REVISIONE GENERALE DEGLI ESTIMI DEL CATASTO EDILIZIO URBANO
Come noto, il D.P.R. n.604/1973 dispone la revisione
generale degli estimi urbani la cui scadenza, inizialmente
prevista per il 31 dicembre 1983, è stata prorogata,
da ultimo al 31 dicembre 1990, con decreto legge 6-1-1986,
n.2, convertito con legge 7-3-1986, n.60.
E' altrettanto noto che la legge 17-2-1985, n.17, di
conversione del D.L. n.853 del 19-12-1984, prevede
- anche se per singoli comuni - la revisione del classamento
delle unità immobiliari urbane in dipendenza
di rilevanti variazioni a carattere permanente nel
contesto socio-urbanistico dei centri urbani e d'altronde
la riconosciuta generalizzazione delle predette variazioni
imporrebbe di procedere alla revisione del classamento
di tutti i comuni.
Per ovvia e razionale metodologia operativa, sarebbe
stato intendimento dell'Amministrazione procedere contestualmente
alle due operazioni, il che avrebbe consentito di pervenire
a una perequazione non solo delle tariffe ma anche
delle rendite delle singole unità immobiliari.
Un'operazione organica, così come concepita dall'Amministrazione,
non poteva peraltro essere completata entro il 1990,
in quanto non è possibile prescindere dallo
studio di idonee metodologie per la ridefinizione del
classamento, dal recupero dell'arretrato, nonché
dal completamento dell'attivazione presso gli uffici
periferici dei sistemi informatici locali, previsto
per il 1991.
Conseguentemente era stato presentato un disegno di
legge contenente, tra l'altro, l'ulteriore rinvio della
revisione degli estimi, da svolgersi congiuntamente
a quella del classamento su tutto il territorio nazionale,
non oltre il 31 dicembre 1993.
Al riguardo il Parlamento, nell'esaminare il detto progetto,
ha ritenuto, modificando quanto proposto dalla scrivente,
di mantenere inalterato il termine del 31 dicembre
1990 previsto dalla legge n.60 del 7-3-1986 per l'attuazione
della revisione generale degli estimi, concordando
sull' effettuazione di quella inerente al classamento
entro il 1993.
E' opportuno ora rammentare che con lettera circolare
n.3/1273 del 19-4-1989, si sono introdotti alcuni principi
relativi alla problematica della revisione degli estimi
del catasto edilizio urbano, contestualmente alla diramazione
delle istruzioni relative alle operazioni preliminari
al classamento automatico delle unità immobiliari
dichiarate con i mod. IN (parte I e parte II).
In particolare si è introdotto il concetto di
"zone territoriali omogenee" quale superamento
della zona censuaria tradizionale, che era strettamente
collegata alla suddivisione amministrativa comunale.
Il nuovo concetto di zona omogenea supera quindi la
delimitazione amministrativa e fa riferimento più
propriamente al territorio ed a tutti quegli aspetti
urbanistici e socio-economici che lo caratterizzano
e che sono unificanti di ambiti territoriali comprendenti
più comuni.
Tale concetto è stato peraltro recepito anche
in un apposito strumento normativo (già approvato
e in corso di pubblicazione), talché non può
che essere alla base della attuanda revisione degli
estimi urbani.
E' importante evidenziare, che detta revisione deve
essere necessariamente condotta a normativa costante,
quindi con riferimento ai vigenti quadri di qualificazione,
così come sono stati integrati ai sensi dell'art.11
della legge n.154/1989. In tale concetto di normativa
costante permangono anche le attuali unità di
misura della consistenza per gruppi di categorie, anche
se l'Amministrazione è da tempo impegnata per
la loro necessaria trasformazione nell'unità
di misura del metro quadrato, unica per i gruppi di
categorie A, B e C.
Infine la rendita (e quindi la tariffa unitaria) non
sarà più calcolata in base al canone
di fitto annuo, ma determinata come fruttuosità,
con adeguato saggio di interesse, del capitale rappresentato
dal valore ordinario dell'immobile.
Dalla costruzione delle zone omogenee deriva (ed è
innovativo per il Catasto edilizio urbano) la necessità
di individuare, all'interno di essa, un Comune tipo,
nel cui ambito si dovranno studiare le nuove unità
- tipo, valide per tutta la zona omogenea.
Si ritiene importante sottolineare in questa premessa
che la delimitazione già operata in zone omogenee
territoriali, ai sensi della citata lettera-circolare,
potrà essere modificata sempreché una
più meditata valutazione (da parte dei singoli
uffici) lo richieda.
E' appena il caso di rammentare che ai sensi dell'art.34,
secondo comma, del D.P.R. n.917/1986, prima di procedere
alle operazioni di revisione in argomento, gli uffici
tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
Si passano quindi ad elencare i principali punti di
riferimento operativo, cui gli uffici dovranno attenersi:
1) La revisione generale degli estimi delle unità
immobiliari urbane, si esegue per tutti i quadri di
tariffa del catasto edilizio urbano, così come
sono stati integrati ai sensi dell'art. 11 della legge
154/1989.
2) Le nuove tariffe per tutti e tre i gruppi A, B e
C, vanno determinate (con appropriato saggio di interesse)
sulla base dei valori ordinari di mercato, riferiti
al periodo economico 1988-89, riscontrati per le unità
immobiliari censite nelle varie categorie dei tre gruppi.
Operando con riferimento ai valori di mercato, e quindi
all'unità di misura del metro quadrato di superficie
lorda coperta (che è quella ordinariamente apprezzata),
si deve necessariamente risalire al vano per le categorie
del gruppo A, e al metro cubo per quelle del gruppo
B.
Nel valutare la superficie media del vano, propria di
ciascuna categoria, si deve tener presente che il valore
unitario attiene alla superficie lorda coperta e quindi
l'anzidetta superficie media del vano deve comprendere
i muri perimetrali esterni, la metà dei muri
a confine con altre unità immobiliari o parti
comuni, le tramezzature interne.
3) Per quanto attiene le unità immobiliari a
destinazione speciale o particolare (gruppi D ed E),
le rendite verranno determinate con riferimento allo
stesso citato periodo economico.
4) Le operazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 devono
essere inquadrate nell'ambito delle zone territoriali
omogenee così come delimitate da ciascun ufficio,
giusta la già citata lettera circolare n.3/1273
del 12-4-1989.
E' opportuno ricordare che dette zone territoriali devono
rispondere ai seguenti criteri di omogeneità,
con riferimento:
- alle prevalenti condizioni socio-economiche;
- alle caratteristiche orografiche del territorio;
- alle tecnologie costruttive e alle tipologie edilizie
in genere.
La zona territoriale potrà comprendere più
comuni, un solo comune o sue porzioni (in quest'ultimo
caso con riferimento alla preesistente zona censuaria).
Nel delimitare la zona omogenea non è condizione
indispensabile la continuità territoriale.
5) La suddivisione in zone omogenee, già eseguita
sulla base di studi e valutazioni condotti prevalentemente
al tavolo sulla scorta delle conoscenze professionali
dei tecnici dell'Ufficio, potrà (occorrendo)
essere modificata e integrata durante le successive
fasi operative.
6) La misura del saggio di interesse (da applicare ai
valori di mercato di cui al punto 2) verrà comunicata
non appena definita nell'ambito della Commissione censuaria
centrale, già interessata al riguardo.
Il saggio dovrà tener conto di tutte le ordinarie
aggiunte e detrazioni proprie delle unità immobiliari
censite nelle singole categorie, sì che le tariffe
derivate dalla sua applicazione saranno direttamente
al netto.
7) Per ciascuna zona omogenea si dovrà individuare
un comune tipo, cioè quel comune nel quale sono
rappresentate tutte o la maggior parte delle categorie
presenti nei comuni appartenenti alla zona omogenea.
Ove necessario, per lo studio di unità immobiliari
censite in categorie non rappresentate (o scarsamente
rappresentate) nel comune tipo, si dovranno individuare
uno o più comuni sussidiari.
8) Nel comune tipo (e nei comuni sussidiari) si procederà
alla ricerca, per ciascuna categoria, dei valori unitari
minimo e massimo (ove apprezzabili) analizzando un
appropriato campione di unità immobiliari censite
nelle varie classi della categoria.
9) Con riferimento ai precedenti punti 2, 6 e 8, si
calcoleranno le tariffe minima e massima che nel nuovo
quadro di qualificazione rappresentano (per ciascuna
categoria) la 1 e la classe n.
L'intervallo tra le tariffe della classe 1 e della classe
n deve essere suddiviso in tante tariffe rappresentanti
valori unitari intermedi significativamente diversi,
e cioè con incrementi tra due classi contigue
non inferiori al 15%.
Si ottiene così, per ogni categoria, un nuovo
quadro provvisorio in qualificazione articolato in
un numero n di classi.
Detto quadro è definito provvisorio, in quanto
rappresenta l'escursione dei valori riscontrati con
riferimento al biennio 1988 - 89; per diventare definitivo
deve essere confrontato con il preesistente quadro
di qualificazione in quanto si devono istituire "tariffe
revisionate" per tutte le classi di ogni categoria.
10) Dal confronto tra il preesistente quadro di qualificazione
ed il nuovo provvisorio si otterrà il quadro
definitivo revisionato operando come segue:
a) il numero delle classi presenti nel quadro provvisorio
coincide con quello del preesistente quadro:
- si conferma, come definitivo, il quadro provvisorio;
b) il numero delle classi presenti nel quadro provvisorio
è inferiore a quello del preesistente quadro:
- alla classe più alta del preesistente quadro
si attribuisce la tariffa provvisoria massima, e così
via via decrescendo, fino ad esaurire le tariffe del
quadro provvisorio, e istituendo tariffe inferiori,
decrementate dalla percentuale prevista, fino a coprire
le restanti classi più basse del preesistente
quadro;
c) il numero delle classi presenti nel quadro provvisorio
è superiore a quello del preesistente quadro:
- alla classe più alta del preesistente quadro
si attribuisce la tariffa provvisoria massima e alla
classe 1 la tariffa provvisoria minima. Le tariffe
delle classi intermedie del preesistente quadro saranno
stabilite secondo opportune distanze dai valori estremi
sopra determinati, proporzionate agli intervalli da
colmare.
11) Le tariffe, così definite, dovranno essere
arrotondate come segue:
- alle mille lire più prossime se si è
inferiori alle centomila lire;
- alle cinquemila lire più prossime se si è
superiori alle centomila lire.
12) Operando a normativa costante resta in vigore il
riferimento alle unità tipo. Si deve perciò
procedere ad una ricognizione delle unità tipo
a suo tempo studiate - ovviamente relative ai soli
comuni tipo ed eventuali sussidiari per ogni zona omogenea
- al fine di verificare la loro esistenza e quindi
la loro capacità ad esprimere la redditività
delle unità censite nella classe e categoria
rappresentata. Ove ciò non avvenga, si ricercheranno
nuove unità tipo.
13) Completate dette operazioni resta definito, per
il comune tipo, il quadro tariffario.
14) Ultimato lo studio delle nuove tariffe per il comune
tipo (ed eventuale comune sussidiario) di ciascuna
zona omogenea, si procederà alla predisposizione
dei quadri tariffari revisionati per tutti gli altri
comuni (o porzioni) della zona, derivandoli opportunamente
dal quadro tariffario del comune tipo (o del comune
sussidiario).
Si opererà come segue:
- andranno individuate, in ciascun comune da collegarsi
col comune tipo della zona omogenea, unità immobiliari
(coincidenti ove possibile con le unità tipo
già esistenti) nell'ambito di ciascun gruppo
di categorie, censite nella classe più alta
della categoria ritenuta più significativa del
mercato immobiliare del comune stesso.
Il valore ordinario di dette unità immobiliari
andrà rapportato con il valore ordinario delle
unità censite nella classe più alta della
corrispondente categoria del comune tipo, ottenendo
così il rapporto k proprio per il gruppo di
categorie.
Per la determinazione delle tariffe di tutte le classi
di ogni categoria, si procederà come segue:
a) il numero delle classi della categoria del comune
da collegare è uguale al numero delle classi
della stessa categoria del comune tipo:
- si applica il fattore k alle tariffe di ogni classe;
b) il numero delle classi della categoria del comune
da collegare è inferiore al numero delle classi
della stessa categoria del comune tipo;
- si applica il fattore k, a partire dalla classe più
alta alle tariffe di tante classi inferiori del comune
tipo, quante sono le classi del comune da collegare;
c) il numero delle classi della categoria del comune
da collegare è superiore al numero delle classi
della stessa categoria del comune tipo:
- si applica il fattore k, a partire dalla classe più
alta, alle tariffe di tutte le classi del comune tipo.
Le tariffe delle classi più basse del comune
da collegare, che non hanno trovato ovviamente corrispondenza
nel comune tipo, verranno stabilite (in diminuzione)
col previsto minimo scarto del 15%.
15) Completate le operazioni indicate, restano stabiliti
i quadri di tariffa revisionati per tutti i comuni.
16) Per i comuni così collegati le unità
tipo sono rappresentate dalle stesse del comune tipo,
nonché dalle unità esaminate per la individuazione
dei valori presi a confronto per la definizione dei
rapporti tra i singoli comuni ed il comune tipo.
17) Per quanto attiene agli adempimenti connessi con
il precedente punto 3, si studierà un immobile
tipo e se ne determinerà la rendita catastale
riferita al biennio 1988-89, insieme al suo rapporto
con la precedente rendita.
Sulla base di detto rapporto si rivaluteranno le rendite
delle unità similari.
Per unità singolari, sia per la loro determinazione
economica che per dotazioni ecc., si dovrà ricorrere
a valutazioni specifiche.
(c) 1996 Note's