[Note's] LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403

(G.U. 29-12-1990, n.302)

CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310 CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE.

(Si riporta il solo comma 1-bis dell'art.3, di specifico interesse tecnico)

Art.3 ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DEGLI ENTI LOCALI
1-bis. I comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, ancorché abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90% del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40% del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventualità di alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50% del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni.




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