(G.U. 16-5-1990, n.112)
RICONOSCIMENTO DI EFFICACIA PER PONTEGGI METALLICI FISSIAVENTI INTERASSE TRA I MONTANTI SUPERIORE A METRI 1,80
Art.1
1. In deroga all'art.36 del decreto del Presidente della
Repubblica 7-1-1956, n.164, possono essere autorizzati
alla costruzione ed all'impiego ponteggi metallici
fissi aventi interasse tra i montanti della stessa
fila superiore a metri 1,80, a condizione che si riscontrino
sussistenti i seguenti requisiti:
a) i risultati adeguatamente verificati delle prove
di carico condotte su prototipi significativi degli
schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi
di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica;
b) sia fornita una relazione di calcolo adeguatamente
verificata che garantisca sia per gli aspetti di resistenza
che per gli aspetti di stabilità il mantenimento
del grado di sicurezza previsto dalle norme di buona
tecnica.
2. Il presente decreto entra in vigore il 31 maggio
1990.
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