[Note's] CIRCOLARE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 5 AGOSTO 1991, N.244

(G.U. 16-8-1991, n.191)

PIANI DELLE NUOVE ISTITUZIONI DI SEZIONI DI SCUOLA MATERNA STATALE

L'art.3, comma 1, della legge 18-3-1968, n.444, dispone che: <<con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e considerate le richieste dei comuni>>.
La presente circolare disciplina in via permanente i criteri e la procedura da seguirsi per la formulazione dei piani provinciali delle proposte di nuove istituzioni sulla base delle quali viene determinato il piano annuale nazionale che si articola nella istituzione di nuove scuole e nella integrazione di scuole statali preesistenti.
Prima di elencare le diverse fasi della procedura, nonché i termini temporali per i singoli adempimenti, per quanto riguarda i criteri da seguire ai fini della formulazione delle proposte di nuove istituzioni per ciascun anno scolastico, si invitano le SS.LL. a tenere in particolare evidenza le seguenti raccomandazioni:
1) devono essere evitate proposte di istituzioni di sezioni per le quali non sia accertata la condizione di un numero sufficiente di iscrizioni che in ogni caso non devono essere al di sotto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni;
2) le scuole ordinate su una sola sezione possono essere istituite, secondo la prescrizione della legge 18-3-1968, n.444, soltanto nei centri minori per i quali non sia possibile provvedere con opportuni servizi di trasporto gratuito;
3) ove lo richieda la consistenza della popolazione scolastica, accertabile, tra l'altro, dal numero delle domande di iscrizione non accolte, le nuove sezioni devono essere destinate ad incrementare le scuole statali preesistenti;
4) ai fini dell'acquisizione di maggiori elementi di giudizio da parte di questo Ministero, deve essere provveduto a specificare se per le sezioni richieste sia prevista integrazione di bambini portatori di handicaps; nel caso di sezioni aggiuntive deve essere indicato se nelle sezioni preesistenti siano già iscritti soggetti handicappati e se per gli stessi sia presumibilmente prevista la frequenza anche per il successivo anno scolastico;
5) in ordine alle singole domande inoltrate dai comuni è indispensabile l'acquisizione del parere dei competenti direttori didattici i quali devono pronunciarsi sulla effettiva sussistenza, a loro giudizio, delle condizioni indispensabili ai fini della istituzione delle sezioni richieste. Allo scopo di fornire ai comuni ogni utile collaborazione, è opportuno che i direttori didattici assumano l'iniziativa, appena ricevuta la presente circolare, di segnalare ai comuni la necessità della istituzione di sezioni di scuole materne statali, per esigenze educative che altrimenti non troverebbero soddisfazione. Le SS.LL. provvederanno alla restituzione ai direttori didattici delle domande che risulteranno prive del motivato parere degli stessi, perché provvedano ad apporlo;
6) le notizie contenute nelle schede compilate dai comuni devono essere opportunamente controllate per quanto concerne:
a) il numero dei bambini in età prescolare residenti nell'intero territorio del comune e quanti di tali bambini risiedono nella zona in cui le nuove sezioni dovrebbero operare;
b) le scuole materne, statali e non statali, già esistenti nel comune e nella zona o località sede della nuova scuola e numero dei bambini ad esse iscritti;
c) la effettiva disponibilità dei locali indicati come sede delle istituende sezioni.
In proposito si sottolinea l'opportunità di prendere in considerazione come possibili sedi delle nuove sezioni i locali delle scuole elementari site in zone ove siasi verificato il decremento della popolazione scolastica.
Devesi altresì evidenziare la necessità che i pareri espressi dagli organi scolastici tengano conto delle realtà desumibili dalle documentazioni prodotte dai comuni e/o che l'eventuale espressione di giudizi contrastanti con gli elementi rilevabili dalle notizie contenute nelle schede dei comuni medesimi sia debitamente motivato;
7) nei casi in cui le sezioni richieste risultino in sostituzione di sezioni preesistenti non statali, deve essere espressamente manifestata e ampiamente motivata la volontà degli enti locali o degli altri enti di cessare l'attività;
8) relativamente all'orario di funzionamento delle istituende sezioni che deve essere indicato nel prospetto riassuntivo della priorità (allegato 2) si ricorda che ai fini dell'adozione dell'orario previsto dal primo comma dell'art.9 della legge n.463/1978 deve essere accertata la sussistenza delle condizioni indispensabili (es.: erogazione del servizio di refezione). Essa deve essere altresì assicurata per l'intera durata dell'anno scolastico.
Ciò premesso, si impartiscono le seguenti istruzioni in ordine alle procedure da seguirsi per la determinazione dei piani provinciali delle nuove istituzioni e ai termini per gli adempimenti, valevoli per ciascun anno scolastico.

Presentazione delle domande.
Posto che non è consentito il riferimento a domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti, le richieste dei comuni, debitamente documentate e indirizzate ai provveditori agli studi, devono pervenire entro e non oltre il 10 ottobre di ciascun anno ai direttori didattici.

Documentazione.
Alla domanda del sindaco, che richiede la istituzione delle sezioni di scuola materna statale devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia della deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la quale il comune si impegna a mettere a disposizione delle istituende sezioni locali adeguati e si impegna, altresì, alla assunzione degli oneri di competenza;
b) scheda di cui all'unità fac-simile debitamente compilata in ogni sua parte, da sottoscriversi dal sindaco, e con allegato l'elenco nominativo delle scuole non statali funzionanti nell'intero comune e nella zona della istituenda scuola;
c) pianta dei locali da adibirsi al funzionamento delle sezioni, la quale dovrà contenere l'indicazione delle destinazioni di ciascun vano, corredata dall'attestato di agibilità e dall'attestato di idoneità igienico-sanitaria rispettivamente rilasciati dall'ufficio tecnico e dall'ufficio sanitario del comune, nonché dal certificato di conformità alle norme di prevenzione degli incendi o il nulla-osta provvisorio di prevenzione degli incendi rilasciato dal comando provinciale vigili del fuoco.
Tali atti dovranno essere prodotti dai comuni anche nel caso di richiesta di istituzione di sezioni integrative.

Si omette il resto della circolare inerente i rapporti tra gli organismi scolastici.
Si omettono gli allegati in quanto riportati nella Gazzetta Ufficiale del 16-8-1991.




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