[Note's] DECRETO MINISTERO DELLA SANITA' 16 GIUGNO 1990

(G.U. 9-7-1990, n.158)

CLASSIFICAZIONE DELLE CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE NELLA FASCE FUNZIONALI A, B E C.

(si riportano i soli capitoli di specifico interesse)

Sono approvati i criteri per la classificazione della case di cura private convenzionate nelle fasce funzionali A, B e C, ai fini della corresponsione della diaria di degenza, secondo le disposizioni contenute nell'allegato.

Allegato 1 (il possesso dei requisiti indicati per la fascia funzionale C è indispensabile per una eventuale classificazione nelle fasce funzionali A e B)

FASCIA FUNZIONALE "C"

REQUISITI IGIENICO-EDILIZI E SERVIZI:
a) uno o più edifici esclusivamente destinati all'attività sanitaria;
b) la dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile per posto letto non deve essere inferiore a 200 litri. Le case di cura dovranno essere dotate di una riserva idrica corrispondente almeno al 50% del fabbisogno complessivo di un giorno e realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero. Deroghe alla dotazione minima indicata potranno essere concesse laddove sussistano reali condizioni di carenza delle risorse idriche locali;
c) camere di degenza, con illuminazione naturale, con non più di quattro posti letto;
d) la temperatura dell'aria non dovrà essere inferiore a 20oC per le sale di degenza e di soggiorno e a 22oC per le sale di visita e medicazione;
e) camere di degenza multiple con superficie non inferiore a mq.7 e, ove non sia possibile, a mq.6 per posto letto e camere di degenza singole con superficie non inferiore a mq.9, sempre che sia garantito un sufficiente ricambio di aria; se si prevede un letto aggiunto per l'accompagnatore, la superficie deve essere di mq.12;
f) la dotazione complessiva di servizi igienici per le unità funzionali di degenza deve essere commisurata ad almeno un lavabo con acqua calda sanitaria per ogni quattro letti, un bidet ed una tazza WC per ogni sei letti, una vasca da bagno o doccia ogni dieci letti, con esclusione dei servizi riservati alle camere singole;
g) stanza per il medico di guardia e se del caso per l'ostetrica di guardia;
h) locale di attesa per i visitatori;
i) locale per l'accettazione sanitaria ed amministrativa;
l) idonei locali per la direzione sanitaria, per quella amministrativa e per il personale medico;
m) il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato dalla direzione amministrativa per i degenti che ne facciano richiesta;
n) negli edifici a più di un piano devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque destinati a lettighe ed ammalati, al materiale pulito e vitto, al materiale sporco;
o) adeguati locali destinati a: cucina, dispensa, impianto frigorifero per la conservazione degli alimenti; lavanderia e guardaroba; disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione; servizio mortuario.
Peraltro il servizio di cucina può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private purché regolarmente autorizzate dall'autorità sanitaria e purché le condizioni di trasporto siano idonee; se del caso vi dovrà essere una cucina dietetica interna. Devono essere installati adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e per la loro pronta eliminazione. Il servizio di lavanderia può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private purché le condizioni di trasporto siano idonee; viene comunque escluso l'appalto esterno per la biancheria infetta o sospetta. I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione di vapori, polveri ed odori.
Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli effetti personali e letterecci, della biancheria ed in genere dei materiali infetti, nonchè per il deposito dei disinfettanti e dei disinfestanti.
Le case di cura possono consorziarsi tra di loro per la gestione di stazioni di disinfezione e disinfestazione e, limitatamente a quest'ultima, ricorrere ad appalti esterni.
Il servizio di sterilizzazione è necessario allorquando vi siano unità funzionali chirurgiche ed ostetriche e servizi di endoscopia; esso può essere abbinato al complesso operatorio e può costituire un servizio centralizzato in riservata comunicazione con il complesso operatorio e con il complesso per il parto.
Nelle case di cura unicamente mediche la sterilizzazione di siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri ed altre attrezzature può essere assicurata mediante stazioni consorziate e con convenzioni con servizi pubblici di sterilizzazione.
Il servizio mortuario, oltre che presentare locali destinati all'osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme ed un separato accesso dall'esterno deve essere dotato anche di locali per eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici, ai sensi della legge 15-2-1961, n.83, ove non si intenda assolvere a tale adempimento mediante convenzione;
p) spogliatoio per il personale;
q) nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche (sale operatorie, sale da parto, sale di degenza immaturi, rianimazione, terapia intensiva, ecc.) dovranno essere previsti impianti di condizionamento integrale a tutt'aria esterna con un numero di ricambi orari adeguato alle specifiche esigenze del servizio ed un controllo particolare della purezza dell'aria;
r) le case di cura devono essere dotate di dispositivi ed impianti di sicurezza ed emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica ed immediata disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra essi i complessi operatori e da parto, il servizio di rianimazione, le sale di terapia intensiva, le sale per immaturi, l'emoteca), nonchè un minimo di illuminazione negli altri ambienti. Idonei provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione notturna e per i dispositivi acustico-luminosi per la chiamata del personale;
s) vanno rispettate tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli impianti elettrici, la sicurezza antincendi e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e radioattivi;
t) per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti si devono adottare i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Per essa devonsi osservare le prescrizioni di legge con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964, n.185, e successive modificazioni.
Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere di locali ed impianti proporzionati alla capacità del complesso ed alla sua classificazione. Deve essere provvisto di apparecchiature idonee all'applicazione delle misure di protezione da radiazioni ionizzanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-2-1964, n.185, e successive modificazioni;
u) locali e servizi separati per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme morbose diffusive.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA:
a) articolazione di unità funzionali con almeno un raggruppamento di due o più unità funzionali per specialità omogenee mediche e chirurgiche;
b) unità funzionali costituite nel seguente modo:
- medicina generale e chirurgia generale con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;
- specialità mediche (pediatria, cardiologia, dermatologia, ematologia, neurologia, nefrologia, pneumologia, geriatria, oncologia medica, ecc.) con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;
- specialità chirurgiche (ostetricia, ginecologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia, oculistica, ecc.) con non meno di 10 e non più di 30 posti letto;
- specialità mediche e chirurgiche, se aggregate rispettivamente ad unità funzionali di medicina generale e chirurgia generale, con non meno di 10 e non più di 30 posti letto.
Dette unità confluiranno per branche affini in raggruppamenti con non meno di 30 e non più di 100 posti letto; per le case di cura ad indirizzo specifico quali, tra l'altro, quelle neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, per lungodegenza medica e per malattie infettive, in raggruppamenti con non più di 120 posti letto;
c) attrezzatura radiodiagnostica costituita da almeno un apparecchio fisso fino a 150 posti letto e di almeno due per un numero di posti letto maggiori. Per le case di cura neuropsichiatriche fino a 120 posti letto è ammessa la dotazione di apparecchi portatili. Un apparecchio portatile con amplificatore di brillanza è obbligatorio, congiuntamente a quello fisso, per le case di cura che ricoverano malati chirurgici o traumatologici. Il servizio di radiologia dovrà inoltre essere dotato di: apparecchio radiografico orto-clinografico, dotato di tavolo porta-paziente, stratigrafo, tavolo di comando protetto, generatore, Potter, apparecchio radiologico portatile per esami a letto, attrezzatura per sviluppo manuale o sviluppatrice automatica;
d) laboratorio di analisi in grado di effettuare gli esami connessi alla specifica attività clinica esercitata con la seguente dotazione:
- idonei banchi di lavoro ed armadi, cappa chimica con aspiratore, due centrifughe, deionizzatore o disponibilità di H2O distillata, un frigorifero e un congelatore a meno 25oC, bilancia analitica fino a 1 mgr, bilancia tecnica, stufa a secco termoregolabile almeno fino a 250oC, due bagni maria termoregolabili e termometro di controllo, agitatore orizzontale, due microscopi binoculari, fotometro con possibilità di misura nel vicino UV (340nm) con cellette termostatate, attrezzatura completa per elettroforesi, agglutinoscopio, apparecchio automatico o semiautomatico per la determinazione dei tests emocoagulativi, cronometro a timer, pompa da vuoto ad acqua, termostato;
e) emoteca, ove richiesta dalla tipologia, costituita ai sensi della legge 14-7-1967, n.592 e del relativo regolamento di attuazione (art.38, D.P.R. 24-8-1971, n.1256) dotata di un frigorifero adatto alla conservazione del sangue, munito di termo registratore e dispositivo di allarme visivo e acustico;
f) armadio farmaceutico, sotto la direzione del direttore sanitario;
g) per ogni raggruppamento di unità funzionali:
- locale per visita e medicazioni;
- locale di lavoro per personale infermieristico e di assistenza;
- locale per la distribuzione del vitto con cucinetta;
- sala di soggiorno;
h) per il ricovero di malati chirurgici il complesso operatorio deve essere costituito da:
- due sale operatorie per i primi 100 posti letto chirurgici, con un'altra sala operatoria ogni ulteriori 50 posti letto chirurgici o frazione;
- una sala per la preparazione e rianimazione dei malati;
- una sala per la preparazione dei chirurghi;
- un locale di sterilizzazione;
- apparecchi per l'anestesia a circuito chiuso in relazione ai tavoli operatori.
Le sale operatorie devono avere una superficie di mq.30, dimensioni minori saranno ammesse per particolari specialità chirurgiche, in relazione alle esigenze degli interventi e quando non ne sia compromessa la funzionalità;
i) per i ricoveri di ostetricia:
- una sala parto ogni 40 posti letto;
- un locale per la preparazione del personale;
- un locale con attrezzature idonee comprensivo di culla termostatica per l'assistenza ai neonati;
- disponibilità di attrezzatura per il trasporto assistito del neonato in altro luogo di cura.
Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato con le degenze di ostetricia e con il complesso operatorio, nonchè con la neonatologia, ove esista;
l) attrezzature di base e strumentario adeguati in rapporto alla specifica attività specialistica esercitata con l'obbligo, comunque, di possedere, per tutte le specialità: elettrocardiografo;
- per la specialità di neurologia: elettroencefalografo o poligrafo elettroencefalografico multicanale, apparecchio per registrazione dei potenziali evocati;
- per la specialità di neonatologia: incubatrici, incubatrice portatile, elettrocardiografo con elettrodi pediatrici, respiratore neonatale, pompe per infusione, aspiratore, bilirubinometro, lampade per fototerapia; locale per svaghi, lactarium, idonee misure protettive antinfortunistiche e separazione tra divezzi e lattanti per la specialità di pediatria, attrezzature per la rianimazione neonatale qualora coesista una unità funzionale di pediatria con una di ostetricia;
- per la specialità di broncopneumologia: apparecchio per spirometria, cicloergometro, letti snodati, respiratore a pressione intermittente, due broncofibroscopi con sorgente di luce fredda;
- per la specialità di cardiologia: elettrocardiografo, poligrafo, cicloergometro, defibrillatore, ecocardiografo;
- per la specialità di gastroenterologia: esofagogastroduodenoscopio, rettosigmoidoscopio, attrezzatura per il lavaggio e la sterilizzazione degli endoscopi a fibre ottiche, generatore di luce fredda;
- per la specialità di dermatologia: lampada circolare con lenti, a stelo, trasportabile, diatermocoagulatore;
- per la specialità di riabilitazione: attrezzatura e strumentario adeguato in rapporto alla specifica attività esercitata.
Dotazione del complesso operatorio: tavolo operatorio, lampada scialitica, apparecchio per anestesia, respiratore automatico, elettrobisturi, aspiratore liquidi, aspiratore dei gas anestetici, monitor con defibrillatore-cardiofrequenzimetro, amplificatore di brillanza;
- per la specialità di ortopedia: tavolo operatoio ortopedico, sala gessi per la specialità di traumatologia;
- per la specialità di oculistica: letto operatorio per oculistica, microscopio operatore, crio-diatermo-coagulatore, apparecchio per aspirazione, infusione e vitrectomia;
- per la specialità di otorinolaringoiatria: tavolo operatorio per O.R.L. microscopio operatorio;
- per la specialità di ostetricia e ginecologia: letto da parto, aspiratore, respiratore per neonati, amnioscopio, culla termostatica;
- per la specialità di urologia: diatermocoagulatore, uretrocistoscopio con ottica diagnostica ed operatore;
- per la specialità di neurochirurgia: tavolo operatorio per neurochirurgia, aspiratore ad ultrasuoni.
Le attrezzature e gli strumentari indicati si intendono riferiti alla casa di cura nel suo complesso e non alle unità funzionali ed ai servizi singolarmente considerati.

Si omette la restante parte dell'allegato in quanto inerente alla dotazione di personale.

NORME TRANSITORIE E FINALI
Le case di cura convenzionate devono adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente decreto entro il termine del 31 dicembre 1990 (l'adeguamento alle presenti norme è temporaneamente sospeso, in quanto, come da D.M. 1-2-1991, il termine fissato è subordinato all'emanazione della legge sul riordinamento del Servizio Sanitario Nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria).
La dotazione incrementale complessiva in organico di personale infermieristico addetto alle unità funzionali di degenza ed ai servizi ad esse connesse (sala operatoria, sala parto, ecc.), prevista per la fascia funzionale "C" entrerà a regime gradualmente per pari incrementi annuali successivi, in relazione alla copertura finanziaria assicurata nella determinazione della diaria, ai sensi dell'art.7 del decreto ministeriale 22-7-1983 e secondo gli obiettivi della programmazione sanitaria.
Per le case di cura già convenzionate alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in deroga, le norme relative ai requisiti strutturali e all'area, laddove non sia compromessa la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica finalità.




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