(G.U. 11-5-1990, n.108, supplemento)
REGOLAMENTO CONCERNENTE ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LE AREE URBANE NELL'AMBITO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art.1 ISTITUZIONE
1. E' istituito il Dipartimento per le aree urbane,
di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del
Ministro per i problemi delle aree urbane.
Art.2 COMPETENZE
1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
a) la base conoscitiva e progettuale per iniziative
legislative, amministrative e finanziarie relative
al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture
e servizi nelle aree urbane e nelle aree metropolitane,
nonché all'equilibrio tra domanda e offerta
di alloggi nel mercato immobiliare in aree urbane ad
alta tensione abitativa;
b) l'attività di comitati e organi collegiali
di studio, di consulenza e di supporto tecnico operanti
nelle materie attribuite al Dipartimento;
c) la verifica di operatività ed il controllo
di attuazione della legislazione vigente inerente la
definizione, l'assetto e la gestione delle aree urbane
e metropolitane, nonché il coordinamento dell'azione
amministrativa per l'attuazione delle relative iniziative;
d) azioni dell'amministrazione centrale volte allo studio
ed alla realizzazione di programmi di intervento per
la soluzione di specifici problemi delle aree urbane
e delle aree metropolitane, con particolare riguardo
alla vigente disciplina dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno, anche mediante intese ed accordi di
programma; nonché l'esercizio di poteri sostitutivi
in casi di inadempimenti e ritardi;
e) l'intesa di cui al comma 1 dell'art.3 della legge
22-7- 1975, n.382 (recante norme regionali inerenti
la pubblica amministrazione.), relativamente ad attività
connesse alla gestione delle aree urbane e delle aree
metropolitane, nonché il raccordo tra enti territoriali,
amministrazioni, enti pubblici, anche economici, ed
aziende autonome operanti nelle aree predette;
f) l'esercizio di specifiche funzioni attribuite dalla
legge al Ministro per i problemi delle aree urbane;
g) l'esercizio di altre funzioni delegate dal Presidente
del Consiglio dei Ministri al Ministro per i problemi
delle aree urbane;
h) gli affari generali, l'organizzazione e le attività
strumentali al funzionamento del Dipartimento, nonché,
con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti
del Segretariato generale, gli affari relativi al personale,
beni e servizi per il funzionamento del dipartimento,
gli adempimenti in materia contabile e finanziaria
attribuiti al Ministro per i problemi delle aree urbane
e l'introduzione ed utilizzazione di tecnologie informatiche
per le attività del Dipartimento;
i) il coordinamento delle attività amministrative
svolte all'interno del Dipartimento.
Art.3 ORGANIZZAZIONE
1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
- ufficio studi, ricerche e programmazione;
- ufficio per gli interventi;
- ufficio tecnico e di vigilanza;
- ufficio affari amministrativi e finanziari; nonché
il servizio per il coordinamento amministrativo.
2. L'ufficio studi, ricerche e programmazione provvede
agli adempimenti di cui all'art.2, lettere a), e b),
e si articola nei seguenti servizi:
- servizio studi e documentazione sulle aree urbane
e metropolitane;
- servizio studi sulle aree ad alta tensione abitativa;
- servizio ricerche e programmazione;
- servizio per la segreteria tecnica di organi collegiali.
3. L'ufficio per gli interventi provvede agli adempimenti
di cui all'art.2, lettere c), e) ed f), e si articola
nei seguenti servizi:
- servizio coordinamento degli interventi;
- servizio verifica degli interventi;
- servizio programmi ed accordi di programma.
4. L'ufficio tecnico e di vigilanza provvede agli adempimenti
di cui all'art.2, lettere d) e g), e si articola nei
seguenti servizi:
- servizio per l'attuazione tecnica di protocolli d'intesa
e di accordi di programma;
- servizio vigilanze.
5. L'ufficio affari amministrativi e finanziari provvede
agli adempimenti di cui all'art.2, lettera h), e si
articola nei seguenti servizi:
- servizio per gli affari generali;
- servizio per gli affari finanziari;
- servizio organizzazione.
6. Il servizio per il coordinamento amministrativo provvede
agli adempimenti di cui all'art.2, lettera i).
Art.4 SETTORE LEGISLATIVO
1. E' costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19-7-1989,
n.366 ("Regolamento di attuazione dell'art.23
della legge 23-8-1988, n.400, concernente istituzione
nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per
il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività
normativa del Governo".), presso il Ministro per
i problemi delle aree urbane, un apposito settore legislativo
che provvede, nelle materie relative a funzioni delegate
al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza
giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi
di competenza del Ministro per i problemi delle aree
urbane; concertazione sui provvedimenti normativi di
competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri
e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività
del Ministro in Parlamento.
2. Al settore legislativo è preposto il consigliere
giuridico designato con proprio decreto dal Ministro
per i problemi delle aree urbane.
3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza
funzionale del Ministro per i problemi delle aree urbane
ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per
il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività
normativa del Governo e con gli uffici e servizi del
Dipartimento che, su richiesta del Consigliere giuridico
preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori
e a quelli strumentali al funzionamento del settore
stesso.
Art.5 e Art.6
(Si omettono perché recanti l'attribuzione di
funzioni e norme di coordinamento legislativo).
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