(G.U. 12-3-1990, n.59)
NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.
Art.1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge
i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad
uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione
e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia
fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere,
le antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di
qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di
trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di
consumo di acqua all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente
distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di
gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili
e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della
presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera
a), relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Art.2. SOGGETTI ABILITATI
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti
di cui all'art.1 tutte le imprese, singole o associate,
regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui
al R.D. 20-9-1934, n.2011, e successive modificazione
ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane di cui alla legge 8-8-1985, n.443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma
1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,
di cui all'art.3, da parte dell'imprenditore, il quale,
qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio
delle attività di cui al medesimo comma 1 un
responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Art.3. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'art.2,
comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso
una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito,
con specializzazione relativa al settore delle attività
di cui all'art.2, comma 1, presso un istituto statale
o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento,
di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale,
previo un periodo di inserimento, di almeno due anni
consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo
ramo di attività dell'impresa stessa, per un
periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato
ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attività
di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'art.1.
Art.4
(Si omette in quanto abrogato dall'art.7 del D.P.R.18-4-1994,
n.392).
Art.5
(Si omette in quanto abrogato dall'art.7 del D.P.R.18-4-1994,
n.392).
Art.6. PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui ai comma 1, lettere a), b), c),
e) e g), e 2 dell'art.1 è obbligatoria la redazione
del progetto da parte di professionisti, iscritti negli
albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti
dimensionali indicati nel regolamento di attuazione
di cui all'art.15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze
di impianto o di autorizzazioni alla costruzione, quando
previsto dalla disposizioni legislative e regolamentari
vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto
edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia
soggetto per legge ad approvazione.
Art.7. INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire
gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo
materiali parimenti costituiti a regola d'arte. I materiali
ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche
di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI)
e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché
nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione
tecnica vigente in materia, si considerano costruiti
a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere
dotati di impianti di messa a terra e di interruttori
differenziali ad alta sensibilità o di altri
sistemi di protezioni equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata
in vigore della presente legge devono essere adeguati,
entro tre anni da tale data (questo termine è
prorogato al 31-12-96 dall'art.4, comma 2 della L.25/96),
a quanto previsto dal presente articolo.
Art.8.
(Si omette perché relativo a modalità
di finanziamento).
Art.9. DICHIARAIONE DI CONFORMITÀ
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è
tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione
di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'art.7. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice
e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati nonché, ove
previsto, il progetto di cui all'art.6.
Art.10. RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE O DEL
PROPRIETARIO
1. Il committente o il proprietario è tenuto
ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di
cui all'art.1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art.2.
Art.11. CERTIFICATO DI ABITABILITÀ E DI AGIBILITÀ
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità
o di agibilità dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto,
salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Art.12. ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E CANTIERI
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto
e del rilascio del certificato di collaudo, nonché
dall'obbligo di cui all'art.10, i lavori concernenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'art.1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e del rilascio del certificato
di collaudo le installazione per apparecchi per usi
domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica
per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando
l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità
di cui all'art.9.
Art.13. DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DEL PROGETTO, DELLA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' O DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai comma
1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'art.1 vengano
installati in edifici per i quali è già
stato rilasciato il certificato di abitabilità,
l'impresa installatrice deposita presso il comune,
entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il
progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto da altre norme o
dal regolamento di attuazione di cui all'art.15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto
e la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola
parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento.
Nella relazione di cui all'art.9 dovrà essere
espressamente indicata la compatibilità con
gli impianti preesistenti.
Art.14. VERIFICHE
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare
la conformità degli impianti alle disposizioni
della presente legge e della normativa vigente, i comuni,
le unità sanitarie locali, i comandi provinciali
dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facoltà di avvalersi della collaborazione dei
liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive
competenze, di cui all'art.6, comma 1, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art.15.
2. Il cerificato di collaudo deve essere rilasciato
entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Art.15. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è emanato, con le procedure di
cui all'art.17 della legge 23-8-1988, N.400, il regolamento
di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati
i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione
del progetto di cui all'art.6 e sono definiti i criteri
e le modalità di redazione del progetto stesso
in relazione al grado di complessità tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
2. -3. (Si omettono in quanto abrogati dall'art.7, D.P.R.392/94).
Art.16. SANZIONI
1. Alla violazione di quanto previsto dall'art.10 consegue,
a carico del committente o del proprietario, secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione
di cui all'art.15, una sanzione amministrativa da lire
centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle
altre norme della presente legge consegue, secondo
le modalità previste dal medesimo regolamento
di attuazione, una sanzione amministrativa da lire
un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'art.15 determina
le modalità della sospensione delle imprese
dal registro o dall'albo di cui all'art.2, comma 1,
e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione
delle norme relative alla sicurezza degli impianti,
nonché gli aggiornamenti dell'entità
delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Art.17. ABROGAZIONE E ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI
E REGIONALI
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri
regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente
legge.
Art.18. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione
di cui all'art.15 sono autorizzate ad eseguire opere
di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'art.1 le
imprese di cui all'art.2, comma 1, le quali sono tenute
ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto
dall'art.7 ed a rilasciare al committente o al proprietario
la dichiarazione di conformità recante i numeri
di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a
tutti gli effetti la dichiarazione di conformità
di cui all'art.9.
(c) 1996 Note's