(G.U.28-6-1990, n.149)
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 27 APRILE 1990, N.90, CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DI RIMBORSI DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHÉ' ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI
(Si riportano solo gli articoli e i comma di interesse tecnico)
Art.1.
5. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente
iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate
invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso
da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'art.39
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986,
n.917, e successive modificazioni, devono essere iscritte
al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1995"
(così sostituito dal comma 4, art.70 L.413/91;
il termine è stato prorogato dall'art.9, L.133/94).
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione
della disciplina dettata dalla lettera f) del comma
1(in sostituzione della lettera a), art.39, comma 1,
del D.P.R.917/86) e per le procedure di iscrizione
al catasto.
7. Al fine di accelerare il completamento delle procedure
di aggiornamento del catasto, l'amministrazione del
catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata
a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli
ordini e dei collegi professionali degli ingegneri,
architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici,
geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni
nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio
urbano e ad affidare a trattativa privata in appalto
a consorzi e ditte specializzate anche in deroga agli
artt. da 3 a 9 del regio decreto 18-11-1923, n.2440,
e successive modificazioni, nonché alle relative
disposizioni regolamentari di cui al regio decreto
23-5-1924, n.827, e successive modificazioni, la definizione
delle volture costituenti arretrato nel catasto dei
terreni e del catasto edilizio urbano. La spesa complessiva
per tali lavori non può comunque essere superiore
a 90 miliardi di lire da ripartire in lire 30 miliardi
annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.
Art.2.
5. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi,
per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei
fabbricati è effettuata sulla base delle rendite
del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per
i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno
1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16-12-1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.298 del 21-12-1988.
Art.3.
2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base
imponibile delle assegnazioni in favore dei propri
soci di alloggi costruiti su aree in proprietà,
"di cui all'art.13 della legge 2-7-1949, n.408,
e successive modificazioni e integrazioni", da
parte di cooperative e loro consorzi, fruenti o meno
del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali,
è costituita dal 70% del costo degli alloggi
medesimi se non superiore a quello stabilito dal comitato
per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente
il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale
non opera la riduzione della base imponibile (Ai sensi
del terzo comma dell'art.1 della legge 6-2-1992, n.66,
la percentuale di riduzione della base imponibile di
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, si applica
anche ai corrispettivi di godimento periodicamente
versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione
in godimento di case di abitazione di cui all'art.13
della legge 2-7-1949, n.408, fruenti o meno del contributo
dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Tali
disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio
1990).
3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base
imponibile delle assegnazioni in favore dei propri
soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie
di cui all'art.13 della legge 2-7-1949, n.408, e successive
modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo
dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è
costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi
medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato
per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente
non opera la riduzione della base imponibile.
4. La base imponibile, determinata ai sensi dei commi
secondo e terzo, è ridotta delle somme versate
dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre
1989.
5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti
di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà
indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari
per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi
dell'art.19 del decreto del Presidente della Repubblica
26-10-1972, n.633, a decorrere dal 1o gennaio 1990.
13-ter. A partire dal 1o gennaio 1991 gli atti pubblici
tra vivi e le scritture private formate o autenticate,
di trasferimento della proprietà di unità
immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento
di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli
relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani
e relative aree di pertinenza, nonché dei diritti
di garanzia, devono contenere, o avere allegata, la
dichiarazione della parte o del suo rappresentante
legale o volontario, resa ai sensi della legge 4-1-1968,
n.15, dalla quale risulti che il reddito fondiario
dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima
dichiarazione dei redditi per la quale il termine di
presentazione è scaduto alla data dell'atto,
ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non
è stato dichiarato; in questo caso, il pubblico
ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera
dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro
60 giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale
dichiarato dalla parte. Tale trasmissione tiene luogo
anche della denuncia di cui all'art.331 del codice
di procedura penale. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli immobili strumentali per l'esercizio
dell'impresa che risultano iscritti nell'inventario
di cui all'art.2217 del codice civile, o nel registro
dei beni ammortizzabili, né a quelli alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa.
13-quater. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi
della legge 4-1-1968, n.15, prevista nel comma 13-ter,
è causa di nullità dell'atto.
13-quinquies. I conservatori dei registri immobiliari
devono segnalare al competente ufficio distrettuale
delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione
delle relative formalità richieste, i provvedimenti
giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati
nel comma 13-ter, nonché le sentenze dichiarative
relative all'accertamento della proprietà o
di altri diritti reali.
Art.5.
2. Fermo restando il disposto dell'art.54, ultimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973,
n.600, e dell'art.58, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26-10-1972, n.633, le pendenze tributarie
conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento
e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono
essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni
dalla notifica stessa, di una somma corrispondente
all'80% dei tributi o dei maggiori tributi accertati,
delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate,
qualora l'importo complessivo non risulti superiore
a lire 5.000.000.(Ai sensi dell'art.14, quinto comma,
della presente legge, le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche agli avvisi di accertamento
ed ai provvedimenti che irrogano le sanzioni per i
quali il termine per l'impugnazione è pendente
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
in tali casi il versamento della somma dovuta può
essere effettuato anche successivamente alla presentazione
del ricorso, ma non oltre il 1o luglio 1990).
3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione
prescritta dal secondo comma dell'art.16 del decreto
del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.636,
è apposta anche l'indicazione della facoltà
ivi prevista.
4. Le controversie indicate nel comma 2 pendenti dinanzi
alle commissioni tributarie, il cui importo complessivo
non risulti superiore a lire dieci milioni, possono
essere definite fino a quando non sia intervenuta la
decisione della commissione tributaria di secondo grado
con il pagamento di una somma pari al 90 per cento
dei tributi ancora controversi e delle residue somme
per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto
pagamento viene data comunicazione al presidente della
commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata
la materia del contendere (Le disposizioni del presente
comma si applicano anche alle controversie pendenti
alla data del 1o maggio 1990).
5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle
controversie di cui ai commi 2 e 4, gli interessi sono
versati contestualmente alle somme dovute ai sensi
dei predetti commi e vanno calcolati decorso un semestre
dalla data di scadenza del termine di presentazione
della dichiarazione, per ogni semestre intero successivo
fino alla data del pagamento, nella misura prevista
dall'art.20 del decreto del Presidente della Repubblica
29-9-1973, n.602 (inerente "disposizioni sulla
riscossione delle imposte sui redditi").
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità
per l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi
2 e 4.
7. La misura delle imposte o delle maggiori imposte
prevista dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'art.15
del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973,
n.602 (inerente "disposizioni sulla riscossione
delle imposte sui redditi"), è rispettivamente
elevata a due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile
o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria
di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente
all'imponibile o al maggior imponibile determinato
dalla commissione tributaria di secondo grado. La misura
dell'imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto
prevista dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'art.60
del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972,
n.633, è rispettivamente elevata alla metà
dell'ammontare accertato dall'ufficio, a due terzi
dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria
di primo grado e a tre quarti di quello accertato dalla
commissione tributaria di secondo grado.
8. Se alcuni elementi del maggior imponibile e della
maggior imposta accertati ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto non sono
oggetto di ricorso da parte del contribuente, la riscossione
provvisoria, di cui all'art.15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29-9-1973, n.602 (inerente "disposizioni
sulla riscossione delle imposte sui redditi"),
ed il pagamento di cui all'art.60 del decreto del Presidente
della Repubblica 26-10-1972, n.633, devono essere effettuati
computando per il loro intero ammontare i suddetti
elementi.
9. Oltre le somme indicate nell'art.15, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973,
n.602, e nell'art.60, comma 2, n.1), del decreto del
Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, devono
essere iscritti a ruolo e pagati anche i relativi interessi.
10. Le soprattasse relative alle imposte sui redditi
ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere iscritte
a ruolo e pagate, in via provvisoria, dopo la decisione
della commissione tributaria di secondo grado assoggettata
ad ulteriore gravame nelle stesse misure previste per
i tributi cui si riferiscono.
11. Sulle soprattasse di cui al comma 10 si applicano
gli interessi a decorrere dal 60o giorno successivo
alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni
sono state irrogate.
Art.6.
3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili si applicano,
in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento
di valore imponibile, nella misura massima prevista
dall'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica
26-10-1972, n.643, e successive modificazioni.
Art.8.
6-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
a partire dal 1o gennaio 1991. Tuttavia gli esercenti
arti o professioni che nell'anno 1989 hanno conseguito
compensi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non
superiore a 360 milioni di lire, possono optare per
il regime contabile ordinario, con effetto dall'anno
1990, dandone comunicazione all'ufficio delle imposte
del proprio domicilio fiscale mediante raccomandata
da inviare entro il 30 settembre 1990. A partire dalla
stessa data nei registri di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art.
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973,
n.600, devono essere annotate le movimentazioni finanziarie
inerenti all'esercizio dell'arte o professione. Le
scritture relative alle lettere c) e d) del comma 4
del predetto articolo, introdotto dal comma 6-bis del
presente articolo, devono essere compilate entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
dei redditi relativi all'anno 1990.
6-quinquies. Per il periodo d'imposta 1989, nei confronti
degli esercenti arti e professioni che nel periodo
d'imposta precedente hanno percepito compensi per un
ammontare non superiore a 360 milioni di lire, i coefficienti
di cui all'art. 11 del decreto legge 2-3-1989, n.69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27-4-1989,
n.154, possono essere utilizzati ai soli fini della
programmazione dell'attività di controllo di
cui al comma 1 dell'art.12 del decreto stesso.
Art.12.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione,
a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti
erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione
dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile
dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo,
se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure
stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori
al 1o gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto
posti in essere prima di tale data, ovvero al fine
di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date
successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni
dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni
ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche
per uso potabile o di irrigazione agricola, né
ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio
e determinati sulla base della legge 27-7-1978, n.392,
o dell'art.16 del decreto legge 2-10-1981, n.546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1-12-1981, n.692.
(c) 1996 Note's