(G.U. 26-1-1989, n.21)
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.
Art.1.
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici,
ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti
in osservanza delle prescrizioni tecniche previste
dal comma 2.
2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio
decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di
meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi
i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e
alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini
o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più
di tre livelli fuori terra di un ascensore per ogni
scala principale raggiungibile mediante rampe prive
di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione
del professionista abilitato di conformità degli
elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della
presente legge.
Art.2.
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare
le barriere architettoniche di cui all'art.27, comma
1, della legge 30-3-1971, n.118 ed all'art.1, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1978,
n.384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati
e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti
a favorire la mobilità dei ciechi all'interno
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea
del condominio, in prima o in seconda convocazione,
con le maggioranze previste dall'art.1136, comma 2
e 3, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere,
o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per
iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori
di handicap ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà
di cui al titolo IX del libro 1o del codice civile,
possono installare, a proprie spese, servoscala nonché
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso,
al fine di rendere più agevole l'accesso gli
edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120,
comma 2, e 1121, comma 3, del codice civile.
Art.3.
1. Le opere di cui all'art.2 possono essere realizzate
in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti
edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni
ai fabbricati o comuni o di uso comune a più
fabbricati (così modificato dall'art.1, L.27-2-1989,
n.62).
2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze
di cui agli artt. 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi
in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni
non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà
o di uso comune.
Art.4.
1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile
sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della
legge 29-6-1939, n.1497, le regioni, o le autorità
da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione
di cui all'art.7 della citata legge, provvedono entro
il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione
della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite
prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma
1 equivale ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro
i 30 giorni successivi, richiedere l'autorizzazione
al Ministro per i beni culturali e ambientali, che
deve pronunciarsi entro 120 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta.
4. L'autorizzazione può essere negata solo ove
non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio
del bene tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione
della natura e della serietà del pregiudizio,
della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui
l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative
eventualmente prospettate dall'interessato.
Art.5.
1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata
la notifica ai sensi dell'art.2 della legge 1-6-1939,
n.1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'art.13
della predetta legge la competente soprintendenza è
tenuta a provvedere entro 120 giorni dalla presentazione
della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite
prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'art.4,
commi 2, 4 e 5.
Art.6.
1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'art.2,
da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche
e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non
è soggetta all'autorizzazione di cui all'art.18
della legge 2-2-1974, n.64.
2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio
del progetto alle competenti autorità, a norma
dell'art.17 della stessa legge 2-2-1974, n.64.
Art.7.
1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'art.2
non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione.
Per la realizzazione delle opere interne, come definite
dall'art.26 della L. 28-2-1985, n.47, contestualmente
all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista
dal predetto art.26, l'interessato presenta al sindaco
apposita relazione a firma di un professionista abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in
rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino
la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni
relative all'autorizzazione di cui all'art.48 della
legge 5-8-1978, n.457, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art.8.
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco
relative alla realizzazione di interventi di cui alla
presente legge, è allegato certificato medico
in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi
dell'art.4 della legge 4-1-1968, n.15, dalla quale
risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché
le difficoltà di accesso.
Art.9.
1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate
al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche
in edifici già esistenti, anche se adibiti a
centri o istituti residenziali per l'assistenza ai
soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi
a fondo perduto con le modalità di cui al comma
2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi
a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto
o al portatore di handicap (così sostituito
dall'art.2, L.27-2-1989, n.62).
2. Il contributo è concesso in misura pari alla
spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire
5 milioni; è aumentato del 25% della spesa effettivamente
sostenuta per costi da lire 5 milioni a lire 25 milioni,
e altresì di un ulteriore 5% per costi da lire
25 milioni a lire 100 milioni.
3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate
dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni
o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la
cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione
e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico
i citati soggetti ai sensi dell'art.12 del decreto
del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.917,
nonché i condomini ove risiedano le suddette
categorie di beneficiari.
4. Si omette in quanto modifica precedenti norme legislative
di carattere fiscale.
Art.10.
1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici
il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento
delle barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni
richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici
di concerto con i Ministri per gli affari sociali,
per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione
del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'art.11,
comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate
tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro 30 giorni dalla comunicazione delle
disponibilità attribuite ai comuni, assegnano
i contributi agli interessati che ne abbiano fatto
tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune
non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno,
il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande
presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi
totali con difficoltà di deambulazione dalle
competenti unità sanitarie locali e, in subordine,
tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione
delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno
per insufficienza di fondi restano valide per gli anni
successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici
giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori,
debitamente quietanzate.
Art.11.
1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco
del comune in cui è sito l'immobile con indicazione
delle opere da realizzare e della spesa prevista entro
il 1o marzo di ciascun anno.
2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata
entro il 31 luglio (così modificato dall'art.3,
L.27-2-1989, n.62).
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato
e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
di cui all'art.8.
4. Il sindaco, nel termine di 30 giorni successivi alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande,
stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla
base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette
alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo
e trasmette antro 30 giorni dalla scadenza del termine
previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici
la richiesta di partecipazione alla ripartizione del
Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
Art.12
Si omette in quanto detta norme per la copertura finanziaria
della legge.
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