[Note's] DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 20 GENNAIO 1990

(G.U.7-2-1990, n.31)

REVISIONE GENERALE DEGLI ESTIMI DEL CATASTO TERRENI

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a procedere alla revisione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario dei terreni ed alla determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa, secondo i criteri stabiliti dal decreto Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.604, e contemplati dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni, dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8-10-1931, n.1572, dal regolamento del testo unico approvato con regio decreto 12-10-1933, n.1539 e dal regio decreto legge 4-4-1939, n.589, convertito, con modificazioni nella legge 29-6-1939, n.976.
Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente nel merito i comuni competenti nel territorio.
Alle quantità medie ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione deve essere applicata, di norma, la media dei prezzi correnti nel biennio 1989-89. Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione soggetti ad andamenti di mercato particolarmente oscillanti è tuttavia consentito di far ricorso eccezionalmente ad un periodo di maggior durata ovvero ad uno solo degli anni del biennio, quando vi siano fondati motivi per ritenere che il riferimento alla media del biennio dia luogo a previsioni non congrue.
In ogni caso il costo del lavoro manuale, compreso quello prestato dallo stesso conduttore, deve essere computato sulla base della media delle tariffe salariali vigenti nel medesimo periodo.
Le tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario saranno approvate con le procedure previste dagli artt. 30, 31 e 32 del decreto Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.650.




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