(G.U. 29-1-1991, n.24)
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI TECNICHE CONCERNENTI APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DOMESTICO DI ACQUE POTABILI.
Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente
alle apparecchiature ad uso domestico per il trattamento
delle acque potabili.
Art.2. TERMINOLOGIA
1. Per acqua potabile si intende l'acqua distribuita
da acquedotti pubblici, consortili e privati, riconosciuta
idonea al consumo umano dalle competenti autorità
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n.236.
2. Gli addolcitori a scambio ionico sono quelle apparecchiature
atte a sostituire gli ioni costituenti la durezza dell'acqua
con ioni di sodio, allo scopo di diminuire o eliminare
la formazione di depositi calcarei consentendo un risparmio
energetico e una riduzione nell'impiego di detersivi.
3. I dosatori di reagenti chimici sono quelle apparecchiature
utilizzate per l'aggiunta di prodotti consentiti dalla
legislazione, alle acque potabili in quantità
proporzionali alla portata dell'acqua, allo scopo di
proteggere gli impianti evitando incrostazioni, corrosioni
e depositi ovvero per trattamenti di disinfezioni.
4. I sistemi ad osmosi inversa sono quelle apparecchiature
che operano sulla base del principio dell'osmosi inversa,
ovvero del processo chimico-fisico di permeazione attraverso
una membrana semipermeabile allo scopo di ridurre il
tenore salino dell'acqua.
5. I filtri meccanici sono quelle apparecchiature atte
a trattenere mediante barriere di tipo fisico le particelle
sospese nell'acqua.
6. I sistemi fisici consistono in apparecchiature che
vengono proposte per impedire e/o ridurre la formazione
di incrostazioni mediante l'applicazione all'acqua
di campi magnetici statici o di campi elettromagnetici.
7. I filtri a carbone attivo sono quelle apparecchiature
contenenti carboni di tipo vegetale o minerale, dotati
di effetto adsorbente, generalmente proposti come rimedio
per eliminare sgradevoli sapori connessi con il trattamento
dell'acqua con cloro o suoi derivati o come rimedio
per eliminare alcuni microinquinanti chimici.
8. I filtri a struttura composita consistono in apparecchiature
che, all'azione filtrante meccanica e/o dei carboni
attivi e/o di altre sostanze, associno un'azione antibatterica
comunque ottenuta.
Art.3. CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Alle apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua
non si applicano le presenti disposizioni qualora le
stesse siano destinate ad esclusivo servizio di impianti
tecnologici ed elettrodomestici, ovvero quando da esse
si diparta una rete indipendente da quella che alimenta
l'uso potabile. In questo caso deve essere presente
un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno
dell'acqua trattata nella rete potabile.
2. Nessuna delle apparecchiature destinate alla correzione
delle caratteristiche chimiche, fisiche o microbiologiche
delle acque potrà essere propagandata o venduta
sotto la voce generica di <<depuratore d'acqua>>,
ma solo con la precisa indicazione della specifica
azione svolta (es. addolcitore). Sui fogli illustrativi
delle apparecchiature deve essere chiaramente indicata,
a cura del produttore, la conformità alle presenti
istruzioni mediante la frase <<apparecchiature
ad uso domestico per il trattamento di acque potabili>>.
3. Trovano applicazione le disposizioni della legge
5-3-1990, n.46: <<Norme per la sicurezza degli
impianti>>.
4. Al fine della tutela della salute degli utenti sono
ammesse solo quelle apparecchiature che rispettino
le condizioni di carattere generale elencate nel seguito
e quelle di carattere speciale di cui al successivo
art.4:
a) ammissibilità dei soli trattamenti che consentano
di rispettare i limiti previsti per i parametri riportati
nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica
n.236/1988; ed, in particolare per quanto riguarda
l'addolcimento, di quanto indicato nella tabella F;
b) ubicazione delle apparecchiature in locali igienicamente
idonei;
c) rispondenza alla normativa vigente dei materiali
utilizzati per la costruzione delle parti di apparecchiatura
destinate al contatto con l'acqua;
d) presenza di contatore a monte delle apparecchiature
nonché di punti di prelievo per analisi prima
e dopo le apparecchiature di trattamento;
e) presenza di sistema di by-pass automatico o di un
sistema di by-pass manuale;
f) presenza di un dispositivo in grado di assicurare
il non ritorno dell'acqua;
g) presenza di un documento tecnico dal quale risultino
chiaramente la descrizione dell'apparecchiatura, i
principi del suo funzionamento, gli allacciamenti,
le saracinesche di intercettazione, i rubinetti di
presa, i punti di scarico ed ogni altro elemento attinente
la funzionalità dell'apparecchiatura stessa;
h) disponibilità di un manuale di manutenzione
con chiare istruzioni per l'uso; in particolare devono
essere indicati per le componenti soggette a saturazione
e/o esaurimento, le modalità ed i parametri
per la loro sostituzione; su tale manuale dovrà
essere dichiarata la conformità dell'apparecchiatura
alle presenti istruzioni;
i) installazione dell'apparecchiatura da parte di personale
qualificato secondo le regole dell'arte e collaudo
da parte dell'installatore con certificazione di corretto
montaggio, secondo le istruzioni del costruttore;
l) notifica dell'installazione dell'impianto all'unita'
sanitaria locale di competenza.
Art.4. CONDIZIONI DI CARATTERE SPECIALE
1) Addolcitori a scambio ionico
1. Per detti addolcitori debbono venire osservate le
ulteriori seguenti condizioni:
a) le apparecchiature devono essere dotate di un dispositivo
per la rigenerazione automatica, che deve venire effettuata
almeno ogni quattro giorni;
b) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema
automatico di autodisinfezione durante la rigenerazione;
in difetto, le apparecchiature devono essere dotate
di un idoneo sistema di post-disinfezione continua;
c) qualora per i sistemi di autodisinfezione o di post-disinfezione
siano previste modalità diverse dall'impiego
del cloro o di suoi composti (nonché dell'impiego
di lampade a raggi U.V., limitatamente alla post-disinfezione),
dette modalità dovranno essere approvate dal
Ministero della sanità sulla base della rispondenza
al protocollo sperimentale di cui all'allegato I;
d) le apparecchiature devono essere dotate di un sistema
di miscelazione dell'acqua originaria con quella trattata
al fine di mantenere la durezza ai punti d'uso nell'ambito
di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n.236/1988, ed il contenuto in sodioioni
non eccedente complessivamente il limite di 150 mg/l
come Na;
e) le resine e gli altri scambiatori di ioni devono
rispondere alle prescrizioni previste per i tipi utilizzati
nel campo alimentare.
2) Dosatori di reagenti chimici
1. Per i dosatori di reagenti chimici devono essere
osservate le ulteriori seguenti condizioni:
a) il dosaggio dei reagenti chimici deve risultare proporzionale
alla portata da trattare in qualsiasi condizione di
esercizio;
b) i reagenti devono rispondere alle prescrizioni di
purezza previste per l'utilizzazione in campo alimentare
o nel trattamento delle acque potabili;
c) le confezioni di prodotti impiegati devono riportare
in etichetta la composizione quali-quantitativa, nonché
il campo di impiego del prodotto;
d) le concentrazioni nell'acqua in uscita dall'impianto
dei vari cationi ed anioni aggiunti non devono superare
i valori-limite previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n.236/1988.
3) Apparecchi ad osmosi inversa
1. Per gli apparecchi ad osmosi inversa devono essere
osservate le ulteriori seguenti condizioni:
a) il funzionamento deve essere completamente automatizzato;
b) deve essere presente un dispositivo in grado di assicurare
il non ritorno dell'acqua anche sullo scarico;
c) le membrane e gli altri componenti dell'impianto
a contatto con l'acqua devono rispondere alle prescrizioni
previste per i materiali destinati a venire a contatto
con gli alimenti e le bevande;
d) qualora sia previsto un serbatoio di raccolta a valle
del trattamento, l'impianto deve essere dotato di un
sistema di disinfezione continua, preferibilmente a
base di cloro o di suoi composti o mediante l'impiego
di lampade a raggi U.V.;
e) qualora per la disinfezione continua siano previste
modalità diverse da quelle teste' riportate,
dette modalità dovranno essere approvate dal
Ministero della sanità sulla base delle rispondenze
al protocollo sperimentale di cui all'allegato I;
f) nel pretrattamento delle acque sottoposte al processo
di osmosi inversa sono ammessi filtri a carbone attivo
e microfiltri;
g) le sostanze utilizzate nel pretrattamento devono
rispondere alle prescrizioni di purezza previste per
l'utilizzazione nel campo alimentare o nel trattamento
delle acque potabili.
4) Filtri meccanici
1. Sono ammessi esclusivamente filtri meccanici con
rete sintetica o metallica in grado di trattenere particelle
sospese di dimensioni non inferiori ai 50 micron.
2. I filtri meccanici devono essere facilmente lavabili,
automaticamente o manualmente.
5) Sistemi fisici
1. Nell'attuale situazione di mancanza di una normativa
nazionale organica volta a limitare l'esposizione della
popolazione a campi elettromagnetici non ionizzanti,
si stabilisce che all'esterno, a 5 cm di distanza da
detti dispositivi, non siano mai superati i seguenti
valori:
Grandezze fisiche Valori limite (di picco)
a) campi magnetici statici ed a frequenze fino a 50
Hz B=1 mT (pari a 10 G, 800 A/m)
b) campi elettrici statici ed a frequenze sino 50 Hz E=5k
V/m
c) campi elettromagnetici a frequenze superiori a 50
Hz E=300 V/m; B=2mT (pari a 20 mG, 1,6 A/m)
2. La rispondenza di cui al precedente comma dovrà
essere certificata da istituti pubblici o privati di
comprovata competenza, italiani o di Paesi della Comunità
economica europea.
3. Per i sistemi fisici non e' richiesta la presenza
di un contatore a monte.
4. L'ammissibilità dal punto di vista sanitario
non sottointende un riconoscimento di efficacia delle
apparecchiature in oggetto, sui cui principi di funzionamento
e sulla cui utilità pratica antincrostante e
disincrostante le ricerche in corso non sono ancora
giunte a risultati conclusivi.
6) Filtri a struttura composita
1. Potranno essere approvati dal Ministero della sanità
qualora risulti, mediante adeguata documentazione la
rispondenza al protocollo sperimentale di cui all'allegato
I.
Art.5. ALTRE DISPOSIZIONI
1) Filtri a carbone attivo
1. In considerazione dei documentati rischi di proliferazione
batterica e di rilascio incontrollato di microinquinanti,
i semplici filtri a carbone attivo da soli non sono
ammessi per il trattamento domestico delle acque potabili,
a meno che non siano integrati con altri materiali
o dispositivi atti ad eliminare gli inconvenienti da
essi presentati. In tal caso essi rientrano fra quelli
di cui all'art.4, comma 6.
2) Altre autorità sanitarie competenti al rilascio
di idoneità
1. Fatto salvo il divieto di cui al paragrafo precedente,
sono ammesse le apparecchiature riconosciute idonee
dalle competenti autorità sanitarie degli altri
Paesi della Comunità economica europea, indipendentemente
dalla tipologia alla quale appartengono.
3) Altre tipologie di apparecchiature
1. Altre tipologie di apparecchiature non previste nelle
presenti disposizioni ed utilizzabili per il trattamento
domestico delle acque potabili potranno essere approvate
dal Ministero della sanità qualora risulti,
mediante adeguata documentazione, la rispondenza al
protocollo sperimentale di cui all'allegato I.
4) Doppia rete idrica
1. Negli stabili di nuova costruzione ed in quelli sottoposti
a globale ristrutturazione è da perseguire la
soluzione della doppia rete, di cui una destinata ad
uso tecnologico e l'altra ad uso potabile, alimentata
con acqua potabile non trattata.
Art.6. CONTROLLI
1. L'autorità sanitaria centrale e periferica
può, in qualsiasi momento, controllare la rispondenza
delle apparecchiature alle presenti disposizioni, adottando
o promuovendo l'adozione delle sanzioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236.
Art.7. ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
1. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in
vigore il 29 luglio 1991.
2. All'adeguamento delle apparecchiature esistenti alle
presenti disposizioni dovrà provvedersi entro
dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente
decreto.
ALLEGATO I
PROTOCOLLO SPERIMENTALE INFORMATIVO SULLE CARATTERISTICHE
DELLE APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DOMESTICO
DI ACQUE POTABILI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DA PARTE
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ
(Secondo quanto disposto dall'art.4, comma 1, punto
b; art.4, comma 3, punto e; art.4, comma 6; art.5,
comma 3).
1. Denominazione dell'apparecchiatura.
2. Nome e ragione sociale del produttore.
3. Principi generali di funzionamento dell'apparecchiatura.
4. Caratteristiche di materiali utilizzati, azione specifica
svolta e tipo di effetto che si intende perseguire.
5. Documentazione tecnica e sperimentazione: (da allegare).
5.1. Documentazione tecnica comprendente la descrizione
del modello-tipo, le modalità di manutenzione,
le verifiche periodiche e le sostituzioni, le limitazioni
di impiego previste.
5.2. Protocollo sperimentale utilizzato, simulante le
condizioni di impiego reali, inclusi i periodi di sosta.
5.3. Dati sperimentali ottenuti sull'acqua potabile
prima e dopo il trattamento comprendenti dati analitici
chimico-fisici, chimici, microbiologici: valutazione
dei risultati.
6. Certificazioni:
6.1. Rispondenza a norme italiane, comunitarie, internazionali
o di altro Stato membro della CEE, che documentino
l'idoneità dell'apparecchiatura a perseguire
i fini di trattamento indicati.
6.2. Rispondenza a norme di sicurezza di carattere generale
connessi al funzionamento e gestione dell'apparecchiatura.
(c) 1996 Note's