[Note's] DECRETO LEGGE 5 FEBBRAIO 1990, N.16 (Stralcio)

(G.U. 6-2-1990, n.30)

MISURE URGENTI PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE.
(Convertito con modificazioni nella L.71/90)

Art.1. ZONE DI INTERVENTO E DIVIETO DI VENDITA AL MINUTO E DI IMPIEGO DI SOSTANZE DISERBANTI
1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di intervento di cui agli artt.17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, per i territori nei quali i controlli analitici di cui all'art.11, comma 1, lettera a), dello stesso decreto abbiano rilevato nelle acque destinate al consumo umano il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.
2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata.
3. E' vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di prodotti contenenti sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini individuati dalle regioni ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al comma 3, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, si effettuano con frequenza almeno quindicinale.

Art.2
(Soppresso dalla legge di conversione).

Art.3
(Soppresso dalla legge di conversione).

Art.4
(Si omette in quanto modificativo del primo comma dell'art.4 del D.P.R.515/82)

Art.5. SCARICHI IDRICI
(1. Si omette in quanto modificativo delle tabelle A e C allegate alla L.319/79)
2. Le concentrazioni di cui al comma 1 possono essere ulteriormente ridotte ai sensi della legge 10-5-1976, n.319, e successive modificazioni e integrazioni, con provvedimenti adottati dalle singole regioni, in base alla gravità del processo di contaminazione in atto o di previsione della potenziale contaminazione.
3. Per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi di pesticidi, diversi da quelli clorurati e fosforati e compresi nei parametri <<pesticidi totali>> di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentata all'autorità competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di autorizzazione contenente le modificazioni che si intendono effettuare nei processi produttivi e negli impianti di trattamento, nonché l'impegno a realizzare gli interventi necessari entro dodici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

Art.6.
(Soppresso dalla legge di conversione).

Art.7.
(Soppresso dalla legge di conversione).

Art.8. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ALTERNATIVO
1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28-1-1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 3-2-1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'art.9.
2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:
a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;
b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;
c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;
d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

Art.16. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il 6 febbraio 1990.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's