(G.U. 9-7-1990, n.158)
CLASSIFICAZIONE DELLE CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE NELLA FASCE FUNZIONALI A, B E C.
(si riportano i soli capitoli di specifico interesse)
Sono approvati i criteri per la classificazione della case di cura private convenzionate nelle fasce funzionali A, B e C, ai fini della corresponsione della diaria di degenza, secondo le disposizioni contenute nell'allegato.
Allegato 1 (il possesso dei requisiti indicati per la fascia funzionale C è indispensabile per una eventuale classificazione nelle fasce funzionali A e B)
FASCIA FUNZIONALE "C"
REQUISITI IGIENICO-EDILIZI E SERVIZI:
a) uno o più edifici esclusivamente destinati
all'attività sanitaria;
b) la dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile
per posto letto non deve essere inferiore a 200 litri.
Le case di cura dovranno essere dotate di una riserva
idrica corrispondente almeno al 50% del fabbisogno
complessivo di un giorno e realizzata mediante serbatoi
nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.
Deroghe alla dotazione minima indicata potranno essere
concesse laddove sussistano reali condizioni di carenza
delle risorse idriche locali;
c) camere di degenza, con illuminazione naturale, con
non più di quattro posti letto;
d) la temperatura dell'aria non dovrà essere
inferiore a 20oC per le sale di degenza e di soggiorno
e a 22oC per le sale di visita e medicazione;
e) camere di degenza multiple con superficie non inferiore
a mq.7 e, ove non sia possibile, a mq.6 per posto letto
e camere di degenza singole con superficie non inferiore
a mq.9, sempre che sia garantito un sufficiente ricambio
di aria; se si prevede un letto aggiunto per l'accompagnatore,
la superficie deve essere di mq.12;
f) la dotazione complessiva di servizi igienici per
le unità funzionali di degenza deve essere commisurata
ad almeno un lavabo con acqua calda sanitaria per ogni
quattro letti, un bidet ed una tazza WC per ogni sei
letti, una vasca da bagno o doccia ogni dieci letti,
con esclusione dei servizi riservati alle camere singole;
g) stanza per il medico di guardia e se del caso per
l'ostetrica di guardia;
h) locale di attesa per i visitatori;
i) locale per l'accettazione sanitaria ed amministrativa;
l) idonei locali per la direzione sanitaria, per quella
amministrativa e per il personale medico;
m) il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato
dalla direzione amministrativa per i degenti che ne
facciano richiesta;
n) negli edifici a più di un piano devono essere
previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di
traffico e comunque destinati a lettighe ed ammalati,
al materiale pulito e vitto, al materiale sporco;
o) adeguati locali destinati a: cucina, dispensa, impianto
frigorifero per la conservazione degli alimenti; lavanderia
e guardaroba; disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione;
servizio mortuario.
Peraltro il servizio di cucina può essere anche
convenzionato o gestito in cooperativa da più
istituzioni private purché regolarmente autorizzate
dall'autorità sanitaria e purché le condizioni
di trasporto siano idonee; se del caso vi dovrà
essere una cucina dietetica interna. Devono essere
installati adeguati impianti per la captazione di fumi,
vapori ed odori nei punti di produzione e per la loro
pronta eliminazione. Il servizio di lavanderia può
essere anche convenzionato o gestito in cooperativa
da più istituzioni private purché le
condizioni di trasporto siano idonee; viene comunque
escluso l'appalto esterno per la biancheria infetta
o sospetta. I locali devono essere attrezzati per la
pronta captazione di vapori, polveri ed odori.
Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere
dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per
le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli
effetti personali e letterecci, della biancheria ed
in genere dei materiali infetti, nonchè per
il deposito dei disinfettanti e dei disinfestanti.
Le case di cura possono consorziarsi tra di loro per
la gestione di stazioni di disinfezione e disinfestazione
e, limitatamente a quest'ultima, ricorrere ad appalti
esterni.
Il servizio di sterilizzazione è necessario allorquando
vi siano unità funzionali chirurgiche ed ostetriche
e servizi di endoscopia; esso può essere abbinato
al complesso operatorio e può costituire un
servizio centralizzato in riservata comunicazione con
il complesso operatorio e con il complesso per il parto.
Nelle case di cura unicamente mediche la sterilizzazione
di siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri
ed altre attrezzature può essere assicurata
mediante stazioni consorziate e con convenzioni con
servizi pubblici di sterilizzazione.
Il servizio mortuario, oltre che presentare locali destinati
all'osservazione, al deposito ed alla esposizione delle
salme ed un separato accesso dall'esterno deve essere
dotato anche di locali per eventuali riscontri diagnostici
anatomo-patologici, ai sensi della legge 15-2-1961,
n.83, ove non si intenda assolvere a tale adempimento
mediante convenzione;
p) spogliatoio per il personale;
q) nei settori destinati a specifiche attività
terapeutiche (sale operatorie, sale da parto, sale
di degenza immaturi, rianimazione, terapia intensiva,
ecc.) dovranno essere previsti impianti di condizionamento
integrale a tutt'aria esterna con un numero di ricambi
orari adeguato alle specifiche esigenze del servizio
ed un controllo particolare della purezza dell'aria;
r) le case di cura devono essere dotate di dispositivi
ed impianti di sicurezza ed emergenza atti a garantire,
in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica
esterna, l'automatica ed immediata disponibilità
di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno
il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che
non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo
tempo (tra essi i complessi operatori e da parto, il
servizio di rianimazione, le sale di terapia intensiva,
le sale per immaturi, l'emoteca), nonchè un
minimo di illuminazione negli altri ambienti. Idonei
provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione
notturna e per i dispositivi acustico-luminosi per
la chiamata del personale;
s) vanno rispettate tutte le disposizioni di legge e
di regolamento riguardanti gli impianti elettrici,
la sicurezza antincendi e lo smaltimento dei rifiuti
solidi, liquidi e radioattivi;
t) per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono
generare radiazioni ionizzanti si devono adottare i
provvedimenti costruttivi necessari per la protezione
sanitaria dei degenti e del personale. Per essa devonsi
osservare le prescrizioni di legge con particolare
riguardo al decreto del Presidente della Repubblica
13-2-1964, n.185, e successive modificazioni.
Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere
di locali ed impianti proporzionati alla capacità
del complesso ed alla sua classificazione. Deve essere
provvisto di apparecchiature idonee all'applicazione
delle misure di protezione da radiazioni ionizzanti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964,
n.185, e successive modificazioni;
u) locali e servizi separati per l'isolamento temporaneo
degli ammalati di forme morbose diffusive.
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA:
a) articolazione di unità funzionali con almeno
un raggruppamento di due o più unità
funzionali per specialità omogenee mediche e
chirurgiche;
b) unità funzionali costituite nel seguente modo:
- medicina generale e chirurgia generale con non meno
di 15 e non più di 30 posti letto;
- specialità mediche (pediatria, cardiologia,
dermatologia, ematologia, neurologia, nefrologia, pneumologia,
geriatria, oncologia medica, ecc.) con non meno di
15 e non più di 30 posti letto;
- specialità chirurgiche (ostetricia, ginecologia,
ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia,
oculistica, ecc.) con non meno di 10 e non più
di 30 posti letto;
- specialità mediche e chirurgiche, se aggregate
rispettivamente ad unità funzionali di medicina
generale e chirurgia generale, con non meno di 10 e
non più di 30 posti letto.
Dette unità confluiranno per branche affini in
raggruppamenti con non meno di 30 e non più
di 100 posti letto; per le case di cura ad indirizzo
specifico quali, tra l'altro, quelle neuropsichiatriche,
sanatoriali, riabilitative, per lungodegenza medica
e per malattie infettive, in raggruppamenti con non
più di 120 posti letto;
c) attrezzatura radiodiagnostica costituita da almeno
un apparecchio fisso fino a 150 posti letto e di almeno
due per un numero di posti letto maggiori. Per le case
di cura neuropsichiatriche fino a 120 posti letto è
ammessa la dotazione di apparecchi portatili. Un apparecchio
portatile con amplificatore di brillanza è obbligatorio,
congiuntamente a quello fisso, per le case di cura
che ricoverano malati chirurgici o traumatologici.
Il servizio di radiologia dovrà inoltre essere
dotato di: apparecchio radiografico orto-clinografico,
dotato di tavolo porta-paziente, stratigrafo, tavolo
di comando protetto, generatore, Potter, apparecchio
radiologico portatile per esami a letto, attrezzatura
per sviluppo manuale o sviluppatrice automatica;
d) laboratorio di analisi in grado di effettuare gli
esami connessi alla specifica attività clinica
esercitata con la seguente dotazione:
- idonei banchi di lavoro ed armadi, cappa chimica con
aspiratore, due centrifughe, deionizzatore o disponibilità
di H2O distillata, un frigorifero e un congelatore
a meno 25oC, bilancia analitica fino a 1 mgr, bilancia
tecnica, stufa a secco termoregolabile almeno fino
a 250oC, due bagni maria termoregolabili e termometro
di controllo, agitatore orizzontale, due microscopi
binoculari, fotometro con possibilità di misura
nel vicino UV (340nm) con cellette termostatate, attrezzatura
completa per elettroforesi, agglutinoscopio, apparecchio
automatico o semiautomatico per la determinazione dei
tests emocoagulativi, cronometro a timer, pompa da
vuoto ad acqua, termostato;
e) emoteca, ove richiesta dalla tipologia, costituita
ai sensi della legge 14-7-1967, n.592 e del relativo
regolamento di attuazione (art.38, D.P.R. 24-8-1971,
n.1256) dotata di un frigorifero adatto alla conservazione
del sangue, munito di termo registratore e dispositivo
di allarme visivo e acustico;
f) armadio farmaceutico, sotto la direzione del direttore
sanitario;
g) per ogni raggruppamento di unità funzionali:
- locale per visita e medicazioni;
- locale di lavoro per personale infermieristico e di
assistenza;
- locale per la distribuzione del vitto con cucinetta;
- sala di soggiorno;
h) per il ricovero di malati chirurgici il complesso
operatorio deve essere costituito da:
- due sale operatorie per i primi 100 posti letto chirurgici,
con un'altra sala operatoria ogni ulteriori 50 posti
letto chirurgici o frazione;
- una sala per la preparazione e rianimazione dei malati;
- una sala per la preparazione dei chirurghi;
- un locale di sterilizzazione;
- apparecchi per l'anestesia a circuito chiuso in relazione
ai tavoli operatori.
Le sale operatorie devono avere una superficie di mq.30,
dimensioni minori saranno ammesse per particolari specialità
chirurgiche, in relazione alle esigenze degli interventi
e quando non ne sia compromessa la funzionalità;
i) per i ricoveri di ostetricia:
- una sala parto ogni 40 posti letto;
- un locale per la preparazione del personale;
- un locale con attrezzature idonee comprensivo di culla
termostatica per l'assistenza ai neonati;
- disponibilità di attrezzatura per il trasporto
assistito del neonato in altro luogo di cura.
Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato
con le degenze di ostetricia e con il complesso operatorio,
nonchè con la neonatologia, ove esista;
l) attrezzature di base e strumentario adeguati in rapporto
alla specifica attività specialistica esercitata
con l'obbligo, comunque, di possedere, per tutte le
specialità: elettrocardiografo;
- per la specialità di neurologia: elettroencefalografo
o poligrafo elettroencefalografico multicanale, apparecchio
per registrazione dei potenziali evocati;
- per la specialità di neonatologia: incubatrici,
incubatrice portatile, elettrocardiografo con elettrodi
pediatrici, respiratore neonatale, pompe per infusione,
aspiratore, bilirubinometro, lampade per fototerapia;
locale per svaghi, lactarium, idonee misure protettive
antinfortunistiche e separazione tra divezzi e lattanti
per la specialità di pediatria, attrezzature
per la rianimazione neonatale qualora coesista una
unità funzionale di pediatria con una di ostetricia;
- per la specialità di broncopneumologia: apparecchio
per spirometria, cicloergometro, letti snodati, respiratore
a pressione intermittente, due broncofibroscopi con
sorgente di luce fredda;
- per la specialità di cardiologia: elettrocardiografo,
poligrafo, cicloergometro, defibrillatore, ecocardiografo;
- per la specialità di gastroenterologia: esofagogastroduodenoscopio,
rettosigmoidoscopio, attrezzatura per il lavaggio e
la sterilizzazione degli endoscopi a fibre ottiche,
generatore di luce fredda;
- per la specialità di dermatologia: lampada
circolare con lenti, a stelo, trasportabile, diatermocoagulatore;
- per la specialità di riabilitazione: attrezzatura
e strumentario adeguato in rapporto alla specifica
attività esercitata.
Dotazione del complesso operatorio: tavolo operatorio,
lampada scialitica, apparecchio per anestesia, respiratore
automatico, elettrobisturi, aspiratore liquidi, aspiratore
dei gas anestetici, monitor con defibrillatore-cardiofrequenzimetro,
amplificatore di brillanza;
- per la specialità di ortopedia: tavolo operatoio
ortopedico, sala gessi per la specialità di
traumatologia;
- per la specialità di oculistica: letto operatorio
per oculistica, microscopio operatore, crio-diatermo-coagulatore,
apparecchio per aspirazione, infusione e vitrectomia;
- per la specialità di otorinolaringoiatria:
tavolo operatorio per O.R.L. microscopio operatorio;
- per la specialità di ostetricia e ginecologia:
letto da parto, aspiratore, respiratore per neonati,
amnioscopio, culla termostatica;
- per la specialità di urologia: diatermocoagulatore,
uretrocistoscopio con ottica diagnostica ed operatore;
- per la specialità di neurochirurgia: tavolo
operatorio per neurochirurgia, aspiratore ad ultrasuoni.
Le attrezzature e gli strumentari indicati si intendono
riferiti alla casa di cura nel suo complesso e non
alle unità funzionali ed ai servizi singolarmente
considerati.
Si omette la restante parte dell'allegato in quanto inerente alla dotazione di personale.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Le case di cura convenzionate devono adeguarsi alle
prescrizioni contenute nel presente decreto entro il
termine del 31 dicembre 1990 (l'adeguamento alle presenti
norme è temporaneamente sospeso, in quanto,
come da D.M. 1-2-1991, il termine fissato è
subordinato all'emanazione della legge sul riordinamento
del Servizio Sanitario Nazionale e misure di contenimento
della spesa sanitaria).
La dotazione incrementale complessiva in organico di
personale infermieristico addetto alle unità
funzionali di degenza ed ai servizi ad esse connesse
(sala operatoria, sala parto, ecc.), prevista per la
fascia funzionale "C" entrerà a regime
gradualmente per pari incrementi annuali successivi,
in relazione alla copertura finanziaria assicurata
nella determinazione della diaria, ai sensi dell'art.7
del decreto ministeriale 22-7-1983 e secondo gli obiettivi
della programmazione sanitaria.
Per le case di cura già convenzionate alla data
di entrata in vigore del presente decreto non si applicano,
in deroga, le norme relative ai requisiti strutturali
e all'area, laddove non sia compromessa la funzionalità
e l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione
alla loro specifica finalità.
(c) 1996 Note's