(G.U. 13-1-1990, n.10)
DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO DEL CATASTO EDILIZIO URBANO E DEL CATASTO TERRENI
(Si riportano solo gli articoli di specifico interesse tecnico)
Art.1
1. Per provvedere alle necessità di ammodernamento
del catasto edilizio urbano e del catasto terreni è
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno
1989, di lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e di lire
40 miliardi per l'anno 1991, per la stipulazione di
contratti e convenzioni intesi ad acquisire servizi
relativi alle rilevazioni topografiche ed aerofotogrammetriche
anche in deroga agli artt. da 3 a 9 del regio decreto
18-11-1923 n.2440 e successive modificazioni ed integrazioni,
ed alle relative disposizioni regolamentari di cui
al regio decreto 23-5-1924, n.827 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché per far fronte alle
spese relative alle indennità e al rimborso
spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale,
in misura non superiore a lire 0,5 miliardi per l'anno
1989 ed a lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni
1990 e 1991, a valere sulla predetta autorizzazione
di spesa.
Art.2.
1. Le tariffe di estimo che saranno revisionate entro
l'anno 1990 ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto
legge 6-1-1986, n.2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7-3-1986, n.60, avranno vigore dal 1o gennaio
1991.
2. La revisione del classamento del nuovo catasto edilizio
urbano, già prevista per singoli comuni dal
decreto legge 19-12-1984, n.853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17-2-1985, n.17, è estesa all'intero
territorio nazionale e deve essere ultimata entro il
1993. I relativi effetti dovranno avere efficacia entro
due anni dalla predetta ultimazione e comunque non
oltre il 1995.
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