[Note's] DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 FEBBRAIO 1990, N.110

(G.U. 11-5-1990, n.108, supplemento)

REGOLAMENTO CONCERNENTE ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LE AREE URBANE NELL'AMBITO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art.1 ISTITUZIONE
1. E' istituito il Dipartimento per le aree urbane, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per i problemi delle aree urbane.

Art.2 COMPETENZE
1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
a) la base conoscitiva e progettuale per iniziative legislative, amministrative e finanziarie relative al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture e servizi nelle aree urbane e nelle aree metropolitane, nonché all'equilibrio tra domanda e offerta di alloggi nel mercato immobiliare in aree urbane ad alta tensione abitativa;
b) l'attività di comitati e organi collegiali di studio, di consulenza e di supporto tecnico operanti nelle materie attribuite al Dipartimento;
c) la verifica di operatività ed il controllo di attuazione della legislazione vigente inerente la definizione, l'assetto e la gestione delle aree urbane e metropolitane, nonché il coordinamento dell'azione amministrativa per l'attuazione delle relative iniziative;
d) azioni dell'amministrazione centrale volte allo studio ed alla realizzazione di programmi di intervento per la soluzione di specifici problemi delle aree urbane e delle aree metropolitane, con particolare riguardo alla vigente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, anche mediante intese ed accordi di programma; nonché l'esercizio di poteri sostitutivi in casi di inadempimenti e ritardi;
e) l'intesa di cui al comma 1 dell'art.3 della legge 22-7- 1975, n.382 (recante norme regionali inerenti la pubblica amministrazione.), relativamente ad attività connesse alla gestione delle aree urbane e delle aree metropolitane, nonché il raccordo tra enti territoriali, amministrazioni, enti pubblici, anche economici, ed aziende autonome operanti nelle aree predette;
f) l'esercizio di specifiche funzioni attribuite dalla legge al Ministro per i problemi delle aree urbane;
g) l'esercizio di altre funzioni delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per i problemi delle aree urbane;
h) gli affari generali, l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento, nonché, con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale, gli affari relativi al personale, beni e servizi per il funzionamento del dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per i problemi delle aree urbane e l'introduzione ed utilizzazione di tecnologie informatiche per le attività del Dipartimento;
i) il coordinamento delle attività amministrative svolte all'interno del Dipartimento.

Art.3 ORGANIZZAZIONE
1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
- ufficio studi, ricerche e programmazione;
- ufficio per gli interventi;
- ufficio tecnico e di vigilanza;
- ufficio affari amministrativi e finanziari; nonché il servizio per il coordinamento amministrativo.
2. L'ufficio studi, ricerche e programmazione provvede agli adempimenti di cui all'art.2, lettere a), e b), e si articola nei seguenti servizi:
- servizio studi e documentazione sulle aree urbane e metropolitane;
- servizio studi sulle aree ad alta tensione abitativa;
- servizio ricerche e programmazione;
- servizio per la segreteria tecnica di organi collegiali.
3. L'ufficio per gli interventi provvede agli adempimenti di cui all'art.2, lettere c), e) ed f), e si articola nei seguenti servizi:
- servizio coordinamento degli interventi;
- servizio verifica degli interventi;
- servizio programmi ed accordi di programma.
4. L'ufficio tecnico e di vigilanza provvede agli adempimenti di cui all'art.2, lettere d) e g), e si articola nei seguenti servizi:
- servizio per l'attuazione tecnica di protocolli d'intesa e di accordi di programma;
- servizio vigilanze.
5. L'ufficio affari amministrativi e finanziari provvede agli adempimenti di cui all'art.2, lettera h), e si articola nei seguenti servizi:
- servizio per gli affari generali;
- servizio per gli affari finanziari;
- servizio organizzazione.
6. Il servizio per il coordinamento amministrativo provvede agli adempimenti di cui all'art.2, lettera i).

Art.4 SETTORE LEGISLATIVO
1. E' costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19-7-1989, n.366 ("Regolamento di attuazione dell'art.23 della legge 23-8-1988, n.400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo".), presso il Ministro per i problemi delle aree urbane, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a funzioni delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per i problemi delle aree urbane; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento.
2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per i problemi delle aree urbane.
3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del Ministro per i problemi delle aree urbane ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del Consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Art.5 e Art.6
(Si omettono perché recanti l'attribuzione di funzioni e norme di coordinamento legislativo).




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