(G.U. 27-11-1990, n.277, supplemento)
APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
SOMMARIO
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1. - Oggetto dell'imposta
Art.2. - Territorialità dell'imposta
Art.3. - Trasferimenti non soggetti all'imposta
Art.4. - Aliquote
Art.5. - Soggetti passivi
Art.6. - Ufficio competente
Titolo II - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
Capo I DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
Art.7. - Determinazione dell'imposta
Art.8. - Base imponibile
Capo II BASE IMPONIBILI
Sezione I - ATTIVO EREDITARIO
Art.9. - Attivo ereditario
Art.10. - Beni alienati negli ultimi sei mesi
Art.11. - Presunzione di appartenenze all'attivo ereditario
Art.12. - Beni non compresi nell'attivo ereditario
Art.13. - Beni culturali
Sezione II - VALORE DEI BENI E DEI DIRITTI
Art.14. - Beni immobili e diritti reali immobiliari
Art.15. - Aziende, navi e aeromobili
Art.16. - Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote
sociali
Art.17. - Rendite e pensioni
Art.18. - Crediti
Art.19. - Altri beni
Sezione III - PASSIVITÀ DEDUCIBILI
Art.20. - Passività deducibili
Art.21. - Condizioni di deducibilità dei debiti
Art.22. - Limiti alla deducibilità dei debiti
Art.23. - Dimostrazione dei debiti
Art.24. - Spese mediche e spese funerarie
Capo III RIDUZIONI E DETRAZIONI
Art.25. - Riduzioni dell'imposta
Art.26. - Detrazione di altre imposte
Capo IV ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
Art.27. - Procedimento e termini
Art.28. - Dichiarazione della successione
Art.29. - Contenuto della dichiarazione
Art.30. - Allegati alla dichiarazione
Art.31. - Termine per la presentazione della dichiarazione
Art.32. - Irregolarità, incompletezza e infedeltà
della dichiarazione
Art.33. - Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione
Art.34. - Rettifica e liquidazione della maggiore imposta
Art.35. - Accertamento e liquidazione d'ufficio
Capo V RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
Art.36. - Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta
Art.37. - Pagamento dell'imposta
Art.38. - Dilazione del pagamento
Art.39. - Pagamento dell'imposta mediante cessione di
beni culturali
Art.40. - Riscossione in pendenza di giudizio
Art.41. - Riscossione coattiva e prescrizione
Art.42. - Rimborso dell'imposta
Capo VI NORME PARTICOLARI PER LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
Art.43. - Disposizioni testamentarie impugnate o modificate
Art.44. - Disposizioni testamentarie condizionali
Art.45. - Sostituzione fedecommissaria
Art.46. - Presunzione di legato
Capo VII DISPOSIZIONI VARIE
Art.47. - Poteri dell'Amministrazione finanziaria
Art.48. - Diritti e obblighi a carico di terzi
Art.49. - Notificazioni
Capo VIII SANZIONI
Art.50. - Omissione o tardività della dichiarazione
Art.51. - Incompletezza e infedeltà della dichiarazione
Art.52. - Omissione e tardività del pagamento
Art.53. - Altre violazioni
Art.54. - Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie
e delle soprattasse
Titolo III - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE DONAZIONI
Art.55. - Registrazione degli atti di donazione
Art.56. - Determinazione dell'imposta
Art.57. - Donazioni anteriori
Art.58. - Disposizioni varie
Art.59. - Applicazione dell'imposta in misura fissa
Art.60. - Rinvio
Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.61. - Consolidazione dell'usufrutto
Art.62. - Agevolazioni
Art.63. - Entrata in vigore
Tariffa - Aliquote percentuali per scaglioni
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1. OGGETTO DELL'IMPOSTA
1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica
ai trasferimenti di beni e diritti per successione
a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti
per donazione o altra liberalità tra vivi.
2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione
di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti
reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione
nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di
dichiarazione di morte presunta, nonché nei
casi di donazione presunta di cui all'art.26 del testo
unico sull'imposta di registro approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131.
4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o
liberalità di cui agli artt. 742 e 783 del codice
civile.
Art.2. TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA
1. L'imposta è dovuta in relazione a tutti i
beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti
all'estero.
2. Se alla data dell'apertura della successione o a
quella della donazione il defunto o il donante non
era residente nello Stato, l'imposta è dovuta
limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
3. Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso
esistenti nello Stato:
a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri
dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi
relativi;
b) le azioni o quote di società, nonché
le quote di partecipazione in enti diversi dalle società,
che hanno nel territorio dello Stato la sede legale
o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di
massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da
società ed enti di cui alla lettera b);
d) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni
di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente
è residente nello Stato;
e) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello
Stato;
f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato
fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente
dalla residenza del debitore;
g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione
nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea
esportazione.
4. Non si considerano esistenti nel territorio dello
Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero
o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.
Art.3. TRASFERIMENTI NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA
1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni,
né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni
o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come
scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca
scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità
di pubblica utilità.
2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni
o associazioni legalmente riconosciute, diversi da
quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta
se sono stati disposti per le finalità di cui
allo stesso comma.
3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare,
entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità
o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere
impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata
dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità
indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di
tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento
dell'imposta con gli interessi legali dalla data in
cui avrebbe dovuto essere pagata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a condizione di reciprocità per gli enti pubblici
esteri e per le fondazioni e associazioni costituite
all'estero.
Art.4. ALIQUOTE
1. L'imposta è commisurata per scaglioni di valore
imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella
tariffa allegata al presente testo unico, salvo quanto
stabilito nell'art.59.
Art.5. SOGGETTI PASSIVI
1. L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari
per le successioni, dai donatari per le donazioni e
dai beneficiari per le altre liberalità tra
vivi.
2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in
linea retta anche i genitori e i figli naturali, i
rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta,
gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli
affiliati. La parentela naturale, se il figlio non
è stato legittimato o riconosciuto o non è
riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o
penale, anche indirettamente, ovvero la dichiarazione
scritta del genitore verificata, se il valore imponibile
dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è
superiore a lire quarantamilioni, secondo le disposizioni
degli artt. 2 e 3 della legge 19-1-1942, n.23 (inerente
l'adeguamento dell'imposta successoria alle quote ereditarie
spettanti ai figli naturali).
Art.6. UFFICIO COMPETENTE
1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni
è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione
era l'ultima residenza del defunto o, se questa era
all'estero o non è nota, l'ufficio del registro
di Roma.
2. La competenza per l'applicazione dell'imposta alle
donazioni è determinata secondo le disposizioni
relative all'imposta di registro.
Titolo II
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI
Capo I
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
Art.7. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
1. L'imposta è determinata mediante l'applicazione
delle aliquote indicate nella colonna a) della tariffa
al valore globale netto dell'asse ereditario. Se vi
sono più eredi e se vi sono legatari l'imposta
è ripartita tra loro in proporzione al valore
delle rispettive quote di eredità e dei rispettivi
legati.
2. Se l'erede, il coerede o il legatario non è
coniuge né parente in linea retta del defunto
l'imposta determinata nei suoi confronti a norma del
comma 1 è aumentata dell'importo risultante
dall'applicazione delle aliquote indicate nelle colonne
b) della tariffa al valore dell'eredità, della
quota di eredità o legato.
3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2
si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le
riduzioni e le detrazioni stabilite negli artt. 25
e 26.
4. Fino a quando l'eredità non è stata
accettata, o non è stata accettata da tutti
i chiamati, l'imposta è determinata considerando
come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.
Art.8. BASE IMPONIBILE
1. Il valore globale netto dell'asse ereditario è
costituito dalla differenza tra il valore complessivo,
alla data dell'apertura della successione, dei beni
e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato
secondo le disposizioni degli artt. da 14 a 19, e l'ammontare
complessivo delle passività deducibili e degli
oneri diversi da quelli indicati nell'art.46, comma
3.
2. In caso di fallimento del defunto si tiene conto
delle sole attività che pervengono agli eredi
e ai legatari a seguito della chiusura del fallimento.
3. Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie
è determinato al netto dei legati e degli altri
oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli
oneri da cui sono gravati.
4. Il valore globale netto dell'asse ereditario è
maggiorato, ai soli fini della determinazione delle
aliquote applicabili a norma dell'art.7, di un importo
pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni
fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese
quelle presunte di cui all'art.1, comma 3, ed escluse
quelle indicate all'art.1, comma 4, e quelle registrate
gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura
fissa a norma degli artt. 55 e 59; il valore delle
singole quote ereditarie o dei singoli legati è
maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al
valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede
o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori
si intende il valore dei beni e dei diritti donati
alla data dell'apertura della successione, riferito
alla piena proprietà anche per i beni donati
con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.
Capo II
BASE IMPONIBILE
Sezione I ATTIVO EREDITARIO
Art.9. ATTIVO EREDITARIO
1. L'attivo ereditario è costituito da tutti
i beni e i diritti che formano oggetto della successione,
ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a
norma degli artt. 2, 3, 12 e 13.
2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro,
gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per
cento del valore globale netto imponibile dell'asse
ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per
un importo minore, salvo che da inventario analitico
redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del codice
di procedura civile non ne risulti l'esistenza per
un importo diverso.
3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati
all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi
i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui all'art.13.
Art.10. BENI ALIENATI NEGLI ULTIMI SEI MESI
1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario i
beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo
oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni
e ai diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari
aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura
della successione, a quelli alienati con atti di donazione
presunta di cui all'art.1, comma 3, a quelli espropriati
per pubblica utilità o alienati all'espropriante
nel corso del relativo procedimento ed a quelli alla
cui produzione o al cui scambio era diretta l'impresa
esercitata dal defunto.
3. Dal valore dei beni e diritti di cui al comma 1,
determinato secondo le disposizioni della sezione II,
si deduce l'ammontare:
a) delle somme riscosse o dei crediti sorti in dipendenza
dell'alienazione, purché indicati nella dichiarazione
della successione;
b) del valore delle azioni o quote sociali o dei beni
ricevuti in corrispettivo di beni conferiti in società
o permutati, purché indicati nella dichiarazione
della successione;
c) dei debiti ipotecari contratti dal defunto per l'acquisto
del bene, fino a concorrenza della somma residua accollata
all'acquirente;
d) delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti
ad imposta indicati nella dichiarazione della successione
o di beni che, anteriormente all'apertura della successione,
sono stati rivenduti ovvero sono stati distrutti o
perduti per causa non imputabile al defunto;
e) delle somme impiegate, successivamente alla alienazione,
nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti
da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi
all'apertura della successione;
f) delle spese di mantenimento e delle spese mediche
e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali
e protesi, sostenute dal defunto per sé e per
i familiari a carico successivamente all'alienazione;
le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare
mensile di lire un milione per il defunto e di lire
cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando
soltanto i mesi interi.
4. Le scritture private non autenticate si considerano
fatte alla data in cui hanno acquistato data certa.
Art.11. PRESUNZIONE DI APPARTENENZA ALL'ATTIVO EREDITARIO
1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario:
a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è
stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi
presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell'art.12,
comma 1, lettera b);
b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi
specie posseduti dal defunto o depositati presso altri
a suo nome.
2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera
b), depositati a nome del defunto e di altre persone,
compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza
o altri contenitori di cui all'art.48, commi 6 e 7,
per la azioni e altri titoli cointestati e per i crediti
di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi
quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti
bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno
si considerano uguali se non risultano diversamente
determinate. Se i cointestatari sono eredi o legatari
i beni e i diritti, salvo prova contraria, si considerano
appartenenti esclusivamente al defunto; questa disposizione
non si applica per i beni e i diritti cointestati al
coniuge che formavano oggetto della comunione di cui
agli artt. 177 e seguenti del codice civile.
3. Le partecipazioni in società di ogni tipo
si considerano comprese nell'attivo ereditario anche
se per clausola del contratto di società o dell'atto
costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto
a favore di altri soci il diritto di accrescimento
o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al
valore di cui all'art.16, comma 1. In tal caso, se
i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto
sono eredi o legatari, il valore della partecipazione
si aggiunge a quello della quota o del legato; se non
sono eredi o legatari la partecipazione è considerata
come oggetto di un legato a loro favore.
Art.12. BENI NON COMPRESI NELL'ATTIVO EREDITARIO
1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei
pubblici registri, quando è provato, mediante
provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura
privata autenticata o altra scrittura avente data certa,
che egli ne aveva perduto la titolarità, salvo
il disposto dell'art.10;
b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto,
alienati anteriormente all'apertura della successione
con atto autentico o girata autenticata, salvo il disposto
dell'art.10;
c) le indennità di cui agli artt. 1751, ultimo
comma, e 2122 del codice civile e le indennità
spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di
assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate
dal defunto;
d) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali
e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie
di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli
per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando
non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione
debitrice;
e) i crediti contestati giudizialmente alla data di
apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza
non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale
o con transazione;
f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione
della dichiarazione della successione;
g) i beni culturali di cui all'art.13, alle condizioni
ivi stabilite;
h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono
compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati
di credito del tesoro;
i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato
o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto,
dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Art.13. BENI CULTURALI
1. I beni culturali di cui agli artt. 1, 2 e 5 della
legge 1-6-1939, n.1089, e all'art.36 del decreto del
Presidente della Repubblica 30-9-1963, n.1409, sono
esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti
al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura
della successione e sono stati assolti i conseguenti
obblighi di conservazione e protezione.
2. L'erede o legatario deve presentare l'inventario
dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano
essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione
particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea
alla loro identificazione, al competente organo periferico
del Ministero per i beni culturali e ambientali, il
quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del
vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione
e protezione. L'attestazione deve essere presentata
all'ufficio del registro in allegato alla dichiarazione
della successione o, se non vi sono altri beni ereditari,
nel termine stabilito per questa.
3. Contro il rifiuto dell'attestazione è ammesso
ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito
il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali;
la decisione di accoglimento del ricorso deve essere
presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua
comunicazione, all'ufficio del registro competente,
che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta
pagata.
4. L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui
al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura
della successione, la loro tentata esportazione non
autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili
non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi
prescritti per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano
l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario. L'amministrazione
dei beni culturali e ambientali ne dà immediata
comunicazione all'ufficio del registro competente;
dalla data di ricevimento della comunicazione inizia
a decorrere il termine di cui all'art.27, comma 3 o
comma 4.
5. Per i territori della regione siciliana e delle province
autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di
cui al presente articolo provvedono gli organi rispettivamente
competenti.
Sezione II VALORE DEI BENI E DEI DIRITTI
Art.14. BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili
compresi nell'attivo ereditario, è determinata
assumendo:
a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli
interessi maturati;
b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno
un anno dalla data dell'apertura della successione,
il loro valore attuale calcolato al saggio legale di
interesse;
c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne
sono oggetto;
d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice
e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte
sui redditi, di cui all'art.2289 del codice civile,
il valore delle quote determinato a norma dell'art.16.
Art.19. ALTRI BENI (Art.25, D.P.R.637/72).
1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti
compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati
nell'art.9, secondo comma, e negli artt. da 14 a 18,
è determinata assumendo il valore venale in
comune commercio alla data di apertura della successione.
2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni
dell'art.14, primo comma, lettere b) e c).
Sezione III PASSIVITÀ DEDUCIBILI
Art.20. PASSIVITÀ DEDUCIBILI (Art.12, D.P.R.637/72)
<<1. Le passività deducibili sono costituite
dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura
della successione e dalle spese mediche e funerarie
indicate nell'art.24>> (così sostituito
dall'art.9, primo comma, della L.413/94).
2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei
limiti di cui agli artt. da 21 a 24.
Art.21. CONDIZIONI DI DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI
(Artt. 13, e 14, D.P.R.637/72; art.7, L.880/86).
1. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto
di data certa anteriore all'apertura della successione
o da provvedimento giurisdizionale definitivo.
2. I debiti inerenti all'esercizio di imprese sono ammessi
in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili
obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma
di legge.
3. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture
contabili, i debiti cambiari e i debiti verso istituti
di credito o aziende, compresi i saldi passivi dei
conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se
risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente
tenute a norma di legge, del trattario o del prenditore
o dell'azienda o istituto di credito.
4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato,
compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto
e ai trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili
nell'ammontare maturato alla data di apertura della
successione, anche se il rapporto continua con gli
eredi o i legatari.
5. I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali
e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie
di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla
data di apertura della successione, nonché i
debiti tributari, il cui presupposto si è verificato
anteriormente alla stessa data, sono deducibili anche
se accertati in data posteriore.
6. Per debito del defunto si intende anche quello di
somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza
di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti
civili dello stesso.
Art.22. LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI (Art.13,
comma 4, 14 e 15, D.P.R. n.637/72).
1. Non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto
di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario;
se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo
in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente
al valore di tale parte.
2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi
sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo
è stato impiegato nei modi indicati nell'art.10,
terzo comma, lettere d), e) ed f); negli stessi limiti
sono computati, per la determinazione del saldo dei
conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti
da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi
sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si
applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte
e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di
arti e professioni.
3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti
bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti
da assegni non presentati al pagamento almeno quattro
giorni prima dell'apertura della successione.
4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone,
compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari
cointestati, sono deducibili nei limiti della quota
del defunto; le quote dei condebitori si considerano
uguali se non risultano diversamente determinate.
Art.23. DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI (Artt.13, e 16, D.P.R.637/72).
1. La deduzione dei debiti è subordinata alla
produzione, in originale o in copia autentica, del
titolo o provvedimento di cui all'art.21, primo comma,
ovvero:
a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie
del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di
imprese;
b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie
del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;
c) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice,
o di copia autentica della quietanza del pagamento
avvenuto dopo l'apertura della successione, per i debiti
verso pubbliche amministrazioni;
d) di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale
del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti.
2. La deduzione dei debiti verso istituti di credito
o aziende, anche se risultanti nei modi indicati nel
primo comma, è subordinata alla produzione di
un certificato, rilasciato dall'ente creditore entro
trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti
obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato
dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio.
Il certificato deve attestare l'esistenza totale o
parziale di ciascun debito con la specificazione di
tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi
i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con
il defunto alla data di apertura della successione
presso tutte le sedi, agenzie, filiali o altre ripartizioni
territoriali dell'azienda o istituto di credito; per
i saldi passivi dei conti correnti dal certificato
deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal
dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione
o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo.
3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della
successione, se non risulta da uno dei documenti di
cui ai commi primo e secondo, deve risultare da attestazione
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati
alla dichiarazione della successione nonché,
tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori
del defunto ovvero, per le passività indicate
nell'art.16, primo comma, lettera b), dal legale rappresentante
della società o dell'ente. Le firme devono essere
autenticate.
4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorché
non indicati nella dichiarazione della successione,
può essere dimostrata, nei modi stabiliti nei
commi primo, secondo e terzo, entro il termine di tre
anni dalla data di apertura della successione, prorogato,
per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali
e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino
a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento
amministrativo o giurisdizionale è divenuto
definitivo.
Art.24. SPESE MEDICHE E SPESE FUNERARIE (Art.17, D.P.R.637/72;
art.4, comma 2, L.880/86).
1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto
negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi,
comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi,
sono deducibili a condizione che risultino da regolari
quietanze, anche se di data anteriore all'apertura
della successione.
2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze
sono deducibili in misura non superiore a lire due
milioni.
Capo III
RIDUZIONI E DETRAZIONI
Art.25. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (Art.18, D.P.R.637/72).
1. Se la successione è aperta entro cinque anni
da altra successione o da quelli contemplati nell'art.9,
secondo comma, e negli artt. da 14 a 18, è determinata
assumendo il valore venale in comune commercio alla
data di apertura della successione.
2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni
dell'art.14, primo comma, lettere b) e c).
Art.26. DETRAZIONE DI ALTRE IMPOSTE (Art.19, D.P.R.637/72;
art.4, L.880/86)
1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti
si detraggono:
a) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili liquidata in dipendenza dell'apertura della
successione per ciascun immobile trasferito, fino a
concorrenza della parte dell'imposta proporzionale
al valore dell'immobile stesso;
b) le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza
della stessa successione ed in relazione a beni esistenti
in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta
di successione proporzionale al valore dei beni stessi,
salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.
Capo IV
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
Art.27. PROCEDIMENTO E TERMINI(Artt. 33,34,41, D.P.R.637/72)
1. La successione deve essere dichiarata all'ufficio
del registro, a norma degli artt. da 28 a 30, nel termine
stabilito dall'art.31.
2. L'imposta è liquidata dall'ufficio in base
alla dichiarazione della successione, a norma dell'art.33,
ed è nuovamente liquidata, a norma dello stesso
articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione
sostitutiva o integrativa di cui all'art.28, comma
6. La liquidazione deve essere notificata, mediante
avviso, entro il termine di decadenza di tre anni dalla
data di presentazione della dichiarazione della successione
o della dichiarazione sostitutiva o integrativa.
3. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione,
o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta
o infedele ai sensi dell'art.32, commi 2 e 3, procede
alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta
a norma dell'art.34. La rettifica deve essere notificata,
mediante avviso, entro il termine di decadenza di due
anni dalla data in cui è stata notificata la
liquidazione di cui al comma 2.
4. Se la dichiarazione della successione è stata
omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio
a norma dell'art.35. Se è stata omessa la dichiarazione
sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art.28,
comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla
riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della
maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro
il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza
del termine per la presentazione della dichiarazione
omessa.
5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vi
sono stati errori od omissioni, l'ufficio può
provvedere alla correzione e liquidare la maggiore
imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve
essere notificato entro il termine di decadenza stabilito
per la liquidazione alla quali si riferisce la correzione.
6. L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione
è presentata oltre il termine di decadenza stabilito
nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi
2, 3 e 5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione.
7. E' principale l'imposta liquidata in base alle dichiarazioni
presentate, complementare l'imposta o maggiore imposta,
liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica,
suppletiva quella liquidata per correggere errori od
omissioni di una precedente liquidazione.
Art.28. DICHIARAZIONE DELLA SUCCESSIONE (Art.35, 36,
37, D.P.R.637/72; art.4, L.880/86)
1. La dichiarazione della successione deve essere presentata
all'ufficio del registro competente, che ne rilascia
ricevuta; può essere spedita per raccomandata
e si considera presentata, in tal caso, nel giorno
in cui è consegnata all'ufficio postale, che
appone su di essa o sul relativo involucro il timbro
a calendario.
2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati
all'eredità e i legatari, anche nel caso di
apertura della successione per dichiarazione di morte
presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli
immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;
gli amministratori dell'eredità e i curatori
delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.
3. La dichiarazione della successione deve, a pena di
nullità, essere redatta su stampato fornito
dall'ufficio del registro, conforme al modello approvato
con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno
uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.
4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa
dichiarazione questa non si considera omessa se presentata
da uno solo.
5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati
dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente
alla scadenza del termine stabilito nell'art.31, hanno
rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo
nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina
di un curatore dell'eredità a norma dell'art.528,
primo comma, del codice civile, e ne hanno informato
per raccomandata l'ufficio del registro, allegando
copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità
o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere
della pretura.
6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della
successione sopravviene un evento, diverso da quelli
indicati all'art.13, comma 4, che dà luogo a
mutamento della devoluzione dell'eredità o del
legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura
superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto
di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva
o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi
1, 3 e 8.
7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità
è devoluta al coniuge e ai parenti in linea
retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore
non superiore a lire cinquantamilioni e non comprende
beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che
per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni
vengano a mancare.
8. La dichiarazione nulla si considera omessa.
Art.29. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE (Art.37, D.P.R.637/72)
1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
a) le generalità, l'ultima residenza e il codice
fiscale del defunto;
b) le generalità, la residenza e il codice fiscale
dei chiamati all'eredità e dei legatari, il
loro grado di parentela o affinità col defunto
e le eventuali accettazioni o rinunzie;
c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi
nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi
valori;
d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso
di cui all'art.10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;
e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto
a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti
negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti
di prova;
f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli
eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art.1,
comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla
data di apertura della successione;
g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione
degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e
delle generalità e residenza dei debitori;
h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui
all'art.12, comma 1, lettera e);
i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione
dei documenti di prova;
l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi
o legatari residenti all'estero;
m) il valore globale netto dell'asse ereditario;
n) le riduzioni e detrazioni di cui agli artt. 25 e
26, con l'indicazione dei documenti di prova.
2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione
devono risultare solo gli elementi di cui al comma
1, lettere a e b), nonché quelli di cui alle
lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato,
alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo
favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio.
3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento
dei relativi importi alle mille lire, per difetto se
la frazione non è superiore a cinquecento lire,
per eccesso se è superiore.
Art.30. ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE (Art.38, D.P.R.637/72)
1. Alla dichiarazione devono essere allegati:
a) il certificato di morte o la copia autentica della
sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
b) il certificato di stato di famiglia del defunto e
quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto
di parentela o affinità con lui, nonché
i documenti di prova della parentela naturale;
c) la copia autentica degli atti di ultima volontà
dai quali è regolata la successione;
d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo
delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima
lesi;
e) gli estratti catastali relativi agli immobili;
f) un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione
degli elementi di individuazione delle navi e degli
aeromobili;
g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario
di cui all'art.15, comma 1, e all'art.16, comma 1,
lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti
di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
h) la copia autentica degli altri inventari formati
in ottemperanza a disposizioni di legge;
i) i documenti di prova delle passività e degli
oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni
di cui agli artt. 25 e 26.
2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione
devono essere allegati soltanto i documenti di cui
al comma 1, lettera a), b) e c), nonché quelli
di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto
del legato.
3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono
essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art.2
della legge 4-1-1968, n.15.
4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica
l'art.11, commi 5 e6, del testo unico sull'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26-4-1986, n.131.
5. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passività
e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste
risulta insufficiente, ne dà avviso al dichiarante,
invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel
secondo periodo dell'art.23, comma 2, ad esibire in
copia autentica gli assegni indicati nel certificato.
I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei
mesi dalla notificazione dell'avviso.
6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni
che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione, compresi
l'attestazione di cui all'art.13, comma 2, e le attestazioni
o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni
di cui agli artt. 25 e 26, si applica, purché
alla dichiarazione sia allegata copia della domanda
di rilascio, la disposizione dell'art.23, comma 4.
Art.31. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
(Art.39, D.P.R.637/72)
1. La dichiarazione deve essere presentata entro sei
mesi dalla data di apertura della successione.
2. Il termine decorre:
a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari,
per i curatori di eredità giacenti e per gli
esecutori testamentari dalla data, successiva a quella
di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia
legale della loro nomina;
b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla
data dell'apertura della successione o dichiarato entro
sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura
del fallimento;
c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta,
dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero,
se non vi è stata anteriore immissione nel possesso
dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile
la sentenza dichiarativa della morte presunta;
d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario,
se l'eredità è accettata con beneficio
d'inventario entro il termine di cui al comma 1;
e) dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art.28,
commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato
dimostri di averne avuto notizia;
f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'art.28,
comma 7;
g) per gli enti che non possono accettare l'eredità
o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché
la relativa domanda sia stata presentata entro sei
mesi dall'apertura della successione, dalla data in
cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;
h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché
sia stata presentata domanda di riconoscimento e di
autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla
data di apertura della successione, dalla data in cui
hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.
3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della
successione può essere modificata con l'osservanza
delle disposizioni degli artt. 28, 29 e 30.
4. La presentazione ad ufficio del registro diverso
da quello competente si considera avvenuta nel giorno
in cui la dichiarazione è pervenuta all'ufficio
competente.
Art.32. IRREGOLARITÀ, INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ
DELLA DICHIARAZIONE (Art.40, D.P.R.637/72).
1. La dichiarazione è irregolare se manca delle
indicazioni di cui all'art.29, comma 1, lettere a),
b) e c), o non è corredata dai documenti indicati
nell'art.30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli
indicati nelle successive lettere da c) ad h) di cui
ricorrono i presupposti. In tal caso l'ufficio notifica
al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere
alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione
non regolarizzata nel termine si considera omessa.
2. La dichiarazione è incompleta se non vi sono
indicati tutti i beni e i diritti compresi nell'attivo
ereditario, inclusi quelli alienati negli ultimi mesi
di cui all'art.10.
3. La dichiarazione è infedele: se i beni e diritti
compresi nell'attivo ereditario vi sono indicati per
valori inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni
degli artt. da 14 a 19 e dell'art.10; se vi sono indicati,
sulla base di attestazioni o altri documenti di cui
agli artt. 23 e 24 non conformi a verità, oneri
e passività del tutto o in parte inesistenti;
se non vi sono indicate donazioni anteriori o vi sono
indicate per valore inferiore a quello determinato
secondo le disposizioni dell'art.8, comma 4.
Art.33. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE
(Art.33, comma 1, e 41, comma 1, D.P.R.637/72).
<<1. L'ufficio del registro liquida l'imposta
in base alla dichiarazione della successione, anche
se presentata dopo la scadenza del relativo termine
ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio,
tenendo conto delle dichiarazioni modificative o integrative
già presentate a norma dell'art.28, sesto comma,
e dell'art.31, terzo comma>> (così modificato
dall'art.9, comma 1, L.413/94).
<<2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede
a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
dal dichiarante nella determinazione della base imponibile
e ad escludere>> (così modificato dall'art.9,
comma 1, L.413/94.).
a) le passività esposte nella dichiarazione per
le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità
di cui agli artt. 21 e 24 eccedenti i limiti di deducibilità
di cui agli artt. 22 e 24, nonché gli oneri
non deducibili a norma dell'art.8, primo comma;
b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione
che non risultano dai documenti prodotti in allegato
alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;
c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione
non previste negli artt. 25 e 26 o non risultanti dai
documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o
su richiesta dell'ufficio.
3. Le correzioni e le esclusioni di cui al secondo comma
devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche per la riliquidazione dell'imposta in base a
dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della
maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa.
Art.34. RETTIFICA E LIQUIDAZIONE DELLA MAGGIORE IMPOSTA
(Art.26, D.P.R.637/72; art.8, L.880/86; art.12, L.154/88).
1. L'ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione
della successione, o la dichiarazione sostitutiva o
integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con
lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della
maggiore imposta, con gli interessi <<dalla data
di notificazione della liquidazione dell'imposta principale>>
(così modificato dall'art.9, comma 1, L.413/94)
nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore
imposta deve contenere:
la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, compresi
quelli alienati dal defunto negli ultimi sei mesi,
con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno
di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno
dei beni o diritti dichiarati;
l'indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate
e del relativo valore, o del maggior valore attribuito
a quelle dichiarate;
l'indicazione di criteri seguiti nella determinazione
dei valori a norma degli artt. da 14 a 19, 8, quarto
comma, e 10;
l'indicazione delle passività e degli oneri ritenuti
in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione
degli elementi di prova contraria alle attestazioni
e agli altri documenti prodotti dal dichiarante;
l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo
della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di cui
ai commi terzo e quarto devono essere indicati anche
gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni
ivi contenute, ne è stato determinato il valore
o il maggior valore.
3. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
è determinato dall'ufficio, avendo riguardo
ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni
e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni
alla data di apertura della successione, che hanno
avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe
caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto
di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato
al tasso mediamente applicato alla detta data e nella
stessa località per gli investimenti immobiliari,
nonché ad ogni altro elemento di valutazione,
anche sulla base di indicazioni fornite dai comuni.
4. Per la determinazione del valore delle aziende, dei
diritti reali su di esse e delle azioni o quote di
cui all'art.16, lettera b), l'ufficio può tenere
conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte
e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche
secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore
aggiunto.
5. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili
iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato
in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque
volte il reddito dominicale risultante in catasto e,
per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante
in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti
per le imposte sui redditi, né i valori della
nuda proprietà e dei diritti reali di godimento
sugli stessi immobili dichiarati in misura non inferiore
a quella determinata su tale base a norma dell'art.14.
La disposizione del presente comma non si applica per
i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono
la destinazione edificatoria.
6. Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel
catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di
presentazione della dichiarazione della successione
la disposizione del quinto comma si applica a condizione:
a) che la volontà di avvalersene sia espressamente
manifestata nella dichiarazione della successione;
b) che in allegato alla domanda di voltura catastale,
la quale in tal caso non può essere inviata
per posta, sia presentata specifica istanza di attribuzione
della rendita, recante l'indicazione degli elementi
di individuazione del fabbricato e degli estremi della
dichiarazione di successione, di cui l'ufficio tecnico
erariale rilascia ricevuta in duplice esemplare;
c) che la ricevuta, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione,
sia prodotta all'ufficio del registro, il quale ne
restituisce un esemplare con l'attestazione dell'avvenuta
produzione.
6-bis. L'ufficio tecnico erariale, entro dieci mesi
dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della
rendita, invia all'ufficio del registro un certificato
attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato
e la rendita attribuita; se l'imposta era già
stata liquidata in base al valore indicato nella dichiarazione
della successione e tale valore risulta inferiore a
cento volte la rendita così attribuita e debitamente
aggiornata, o al corrispondente valore della nuda proprietà
o del diritto reale di godimento, l'ufficio del registro,
nel termine di decadenza di cui al terzo comma dell'art.27,
liquida la maggiore imposta corrispondente alla differenza,
con gli interessi di cui al primo comma dalla data
di notificazione della precedente liquidazione e senza
applicazione di sanzioni.
7. Ai fini dei commi quinto e sesto le modifiche dei
coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno
effetto per le successioni aperte dal decimo quinto
giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi
decreti ministeriali. Le modifiche dei moltiplicatori
di settantacinque e cento volte, previste nell'art.52,
quinto comma, del testo unico dell'imposta di registro
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26-4-1986, n.131, operano anche ai fini dei commi predetti
e hanno effetto per le successioni aperte dal decimo
quinto giorno successivo a quello di pubblicazione
del decreto con il quale sono disposte.
8. Ai fini della rettifica e della liquidazione della
maggiore imposta non si tiene conto delle differenze
di valore relative ai beni indicati nell'art.16, primo
comma, lettere b) e d), e nell'art.19, dei quali sia
evidente la scarsa rilevanza.
Art.35. ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE D'UFFICIO
(Art.33, comma 3, D.P.R.637/72).
1. In caso di omissione della dichiarazione della successione
l'ufficio del registro provvede all'accertamento dell'attivo
ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi
dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti
a sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni
considerate omesse a norma degli artt. 28, ottavo comma,
e 32, primo comma. In aggiunta all'imposta sono liquidati,
nella misura di cui all'art.34, primo comma, gli interessi
dalla data di scadenza del termine entro il quale la
dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento e liquidazione deve contenere:
l'indicazione delle generalità dei chiamati
all'eredità; la descrizione dei beni e dei diritti
compresi nell'attivo ereditario, con l'indicazione
dei valori a ciascuno di essi attribuiti e dei criteri
seguiti per determinarli a norma degli artt. da 14
a 19, 34, commi terzo e quarto, e 10; l'indicazione
del valore e degli estremi delle donazioni anteriori
di cui all'art.8, quarto comma; l'indicazione delle
aliquote applicate e del calcolo dell'imposta.
3. L'esistenza di passività deducibili e la spettanza
di riduzioni e di detrazioni possono essere dimostrate,
nei modi indicati negli artt. 23, commi primo, secondo
e terzo, 25 e 26, entro il termine di sei mesi dalla
data di notificazione dell'avviso.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
salvo il diverso contenuto dell'avviso, anche per la
riliquidazione dell'imposta in caso di omissione della
dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della
maggiore imposta in caso di omissione della dichiarazione
integrativa.
Capo V
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
Art.36. SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
(Art.46, D.P.R.637/72).
1. Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento
dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto
da loro e dai legatari.
2. Il coerede che ha accettato l'eredità col
beneficio d'inventario è obbligato solidalmente
al pagamento, a norma del primo comma, nel limite del
valore della propria quota ereditaria.
3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata,
o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati
all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato,
e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della
successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente
dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari
rispettivamente posseduti. Si applica l'art.58 del
testo unico sull'imposta di registro approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986,
n.131.
4. L'ufficio del registro può chiedere la fissazione
di un termine per l'accettazione dell'eredità
a norma dell'art.481 del codice civile o la nomina
di un curatore dell'eredità giacente a norma
dell'art.528 dello stesso codice.
5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta
relativa ai rispettivi legati.
Art.37. PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
(Artt. 41 e 42, D.P.R.637/72; L.121/86; art.28, D.P.R.602/73).
1. Il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta
complementare con gli interessi di cui agli artt. 34
e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito
entro novanta giorni da quello in cui è stato
notificato l'avviso di liquidazione (così modificato
dall'art.9, comma 1, L.413/94).
2. Dalla data di scadenza del termine di cui al primo
comma decorrono gli interessi di mora nella misura
del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.
3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo
di interessi e soprattasse, non superiore a lire ventimila.
4. Il contribuente, oltre che in contanti, può
pagare con cedole di titoli del debito pubblico scadute,
e nei casi previsti dalla legge anche non scadute,
computate per il loro importo netto, nonché
con titoli di credito bancari e postali a copertura
garantita.
Art.38. DILAZIONE DEL PAGAMENTO
(Art.43, D.P.R.637/72)
<<1. Al contribuente può essere concesso
di eseguire il pagamento nella misura non inferiore
al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e
pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini
di cui all'art.37, primo comma, e per il rimanente
importo in rate annuali posticipate. La dilazione,
che va richiesta contestualmente ai pagamenti predetti,
non può estendersi oltre il quinto anno successivo
a quello dell'apertura della successione e viene accordata
entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa>>
(così modificato dall'art.9, comma 1, L.413/94).
2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza
dalla data di concessione della dilazione, gli interessi
a scalare nella misura del nove per cento annuo.
3. La dilazione è concessa a condizione che sia
prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione
in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore
di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto o azienda
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa
di assicurazioni autorizzata. Gli atti e le formalità
relativi alla costituzione e alla estinzione di queste
garanzie sono soggetti all'imposta di registro e ipotecaria
in misura fissa.
4. Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere
la dilazione se offre di iscrivere ipoteca su beni
o diritti compresi nell'attivo ereditario di valore
complessivo superiore di almeno un terzo all'importo
da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti
garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore
iscritte sugli stessi beni e diritti.
5. Il contribuente, salva l'applicazione delle sanzioni
stabilite per il ritardo nel pagamento, decade dal
beneficio della dilazione se non provvede al pagamento
delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione
di apposito avviso. E' tuttavia in facoltà dell'ufficio
competente di concedere una nuova dilazione.
Art.39. PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MEDIANTE CESSIONE DI
BENI CULTURALI
(Art.42-bis, D.P.R.637/72; art.6, L.512/82).
1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione
allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta
sulla successione, delle relative imposte ipotecaria
e catastale, degli interessi, delle soprattasse e delle
pene pecuniarie, di beni culturali vincolati o non
vincolati, di cui all'art.13, e di opere di autori
viventi o eseguite da non più di cinquanta anni.
2. La proposta di cessione, contenente la descrizione
dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei
relativi valori e corredata da idonea documentazione,
deve essere sottoscritta a pena di nullità da
tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero
per i beni culturali e ambientali ed all'ufficio del
registro competente, <<nel termine previsto dall'art.37>>
(così modificato dall'art.9, comma 1, L.413/94)
per il pagamento dell'imposta. La presentazione della
proposta interrompe il termine.
3. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali
attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche
previste dalle norme indicate nell'art.13, primo comma,
e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisirlo. L'interesse
dello Stato alla acquisizione di opere di autori viventi
o eseguite da non più di cinquanta anni è
dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali.
4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti
con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentita un'apposita commissione nominata con decreto
del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta
da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti
del Ministero per i beni culturali e ambientali, da
due rappresentanti del Ministero delle finanze e da
un rappresentante del Ministero del tesoro. Il proponente
può chiedere di essere sentito dalla commissione
personalmente o a mezzo di un suo delegato.
5. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta
la proposta di cessione, è tenuto a informarne
gli enti pubblici territoriali, nella cui circoscrizione
si trovano i beni offerti in cessione, per acquisirne
il parere. La commissione di cui al quarto comma, su
richiesta degli enti interessati, è integrata
da un rappresentante di ciascuno degli enti richiedenti,
con voto consultivo.
6. Il decreto di cui al quarto comma è emanato
entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta
di cessione ed è notificato al richiedente.
Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto
il proponente notifica al Ministero per i beni culturali
e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione
con firma autenticata. Il decreto di cui al quarto
comma e la dichiarazione di accettazione costituiscono
titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri
immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati
entro i trenta giorni successivi alla notificazione
dell'accettazione.
7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del
debito tributario, devono produrre all'ufficio del
registro competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione
di accettazione, le copie autentiche della stessa e
del decreto recante l'indicazione del valore dei beni
ceduti.
8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è
inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori
è obbligato a pagare la differenza; se il valore
è superiore, non ha diritto al rimborso. <<L'eventuale
differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni
dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al
settimo comma>> (aggiunto dall'art.23, L.413/91).
9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali di
concerto con il Ministro delle finanze, se l'amministrazione
dello Stato non intende acquisire il bene offerto in
cessione, dichiara con decreto di cui al quarto comma
di non accettare la proposta. Della mancata cessione
il Ministero per i beni culturali e ambientali dà
immediata comunicazione all'ufficio del registro e
al proponente; <<dalla data di ricevimento della
comunicazione decorre il termine di sessanta giorni
per il pagamento delle somme di cui al primo comma
con applicazione degli interessi nella misura legale
decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'art.31,
primo comma>> (così modificato dall'art.23,
L.413/91).
Art.40. RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO
(Art.44, D.P.R. n.637 del 1972).
1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione
dell'imposta principale. La somma che risulta pagata
in più in base alla decisione della controversia
deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro
novanta giorni da quello in cui la decisione è
divenuta definitiva.
2. L'imposta complementare, se il contribuente propone
ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il termine
di cui all'art.37, per due terzi dopo la decisione
della commissione tributaria di primo grado e per il
resto dopo la decisione della commissione tributaria
di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme
già pagate; l'intendente di finanza, se ricorrono
gravi motivi, può sospendere la riscossione
fino alla decisione della commissione tributaria di
primo grado.
3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui
al secondo comma devono essere pagate, in base ad apposito
avviso, a norma dell'art.37; se l'imposta liquidata
per effetto della decisione della commissione tributaria
è inferiore a quella già
pagata, la differenza deve essere rimborsata d'ufficio
al contribuente entro novanta giorni dalla notificazione
della decisione.
4. L'imposta suppletiva deve essere pagata, in base
ad apposito avviso, per intero dopo la decisione della
Commissione tributaria centrale o della Corte d'appello
o dell'ultima decisione non impugnata.
Art.41. RISCOSSIONE COATTIVA E PRESCRIZIONE
(Artt. 41, ultimo comma, e 45, D.P.R. n.637 del 1972).
1. Per la riscossione coattiva dell'imposta, delle soprattasse
e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni
del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
28-1-1988, n.43. Lo Stato ha privilegio secondo le
norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si
estingue con il decorso di cinque anni dalla data di
apertura della successione o, in caso di dilazione
del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata
ovvero dal giorno in cui si è verificata la
decadenza prevista dall'art.27.
2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta
definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Art.42. RIMBORSO DELL'IMPOSTA
(Art.47, D.P.R..637 del 1972; L.121 del 1986).
1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi,
alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati,
l'imposta:
a) pagata indebitamente o risultante pagata in più
a norma dell'art.40, commi da 1 a 3;
b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti
a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa
anteriore all'apertura della successione a seguito
di evizione o rivendicazione ovvero di nullità,
annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione
dell'atto di acquisto;
c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale
di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso
fa ritorno o ne è accertata l'esistenza;
d) risultante pagata o pagata in più a seguito
di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;
e) pagata da enti ai quali è stata negata l'autorizzazione
ad accertare l'eredità o il legato, ovvero da
eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente il
riconoscimento legale;
f) risultante pagata in più a seguito di accertamento,
successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di
passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;
g) risultante pagata in più a seguito di accertamento
della parentela naturale successivamente alla liquidazione;
2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali
ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici
e degli arbitri, non possono compiere atti relativi
a trasferimenti per causa di morte, se non è
stata fornita la prova della presentazione, anche dopo
il termine di cinque anni di cui all'art.27, quarto
comma, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto
accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato
per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo
di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri
devono comunicare all'ufficio del registro competente,
entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti
per causa di morte apprese in base agli atti del processo.
3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che
gli appartenevano non possono pagare le somme dovute
o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari
e ai loro aventi causa, se non è stata fornita
la prova della presentazione, anche dopo il termine
di cinque anni di cui all'art.27, quarto comma, della
dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione
dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto
accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è
stato dichiarato per iscritto dall'interessato che
non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
I debitori del defunto devono comunicare per lettera
raccomandata all'ufficio del registro competente, entro
dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui
all'art.12, lettere d) ed e).
4. Le aziende e gli istituti di credito, le società
e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle,
certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche
provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione
nelle loro scritture né ad alcuna operazione
concernente i titoli trasferiti per causa di morte,
se non è stata fornita la prova della presentazione,
anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art.27,
quarto comma, della dichiarazione della successione
o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli,
o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio,
e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato
che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.
5. Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare
la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti,
di cui ai commi secondo, terzo e quarto, devono essere
trasmesse entro quindici giorni all'ufficio del registro
competente.
6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte
dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto
la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora
dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti
in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi
e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso
che le eventuali altre persone aventi facoltà
di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza,
dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari,
possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario
dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che
redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione
da parte del concedente all'ufficio del registro, nella
cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario,
del giorno e dell'ora dell'apertura.
7. Le disposizioni del sesto comma si applicano anche
nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi
e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti
che esercitano tale servizio.
MANCANO ART.43---48
Art.49. NOTIFICAZIONI
(Nuova disposizione).
1. Gli avvisi previsti nel presente testo unico sono
notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte
sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali
autorizzati a norma di legge dagli uffici del registro
o da messi comunali o di conciliazione.
Capo VIII
SANZIONI
Art.50. OMISSIONE O TARDIVITÀ DELLA DICHIARAZIONE
(Artt. 50 e 53, D.P.R.637 del 1972).
1. L'omissione e la tardività della dichiarazione
della successione o della dichiarazione sostitutiva
sono punite con la pena pecuniaria da due a quattro
volte l'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio;
se è stata omessa o presentata in ritardo la
dichiarazione integrativa, la pena pecuniaria è
commisurata alla maggiore imposta liquidata d'ufficio.
Se non è dovuta imposta, pur essendovi beni
ereditari, si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila
a trecentomila.
2. La pena pecuniaria è ridotta a un quarto,
col minimo di lire ottomila, se la dichiarazione è
stata presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
3. La pena pecuniaria è ridotta a un sesto del
massimo se il contribuente non propone ricorso contro
l'accertamento o vi rinunzia prima che siano decorsi
venti giorni dalla notificazione dell'avviso di fissazione
della prima udienza della commissione tributaria di
primo grado.
Art.51. INCOMPLETEZZA E INFEDELTÀ
(Art.51, D.P.R.637 del 1972; art.9, L.880 del 1986).
1. L'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione
della successione, o della dichiarazione sostitutiva
o integrativa, sono punite, rispettivamente, con la
pena pecuniaria da due a quattro volte e con la pena
pecuniaria da una a due volte la maggiore imposta liquidata.
Le pene pecuniarie sono ridotte alla metà se
la maggiore imposta non è superiore al quarto
dell'imposta totale e non si applicano se non è
superiore a lire cinquantamila. Si applicano le disposizioni
dell'art.50, terzo comma.
2. Nella commisurazione della pena pecuniaria per infedeltà
della dichiarazione non si tiene conto della parte
della maggiore imposta corrispondente alla differenza,
se non superiore al quarto del valore accertato, tra
il valore accertato e il valore dichiarato dei beni
e dei diritti diversi da quelli indicati nell'art.34,
quinto comma.
3. Se nella dichiarazione sono indicate passività
in tutto o in parte insussistenti, sulla base di attestazioni
di cui all'art.23, quarto comma, non conformi a verità,
i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione
che hanno sottoscritto le attestazioni stesse sono
puniti con la pena pecuniaria da due a quattro volte
l'imposta corrispondente, in aggiunta a quella per
infedeltà della dichiarazione applicabile a
norma dei commi primo e secondo. Con la stessa pena
pecuniaria sono puniti i creditori che hanno sottoscritto
le attestazioni e i creditori o altri soggetti che
hanno sottoscritto o rilasciato altri documenti di
prova, non conformi a verità, di passività
indicate nella dichiarazione.
Art.52. OMISSIONE E TARDIVITÀ DEL PAGAMENTO
(Art.52, D.P.R.637 del 1972).
1. Se l'imposta non è stata in tutto o in parte
pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa
pari al venti per cento dell'importo non pagato o pagato
in ritardo (così modificato dall'art.9, comma
1, L.413/94).
2. La soprattassa è ridotta alla metà
se il pagamento è avvenuto entro trenta giorni
dalla scadenza del termine.
Art.53. ALTRE VIOLAZIONI
(Art.53, D.P.R. n.637 del 1972; art.4, L.512 del 1982).
1. L'erede o il legatario al quale sono stati devoluti
beni culturali è punito, nei casi previsti nell'art.13,
quarto comma, con la pena pecuniaria da due a cinque
volte l'imposta o la maggiore imposta liquidata a norma
dell'art.32 o dell'art.35, in dipendenza della inclusione
dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione
della riduzione d'imposta di cui all'art.25, secondo
comma.
2. Chi trasgredisce i divieti stabiliti nell'art.48,
commi da 2 a 4, o non adempie l'obbligo di cui al quinto
comma dello stesso articolo, è punito con la
pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta o
la maggiore imposta dovuta o che sarebbe stata dovuta
dagli eredi o dai legatari in relazione ai beni e diritti
ereditari ai quali si riferisce la violazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni del sesto
comma dell'art.48, i soggetti indicati nel comma stesso
e nel successivo settimo comma, nonché i concedenti
o depositari, sono puniti con la pena pecuniaria da
lire cinquecentomila a cinque milioni.
4. Chi non ottempera alle richieste dell'ufficio del
registro fatte a norma dell'art.47 è punito
con la pena pecuniaria da lire sessantamila a unmilioneduecentomila;
chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o
sottrae comunque all'ispezione scritture contabili
obbligatorie è punito con la pena pecuniaria
da lire unmilioneduecentomila a sei milioni.
5. Chi rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui
all'art.23, terzo comma, di consegnare ai soggetti
obbligati alla dichiarazione della successione i titoli
delle passività o permette che ne sia fatta
copia autentica, di consegnare o rilasciare agli stessi
gli estratti e le copie autentiche di cui all'art.23
e all'art.30, primo comma, è punito con la pena
pecuniaria da lire centoventimila a unmilioneottocentomila.
6. Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti
nel presente testo unico, se non è diversamente
disposto, è punita con la pena pecuniaria da
lire sessantamila a trecentomila. La pena pecuniaria
è raddoppiata per la violazione di obblighi
o divieti stabiliti a carico di pubblici ufficiali,
di impiegati dello Stato e di enti pubblici territoriali
e di aziende o istituti di credito; delle violazioni
l'ufficio del registro dà comunicazione all'amministrazione
di appartenenza o agli organi di vigilanza.
Art.54. APPLICAZIONE E PAGAMENTO DELLE PENE PECUNIARIE
E DELLE SOPRATTASSE
(Art.54, D.P.R. n.637 del 1972).
1. Le pene pecuniarie previste per le violazioni che
danno luogo a rettifica o ad accertamento d'ufficio
sono irrogate con lo stesso avviso di rettifica o di
accertamento; le altre pene pecuniarie e le soprattasse
mediante apposito avviso da notificare entro il termine
di decadenza di cinque anni dal giorno in cui è
avvenuta la violazione.
2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria
si tiene conto della gravità del danno o del
pericolo cagionato all'erario e della personalità
dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti.
3. Nella determinazione delle pene pecuniarie commisurate
all'imposta o maggiore imposta questa è assunta
al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui
agli artt. 25 e 26.
4. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere
pagate entro novanta giorni dalla notificazione dell'avviso
ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione
di nuovo avviso dopo che la decisione della controversia
è divenuta definitiva. Si applicano le disposizioni
dell'art.37, commi secondo e terzo.
Titolo III
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ALLE DONAZIONI
Art.55. REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI DONAZIONE
(Art.56, D.P.R.637 del 1972).
1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione
secondo le disposizioni del testo unico sull'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26-4-1986, n.131, concernenti gli atti da
registrare in termine fisso.
2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui
all'art.3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto
del terzo comma dello stesso articolo.
Art.56. DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
(Art.55, D.P.R.637 del 1972.
1. L'imposta è determinata mediante l'applicazione
delle aliquote indicate nella colonna a) della tariffa
al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della
donazione, al netto degli oneri da cui è gravato
il donatario diversi da quelli indicati nell'art.58,
primo comma.
2. Se la donazione è fatta congiuntamente a favore
di più soggetti o se in uno stesso atto sono
comprese più donazioni a favore di soggetti
diversi l'imposta è determinata in base al valore
globale netto di tutti i beni e diritti donati ed è
ripartita tra i donatari in proporzione al valore delle
quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno
di essi.
3. Se il donatario non è coniuge né parente
in linea retta del donante l'imposta è aumentata
dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote
indicate nelle colonne b) della tariffa al valore globale
netto di cui al primo comma ovvero, nell'ipotesi di
cui al secondo comma, al valore della quota spettante
o dei beni e diritti attribuiti al donatario stesso,
diminuito degli oneri a suo carico.
<<4. Il valore dei beni e dei diritti donati è
determinato a norma degli artt. da 14 a 19 e dell'art.34,
commi terzo, quarto e quinto>> (così sostituito
dall'art.23, L.413/91).
5. Si applicano le riduzioni previste nell'art.25, salvo
quanto stabilito nell'art.13, commi terzo, quarto e
quinto, e nell'art.51, secondo comma, e le detrazioni
previste nell'art.26. E' inoltre detratta, se alla
richiesta di registrazione dell'atto di donazione è
allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto
afferente la cessione.
Art.57. DONAZIONI ANTERIORI
(Nuova disposizione)
1. Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto
della donazione è maggiorato, ai soli fini della
determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art.56,
di un importo pari al valore complessivo di tutte le
donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario,
comprese quelle presunte di cui all'art.1, terzo comma,
ed escluse quelle indicate nell'art.1, quarto comma,
e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta
in misura fissa a norma degli artt. 55 e 59. Agli stessi
fini, nelle ipotesi di cui all'art.56, secondo comma,
il valore globale netto di tutti i beni e diritti complessivamente
donati è maggiorato di un importo pari al valore
complessivo di tutte le donazioni anteriormente fatte
ai donatari e il valore delle quote spettanti o dei
beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi è
maggiorato di un importo pari al valore delle donazioni
a lui anteriormente fatte dal donante. Per valore delle
donazioni anteriori si intende il valore attuale dei
beni e dei diritti donati; si considerano anteriori
alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente,
anche le altre donazioni di pari data.
2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'art.26
del testo unico sull'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986,
n.131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni
anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno
dei donatari e i relativi valori alla data degli atti
stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza
di tale indicazione si applica, a carico solidalmente
dei donanti e dei donatari, la pena pecuniaria da una
a due volte la maggiore imposta dovuta.
Art.58. DISPOSIZIONI VARIE
(Nuova disposizione)
1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che
hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati
individualmente, si considerano donazioni a favore
dei beneficiari.
2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano
le disposizioni relative all'imposta di registro. Le
donazioni a favore di nascituri e quelle a favore di
enti di cui all'art.31, secondo comma, lettere g) e
h), si considerano sottoposte a condizione sospensiva.
3. Se nell'atto di donazione è prevista la sostituzione
di cui all'art.692 del codice civile si applicano le
disposizioni dell'art.45.
4. Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei
casi di cui all'art.42, primo comma, lettere b), d)
e g).
5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in
quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità
tra vivi diversi dalla donazione.
Art.59. APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN MISURA FISSA
(Nuova disposizione)
1. L'imposta si applica nella misura fissa di lire centomila:
a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui
all'art.12, lettera g), a condizione che sia presentata
all'ufficio del registro l'attestazione prevista dall'art.13,
secondo comma, salvo quanto stabilito nei commi terzo,
quarto e quinto dello stesso articolo;
b) per le donazioni di titoli e altri beni di cui all'art.12,
lettere h) e i).
2. Per le donazioni di veicoli di cui all'art.12, lettera
l), l'imposta si applica nelle misure fisse stabilite
nell'art.7 della parte prima della tariffa allegata
al testo unico sull'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986,
n.131, come modificato dall'art.6, comma 4, del decreto
legge 30-9-1989, n.332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27-11-1989, n.384.
3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi
insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto
di donazione, del loro valore non si tiene conto nella
determinazione dell'imposta a norma dell'art.57.
Art.60. RINVIO
(Art.56, D.P.R.637 del 1972).
1. Per le modalità e i termini della liquidazione
dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma
degli artt. 56 e 57, per la rettifica del valore dei
beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta
in caso di omissione della richiesta di registrazione,
per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per
i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le
sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto
in questo titolo e nell'art.34, commi quarto e ottavo,
le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26-4-1986, n.131.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.61. CONSOLIDAZIONE DELL'USUFRUTTO
1. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla
nuda proprietà trasferita a titolo gratuito
o per causa di morte si applica solo se la consolidazione
dell'usufrutto si è verificata anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 26-10-1972, n.637. Non si fa luogo
a rimborso delle imposte già pagate.
Art.62. AGEVOLAZIONI
1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni
di legge.
Art.63. ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1o gennaio
1991 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni
fatte a partire da tale data.
TARIFFA(come sostituita dalla L.413/91)
ALIQUOTE PERCENTUALI PER SCAGLIONI
VALORE IMPONIBILE
( scaglioni in milioni di Lire) a) Aliquote sul valore
globale netto dell'asse ereditario e delle donazioni (b)
Fratelli e sorelle e affini in linea retta (b)Altri
parenti fino al quarto grado e affini in linea collaterale
fino al terzo grado (b)
Altri soggetti
Oltre 10 fino a 100.... - - 3 6
Oltre 100 fino a 250.... - 3 5 8
Oltre 250 fino a 350 ... 3 6 9 12
Oltre 350 fino a 500 .. 7 10 13 18
Oltre 500 fino a 800 ... 10 15 19 23
Oltre 800 fino a 1.500 . 15 20 24 28
Oltre 1.500 fino a 3.000 22 24 26 31
Oltre 3.000 27 25 27 33
a) Aliquote sul valore globale netto dell'asse ereditario
e delle donazioni
b) Aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie,
sui legati e sulle donazioni
PROSPETTO DEI COEFFICIENTI (così modificata dalla
L.408/90)
Coefficienti per la determinazione dei valori dei diritti
di usufrutto a vita delle rendite o pensioni vitalizie
calcolati al saggio di interesse del 10%
ETÀ DEL BENEFICIARIO.............COEFFICIENTI
(anni compiuti)
da 0 a 20.......................................................9,5
da 21 a 30.....................................................9
da 31 a 40.....................................................8,5
da 41 a 45.....................................................8
da 46 a 50.....................................................7,5
da 51 a 56.....................................................7
da 54 a 56.....................................................6,5
da 57 a 60.....................................................6
da 61 a 63.....................................................5,5
da 64 a 66.....................................................5
da 67 a 69.....................................................4,5
da 70 a 72.....................................................4
da 73 a 75.....................................................3,5
da 76 a 78.....................................................3
da 79 a 82.....................................................2,5
da 83 a 86.....................................................2
oltre 86..........................................................1,5
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