(G.U. 29-12-1990, n.302)
CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310 CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE.
(Si riporta il solo comma 1-bis dell'art.3, di specifico interesse tecnico)
Art.3 ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DEGLI ENTI
LOCALI
1-bis. I comuni e le province possono altresì
procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia
residenziale di loro proprietà, ancorché
abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo
o finanziamento in conto capitale o in conto interessi
dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unità
immobiliari deve avvenire con priorità assoluta
per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto
di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti
di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari
ai cessionari anche fino al 90% del valore di cessione,
corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso
a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia
parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore
al 40% del prezzo di cessione. I comuni e le province
possono utilizzare i proventi per le finalità
previste al comma 1; nella eventualità di alienazioni
di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora
non utilizzino almeno il 50% del ricavato per interventi
di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai
programmi regionali e nazionali di nuova formazione
sulla materia per i successivi nove anni.
(c) 1996 Note's