[Note's] DECRETO MINISTERIALE 23 MARZO 1990, N.115

(G.U. 16-5-1990, n.112)

RICONOSCIMENTO DI EFFICACIA PER PONTEGGI METALLICI FISSIAVENTI INTERASSE TRA I MONTANTI SUPERIORE A METRI 1,80

Art.1
1. In deroga all'art.36 del decreto del Presidente della Repubblica 7-1-1956, n.164, possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti della stessa fila superiore a metri 1,80, a condizione che si riscontrino sussistenti i seguenti requisiti:
a) i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica;
b) sia fornita una relazione di calcolo adeguatamente verificata che garantisca sia per gli aspetti di resistenza che per gli aspetti di stabilità il mantenimento del grado di sicurezza previsto dalle norme di buona tecnica.
2. Il presente decreto entra in vigore il 31 maggio 1990.




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