(G.U. 4-8-1990, n.181)
DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE DELLE COMUNITA' EUROPEE IN MATERIA DI SANITA' E DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI
(Stralcio, si riportano solo gli articoli di interesse tecnico).
Art.1. PROCEDIMENTO
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreti aventi forza di legge,
le norme necessarie per dare attuazione alle direttive
delle Comunità europee indicate negli allegati
A, B, C, D ed E.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto
dell'art.14 della legge 23-8-1988, n.400 (inerente
disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), su proposta
del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti
alle altre amministrazioni interessate.
3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente
sottoposti al parere delle commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
competenti per materia, che dovranno esprimersi nel
termine di 60 giorni dalla comunicazione. Decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di
detto parere.
Art.2. CRITERI GENERALI
1. Salvi i criteri specificatamente dettati negli artt.
da 3 a 7, con riguardo ai singoli settori ed in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art.1 saranno informati ai seguenti
principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate dovranno
provvedere all'attuazione dei decreti legislativi,
emanati ai sensi della presente legge, con le ordinarie
strutture amministrative di cui dispongono attualmente;
b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni
a statuto ordinario dall'art.6 del decreto del Presidente
della Repubblica 24-7-1977, n.616, e le competenze
attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi ordinamenti
statutari;
c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa
comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
salve le norme penali vigenti, norme contenenti le
sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento,
per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi,
nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria
fino a lire cento milioni, dell'ammenda fino a lire
cento milioni e dell'arresto fino a tre anni da comminare
in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali
saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni
alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi
generali dell'ordinamento interno, individuati in base
ai criteri ispiratori di cui agli artt. 34 e 35 della
legge 24-11-1981, n.689. Di norma sarà comminata
la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda
sarà comminata per le infrazioni formali, la
pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni
che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse
protetto;
e) i decreti legislativi non potranno contenere disposizioni
che comportino nuove o maggiori spese, in aggiunta
a quelle ordinariamente previste a carico delle Amministrazioni
interessate, ovvero minori entrate;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive contemplate
dalla presente legge, la disciplina disposta sia pienamente
conforme alle previsioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute
entro il termine della delega. Si applica in ogni caso
il procedimento previsto dall'art.1.
2. Resta fermo il disposto di cui all'art.20 della legge
16- 4-1987, n.183 (inerente l'appartenenza dell'Italia
alla Comunità europea e l'adeguamento dell'ordinamento
interno agli atti normativi comunitari).
Art.4. TUTELA DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI
1. Il decreto legislativo in materia di tutela delle
radiazioni ionizzanti sarà informato ai principi
e criteri contenuti nelle direttive da attuare e dovrà
comunque garantire con la massima efficacia la tutela
fisica e sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
2. La delega di cui all'art.1 non si estende alla disciplina
in materia di localizzazione degli impianti nucleari
nonché a quella relativa ai rischi di incidenti
rilevanti connessi con le attività nucleari.
3. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma
1, fermo quanto disposto dall'art.1, sono sentiti il
Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA),
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità
ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
Art.7. PROTEZIONE DEI LAVORATORI
1. Il decreto legislativo in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro
sarà informato ai seguenti principi e criteri
direttivi, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare:
a) prevedere la riconduzione, in attesa del riassetto
della normativa generale sulla sicurezza del lavoro,
alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese
quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica
19-3-1956, n.303, recante norme generali per l'igiene
del lavoro, per quanto riguarda il campo di applicazione,
i soggetti tutelati, gli obblighi generali e particolari;
b) fissare gli obblighi generali per datori di lavoro,
dirigenti, preposti e lavoratori diretti a garantire
in modo coordinato l'impiego dei mezzi, l'osservanza
delle condizioni e le altre finalità di prevenzione
e di tutela dei lavoratori;
c) prevedere la definizione delle competenze, dei requisiti
professionali e delle responsabilità del medico
incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
d) disciplinare l'obbligo di notifica, ovvero di far
luogo ad altre forme di comunicazione, da parte del
datore di lavoro alle autorità competenti per
attività che possano comportare rischi particolari
di esposizione a determinati agenti chimici, fisici
o biologici, da coordinarsi con analoghi obblighi previsti
dalla normativa vigente.
2. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto
di cui al comma 1 sono punite con l'ammenda da lire
duemilioni a lire cinquantamilioni, se commesse da
datori di lavoro e dai dirigenti; con l'ammenda da
lire unmilione a lire diecimilioni, se commesse da
preposti. La presente legge entra in vigore il 19 agosto
1990.
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