DENUNCE DI VARIAZIONE DELLE QUALITA' DI COLTURE D.L.25-11-1989, N.383, ART.9
Come è noto, con l'art.9 del D.L. 25-11-1989,
n.383, sono state emanate norme concernenti l'autodichiarazione
dei redditi dei terreni in caso di mancata corrispondenza
tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti
in catasto.
Nel quarto comma dello stesso articolo viene differito
al 31 maggio 1990 il termine ultimo per la denuncia
in catasto delle avvenute variazioni.
Al fine di rendere più agevole la denuncia di
tali variazioni, la scrivente ha ritenuto opportuno
ridefinire lo schema del mod. 26, per renderlo più
rispondente all'esigenza di acquisizione meccanografica
delle informazioni in esso contenute.
Il modello, contenente anche le istruzioni per la sua
compilazione, e di cui si acclude esemplare, dovrà
essere da ogni Ufficio riprodotto fotostaticamente
e divulgato presso le categorie interessate, le quali
potranno a loro volta riprodurlo e utilizzarlo in attesa
della fornitura da parte del Poligrafico e Zecca dello
Stato dei quantitativi annuali necessari.
Per esigenze di ordine pratico, si autorizzano i dipendenti
Uffici ad accettare comunque, per la prossima scadenza,
anche modelli diversi, allestiti dalle categorie interessate,
purché contenenti le stesse notizie richieste
con il modello accluso.
(c) 1996 Note's