(G.U. 6-4-1989, n.80)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHEGGI, PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE URBANE MAGGIORMENTE POPOLATE, NONCHE' MODIFICAZIONI DI ALCUNE NORME DEL TESTO UNICO SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N.393
Titolo I
Art.1.
1. E' costituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree
urbane, un fondo per gli investimenti nel settore dei
parcheggi non escludendo, nel rispetto delle competenze
dei Ministeri interessati, le opere di viabilità
di accesso, i relativi impianti e le tecnologie di
informazione.
Art.2.
1. Il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il
Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita
la commissione interregionale di cui all'art.13 della
legge 16-5-1970 n.281, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge provvede a determinare
i criteri di valutazione del fabbisogno dei parcheggi,
con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni,
anche ai fini dell'aggiornamento degli standards urbanistici
relativamente alle quantità minime da destinare
a spazi per parcheggi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6
del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'interno, 2-4-1968.
2. Si omette in quanto sostitutivo dell'art.41-sexies
della legge 17-8-1942, n.1150 (v.).
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro per i problemi delle aree
urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce
con decreto i criteri di priorità tra gli interventi
ai fini dell'ammissione ai contributi di cui ai successivi
artt. 4 e 7 e alla determinazione della relativa misura,
in rapporto alla tipologia di parcheggio.
Art.3.
1. Le regioni entro 150 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, individuano i comuni,
con esclusione di quelli di cui al Titolo II, i quali,
sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno
e tenendo conto del piano urbano del traffico, nonché
del decreto di cui al comma 3 dell'art.2, sono tenuti
alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi.
Tale programma deve tra l'altro indicare le localizzazioni
ed i dimensionamenti, le priorità di intervento
ed i tempi di attuazione privilegiando le realizzazioni
volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani
mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio
con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche
di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché
le disposizioni necessarie per la regolamentazione
della circolazione e dello stazionamento dei veicoli
nelle aree urbane.
2. Il programma, corredato delle previsioni economiche
e finanziarie, è adottato dal comune entro 60
giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui
al comma 1 ed è trasmesso, entro i successivi
30 giorni, alla regione. La regione, entro 30 giorni,
approva il programma. La mancata deliberazione di rigetto
della regione nel termine di 30 giorni equivale ad
approvazione del programma. Il silenzio-approvazione
è attestato dal Sindaco entro 10 giorni dalla
sua formazione.
Per l'ammissione ai contributi previsti dall'art.4 i
comuni comunicano annualmente alla regione l'elenco
degli interventi, compresi nel programma, che verranno
attivati precisando per ciascuna opera che si intenda
realizzare:
a) il regime giuridico prescelto per la realizzazione
dell'opera e per la gestione del servizio, anche con
riferimento all'eventuale trasferimento dei diritti
di cui all'art.952, commi 1 e 2, del codice civile;
b) i tempi previsti per la progettazione esecutiva,
la eventuale concessione, la messa a disposizione delle
aree necessarie, la esecuzione dei lavori;
c) il piano economico-finanziario per la realizzazione
dell'opera e per la gestione del servizio;
d) tempi e modalità per la verifica dello stato
di attuazione;
e) le misure organizzative di coordinamento previste
e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli
accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati;
f) la misura dell'eventuale contributo richiesto ai
sensi della presente legge.
4. Per gli anni successivi al primo l'elenco degli interventi
è comunicato alla regione entro il 31 gennaio.
5. La regione trasmette annualmente al Ministro per
i problemi delle aree urbane l'elenco degli interventi
comunali indicando le priorità. Per gli anni
successivi al primo la trasmissione degli atti dovrà
avvenire entro il 28 febbraio di ciascun anno.
6. Esaurita la procedura di cui ai precedenti commi,
il residente del Consiglio dei ministri, o, per sua
delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane,
entro 60 giorni dall'approvazione del programma, su
parere, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta,
della commissione interregionale di cui all'art.13
della legge 16-5-1970, n.281, determina con decreto,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le
opere e gli interventi da ammettere al contributi previsti
dall'art.4. Decorsi i 30 giorni previsti senza che
la commissione abbia espresso parere i Ministri possono
procedere direttamente all'emanazione del decreto.
7. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni
in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici
vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi.
L'atto di approvazione del programma costituisce altresì
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità delle opere da realizzare.
8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui
al comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per
i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata
sullo stato di attuazione degli interventi programmati
per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte
di modifica del programma. Per tali proposte valgono
le norme di cui ai precedenti commi.
Art.4.
1. L'ammissione ai contributi è disposta annualmente
dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua
delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane
tenendo conto delle opere programmate dai comuni per
l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati
nel programma per la realizzazione degli interventi,
secondo le risultanze della relazione di cui al comma
8 dell'art.3. Per gli anni successivi al primo il decreto
di ammissione ai contributi è emanato entro
il 31 marzo.
2. Il contributo, commisurato alla spesa massima ammissibile
determinata sulla base di costi standard individuati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i
problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro
del tesoro, può essere corrisposto alternativamente:
a) in misura non superiore al 90% del tasso di interesse
dei finanziamenti contratti e, comunque, al 90% del
tasso di riferimento stabilito per le operazioni di
credito fondiario ed edilizio;
b) in misura pari al 4,20%, per ogni semestre e per
la durata di 15 anni, della spesa massima ammissibile.
3. Per la concessione dei contributi previsti dal presente
articolo è autorizzato il limite di impegno
quindicennale di lire 100 miliardi per il 1989 e di
lire 50 miliardi per il 1990.
4. L'ammissione è disposta nell'ambito di un
volume massimo di mutui di lire 1.000 miliardi per
il 1989 e di lire 500 miliardi per il 1990. Le quote
di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo
negli anni successivi.
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione
degli interventi di cui al presente titolo nella misura
massima del 50% dei limiti di mutuo di cui al comma
4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta
percentuale può essere modificata in relazione
all'effettivo ricorso al credito effettuato presso
gli istituti di cui al comma 6.
6. Le opere e gli interventi di cui all'art.3 possono
essere realizzati con mutui concessi da istituti di
credito speciale o sezioni autonome autorizzate nonché
da istituti di credito esteri.
7. Il comune, se l'opera viene realizzata su area di
sua proprietà, è autorizzato ad intervenire
all'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca
sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque
a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie,
sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca
a garanzia del mutuo.
8. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi
dei mutui sono garantiti dallo Stato.
Art.5.
1. Per l'attuazione del piano il comune interessato
provvede alla progettazione ed alla esecuzione dei
lavori, nonché alla gestione del servizio direttamente
ovvero mediante concessione di costruzione e gestione
con affidamento a società, imprese di costruzione
anche cooperative, loro consorzi. Per le opere da ammettere
ai contributi previsti dall'art.4, la concessione è
subordinata alla stipula di una convenzione redatta
secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per
i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro
del tesoro e diretta, tra l'altro, a garantire l'equilibrio
economico della gestione. A tal fine il comune è
tenuto ad inviare al Ministro per i problemi delle
aree urbane copia dell'atto di concessione e della
convenzione stipulata.
2. La concessione avrà una durata non superiore
a novanta anni e potrà prevedere la costituzione
di diritti di superficie su parte o sull'intera area.
Titolo II
Art.6.
1. I comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia,
Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria,
Messina, Cagliari, Catania e Palermo formulano entro
150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge un programma urbano dei parcheggi per il triennio
1989-1991. Il programma deve essere redatto tenendo
conto del decreto di cui al comma 3 dell'art.2 indicando,
tra l'altro, le localizzazioni, i dimensionamenti,
le priorità di intervento nonché le opere
e gli interventi da realizzare in ciascun anno; il
programma dovrà privilegiare le realizzazioni
più urgenti per il decongestionamento dei centri
urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati
all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo
e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due
ruote. L'inserimento nel programma di parcheggi finalizzati
all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo
situati anche sul territorio di comuni limitrofi può
essere disposto su iniziativa dei comuni di cui al
primo periodo del presente comma, sentite le aziende
di trasporto pubblico e previa intesa con i comuni
interessati promossa dall'amministrazione provinciale.
2. L'Ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime
di concessione ed in gestione governativa richiedono
ai comuni di cui al primo periodo del comma 1, l'inserimento
nel programma dei parcheggi di interscambio che intendono
realizzare su aree di propria disponibilità.
La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture
sono individuate d'intesa con il comune sul cui territorio
sono ubicate le aree. La realizzazione di tali parcheggi
non è ammessa ai contributi di cui all'art.7.
3. Il programma dovrà descrivere dettagliatamente
le opere e per ogni opera che si intenda realizzare
dovrà indicare quanto previsto dalle lettere
da a) ad f) del comma 3 dell'art.3.
4. Entro il termine di cui al comma 1, il programma
è trasmesso alla regione la quale, entro i 60
giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro
per i problemi delle aree urbane. In caso di mancata
approvazione anche parziale del programma, la regione,
entro lo stesso termine di 60 giorni, è tenuta
a trasmettere il programma stesso al Ministro per i
problemi delle aree urbane indicando sia le ragioni
del diniego, sia le tecnologie, le localizzazioni,
i dimensionamenti alternativi e, comunque, tutti gli
elementi sostitutivi di quelli rigettati con precisa
e dettagliata motivazione delle alternative proposte.
La mancata deliberazione di rigetto della regione nel
termine di 60 giorni equivale ad approvazione del programma.
Il silenzio approvazione è attestato dal Sindaco
ed è comunicato dal Sindaco stesso al Ministro
per i problemi delle aree urbane entro 10 giorni dalla
sua formazione.
5. Ove il comune non provveda nel termine di cui al
comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o,
per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree
urbane invita la regione a formulare entro 90 giorni,
sentito il comune, il programma ed a trasmetterlo entro
lo stesso termine; ove la regione non provveda e nel
caso di rigetto, totale o parziale, del programma comunale
da parte della regione, il Presidente del Consiglio
dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi
delle aree urbane convoca il comune e la regione al
fine di definire il programma da realizzare.
6. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni
in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici
vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi.
L'atto di approvazione del programma costituisce altresì
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità delle opere da realizzare.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui
al primo periodo del comma 1 trasmettono alla regione
e al Ministro per i problemi delle aree urbane una
relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli
interventi programmati per l'anno precedente, unitamente
ad eventuali proposte di modifica del programma triennale.
Per tale proposte valgono le norme di cui ai precedenti
commi.
8. Per l'attuazione del piano valgono le norme di cui
all'art.5.
Art.7.
1. Esaurita la procedura di cui all'art.6, il Presidente
del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro
per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione
del programma, su parere, da esprimersi entro 30 giorni
dalla richiesta, della commissione interregionale di
cui all'art.13 della legge 16-5-1970, n.281, determina
con decreto le opere e gli interventi da ammettere
al contributo previsto dal comma 2. Decorsi i 30 giorni
previsti senza che la commissione abbia espresso parere,
il Ministro può procedere direttamente all'emanazione
del decreto.
2. L'ammissione ai contributi è disposta annualmente
dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua
delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane
tenendo conto delle opere programmate dai comuni per
l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati
nel programma per la realizzazione degli interventi,
secondo le risultanze della relazione di cui al comma
7 dell'art.6. Per gli anni successivi al primo il decreto
di ammissione ai contributi è emanato entro
il 31 marzo. I contributi sono corrisposti con le modalità
di cui al comma 2 dell'art.4.
3. L'ammissione è disposta nell'ambito di un
volume massimo di mutui di lire 2.000 miliardi nel
triennio 1989-1991, da autorizzare nel limite di lire
500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e
di lire 1.000 miliardi per l'anno 1991. Le quote di
mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo
negli anni successivi.
Art.8.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art.7
è autorizzato il limite di impegno quindicennale
di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e
1990 e di lire 100 miliardi per l'anno 1991.
2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione
degli interventi di cui al presente titolo nella misura
massima del 50% dei limiti di mutuo di cui al comma
3 dell'art.7. Con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto col Ministro per i problemi delle aree
urbane, la suddetta percentuale può essere modificata
in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato
presso gli istituti di cui al comma 6 dell'art.4.
3. Si applicano altresì le norme di cui ai commi
6, 7 e 8 dell'art.4
Titolo III
Art.9.
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel
sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano
terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza
delle singole unità immobiliari, anche in deroga
agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi
vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti
dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale
ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione
alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni
culturali ed ambientali da esercitare motivatamente
nel termine di 90 giorni.
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti
dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita.
Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l'istanza
per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori
di intende accolta qualora il Sindaco stesso non si
pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della
richiesta. In tal caso il richiedente può dar
corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del
loro inizio.
3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e
gli interventi di cui al comma 1 sono approvate dalla
assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione,
con la maggioranza prevista dall'art.1136, comma 2,
del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli
artt. 1120, comma 2, e 1121, comma 3, del codice civile.
4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione
del diritto di superficie e su richiesta dei privati
interessati o di società anche cooperative appositamente
costituite tra gli stessi, possono prevedere nell'ambito
del programma urbano dei parcheggi la realizzazione
di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili
privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.
La costituzione del diritto di superficie è
subordinata alla stipula di una convenzione nella quale
siano previsti:
a) la durata dalla concessione del diritto di superficie
per un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario
previsti per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva,
la messa a disposizione delle aree necessarie e la
esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello
stato di attuazione nonché le sanzioni previste
per gli eventuali inadempimenti.
5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo
non possono essere ceduti separatamente dall'unità
immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.
I relativi atti di cessione sono nulli.
6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi
1 e 4, nonché gli acquisti di immobili destinati
a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione
sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve
tecniche, ad immobili ai sensi degli artt. 32 ed 86
della legge 22-10-1986, n.742.
Art.10.
1. Gli enti concessionari di autostrade o le società
da essi appositamente costituite possono realizzare
e gestire in regime di concessione infrastrutture di
sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purché
connesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio
con sistemi di trasporto collettivo.
2. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture
e le relative adduzioni sono individuate nell'ambito
del programma urbano dei parcheggi, di intesa tra il
comune e i soggetti di cui al comma 1.
3. La concessione di cui al comma 1 è assentita
con decreto del Ministro dei lavori pubblici Presidente
dell'ANAS di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Con lo stesso
provvedimento è approvato l'atto convenzionale
da stipularsi con l'ANAS, con l'intervento del comune
interessato, disciplinate anche le modalità
di utilizzo delle risorse a tal fine destinate, nonché
di erogazione dei mutui e dei contributi di cui ai
commi 4 e 5.
4. Per il conseguimento delle esclusive finalità
di cui al presente articolo possono essere utilizzate
fino al 31-12-1992 le disponibilità di cui all'art.5
della legge 3-10-1985, n.526, fermi i limiti di spesa
e la garanzia dello Stato in esso previsti.
5. Per le medesime finalità il Fondo centrale
di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane,
utilizzando il saldo netto, accertato al 10 gennaio
di ciascun anno, delle finanziarie ad esso affluite,
ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'art.15
della legge 12-8-1982, n.531, è autorizzato
ad erogare ai soggetti di cui al comma 1 contributi
in conto interessi a fronte di contratti di mutuo da
essi stipulati per il finanziamento delle infrastrutture
di cui al medesimo comma 1. Con decreto del Ministro
del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del D.M.
29-5-1969, si provvede alla definizione delle modalità
attuative del presente comma ed alla fissazione della
misura del contributo in conto interessi da erogare
a fronte delle suddette operazioni finanziarie.
Art.11.
1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente
legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai
sensi dell'art.9, comma 1, lettera f), della legge
28-1-1977, n.10.
2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per
oggetto la realizzazione delle opere e degli interventi
previsti dalla presente legge sono soggette all'imposta
sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.
La stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli
immobili o di porzioni degli stessi anche in diritto
di superficie.
3. L'atto di cessione del diritto di superficie è
soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
Titolo IV
(modifica alcune norme del testo unico sulla disciplina
della circolazione stradale)
Si omette.
Titolo V
(concerne la copertura finanziaria della presente legge)
Si omette.
(c) 1996 Note's