[Note's] LEGGE 30 LUGLIO 1990, N.212

(G.U. 4-8-1990, n.181)

DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE DELLE COMUNITA' EUROPEE IN MATERIA DI SANITA' E DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI

(Stralcio, si riportano solo gli articoli di interesse tecnico).

Art.1. PROCEDIMENTO
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee indicate negli allegati A, B, C, D ed E.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'art.14 della legge 23-8-1988, n.400 (inerente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.
3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

Art.2. CRITERI GENERALI
1. Salvi i criteri specificatamente dettati negli artt. da 3 a 7, con riguardo ai singoli settori ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi, emanati ai sensi della presente legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui dispongono attualmente;
b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n.616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari;
c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire cento milioni, dell'ammenda fino a lire cento milioni e dell'arresto fino a tre anni da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori di cui agli artt. 34 e 35 della legge 24-11-1981, n.689. Di norma sarà comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;
e) i decreti legislativi non potranno contenere disposizioni che comportino nuove o maggiori spese, in aggiunta a quelle ordinariamente previste a carico delle Amministrazioni interessate, ovvero minori entrate;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive contemplate dalla presente legge, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle previsioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega. Si applica in ogni caso il procedimento previsto dall'art.1.
2. Resta fermo il disposto di cui all'art.20 della legge 16- 4-1987, n.183 (inerente l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

Art.4. TUTELA DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI
1. Il decreto legislativo in materia di tutela delle radiazioni ionizzanti sarà informato ai principi e criteri contenuti nelle direttive da attuare e dovrà comunque garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
2. La delega di cui all'art.1 non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari nonché a quella relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con le attività nucleari.
3. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, fermo quanto disposto dall'art.1, sono sentiti il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Art.7. PROTEZIONE DEI LAVORATORI
1. Il decreto legislativo in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare:
a) prevedere la riconduzione, in attesa del riassetto della normativa generale sulla sicurezza del lavoro, alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19-3-1956, n.303, recante norme generali per l'igiene del lavoro, per quanto riguarda il campo di applicazione, i soggetti tutelati, gli obblighi generali e particolari;
b) fissare gli obblighi generali per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori diretti a garantire in modo coordinato l'impiego dei mezzi, l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e di tutela dei lavoratori;
c) prevedere la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
d) disciplinare l'obbligo di notifica, ovvero di far luogo ad altre forme di comunicazione, da parte del datore di lavoro alle autorità competenti per attività che possano comportare rischi particolari di esposizione a determinati agenti chimici, fisici o biologici, da coordinarsi con analoghi obblighi previsti dalla normativa vigente.
2. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1 sono punite con l'ammenda da lire duemilioni a lire cinquantamilioni, se commesse da datori di lavoro e dai dirigenti; con l'ammenda da lire unmilione a lire diecimilioni, se commesse da preposti. La presente legge entra in vigore il 19 agosto 1990.




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