[Note's] DECRETO MINISTERO PROBLEMI DELLE AREE URBANE 14 FEBBRAIO 1990, N.41

(G.U. 2-3-1990, n.51)

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN ORDINE AI CRITERI DI PRIORITA' TRA GLI INTERVENTI PROPOSTI NELLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI AI FINI DELLA AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 24 MARZO 1989, N.122.

Art.1.
1. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24-3-1989, n.122, gli interventi proposti dai comuni ed inclusi negli elenchi trasmessi dalle Regioni saranno valutati secondo il seguente ordine di priorità:
a) parcheggi finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani e nei loro centri storici attraverso l'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano;
b) parcheggi situati al di fuori dei centri storici e finalizzati a favorire la fluidità del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico, sulla principale viabilità cittadina, eliminando dalla stessa la sosta veicolare;
c) parcheggi finalizzati ad agevolare la fruizione di aree pedonali urbane o di zone a traffico limitato, ovvero di aree o zone alle stesse assimilabili (quali, ad esempio: museali, fieristiche, espositive, ricreative, sportive, ospedaliere, a verde, di pregio storico-artistico-ambientale) mediante la sosta dei veicoli privati per periodi di tempo limitati.

Art.2.
1. Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di cui all'art.1 saranno privilegiati gli interventi realizzabili con partecipazione aggiuntiva di capitale pubblico e/o privato in misura non inferiore al 30% dell'investimento complessivo secondo l'ordine di priorità determinato dai seguenti criteri di gestione:
a) parcheggi interamente destinati ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera;
b) parcheggi destinati solo parzialmente ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera, ma in cui la percentuale dei posti auto da cedere ad altri soggetti, anche mediante il trasferimento del diritto di superficie, non sia superiore al 30% di quelli complessivi;
c) parcheggi di cui alle lettere precedenti con strutture relative ad attività di servizio strettamente funzionali all'uso e manutenzione dei veicoli.

Art.3.
1. In relazione a situazioni eccezionali di carattere locale, rigorosamente motivate dai comuni e confermate dalle regioni con apposita attestazione trasmessa unitamente ai programmi od elenchi degli interventi, potranno essere riconosciute priorità diverse da quelle di cui agli artt. 1 e 2.

Art.4.
1. Ai soli fini della determinazione del contributo di cui all'art.4, comma 2, della legge n.122/1989, i costi standard sono così stabiliti:

________________________________________________________________
TIPOLOGIA DI PARCHEGGIO COSTO

_____________________________________
____ PER POSTO AUTO
__________________
a)a raso Lit. 2.500.000
b)multipiano in elevazione con funzio-
namento a rampe o meccanico
Lit.
14.500.000
c)multipiano nel sottosuolo con funzio-
namento a rampe
Lit.
20.000.000
d)multipiano nel sottosuolo con funzio-
namento meccanico
Lit.
18.000.000
________________________________________________________________

2. Il costo standard di ciascun posto moto e posto ciclo è stabilito rispettivamente in lire centomila e cinquantamila.
3. Il costo standard di eventuali posti riservati per autobus sarà valutato in misura pari a tre posti auto.

Art.5.
1. Ai fini della concessione dei contributi, costituisce condizione di ammissibilità la completezza della documentazione di cui all'art.3, della legge n.122/1989, con la quale dovranno essere, in particolare, comprovate la concreta fattibilità dell'intervento nei tempi previsti, la congruità del piano economico finanziario e la completa funzionalità delle opere realizzate ai fini della relativa fruizione.

Art.6.
1. Il contributo di cui all'art.4, comma 2, della legge n.122/1989, è commisurato al numero dei posti autobus, auto, moto e ciclo destinati esclusivamente ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera.
2. Il contributo di cui all'art.4, comma 2, lettera a), è corrisposto per 15 annualità, in favore dei comuni che assumono direttamente la realizzazione e la gestione dei parcheggi, in misura pari alla rata di ammortamento calcolata al 90% del tasso dei mutui a tal fine concessi dalla Cassa depositi e prestiti; in corrispondenza della scadenza delle rate di ammortamento dei mutui stessi.
3. Il contributo sulla spesa massima ammissibile, di cui all'art.4, comma 2, lettera b), è corrisposto semestralmente in via posticipata, per 15 annualità, in favore dei soggetti cui i comuni abbiano affidato in concessione la costruzione e la gestione dei parcheggi in relazione a mutui concessi per lo scopo da istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate nonchè da istituti di credito esteri.

Art.7.
1. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con decreti del Ministro per i problemi delle aree urbane.
2. L'erogazione della prima rata di contributo è disposta, a seguito di comunicazione del comune attestante l'avvenuta stipula del mutuo, a partire dalla prima semestralità successiva alla data di stipula del mutuo stesso.
3. Le rate di contributo, fin dalla prima, sono corrisposte per intero, prescindendo da eventuali quote di mutuo somministrate in corso d'opera dall'istituto mutuante.
4. Prima della erogazione della prima rata di contributo il comune certificherà l'avvenuto rilascio della concessione edilizia e l'inizio dei lavori.
5. L'erogazione delle successive rate di contributo avrà luogo sulla base di certificazioni del comune progressivamente attestanti con scadenza semestrale il regolare stato di avanzamento dei lavori, nonchè l'inizio e la regolare prosecuzione della gestione del servizio.
6. In caso di mancata, incompleta o ritardata certificazione, l'erogazione delle rate di contributo potrà essere sospesa procedendo, se del caso, al recupero dei contributi già erogati maggiorati dei relativi interessi.
7. In caso di definitiva mancata certificazione, si provvederà alla revoca dei contributi e, in ogni caso, al recupero di quelli già erogati maggiorati dei relativi interessi.




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