(G.U. 27-11-1990, n.277)
SOSTITUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 16 GENNAIO 1987 CONCERNENTE: << ESTINTORI DI INCENDIO PORTATILI DI TIPO APPROVATO AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 20 DICEMBRE 1982: INTEGRAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI, COMMERCIALIZZAZIONE E PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 7 NOVEMBRE 1985 >> E DEL DECRETO MINISTERIALE 14 GENNAIO 1988 RECANTE: << MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL DECRETO MINISTERIALE 20 DICEMBRE 1982 CONCERNENTE: << NORME TECNICHE E PROCEDURALI, RELATIVE AGLI ESTINTORI PORTATILI D'INCENDIO, SOGGETTI ALL'APPROVAZIONE DI TIPO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO >> E PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL PUNTO 11.1 DELL'ALLEGATO B >>, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
Art.1.
1. Il richiedente il rilascio dell'approvazione di tipo
prevista dal decreto del Ministro dell'interno 20-12-1982
relativamente ad un prototipo di estintore di incendio
portatile, è direttamente responsabile della
rispondenza della progettazione e della realizzazione
del prototipo stesso alle norme contemplate dal decreto
medesimo comprese quelle vigenti in materia di apparecchi
a pressione.
2. La scheda tecnica ed i disegni costruttivi di cui
al punto 6.1. dell'allegato B (trattasi della scheda
tecnica e dei disegni costruttivi, di cui deve essere
corredata l'istanza - da inoltrare al Ministro dell'interno,
e per esso al Centro Studi ed Esperienze - al fine
di ottenere la dichiarazione di tipo approvato per
i prototipi di estintori di incendio portatili) al
decreto sopracitato debbono essere firmati, oltreché
dal richiedente di cui al primo comma, anche dal tecnico
professionista, iscritto in albo professionale competente
in materia secondo le vigenti leggi e regolamenti,
che ha eseguito la progettazione.
3. L'intestatario dell'approvazione di tipo è
tenuto ad impiegare, nella produzione degli estintori,
recipienti che abbiano superato i controlli nei casi
prescritti da normative vigenti in materia di apparecchi
a pressione.
Art.2.
1. L'intestatario dell'approvazione di tipo, il costruttore
o produttore, il responsabile dell'apparecchio, di
cui al D.M. 20-12-1982 citato in premessa, possono
indifferentemente tra loro coincidere ovvero distinguersi
in più soggetti.
2. Oltre agli obblighi stabiliti nel presente decreto,
restano ferme le responsabilità e gli adempimenti
indicati nel decreto precitato, a carico dell'intestatario
dell'approvazione di tipo.
3. Con il termine responsabile dell'apparecchio, il
cui nome e indirizzo vanno riportati nella parte 5
dei contrassegni distintivi dell'estintore, ai sensi
del punto 3, allegato A al decreto stesso, deve intendersi
il responsabile della commercializzazione dell'apparecchio.
4. Il codice di identificazione del costruttore, riportato
nella parte 4 dei contrassegni distintivi, deve essere
altresì punzonato su ciascun esemplare prodotto
in prossimità delle analoghe punzonature prescritte
al punto 7.3 dell'allegato B al D.M. 20-12-1982 citato
in premessa.
5. Gli estintori d'incendio per i quali sia stata emessa
approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 20-12-1982 potranno essere commercializzati
da uno o più responsabili della commercializzazione
il cui nome e indirizzo debbono essere riportati nella
parte 5 dei contrassegni distintivi di cui al punto
3 del precitato allegato A.
6. Si applicano a tali fini le procedure di cui all'art.3
senza obbligo di ripetizione di prove di certificazione
dovendo rimanere immutate tutte le caratteristiche
in base alle quali è stata a suo tempo rilasciata
l'approvazione di tipo.
Art.3.
1. L'intestatario di approvazione di tipo rilasciata
ai sensi del D.M. 20-12-1982 citato in premessa, dal
Ministero dell'interno per un estintore d'incendio
portatile, ove intenda autorizzarne su territorio nazionale
la commercializzazione da parte di terzi, che ne assumano
in tal modo le relative responsabilità, deve
trasmettere preventivamente al Ministero dell'interno
- Direzione generale della protezione civile dei servizi
antincendio - Servizio tecnico centrale, per ciascuna
ditta commercializzatrice, apposita istanza corredata
dagli elementi ed atti di seguito elencati intesi esclusivamente
a rendere possibile agli organi competenti eventuali
verifiche di conformità del prodotto commercializzato
al prototipo preliminarmente dotato di approvazione
di tipo da parte del Ministero precitato:
- estremi identificativi della ditta cui si intende
concedere il diritto di commercializzazione nonché
le generalità del relativo rappresentante legale
e l'assenso sottoscritto dal medesimo;
- nome e indirizzo del responsabile della commercializzazione
dell'apparecchio da riportarsi nella parte 5 dei contrassegni
distintivi dell'estintore di cui al punto 3, allegato
A al decreto del Ministro dell'interno 20-12-1982;
- l'impegno, sottoscritto dall'intestatario dell'approvazione
di tipo e dal commercializzatore proposto, ad apporre
sull'estintore, oggetto dell'istanza stessa, la grafica
comprendente tanto la parte facoltativa che quella
prescrittiva, ai sensi dei punti 3 e 7 contenuti rispettivamente
nell'allegato A e nell'allegato B al D.M. 20-12-1982.
2. Nella parte 5 dell'etichetta di cui al punto 3 dell'allegato
A al D.M. 20-12-1982, tra le iscrizioni da apporsi
obbligatoriamente sull'estintore, deve riportarsi,
quale responsabile dell'apparecchio:
- il nome e l'indirizzo della ditta cui si intende dare
facoltà di commercializzare l'estintore;
- l'impegno sottoscritto dall'intestatario dell'approvazione
di tipo e dal rappresentante legale della proposta
ditta commercializzatrice a non modificare alcun elemento
dell'estintore, con particolare riguardo ai contrassegni
distintivi salvo per quanto riguarda il contenuto della
parte 5 dei contrassegni stessi;
- l'impegno sottoscritto dall'intestatario dell'approvazione
di tipo e dal rappresentante legale della proposta
ditta commercializzatrice a seguire l'originaria progressione
numerica, stabilita in sede di produzione, nell'attribuire
a ciascun apparecchio il numero di matricola da punzonarsi
obbligatoriamente, sui singoli esemplari, ai sensi
del punto 7 dell'allegato B al decreto del Ministro
dell'interno 20-12-1982.
Art.4.
Si omette in quanto integrativo dei punti 11.1 e 11.2
dell'allegato B al D.M. 20-12-1982.
Art.5.
Si omette in quanto sostitutivo del primo comma del
punto 1.1 dell'allegato A al medesimo decreto.
Art.6.
1. Gli estintori portatili d'incendio legalmente riconosciuti
in uno dei Paesi della Comunità economica europea,
possono essere commercializzati in Italia per essere
impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal
decreto del Ministro dell'interno 20-12-1982, n.17,
e successive modificazioni.
2. A tal fine dovrà essere presentata apposita
istanza per ottenere il riconoscimento dei suddetti
estintori ai sensi del citato D.M. 20-12-1982.
3. L'istanza di cui al precedente comma - diretta al
Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendi - sarà corredata
dalla documentazione necessaria alla identificazione
del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati
da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità
dello Stato membro.
4. Sulla base della documentazione di cui al comma precedente,
i competenti uffici del Ministero dell'interno provvederanno
a verificare se le prove già espletate assicurano
le stesse garanzie di sicurezza richieste dalla normativa
italiana nella materia.
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