolamento protetto
da lamierino di acciaio, SI Getto d'acqua fisso, Fattore:
0,85;
- Per i serbatoi di stoccaggio al di sotto del livello
del suolo, completamente interrati e ricoperti, 0,50;
- se tutti gli apparecchi di stoccaggio o di processo
dell'unità contenenti liquidi o gas liquefatti
sono provvisti di dispositivi di sfogo per l'incendio
come specificato nel riferimento 7, aggiuntivo 0,75;
- ove tutti i cavi strumenti, le linee di impulso e
i cavi per l' energia elettrica necessari per le funzioni
di controllo dell' unità, abbiano una protezione
contro l'incendio di almeno 3h, 0,85;
- se la protezione è anche in grado di resistere
ad agenti corrosivi e a fuoriuscite di liquidi, 0,75;
- se un'unità è situata entro uno scompartimento
separato, circondato da pareti, si consigliano i fattori
seguenti, in funzione del grado di protezione fornito
dalla pareti del vano:
protezione dalle esplosioni, missili inclusi, 0,85;
protezioni con muri antincendio, 0,80;
protezione dalle esplosioni e dall'incendio, 0,70.
3.2.2. ISOLAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE SOSTANZE
Molti grossi incendi si sviluppano perché non
è possibile interrompere il flusso della sostanza
che alimenta il fuoco, una volta iniziato l'incidente.
3.2.2.1. Sistemi a valvole
Se l'unità è provvista di una vasca di
scarico del processo in caso di emergenza, dislocata
all'esterno dell'unità principale oppure è
provvista di un sistema di scarico di emergenza della
pressione, 0,90;
- se l'unità è provvista di drenaggio
superficiale con pendenza di almeno 1 a 50 (2%), recinzioni
con argini, pozzi di raccolta o di combustione in grado
di evitare l'accumulo della sostanza versata al di
sotto degli apparecchi di stoccaggio o di processo,
0,85;
- se tutti gli apparecchi e i vari settori delle condotte
principali all'interno dell'unità sono dotati
di valvole di isolamento comandate a distanza, con
linee di controllo e cavi protetti dall' incendio,
cosicché risulti possibile un rapido isolamento
al verificarsi di una emergenza, 0,80;
- per unità, del tipo dei sistemi di trasferimento,
equipaggiate con valvole in grado di interrompere automaticamente
l'eccesso o l'inversione di flusso e che siano in grado
di limitarne l'entità fino a meno del 200% del
normale flusso massimo, 0,80;
- se l'unità è dotata di un pozzo di scarico
separato, in grado di contenere oltre il 35% del contenuto
totale dei recipienti, 0,65;
- ove sulle linee di processo siano impiegate connessioni
flessibili provviste di unità di accoppiamento
autosigillanti, 0,90;
- unità di accoppiamento autosigillanti e valvole
di isolamento posizionate localmente in ogni punto
di disinnesto, 0,80.
3.2.2.2. Ventilazione
Se la ventilazione dell'unità, in caso di versamento
della sostanza, può essere controllata a distanza,
0,90.
3.2.3. OPERAZIONI ANTINCENDIO
Molti incidenti possono essere tenuti sotto controllo,
con perdite e danni solo di lieve entità, se
è possibile sferrare un attacco concentrato
nelle prime fasi di sviluppo dell'incendio.
3.2.3.1. Allarmi per l'incendio
I sistemi di rilevamento di incendio e gli allarmi per
l'incendio risultano della massima efficacia se entrano
in azione nelle prime fasi di sviluppo dell'incendio
e se sono collegati direttamente coi vigili del fuoco
di fabbrica o con quelli del Corpo Nazionale.
I fattori raccomandati sono: rilevatori d'incendio o
di fumo in grado di rispondere all'incendi o in qualsiasi
punto
entro 2-5 minuti, 0,95;
entro 1 minuto, 0,90.
Se il tempo di reazione è < 5 minuti, ma l'unità
è coperta solo parzialmente, 0,98.
Allarmi d'incendio fissi collegati direttamente ai vigili
del fuoco di fabbrica o a quelli del Corpo Nazionale
aggiuntivo, 0,90.
3.2.3.2. Estintori d'incendio portatili
Provvista adeguata di idonei estintori d'incendio, 0,95;
bobine di manichette antincendio in grado di servire
l'intero edificio o l'intera area della unità,
0,90;
provvista adeguata di estintori d'incendio specializzati,
ad esempio per l'incendio di metalli, 0,85;
ove sia previsto il supporto di apparecchiature carrellate
specializzate di grandi dimensioni aggiuntivo, 0,90.
3.2.3.3. Riserva d'acqua
Per un attacco immediato ed efficace all'incendio è
indispensabile avere a disposizione un'adeguata riserva
d'acqua da pompare. La riserva deve essere in grado
di mantenere una pressione di lavoro degli idranti
pari a 7-8,5 bar eff. a piena portata per almeno 4h,
anche col carico globale richiesto dagli irroratori
fissi, dai sistemi di dilavamento e dalle cortine d'acqua
contemporaneamente in funzione nell'installazione.
In tali condizioni, possono essere impiegati i seguenti
fattori compensativi:
Riserva d'acqua mc/h/m< 0,1...................................
Fattore 1.0
Riserva d'acqua mc/h/m 0,15...............................
Fattore 0,95
Riserva d'acqua mc/h/m0,3 a 7 bar eff............ Fattore
0,85
Riserva d'acqua mc/h/m0,45 a 8,5 bar eff...... Fattore
0,75
La superficie da assumere nel calcolo è quella
totale a rischio dell'impianto, incluse tutte le strutture
dell'unità di processo, i serbatoi di stoccaggio
e gli edifici, escludendo però le strade e gli
spazi aperti.
Nel caso di edifici equipaggiati con tubazione di risalita
mantenuta in secco per uso dei vigili del fuoco, aggiuntivo
0,90.
3.2.3.4. Sistemi a irroratori, spruzzatori o a monitor
incorporati
Per sistemi di irroratori standard incorporati, impiegare
i seguenti fattori:
edifici di processo con copertura di tutti i piani,
0,90;
magazzini e altri edifici per lo stoccaggio con irroratori
posti a più di 0,5 m al di sopra delle pile
di stoccaggio:
irroratori da soffitto a quota > 5 m, 0,97;
irroratori da soffitto a quota < 5 m, ma ricoprenti
l'intera superficie, 0,90;
irroratori da soffitto a quota > 5 m, ma con efficaci
irroratori supplementari a intervalli verticali <
4 m, 0,87;
irroratori su pareti esterne per protezione dall'irragiamento
dell' incendio aggiuntivo, 0,97.
Ai sistemi di allagamento installati sulle unità
di un impianto, debbono essere attribuiti fattori come
di seguito indicato, a condizione che tutti i piani
siano protetti.
__________________________________________________
Tasso di scarico (mc/h/mq) 0,6.......................Fattore
0,90
Tasso di scarico (mc/h/mq) 1,2.......................Fattore
0,80
Tasso di scarico (mc/h/mq) 1,8.......................Fattore
0,70
__________________________________________________
Per unità con spruzzatori d'acqua direzionali
o lance a monitor:
con direzione dello spruzzo manuale, 0,95;
con direzione dello spruzzo comandata a distanza, 0,90.
3.2.3.5. Installazioni a schiume e di inertizzazione
Per unità d'impianto con sistemi a schiume incorporati,
0,90;
se le scorte di composti schiumogeni adeguate per fronteggiare
un incendio per almeno 3 h, aggiuntivo 0,90;
sistemi d'inertizzazione fissi a CO2 nell'unità,
0,75;
sistemi d'inertizzazione fissi ad halocarbon, 0,70;
unità o edifici dotati di installazione con
tubazione normalmente a secco per l'iniezione di schiume
da parte dei vigili del fuoco, 0,90.
3.2.3.6. Assistenza dei vigili del fuoco
Per i pompieri di stabilimento, utilizzare un fattore
pari ad 1 - (0,05 * n), ove n è il quadro di
mezzi di stabilimento (fino a un massimo di cinque)
con squadre adeguatamente addestrate. I fattori aggiuntivi
per l'intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco sono:
per due attrezzature entro 10 minuti dalla chiamata,
0,90;
oppure, se è normalmente previsto anche l'intervento
di un mezzo specializzato antincendio a torretta, entro
15 minuti dalla chiamata, 0,70.
3.2.3.7. Cooperazione di stabilimento alle operazioni
antincendio.
Addestramento regolare degli operatori all'uso degli
estintori portatili e delle apparecchiature fisse,
0,90;
esercitazioni regolari che coinvolgono contemporaneamente
gli operatori dell'impianto e i vigili del fuoco di
stabilimento e del Corpo Nazionale, aggiuntivo 0,90;
ove siano sempre disponibili nell'installazione adeguate
scorte di prodotti chimici specializzati antincendio
(a meno che non se ne sia già tenuto conto in
3.2.3.5), aggiuntivo 0,85.
Allegato III
ANALISI E VALUTAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA DI ATTIVITA'
INDUSTRIALI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI DICHIARAZIONE
1. Linee guida per la dichiarazione
2. Modalità di conduzione dell'analisi degli
incidenti
1.1. Dati Identificativi e Ubicazione dell'Impianto
1.1.1. Dati generali
1.1.2. Localizzazione e identificazione dell'impianto
1.2. Informazioni Relative all'Impianto
1.2.1. Struttura organizzativa
1.2.2. Descrizione delle attività
1.2.3. Analisi preliminare per individuare aree critiche
di attività industriale
1.3. Sicurezza dell'impianto
1.3.1. Sanità e sicurezza dell'impianto
1.3.2. Reazioni incontrollate
1.3.3. Dati meteorologici e perturbazioni geofisiche,
meteomarine e cerauniche
1.3.4. Interazione con altri impianti
1.3.5. Analisi delle sequenze degli eventi incidentali
1.3.6. Stima delle conseguenze degli eventi incidentali
1.3.7. Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire
gli incidenti
1.3.8. Precauzioni progettuali e costruttive
1.3.9. Sistemi di rilevamento
1.4. Condizioni di Emergenza e Relativi Apprestamenti
1.4.1. Sostanze emesse
1.4.2. Effetti indotti su impianti a rischio da incendio
o esplosione
1.4.3. Sistemi di contenimento
1.4.4. Manuale operativo
1.4.5. Segnaletica di emergenza
1.4.6. Fonti di rischio mobili
1.4.7. Misure per evitare cedimenti catastrofici
1.4.8. Sistemi di prevenzione ed evacuazione in caso
di incidente
1.4.9. Restrizioni per l'accesso agli impianti
1.4.10. Misure contro l'incendio
1.4.11. Situazioni di emergenza e relativi piani
1.5. Misure Assicurative e di Garanzia per i Rischi
2.1. Generalità
2.2. Identificazione degli Eventi
2.3. Analisi di Sicurezza
2.4. Valutazione delle Conseguenze
2.5. Elementi per la Predisposizione dei Piani di Emergenza
1. LINEE GUIDA PER LA DICHIARAZIONE
1.1. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELL'IMPIANTO
1.1.1. DATI GENERALI
1.1.1.1. Ragione sociale e indirizzo del fabbricante
(sede sociale).
1.1.1.2. Denominazione ed ubicazione dell'impianto o
deposito. Indicare latitudine e longitudine dell'impianto.
Direttori responsabili.
1.1.1.3. Individuazione del responsabile della progettazione
esecutiva dell'impianto e del responsabile della dichiarazione.
1.1.2. LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO
1.1.2.1. Corografia della zona in scala non inferiore
a 1:25.000 sulla quale si è evidenziato il perimetro
dello stabilimento. Tale mappa dovrà comprendere
un'area avente un raggio di almeno 5 km attorno all'installazione.
1.1.2.2. Posizione dell'impianto su una mappa dettagliata
in scala non inferiore a 1:2.000 che descriva lo stabilimento
industriale nel suo complesso.
1.1.2.3. Piante e sezioni dell'impianto in scala non
inferiore a 1:5.000, con eventuali particolari significativi
in scala non inferiore a 1:200.
1.2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO
1.2.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA La struttura organizzativa deve essere rappresentata in forma di diagramma ove sono mostrate le linee di comunicazione e interazione tra le persone incaricate della conduzione dell'impianto, dal direttore dell'installazione fino al capo reparto.
1.2.2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
1.2.2.1. Per la descrizione delle attività soggette
a dichiarazione riferirsi a:
- qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali
di cui all'allegato I al decreto del Presidente della
Repubblica 175/1988 (1) che comporti o possa comportare
l'uso di una o più sostanze pericolose elencate
nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica
175/1988 (1), l'uso di una o più sostanze dell'allegato
IV al decreto del Presidente della Repubblica 175/1988
identificate nell'art.2 e per le quantità superiori
ai limiti di soglia definiti nell'art.3, nonché
il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento
per ragioni interne ed il deposito connesso a tale
operazione all'interno dello stabilimento;
- qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni
specificate nell'allegato II al decreto del Presidente
della Repubblica 175/1988.
1.2.2.2. Precisare il codice di attività secondo
la classificazione dell'allegato IV all'ordinanza ministeriale
21-2- 1985 del Ministero della Sanità.
1.2.2.3. Descrivere la tecnologia di base adottata nella
progettazione del processo.
1.2.2.3.1. Nel caso di processo tecnologico di tipo
nuovo, precisare l'organismo che lo ha sviluppato,
lo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche
al riguardo e gli studi effettuati al fine di rendere
minimi i rischi comportati dal processo stesso.
Specificare se i progettisti hanno già prodotto
impianti simili. In caso affermativo precisare quando,
dove e in che numero.
1.2.2.4. Fornire lo schema a blocchi per le materie
prime che entrano e dei prodotti che escono dall'impianto
con la precisazione delle modalità di trasporto
anche all'interno dello stabilimento e i relativi regimi
di temperatura, pressione e portata.
Si dovrà inoltre fornire uno schema di processo
semplificato con la specificazione dei collegamenti
tra i singoli apparecchi o componenti dell'impianto
e tra l'impianto stesso e gli altri impianti dello
stabilimento, con la precisazione delle quantità
totali di sostanze presenti nell'attività in
esame.
1.2.2.5. Indicare la capacità produttiva dell'impianto.
1.2.2.6. Fornire informazioni relative alle sostanze
adoperate, immagazzinate o prodotte in condizioni normali
o che possono svilupparsi in circostanze anomale prevedibili.
I dati e le informazioni sono quelle previste nell'allegato
I, paragrafi dall'1.B.2.6.1 all'1.B.1.2.6.6.
1.2.3. ANALISI PRELIMINARE PER INDIVIDUARE AREE CRITICHE
DI ATTIVITA' INDUSTRIALE
Al fine di individuare le aree critiche dell'attività
in esame, devono essere evidenziati tutti i fattori
numerici delle singole voci elencate nella tabella
1 dell'allegato II, partendo dai concetti di suddivisione
in unità dell'impianto, scelta della sostanza
dominante, ecc. in accordo con lo schema logico del
citato allegato II.
In particolare per ogni unità dovranno essere
fornite le scelte (ad es. sostanza predominante dell'unità),
le valutazioni dei parametri e le relative motivazioni.
Per ciascuna unità possono inoltre essere eventualmente
indicate le misure di sicurezza volte a ridurre il
numero di incidenti e la dimensione potenziale degli
stessi, scegliendole tra gli elementi proposti nell'allegato
II.
Esse possono essere riportate nello stesso modulo fornito
nella tabella 1 del citato allegato II. I valori indicati
nell'allegato II, relativi a misure di sicurezza, sono
da intendersi come valori guida, suscettibili di variazione
sulla base della verifica di adeguatezza di dette misure
attraverso le analisi richieste nel capitolo 2, nonché
delle valutazioni specifiche effettuate in accordo
con l'esperienza e la normativa in materia antincendio
del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.
1.3. SICUREZZA DELL'IMPIANTO
1.3.1. SANITA' E SICUREZZA DELL'IMPIANTO
Specificare qualsiasi problema noto di sanità
e sicurezza generalmente connesso con questo tipo di
impianti nonché l'esperienza storica e le fonti
di informazione relative alla sicurezza di impianti
similari, con riferimento alla possibilità di
insorgere di incendi, esplosioni ed emissioni di sostanze
pericolose.
1.3.2. REAZIONI INCONTROLLATE Eventuali reazioni fortemente esotermiche e/o difficili da controllare a causa dell'elevata velocità di reazione devono essere evidenziate specificando le condizioni alle quali esse si verificano, nonché i sistemi predisposti per controllarle.
1.3.3. DATI METEOROLOGICI E PERTURBAZIONI GEOFISICHE,
METEOMARINE E CERAUNICHE
1.3.3.1. Fornire dati sulle condizioni metereologiche
prevalenti per la zona con particolare riferimento
alla velocità e
alla direzione dei venti e alle condizioni di stabilità
dell'aria e, ove disponibili, dati storici relativi
ad un periodo di almeno 5 anni.
1.3.3.2. Specificare, ove disponibile, una cronologia
delle perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche
del luogo quali terremoti, inondazioni, trombe d'aria,
fulmini. Per i terremoti si fa riferimento alla classificazione
del territorio nazionale secondo il decreto ministeriale
3-3-1975 del Ministero dei Lavori Pubblici e successivi
aggiornamenti.
I valori del numero di fulminazioni a terra per anno
e per kmq. potranno riferirsi alla classificazione
del territorio nazionale secondo le norme C.E.I. 81-1.
Per quanto riguarda le perturbazioni geofisiche e meteomarine
potranno utilizzarsi le informazioni disponibili presso
gli enti pubblici a tal fine competenti in materia.
1.3.4. INTERAZIONI CON ALTRI IMPIANTI
Dovranno essere considerati i possibili effetti che
altre attività industriali nell'area dello stesso
fabbricante possano avere sull'impianto nell'eventualità
di un incidente che si verifichi nelle stesse installazioni.
1.3.5. ANALISI DELLA SEQUENZA DEGLI EVENTI INCIDENTALI
1.3.5.1. Le modalità di esecuzione delle analisi
ai sensi del comma 2 all'art.6 sono descritte nel capitolo
2.
1.3.5.2. Nel caso di effettuazione dell'analisi di cui
al paragrafo 1.3.5.1 indicare l'ubicazione dei punti
critici dell'impianto, con riferimento alle planimetrie
di cui al paragrafo1.1.2.3.
1.3.6. STIMA DELLE CONSEGUENZE DEGLI EVENTI INCIDENTALI Riferirsi al paragrafo 1.3.5.1.
1.3.7. DESCRIZIONE DELLE PRECAUZIONI ASSUNTE PER PREVENIRE
GLI INCIDENTI
1.3.7.1. Indicare le precauzioni ritenute sufficienti
ad evitare gli eventi incidentali o quanto meno a minimizzarli:
- dal punto di vista impiantistico: dispositivi di blocco
e allarme, strumentazione di sicurezza, valvole di
sezionamento telecomandate, ecc.;
- dal punto di vista operativo: controlli sistematici
delle zone critiche, programmi di manutenzione e ispezione
periodica, verifica di sistemi di sicurezza e blocchi,
ecc..
1.3.7.2. Descrivere le precauzioni e i coefficienti
di sicurezza assunti nella progettazione delle strutture
con riferimento alla ventosità ed eventuale
sismicità, nonché i criteri di progettazione
assunti per i componenti critici dell'impianto e delle
sale di controllo per far fronte ad eventi quali esplosioni
e irragiamenti termici che, verosimilmente, possono
originarsi nell'impianto in esame o in impianti ad
esso limitrofi dello stesso fabbricante.
Le precauzioni e i coefficienti di sicurezza devono
essere quelli previsti in leggi, regolamenti (ove esistenti)
o norme di buona tecnica riguardanti ad esempio:
- l'edilizia antisismica per le zone classificate;
- gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- i rivestimenti di protezione delle strutture e apparecchiature
ai fini dei requisiti di resistenza al fuoco;
- le sale di controllo a prova di esplosione esterna.
1.3.8. PRECAUZIONI PROGETTUALI E COSTRUTTIVE
1.3.8.1. Indicare le norme e/o i criteri utilizzati
per la progettazione degli impianti elettrici, dei
sistemi di strumentazione di controllo e degli impianti
di protezione contro le scariche atmosferiche e le
cariche elettrostatiche, dei sistemi di scarico della
pressione per i recipienti di processo, i serbatoi
e le tubazioni.
1.3.8.2. Indicare la posizione sulla planimetria di
tutti gli scarichi funzionali all'atmosfera di prodotti
tossici e/o infiammabili, specificando per ognuno la
quota di emissione, la portata e la composizione di
ciascuno scarico e la zona interessata dalle eventuali
radiazioni termiche.
In particolare dovranno essere forniti i criteri di
progettazione ponendo in relazione le ipotesi assunte
per le massime portate di scarico da smaltire contemporaneamente
col dimensionamento delle linee, evidenziando se siano
considerate le eventuali incompatibilità dei
fluidi da scaricare nella stessa linea di convogliamento
e l'effetto della contropressione nei riguardi del
calcolo dei dispositivi di sicurezza.
1.3.8.3. Indicare se esiste la possibilità di
controllare il funzionamento delle valvole di sicurezza
e dei sistemi di blocco con l'impianto in marcia senza
compromettere la sicurezza dell'impianto stesso.
1.3.8.4. Indicare le norme e/o i criteri utilizzati
per il progetto dei recipienti, dei serbatoi, e delle
tubazioni (ISPESL, API, ASME, DIN, ASTM, ANSI, ecc.).
1.3.8.5. Indicare i criteri di protezione dei contenitori
delle sostanze pericolose dalla possibile azione di
sostanze corrosive, ove sono immagazzinate le sostanze
corrosive e gli elementi in base ai quali sono stati
determinati i sovraspessori di corrosione per le apparecchiature
potenzialmente interessate.
Specificare la frequenza prevista per le ispezioni tendenti
a valutare lo stato di conservazione delle suddette
apparecchiature.
1.3.8.6. Descrivere i sistemi di blocco di sicurezza
dell'impianto indicando i criteri seguiti nella determinazione
delle frequenze di prova previste.
1.3.8.7. Indicare i provvedimenti adottati nei luoghi
chiusi per evitare la formazione e la persistenza di
miscele infiammabili e/o esplosive e di sostanze comunque
pericolose.
1.3.8.8. Descrivere le precauzioni prese per evitare
che i serbatoi e le condotte di trasferimento contenenti
materie tossiche o infiammabili possano essere danneggiate
a seguito di collisione con veicoli o macchine di sollevamento.
1.3.9. SISTEMI DI RILEVAMENTO
Descrivere i sistemi adottati per l'accertamento della
presenza di gas infiammabili e/o rilevazione di incendi
e/o rilevazione della presenza di prodotti tossici
interessanti l'attività. La posizione dei rilevatori
deve essere indicata sulla planimetria.
1.4. CONDIZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI
1.4.1. SOSTANZE EMESSE
Specificare, con riferimento al paragrafo 1.3.5.1, le
sostanze emesse in condizioni di anomalie di funzionamento
e nel caso di incidente. Specificare in ogni caso i
prodotti di combustione derivanti dall'incendio delle
sostanze presenti nell'attività in esame.
1.4.2. EFFETTI INDOTTI SU IMPIANTI A RISCHIO DA INCENDIO
O ESPLOSIONE
Nel caso di effettuazione dell'analisi di cui al paragrafo
1.3.5.1., specificare le circostanze che possono produrre
interazioni dirette tra gli effetti di incendio o esplosione,
identificati nello studio sopra citato, con le parti
di impianto ove vengono processate sostanze pericolose
in quantità superiore ai limiti di soglia definiti
nell'art.3 o stoccate separatamente secondo l'allegato
II (prima colonna) del decreto del Presidente della
Repubblica 175/1988, le cui conseguenze siano ad esempio:
a) incendio di spandimenti e pozze di liquidi;
b) esplosioni di nubi di vapore non confinate o semiconfinate;
c) prodotti di combustione tossici derivanti da incendio.
1.4.3. SISTEMI DI CONTENIMENTO
Descrivere gli eventuali sistemi previsti per contenere
una fuoriuscita di sostanze infiammabili al fine di
limitare in caso di spandimento e successivo incendio
l'estensione della superficie incendiata. Specificare
i criteri seguiti nella progettazione di tali sistemi.
Devono essere descritti i sistemi progettati per il
contenimento di fuoriuscite su vasta scala di liquidi
tossici o infiammabili.
1.4.4. MANUALE OPERATIVO
Specificare se esiste un manuale operativo che consideri
tutte le fasi di attività dell'impianto quali
l'avviamento, l'esercizio normale, l'esercizio anomalo,
le fermate programmate, le fermate di emergenza e le
fermate di prova.
1.4.5. SEGNALETICA DI EMERGENZA
Deve essere precisato, con riferimento alle cause di
emergenza, quali indicazioni e sistemi sono impiegati
per individuare e segnalare sorgenti potenziali di
eventi pericolosi quali ad esempio i depositi di sostanze
infiammabili, i serbatoi di gas tossici, gli apparecchi
a pressione, le tubazioni, i punti di carico e scarico
di sostanze pericolose. Tali sorgenti di pericolo devono
essere posizionate sulle piante dell'installazione.
1.4.6. FONTI DI RISCHIO MOBILI
Descrivere le eventuali fonti di rischio che non sono
indicate sulla planimetria, quali ad esempio i serbatoi
mobili utilizzati per il trasporto interno di sostanze
pericolose, con particolare riferimento ai parchi serbatoi
e relative pensiline di carico e di scarico, ove possono
permanere oltre il tempo necessario alle operazioni
di carico e scarico, mezzi di trasporto quali autobotti,
ferrocisterne, portacontainer, ecc.
1.4.7. MISURE PER EVITARE CEDIMENTI CATASTROFICI
Descrivere le misure previste per evitare, in caso di
incendio e/o esplosione, il cedimento catastrofico
delle strutture dei serbatoi e delle condotte contenenti
sostanze infiammabili e/o tossiche.
1.4.8. SISTEMI DI PREVENZIONE ED EVACUAZIONE IN CASO
DI INCIDENTE
Descrivere, anche mediante diagrammi a blocchi, i sistemi
di prevenzione e i relativi interventi previsti in
caso di incidente, ivi comprese le misure per lo sfollamento.
1.4.9. RESTRIZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI
Specificare se sono previste e, in caso affermativo,
descrivere i dispositivi, i sistemi e/o le procedure
finalizzati ad impedire l'accesso all'interno dell'attività
alle persone non autorizzate.
1.4.10. MISURE CONTRO L'INCENDIO
1.4.10.1. Descrivere gli impianti, le attrezzature e
l' organizzazione per la prevenzione e l'estinzione
degli incendi, precisando la periodicità delle
relative verifiche.
1.4.10.2. Precisare se la progettazione del sistema
di drenaggio ha previsto di far fronte all'aumentato
flusso d'acque durante la lotta contro il fuoco.
1.4.10.3. Indicare le fonti di approvvigionamento idrico
da utilizzare in caso di incendio e la quantità
d'acqua disponibile per il suo spegnimento. Precisare
anche la quantità e il tipo di liquido schiumogeno,
di polveri e altri estinguenti.
1.4.10.4. Precisare se per l'impianto in questione è
stato ottenuto dal competente Comando dei Vigili del
Fuoco, ove richiesto, il certificato di prevenzione
incendi.
1.4.10.5. Indicare in particolare ove è stata
prevista l'estinzione con gas inerte o lo spegnimento
con vapore.
1.4.11. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI PIANI
Con riferimento al paragrafo 1.3.5.1, gli elementi fondamentali
per la predisposizione del piano di emergenza esterno
ed il coordinamento tra piani di emergenza esterno
ed interno, come identificati nel paragrafo 2.2.5,
sono resi disponibili alle Autorità competenti.
1.4.11.1. Indicare nella planimetria dell'installazione,
la dislocazione di sale di controllo, uffici, laboratori,
apparecchiature principali.
1.4.11.2. Devono essere descritti i mezzi di comunicazione
all'interno dello stabilimento e con l'esterno, precisando
se tali mezzi saranno mantenuti nelle emergenze.
1.4.11.3. Indicare l'ubicazione dei servizi di emergenza
e degli eventuali presidi sanitari previsti.
1.4.11.4. Descrivere il programma di addestramento per
gli operatori e gli addetti all'attuazione dei piani
di emergenza interni.
1.4.11.5. Descrivere le vie di fuga e le uscite di sicurezza
in caso di emergenza, indicandone la posizione sulla
planimetria.
1.4.11.6. Descrivere il piano di emergenza interno e
fornire le informazioni necessarie per l'approntamento
dei piani di emergenza esterni. Il piano di emergenza
interno deve essere riferito a tutto lo stabilimento.
In esso vengono descritte le azioni che le varie funzioni
previste debbono attuare per porre in sicurezza tutto
lo stabilimento assicurando il collegamento con l'Autorità
competente preposta all'attuazione dell'eventuale piano
di emergenza esterno.
1.4.11.7. Notificare il nome della persona e dei suoi
sostituti o dell'ufficio qualificato, competenti per
la sicurezza e abilitati ad attuare i piani di emergenza
interni e ad avvertire le autorità competenti
per l'attuazione dei piani di emergenza esterni.
1.5. MISURE ASSICURATIVE E DI GARANZIA PER I RISCHI
Segnalare se e quali misure assicurative e di garanzia
per i rischi di danni a persone, o cose e all'ambiente
siano state adottate in relazione all'attività
industriale esercitata.
2. MODALITA' DI CONDUZIONE DELL'ANALISI DEGLI INCIDENTI
Si omette
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