[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 12 NOVEMBRE 1990

(G.U. 27-11-1990, n.277)

SOSTITUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 16 GENNAIO 1987 CONCERNENTE: << ESTINTORI DI INCENDIO PORTATILI DI TIPO APPROVATO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 20 DICEMBRE 1982: INTEGRAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI, COMMERCIALIZZAZIONE E PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 7 NOVEMBRE 1985 >> E DEL DECRETO MINISTERIALE 14 GENNAIO 1988 RECANTE: << MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL DECRETO MINISTERIALE 20 DICEMBRE 1982 CONCERNENTE: << NORME TECNICHE E PROCEDURALI, RELATIVE AGLI ESTINTORI PORTATILI D'INCENDIO, SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DI TIPO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO >> E PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL PUNTO 11.1 DELL'ALLEGATO B >>, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art.1.
1. Il richiedente il rilascio dell'approvazione di tipo prevista dal decreto del Ministro dell'interno 20-12-1982 relativamente ad un prototipo di estintore di incendio portatile, è direttamente responsabile della rispondenza della progettazione e della realizzazione del prototipo stesso alle norme contemplate dal decreto medesimo comprese quelle vigenti in materia di apparecchi a pressione.
2. La scheda tecnica ed i disegni costruttivi di cui al punto 6.1. dell'allegato B (trattasi della scheda tecnica e dei disegni costruttivi, di cui deve essere corredata l'istanza - da inoltrare al Ministro dell'interno, e per esso al Centro Studi ed Esperienze - al fine di ottenere la dichiarazione di tipo approvato per i prototipi di estintori di incendio portatili) al decreto sopracitato debbono essere firmati, oltreché dal richiedente di cui al primo comma, anche dal tecnico professionista, iscritto in albo professionale competente in materia secondo le vigenti leggi e regolamenti, che ha eseguito la progettazione.
3. L'intestatario dell'approvazione di tipo è tenuto ad impiegare, nella produzione degli estintori, recipienti che abbiano superato i controlli nei casi prescritti da normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.

Art.2.
1. L'intestatario dell'approvazione di tipo, il costruttore o produttore, il responsabile dell'apparecchio, di cui al D.M. 20-12-1982 citato in premessa, possono indifferentemente tra loro coincidere ovvero distinguersi in più soggetti.
2. Oltre agli obblighi stabiliti nel presente decreto, restano ferme le responsabilità e gli adempimenti indicati nel decreto precitato, a carico dell'intestatario dell'approvazione di tipo.
3. Con il termine responsabile dell'apparecchio, il cui nome e indirizzo vanno riportati nella parte 5 dei contrassegni distintivi dell'estintore, ai sensi del punto 3, allegato A al decreto stesso, deve intendersi il responsabile della commercializzazione dell'apparecchio.
4. Il codice di identificazione del costruttore, riportato nella parte 4 dei contrassegni distintivi, deve essere altresì punzonato su ciascun esemplare prodotto in prossimità delle analoghe punzonature prescritte al punto 7.3 dell'allegato B al D.M. 20-12-1982 citato in premessa.
5. Gli estintori d'incendio per i quali sia stata emessa approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 20-12-1982 potranno essere commercializzati da uno o più responsabili della commercializzazione il cui nome e indirizzo debbono essere riportati nella parte 5 dei contrassegni distintivi di cui al punto 3 del precitato allegato A.
6. Si applicano a tali fini le procedure di cui all'art.3 senza obbligo di ripetizione di prove di certificazione dovendo rimanere immutate tutte le caratteristiche in base alle quali è stata a suo tempo rilasciata l'approvazione di tipo.

Art.3.
1. L'intestatario di approvazione di tipo rilasciata ai sensi del D.M. 20-12-1982 citato in premessa, dal Ministero dell'interno per un estintore d'incendio portatile, ove intenda autorizzarne su territorio nazionale la commercializzazione da parte di terzi, che ne assumano in tal modo le relative responsabilità, deve trasmettere preventivamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile dei servizi antincendio - Servizio tecnico centrale, per ciascuna ditta commercializzatrice, apposita istanza corredata dagli elementi ed atti di seguito elencati intesi esclusivamente a rendere possibile agli organi competenti eventuali verifiche di conformità del prodotto commercializzato al prototipo preliminarmente dotato di approvazione di tipo da parte del Ministero precitato:
- estremi identificativi della ditta cui si intende concedere il diritto di commercializzazione nonché le generalità del relativo rappresentante legale e l'assenso sottoscritto dal medesimo;
- nome e indirizzo del responsabile della commercializzazione dell'apparecchio da riportarsi nella parte 5 dei contrassegni distintivi dell'estintore di cui al punto 3, allegato A al decreto del Ministro dell'interno 20-12-1982;
- l'impegno, sottoscritto dall'intestatario dell'approvazione di tipo e dal commercializzatore proposto, ad apporre sull'estintore, oggetto dell'istanza stessa, la grafica comprendente tanto la parte facoltativa che quella prescrittiva, ai sensi dei punti 3 e 7 contenuti rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B al D.M. 20-12-1982.
2. Nella parte 5 dell'etichetta di cui al punto 3 dell'allegato A al D.M. 20-12-1982, tra le iscrizioni da apporsi obbligatoriamente sull'estintore, deve riportarsi, quale responsabile dell'apparecchio:
- il nome e l'indirizzo della ditta cui si intende dare facoltà di commercializzare l'estintore;
- l'impegno sottoscritto dall'intestatario dell'approvazione di tipo e dal rappresentante legale della proposta ditta commercializzatrice a non modificare alcun elemento dell'estintore, con particolare riguardo ai contrassegni distintivi salvo per quanto riguarda il contenuto della parte 5 dei contrassegni stessi;
- l'impegno sottoscritto dall'intestatario dell'approvazione di tipo e dal rappresentante legale della proposta ditta commercializzatrice a seguire l'originaria progressione numerica, stabilita in sede di produzione, nell'attribuire a ciascun apparecchio il numero di matricola da punzonarsi obbligatoriamente, sui singoli esemplari, ai sensi del punto 7 dell'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 20-12-1982.

Art.4.
Si omette in quanto integrativo dei punti 11.1 e 11.2 dell'allegato B al D.M. 20-12-1982.

Art.5.
Si omette in quanto sostitutivo del primo comma del punto 1.1 dell'allegato A al medesimo decreto.

Art.6.
1. Gli estintori portatili d'incendio legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal decreto del Ministro dell'interno 20-12-1982, n.17, e successive modificazioni.
2. A tal fine dovrà essere presentata apposita istanza per ottenere il riconoscimento dei suddetti estintori ai sensi del citato D.M. 20-12-1982.
3. L'istanza di cui al precedente comma - diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - sarà corredata dalla documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.
4. Sulla base della documentazione di cui al comma precedente, i competenti uffici del Ministero dell'interno provvederanno a verificare se le prove già espletate assicurano le stesse garanzie di sicurezza richieste dalla normativa italiana nella materia.




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