[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1990, N.122/1

PROGRAMMI DI EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA FINANZIATI CON NORMATIVA ANTERIORE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N.457 - QUESITO SUI VINCOLI TEMPORALI ALL'ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI.

1. PROGRAMMI DI EDILIZIA AGEVOLATA.
Gli alloggi realizzati con mutuo agevolato al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962 n.167, sono sottoposti al vincolo di inalienabilità per il periodo di un quinquennio a meno che, per gravi o sopravvenuti motivi non intervenga apposita autorizzazione. La competenza al rilascio di tale autorizzazione per gli alloggi realizzati con mutuo agevolato ai sensi di normativa anteriore alla legge 5-8-1978 n.457, spetta ai Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche (art.12 legge 1179/1965).
L'inosservanza di dette disposizioni importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio (art.12 bis legge 1179/1965).

2. Per gli alloggi realizzati a norma dell'art.35 della legge 22-10-1971 n.865 in aree comprese nei piani di cui alla legge n.167/1962, occorre operare le seguenti distinzioni:
a) programmi di edilizia agevolata e convenzionata.
Se trattasi di alloggi realizzati con mutuo agevolato su area concessa in diritto di superficie vige il divieto di alienazione per un quinquennio, salvo apposita autorizzazione, come rappresentato al punto 1) e sempreché nella convenzione non venga disposta l'inalienabilità per un periodo più lungo.
b) e c) questi punti si omettono perché riferiti al comma 15 dell'art.35 della legge 865/1971, abrogato dall'art.23 della legge 17-2-1992, n.179.
d) programmi di edilizia convenzionata.
Per gli alloggi autofinanziati costruiti su aree concesse con il diritto di superficie, l'alienazione, ove sia consentita art.35, ottavo comma, lettera e)., non può che essere disciplinata dalla convenzione stipulata tra Comune e soggetti richiedenti la concessione dell'area.
Si rammenta, comunque, che per gli alloggi autofinanziati realizzati nei piani di zona di cui alla legge n.167/1962, l'art.2 della legge 23-12-1986 n.899 sostitutivo dell'art.45 legge 457/1978, ha ammesso la possibilità di cessione ad enti pubblici, a società assicurative, nonché ad altri soggetti pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, ma in tale casi è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni e dai canoni ivi indicati.

3. Per i programmi di edilizia agevolata, si rappresenta che i predetti vincoli permangono anche nei confronti dei subacquirenti, qualora questi ultimi abbiano continuato ad usufruire del mutuo agevolato.
Non sono previsti vincoli temporali in ordine all'estinzione anticipata del mutuo (art.4, ottavo comma legge 1179/1965), né è previsto il rimborso del contributo statale usufruito dall'origine fino alla data dell'estinzione. In tale ipotesi non è richiesto alcun possesso di requisiti da parte degli acquirenti subentranti poiché essendo il mutuo ormai estinto, questi ultimi non potranno in nessun caso avvalersene.
Per i programmi di edilizia agevolata - convenzionata o solo convenzionata, per quanto attiene ai subacquirenti, si fa presente che occorre far riferimento alle norme dell'art.35, commi sedicesimo e diciassettesimo, nonché ad eventuali altre disposizioni riportate nella convenzione stipulata tra l'ente concedente ed il richiedente.




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