(G.U. 16-8-1991, n.191)
PIANI DELLE NUOVE ISTITUZIONI DI SEZIONI DI SCUOLA MATERNA STATALE
L'art.3, comma 1, della legge 18-3-1968, n.444, dispone
che: <<con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,
è determinato, distintamente per ciascuna provincia,
il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni
di scuole materne statali, su motivate proposte formulate
dai provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici
provinciali e considerate le richieste dei comuni>>.
Presentazione delle domande
Documentazione
La presente circolare disciplina in via permanente i
criteri e la procedura da seguirsi per la formulazione
dei piani provinciali delle proposte di nuove istituzioni
sulla base delle quali viene determinato il piano annuale
nazionale che si articola nella istituzione di nuove
scuole e nella integrazione di scuole statali preesistenti.
Prima di elencare le diverse fasi della procedura, nonché
i termini temporali per i singoli adempimenti, per
quanto riguarda i criteri da seguire ai fini della
formulazione delle proposte di nuove istituzioni per
ciascun anno scolastico, si invitano le SS.LL. a tenere
in particolare evidenza le seguenti raccomandazioni:
1) devono essere evitate proposte di istituzioni di
sezioni per le quali non sia accertata la condizione
di un numero sufficiente di iscrizioni che in ogni
caso non devono essere al di sotto dei limiti stabiliti
dalle vigenti disposizioni;
2) le scuole ordinate su una sola sezione possono essere
istituite, secondo la prescrizione della legge 18-3-1968,
n.444, soltanto nei centri minori per i quali non sia
possibile provvedere con opportuni servizi di trasporto
gratuito;
3) ove lo richieda la consistenza della popolazione
scolastica, accertabile, tra l'altro, dal numero delle
domande di iscrizione non accolte, le nuove sezioni
devono essere destinate ad incrementare le scuole statali
preesistenti;
4) ai fini dell'acquisizione di maggiori elementi di
giudizio da parte di questo Ministero, deve essere
provveduto a specificare se per le sezioni richieste
sia prevista integrazione di bambini portatori di handicaps;
nel caso di sezioni aggiuntive deve essere indicato
se nelle sezioni preesistenti siano già iscritti
soggetti handicappati e se per gli stessi sia presumibilmente
prevista la frequenza anche per il successivo anno
scolastico;
5) in ordine alle singole domande inoltrate dai comuni
è indispensabile l'acquisizione del parere dei
competenti direttori didattici i quali devono pronunciarsi
sulla effettiva sussistenza, a loro giudizio, delle
condizioni indispensabili ai fini della istituzione
delle sezioni richieste. Allo scopo di fornire ai comuni
ogni utile collaborazione, è opportuno che i
direttori didattici assumano l'iniziativa, appena ricevuta
la presente circolare, di segnalare ai comuni la necessità
della istituzione di sezioni di scuole materne statali,
per esigenze educative che altrimenti non troverebbero
soddisfazione. Le SS.LL. provvederanno alla restituzione
ai direttori didattici delle domande che risulteranno
prive del motivato parere degli stessi, perché
provvedano ad apporlo;
6) le notizie contenute nelle schede compilate dai comuni
devono essere opportunamente controllate per quanto
concerne:
a) il numero dei bambini in età prescolare residenti
nell'intero territorio del comune e quanti di tali
bambini risiedono nella zona in cui le nuove sezioni
dovrebbero operare;
b) le scuole materne, statali e non statali, già
esistenti nel comune e nella zona o località
sede della nuova scuola e numero dei bambini ad esse
iscritti;
c) la effettiva disponibilità dei locali indicati
come sede delle istituende sezioni.
In proposito si sottolinea l'opportunità di prendere
in considerazione come possibili sedi delle nuove sezioni
i locali delle scuole elementari site in zone ove siasi
verificato il decremento della popolazione scolastica.
Devesi altresì evidenziare la necessità
che i pareri espressi dagli organi scolastici tengano
conto delle realtà desumibili dalle documentazioni
prodotte dai comuni e/o che l'eventuale espressione
di giudizi contrastanti con gli elementi rilevabili
dalle notizie contenute nelle schede dei comuni medesimi
sia debitamente motivato;
7) nei casi in cui le sezioni richieste risultino in
sostituzione di sezioni preesistenti non statali, deve
essere espressamente manifestata e ampiamente motivata
la volontà degli enti locali o degli altri enti
di cessare l'attività;
8) relativamente all'orario di funzionamento delle istituende
sezioni che deve essere indicato nel prospetto riassuntivo
della priorità (allegato 2) si ricorda che ai
fini dell'adozione dell'orario previsto dal primo comma
dell'art.9 della legge n.463/1978 deve essere accertata
la sussistenza delle condizioni indispensabili (es.:
erogazione del servizio di refezione). Essa deve essere
altresì assicurata per l'intera durata dell'anno
scolastico.
Ciò premesso, si impartiscono le seguenti istruzioni
in ordine alle procedure da seguirsi per la determinazione
dei piani provinciali delle nuove istituzioni e ai
termini per gli adempimenti, valevoli per ciascun anno
scolastico.
Posto che non è consentito il riferimento a domande
e alle documentazioni già presentate negli anni
precedenti, le richieste dei comuni, debitamente documentate
e indirizzate ai provveditori agli studi, devono pervenire
entro e non oltre il 10 ottobre di ciascun anno ai
direttori didattici.
Alla domanda del sindaco, che richiede la istituzione
delle sezioni di scuola materna statale devono essere
allegati i seguenti documenti:
a) copia della deliberazione, divenuta esecutiva ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la quale
il comune si impegna a mettere a disposizione delle
istituende sezioni locali adeguati e si impegna, altresì,
alla assunzione degli oneri di competenza;
b) scheda di cui all'unità fac-simile debitamente
compilata in ogni sua parte, da sottoscriversi dal
sindaco, e con allegato l'elenco nominativo delle scuole
non statali funzionanti nell'intero comune e nella
zona della istituenda scuola;
c) pianta dei locali da adibirsi al funzionamento delle
sezioni, la quale dovrà contenere l'indicazione
delle destinazioni di ciascun vano, corredata dall'attestato
di agibilità e dall'attestato di idoneità
igienico-sanitaria rispettivamente rilasciati dall'ufficio
tecnico e dall'ufficio sanitario del comune, nonché
dal certificato di conformità alle norme di
prevenzione degli incendi o il nulla-osta provvisorio
di prevenzione degli incendi rilasciato dal comando
provinciale vigili del fuoco.
Tali atti dovranno essere prodotti dai comuni anche
nel caso di richiesta di istituzione di sezioni integrative.
Si omette il resto della circolare inerente i rapporti
tra gli organismi scolastici.
Si omettono gli allegati in quanto riportati nella Gazzetta
Ufficiale del 16-8-1991.
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