[Note's] LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N.427 (stralcio)

(G.U. 13-1-1990, n.10)

DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO DEL CATASTO EDILIZIO URBANO E DEL CATASTO TERRENI

(Si riportano solo gli articoli di specifico interesse tecnico)

Art.1
1. Per provvedere alle necessità di ammodernamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 40 miliardi per l'anno 1991, per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi ad acquisire servizi relativi alle rilevazioni topografiche ed aerofotogrammetriche anche in deroga agli artt. da 3 a 9 del regio decreto 18-11-1923 n.2440 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23-5-1924, n.827 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per far fronte alle spese relative alle indennità e al rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale, in misura non superiore a lire 0,5 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.

Art.2.
1. Le tariffe di estimo che saranno revisionate entro l'anno 1990 ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto legge 6-1-1986, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7-3-1986, n.60, avranno vigore dal 1o gennaio 1991.
2. La revisione del classamento del nuovo catasto edilizio urbano, già prevista per singoli comuni dal decreto legge 19-12-1984, n.853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n.17, è estesa all'intero territorio nazionale e deve essere ultimata entro il 1993. I relativi effetti dovranno avere efficacia entro due anni dalla predetta ultimazione e comunque non oltre il 1995.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's