(G.U. 2-3-1990, n.51)
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN ORDINE AI CRITERI DI PRIORITA' TRA GLI INTERVENTI PROPOSTI NELLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI AI FINI DELLA AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 24 MARZO 1989, N.122.
Art.1.
1. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla
legge 24-3-1989, n.122, gli interventi proposti dai
comuni ed inclusi negli elenchi trasmessi dalle Regioni
saranno valutati secondo il seguente ordine di priorità:
a) parcheggi finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli
privati nei centri urbani e nei loro centri storici
attraverso l'interscambio con sistemi di trasporto
collettivo, urbano o extraurbano;
b) parcheggi situati al di fuori dei centri storici
e finalizzati a favorire la fluidità del traffico
veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico,
sulla principale viabilità cittadina, eliminando
dalla stessa la sosta veicolare;
c) parcheggi finalizzati ad agevolare la fruizione di
aree pedonali urbane o di zone a traffico limitato,
ovvero di aree o zone alle stesse assimilabili (quali,
ad esempio: museali, fieristiche, espositive, ricreative,
sportive, ospedaliere, a verde, di pregio storico-artistico-ambientale)
mediante la sosta dei veicoli privati per periodi di
tempo limitati.
Art.2.
1. Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di cui all'art.1
saranno privilegiati gli interventi realizzabili con
partecipazione aggiuntiva di capitale pubblico e/o
privato in misura non inferiore al 30% dell'investimento
complessivo secondo l'ordine di priorità determinato
dai seguenti criteri di gestione:
a) parcheggi interamente destinati ad uso del pubblico
in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o
giornaliera;
b) parcheggi destinati solo parzialmente ad uso del
pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa
oraria e/o giornaliera, ma in cui la percentuale dei
posti auto da cedere ad altri soggetti, anche mediante
il trasferimento del diritto di superficie, non sia
superiore al 30% di quelli complessivi;
c) parcheggi di cui alle lettere precedenti con strutture
relative ad attività di servizio strettamente
funzionali all'uso e manutenzione dei veicoli.
Art.3.
1. In relazione a situazioni eccezionali di carattere
locale, rigorosamente motivate dai comuni e confermate
dalle regioni con apposita attestazione trasmessa unitamente
ai programmi od elenchi degli interventi, potranno
essere riconosciute priorità diverse da quelle
di cui agli artt. 1 e 2.
Art.4.
1. Ai soli fini della determinazione del contributo
di cui all'art.4, comma 2, della legge n.122/1989,
i costi standard sono così stabiliti:
________________________________________________________________
TIPOLOGIA DI PARCHEGGIO COSTO
_____________________________________
____ PER POSTO AUTO
__________________
a)a raso Lit. 2.500.000
b)multipiano in elevazione con funzio-
namento a rampe o meccanico
Lit.
14.500.000
c)multipiano nel sottosuolo con funzio-
namento a rampe
Lit.
20.000.000
d)multipiano nel sottosuolo con funzio-
namento meccanico
Lit.
18.000.000
________________________________________________________________
2. Il costo standard di ciascun posto moto e posto ciclo
è stabilito rispettivamente in lire centomila
e cinquantamila.
3. Il costo standard di eventuali posti riservati per
autobus sarà valutato in misura pari a tre posti
auto.
Art.5.
1. Ai fini della concessione dei contributi, costituisce
condizione di ammissibilità la completezza della
documentazione di cui all'art.3, della legge n.122/1989,
con la quale dovranno essere, in particolare, comprovate
la concreta fattibilità dell'intervento nei
tempi previsti, la congruità del piano economico
finanziario e la completa funzionalità delle
opere realizzate ai fini della relativa fruizione.
Art.6.
1. Il contributo di cui all'art.4, comma 2, della legge
n.122/1989, è commisurato al numero dei posti
autobus, auto, moto e ciclo destinati esclusivamente
ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione
con tariffa oraria e/o giornaliera.
2. Il contributo di cui all'art.4, comma 2, lettera
a), è corrisposto per 15 annualità, in
favore dei comuni che assumono direttamente la realizzazione
e la gestione dei parcheggi, in misura pari alla rata
di ammortamento calcolata al 90% del tasso dei mutui
a tal fine concessi dalla Cassa depositi e prestiti;
in corrispondenza della scadenza delle rate di ammortamento
dei mutui stessi.
3. Il contributo sulla spesa massima ammissibile, di
cui all'art.4, comma 2, lettera b), è corrisposto
semestralmente in via posticipata, per 15 annualità,
in favore dei soggetti cui i comuni abbiano affidato
in concessione la costruzione e la gestione dei parcheggi
in relazione a mutui concessi per lo scopo da istituti
di credito speciale o sezioni autonome specializzate
nonchè da istituti di credito esteri.
Art.7.
1. La concessione e l'erogazione del contributo sono
disposte con decreti del Ministro per i problemi delle
aree urbane.
2. L'erogazione della prima rata di contributo è
disposta, a seguito di comunicazione del comune attestante
l'avvenuta stipula del mutuo, a partire dalla prima
semestralità successiva alla data di stipula
del mutuo stesso.
3. Le rate di contributo, fin dalla prima, sono corrisposte
per intero, prescindendo da eventuali quote di mutuo
somministrate in corso d'opera dall'istituto mutuante.
4. Prima della erogazione della prima rata di contributo
il comune certificherà l'avvenuto rilascio della
concessione edilizia e l'inizio dei lavori.
5. L'erogazione delle successive rate di contributo
avrà luogo sulla base di certificazioni del
comune progressivamente attestanti con scadenza semestrale
il regolare stato di avanzamento dei lavori, nonchè
l'inizio e la regolare prosecuzione della gestione
del servizio.
6. In caso di mancata, incompleta o ritardata certificazione,
l'erogazione delle rate di contributo potrà
essere sospesa procedendo, se del caso, al recupero
dei contributi già erogati maggiorati dei relativi
interessi.
7. In caso di definitiva mancata certificazione, si
provvederà alla revoca dei contributi e, in
ogni caso, al recupero di quelli già erogati
maggiorati dei relativi interessi.
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