PROGRAMMI DI EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA FINANZIATI CON NORMATIVA ANTERIORE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N.457 - QUESITO SUI VINCOLI TEMPORALI ALL'ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI.
1. PROGRAMMI DI EDILIZIA AGEVOLATA.
Gli alloggi realizzati con mutuo agevolato al di fuori
dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962 n.167,
sono sottoposti al vincolo di inalienabilità
per il periodo di un quinquennio a meno che, per gravi
o sopravvenuti motivi non intervenga apposita autorizzazione.
La competenza al rilascio di tale autorizzazione per
gli alloggi realizzati con mutuo agevolato ai sensi
di normativa anteriore alla legge 5-8-1978 n.457, spetta
ai Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche (art.12
legge 1179/1965).
L'inosservanza di dette disposizioni importa la risoluzione
di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da
ogni altro beneficio (art.12 bis legge 1179/1965).
2. Per gli alloggi realizzati a norma dell'art.35 della
legge 22-10-1971 n.865 in aree comprese nei piani di
cui alla legge n.167/1962, occorre operare le seguenti
distinzioni:
a) programmi di edilizia agevolata e convenzionata.
Se trattasi di alloggi realizzati con mutuo agevolato
su area concessa in diritto di superficie vige il divieto
di alienazione per un quinquennio, salvo apposita autorizzazione,
come rappresentato al punto 1) e sempreché nella
convenzione non venga disposta l'inalienabilità
per un periodo più lungo.
b) e c) questi punti si omettono perché riferiti
al comma 15 dell'art.35 della legge 865/1971, abrogato
dall'art.23 della legge 17-2-1992, n.179.
d) programmi di edilizia convenzionata.
Per gli alloggi autofinanziati costruiti su aree concesse
con il diritto di superficie, l'alienazione, ove sia
consentita art.35, ottavo comma, lettera e)., non può
che essere disciplinata dalla convenzione stipulata
tra Comune e soggetti richiedenti la concessione dell'area.
Si rammenta, comunque, che per gli alloggi autofinanziati
realizzati nei piani di zona di cui alla legge n.167/1962,
l'art.2 della legge 23-12-1986 n.899 sostitutivo dell'art.45
legge 457/1978, ha ammesso la possibilità di
cessione ad enti pubblici, a società assicurative,
nonché ad altri soggetti pubblici e privati,
anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie,
ma in tale casi è fatto obbligo agli acquirenti
di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi
i requisiti prescritti dalle convenzioni e dai canoni
ivi indicati.
3. Per i programmi di edilizia agevolata, si rappresenta
che i predetti vincoli permangono anche nei confronti
dei subacquirenti, qualora questi ultimi abbiano continuato
ad usufruire del mutuo agevolato.
Non sono previsti vincoli temporali in ordine all'estinzione
anticipata del mutuo (art.4, ottavo comma legge 1179/1965),
né è previsto il rimborso del contributo
statale usufruito dall'origine fino alla data dell'estinzione.
In tale ipotesi non è richiesto alcun possesso
di requisiti da parte degli acquirenti subentranti
poiché essendo il mutuo ormai estinto, questi
ultimi non potranno in nessun caso avvalersene.
Per i programmi di edilizia agevolata - convenzionata
o solo convenzionata, per quanto attiene ai subacquirenti,
si fa presente che occorre far riferimento alle norme
dell'art.35, commi sedicesimo e diciassettesimo, nonché
ad eventuali altre disposizioni riportate nella convenzione
stipulata tra l'ente concedente ed il richiedente.
(c) 1996 Note's