(G.U. 6-2-1990, n.30)
MISURE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E PER
LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE.
(Convertito con modificazioni nella L.71/90)
Art.1. ZONE DI INTERVENTO E DIVIETO DI VENDITA AL MINUTO
E DI IMPIEGO DI SOSTANZE DISERBANTI
1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di
intervento di cui agli artt.17, comma 3, e 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, per
i territori nei quali i controlli analitici di cui
all'art.11, comma 1, lettera a), dello stesso decreto
abbiano rilevato nelle acque destinate al consumo umano
il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi
per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.
2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di
cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario
d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani
di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto
conto dell'entità della situazione di degrado
delle risorse idriche in relazione alla tutela della
salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei
suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche
ed allo stato di attuazione del piano regionale di
lotta fitopatologica integrata.
3. E' vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego
di prodotti contenenti sostanze attive diserbanti nei
territori e nelle zone contermini individuati dalle
regioni ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di
cui al comma 3, i controlli sulla qualità delle
acque destinate al consumo umano, relativamente al
parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del Presidente
della Repubblica 24-5-1988, n.236, si effettuano con
frequenza almeno quindicinale.
Art.2
(Soppresso dalla legge di conversione).
Art.3
(Soppresso dalla legge di conversione).
Art.4
(Si omette in quanto modificativo del primo comma dell'art.4
del D.P.R.515/82)
Art.5. SCARICHI IDRICI
(1. Si omette in quanto modificativo delle tabelle A
e C allegate alla L.319/79)
2. Le concentrazioni di cui al comma 1 possono essere
ulteriormente ridotte ai sensi della legge 10-5-1976,
n.319, e successive modificazioni e integrazioni, con
provvedimenti adottati dalle singole regioni, in base
alla gravità del processo di contaminazione
in atto o di previsione della potenziale contaminazione.
3. Per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti
produttivi di pesticidi, diversi da quelli clorurati
e fosforati e compresi nei parametri <<pesticidi
totali>> di cui al comma 1, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, deve essere
presentata all'autorità competente, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, domanda di autorizzazione
contenente le modificazioni che si intendono effettuare
nei processi produttivi e negli impianti di trattamento,
nonché l'impegno a realizzare gli interventi
necessari entro dodici mesi dalla data del rilascio
dell'autorizzazione.
Art.6.
(Soppresso dalla legge di conversione).
Art.7.
(Soppresso dalla legge di conversione).
Art.8. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ALTERNATIVO
1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo
ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate
dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni
ai sensi dell'art.18 del decreto del Presidente della
Repubblica 24-5-1988, n.236, sono approvati dalla Conferenza
interregionale permanente per il risanamento e la tutela
del bacino idrografico del fiume Po, istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 28-1-1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.27 del 3-2-1988, nei limiti complessivi di spesa
di cui all'art.9.
2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del
comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:
a) installazione di unità di potabilizzazione
a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;
b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua
non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa
esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente
inquinate;
c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti
esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;
d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di
nuovi acquedotti.
Art.16. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il 6 febbraio
1990.
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