[Note's] LEGGE 26 GIUGNO 1990, N.165 (Stralcio)

(G.U.28-6-1990, n.149)

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 27 APRILE 1990, N.90, CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DI RIMBORSI DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHÉ' ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

(Si riportano solo gli articoli e i comma di interesse tecnico)

Art.1.
5. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'art.39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1995" (così sostituito dal comma 4, art.70 L.413/91; il termine è stato prorogato dall'art.9, L.133/94). Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1(in sostituzione della lettera a), art.39, comma 1, del D.P.R.917/86) e per le procedure di iscrizione al catasto.
7. Al fine di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e ad affidare a trattativa privata in appalto a consorzi e ditte specializzate anche in deroga agli artt. da 3 a 9 del regio decreto 18-11-1923, n.2440, e successive modificazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23-5-1924, n.827, e successive modificazioni, la definizione delle volture costituenti arretrato nel catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano. La spesa complessiva per tali lavori non può comunque essere superiore a 90 miliardi di lire da ripartire in lire 30 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

Art.2.
5. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16-12-1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.298 del 21-12-1988.

Art.3.
2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi costruiti su aree in proprietà, "di cui all'art.13 della legge 2-7-1949, n.408, e successive modificazioni e integrazioni", da parte di cooperative e loro consorzi, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 70% del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base imponibile (Ai sensi del terzo comma dell'art.1 della legge 6-2-1992, n.66, la percentuale di riduzione della base imponibile di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, si applica anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'art.13 della legge 2-7-1949, n.408, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 1990).
3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie di cui all'art.13 della legge 2-7-1949, n.408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la riduzione della base imponibile.
4. La base imponibile, determinata ai sensi dei commi secondo e terzo, è ridotta delle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.
5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi dell'art.19 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, a decorrere dal 1o gennaio 1990.
13-ter. A partire dal 1o gennaio 1991 gli atti pubblici tra vivi e le scritture private formate o autenticate, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e relative aree di pertinenza, nonché dei diritti di garanzia, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4-1-1968, n.15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato dichiarato; in questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro 60 giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo anche della denuncia di cui all'art.331 del codice di procedura penale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa che risultano iscritti nell'inventario di cui all'art.2217 del codice civile, o nel registro dei beni ammortizzabili, né a quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
13-quater. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della legge 4-1-1968, n.15, prevista nel comma 13-ter, è causa di nullità dell'atto.
13-quinquies. I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel comma 13-ter, nonché le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali.

Art.5.
2. Fermo restando il disposto dell'art.54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.600, e dell'art.58, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80% dei tributi o dei maggiori tributi accertati, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire 5.000.000.(Ai sensi dell'art.14, quinto comma, della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti che irrogano le sanzioni per i quali il termine per l'impugnazione è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tali casi il versamento della somma dovuta può essere effettuato anche successivamente alla presentazione del ricorso, ma non oltre il 1o luglio 1990).
3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'art.16 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.636, è apposta anche l'indicazione della facoltà ivi prevista.
4. Le controversie indicate nel comma 2 pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, il cui importo complessivo non risulti superiore a lire dieci milioni, possono essere definite fino a quando non sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di secondo grado con il pagamento di una somma pari al 90 per cento dei tributi ancora controversi e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere (Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle controversie pendenti alla data del 1o maggio 1990).
5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di cui ai commi 2 e 4, gli interessi sono versati contestualmente alle somme dovute ai sensi dei predetti commi e vanno calcolati decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, per ogni semestre intero successivo fino alla data del pagamento, nella misura prevista dall'art.20 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.602 (inerente "disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi").
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4.
7. La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.602 (inerente "disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi"), è rispettivamente elevata a due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile determinato dalla commissione tributaria di secondo grado. La misura dell'imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto prevista dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'art.60 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, è rispettivamente elevata alla metà dell'ammontare accertato dall'ufficio, a due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quello accertato dalla commissione tributaria di secondo grado.
8. Se alcuni elementi del maggior imponibile e della maggior imposta accertati ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto non sono oggetto di ricorso da parte del contribuente, la riscossione provvisoria, di cui all'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.602 (inerente "disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi"), ed il pagamento di cui all'art.60 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, devono essere effettuati computando per il loro intero ammontare i suddetti elementi.
9. Oltre le somme indicate nell'art.15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.602, e nell'art.60, comma 2, n.1), del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, devono essere iscritti a ruolo e pagati anche i relativi interessi.
10. Le soprattasse relative alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere iscritte a ruolo e pagate, in via provvisoria, dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado assoggettata ad ulteriore gravame nelle stesse misure previste per i tributi cui si riferiscono.
11. Sulle soprattasse di cui al comma 10 si applicano gli interessi a decorrere dal 60o giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.

Art.6.
3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.643, e successive modificazioni.

Art.8.
6-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a partire dal 1o gennaio 1991. Tuttavia gli esercenti arti o professioni che nell'anno 1989 hanno conseguito compensi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime contabile ordinario, con effetto dall'anno 1990, dandone comunicazione all'ufficio delle imposte del proprio domicilio fiscale mediante raccomandata da inviare entro il 30 settembre 1990. A partire dalla stessa data nei registri di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n.600, devono essere annotate le movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione. Le scritture relative alle lettere c) e d) del comma 4 del predetto articolo, introdotto dal comma 6-bis del presente articolo, devono essere compilate entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1990.
6-quinquies. Per il periodo d'imposta 1989, nei confronti degli esercenti arti e professioni che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, i coefficienti di cui all'art. 11 del decreto legge 2-3-1989, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27-4-1989, n.154, possono essere utilizzati ai soli fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1 dell'art.12 del decreto stesso.

Art.12.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1o gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, né ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27-7-1978, n.392, o dell'art.16 del decreto legge 2-10-1981, n.546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1-12-1981, n.692.




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