(G.U. 26-4-1990, N.96)
PIANO ORGANICO DI INVENTARIAZIONE, CATALOGAZIONE ED ELABORAZIONE DELLA CARTA DEL RISCHIO DEI BENI CULTURALI, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ATTO UNICO EUROPEO: PRIMI INTERVENTI
Art.1.
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, su
proposta degli istituti centrali e dell'Ufficio centrale
per i beni archivisti, sentito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, approva, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un programma di interventi nell'ambito delle
attività e dei compiti istituzionali di catalogazione,
inventariazione, prevenzione e salvaguardia dei beni
culturali e ambientali.
2. Il programma è finalizzato:
a) all'avvio di un piano organico di inventariazione
e catalogazione, secondo criteri uniformi, dei beni
- pubblici e privati - storico-artistici, architettonico-ambientali,
archeologici, storico-scientifici, linguistico-etnografici,
archivistici e librari, nonché di tutti quei
beni che costituiscono una rilevante testimonianza
della storia della civiltà e della cultura;
b) all'elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile
della situazione di rischio del patrimonio di cui alla
lettera a) del presente articolo, con realtiva banca
dati;
c) al potenziamento delle attività di ricerca
e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione
del patrimonio.
3. I beni culturali, in quanto elementi costitutivi
dell'identità culturale della Nazione, per quanto
riguarda il regime della circolazione, non sono assimilabili
a merci.
4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il programma di cui al comma 1 del presente articolo
entro quindici giorni dalla sua approvazione è
inviato alle competenti commissioni parlamentari.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
2, lettere a) e b), del presente articolo è
riservata una somma non inferiore all'80 per cento
dello stanziamento di cui all'art.4, comma 1, della
presente legge.
7. Gli elaborati catalografici realizzati dal programma
di cui all'art.1 della presente legge e tutti quelli
precedentemente redatti dalle soprintendenze competenti
e dagli istituti centrali o comunque da essi validati,
costituiranno materiale documentale da allegarsi obbligatoriamente
ad ogni progetto di recupero di immobili o aree, di
singoli beni mobili, di complessi o collezioni e da
utilizzarsi per la redazione della strumentazione urbanistica.
Art.2.
1. Il programma di cui all'art.1 della presente legge
è attuato mediante progetti organici eventualmente
articolati in sottoprogetti.
2. I progetti esecutivi sono presentati dai competenti
organi centrali o periferici del Ministero per i beni
culturali e ambientali e, tramite questi, dalle regioni
e dai soggetti pubblici e privati, secondo le modalità,
i tempi e le procedure fissate nel decreto ministeriale
di approvazione del programma di cui all'art.1, comma
1, della presente legge.
3. I progetti prevederanno la utilizzazione dei beni
e dei risultati documentali e scientifici derivati
dall'art.15 della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria
1986)
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto
ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo,
il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali
e previa istruttoria da parte dei competenti istituti
centrale e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici,
approva nell'ambito degli stanziamenti stabiliti dal
programma per ciascuna finalità i progetti ritenuti
rispondenti alle finalità medesime.
5. L'elenco dei progetti approvati è inviato
alle competenti commissioni parlamentari.
Art.3.
1. Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente
articolo, possono essere stipulate apposite convenzioni
tra il Ministero per i beni culturali e ambientali
e idonei soggetti pubblici e privati.
2. Le convenzioni debbono prevedere l'impiego preferenziale
del personale che abbia svolto attività di catalogazione
od intervento sui beni culturali presso gli istituti
dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali
o nei progetti di cui all'art.15 della legge 28-2-1986,
n.41 (legge finanziaria 1986)
3. La direzione tecnico-scientifica dei progetti è
affidata ai competenti istituti centrali e agli organi
periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali,
avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di
università, di istituti di ricerca e di enti
specializzati, mediante apposite convenzioni.
4. L'istituto centrale per il catalogo e la documentazione
sovraintende e coordina la realizzazione dei progetti
di catalogazione del patrimonio ambientale, architettonico,
archeologico, artistico e storico ed etnografico. L'Istituto
centrale del restauro sovraintende e coordina la realizzazione
dei progetti per la formazione della carta conoscitiva
aggiornabile relativa alla situazione di rischio del
patrimonio e della banca dati nazionale. L'Istituto
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane
e per le informazioni bibliografiche e l'Istituto centrale
per la patologia del libro, nell'ambito delle rispettive
competenze, sovrintendono e coordinano la realizzazione
dei progetti concernenti i beni librari. L'Ufficio
centrale per i beni archivistici sovrintende e coordina
la realizzazione dei progetti relativi al patrimonio
archivistico.
5. Le regioni e gli altri enti ai fini della catalogazione
e inventariazione del proprio patrimonio culturale
possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero
per i beni culturali e ambientali.
Art.4.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1989, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Interventi per il
potenziamento delle attività di restauro, recupero,
valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale,
nonché per il finanziamento di progetti in attuazione
di piani paesistici regionali".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. La presente legge entra in vigore l'11 maggio 1990.
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