(G.U.7-2-1990, n.31)
REVISIONE GENERALE DEGLI ESTIMI DEL CATASTO TERRENI
L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali è autorizzata a procedere alla revisione
delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario
dei terreni ed alla determinazione di nuove deduzioni
fuori tariffa, secondo i criteri stabiliti dal decreto
Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.604, e contemplati
dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni,
dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni,
approvato con regio decreto 8-10-1931, n.1572, dal
regolamento del testo unico approvato con regio decreto
12-10-1933, n.1539 e dal regio decreto legge 4-4-1939,
n.589, convertito, con modificazioni nella legge 29-6-1939,
n.976.
Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente
nel merito i comuni competenti nel territorio.
Alle quantità medie ordinarie dei prodotti e
dei mezzi di produzione deve essere applicata, di norma,
la media dei prezzi correnti nel biennio 1989-89. Per
quanto riguarda i prezzi dei prodotti e dei mezzi di
produzione soggetti ad andamenti di mercato particolarmente
oscillanti è tuttavia consentito di far ricorso
eccezionalmente ad un periodo di maggior durata ovvero
ad uno solo degli anni del biennio, quando vi siano
fondati motivi per ritenere che il riferimento alla
media del biennio dia luogo a previsioni non congrue.
In ogni caso il costo del lavoro manuale, compreso quello
prestato dallo stesso conduttore, deve essere computato
sulla base della media delle tariffe salariali vigenti
nel medesimo periodo.
Le tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario
saranno approvate con le procedure previste dagli artt.
30, 31 e 32 del decreto Presidente della Repubblica
26-10-1972, n.650.
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