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CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 3 MAGGIO 1991 N.4REVISIONE GENERALE DELLA QUALIFICAZIONE, DELLA CLASSIFICAZIONE E DEL CLASSAMENTO DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
Con decreto ministeriale 18-3-1991 n.3/1003, l'Amministrazione 
del Catasto, in attuazione della norma contenuta nella 
legge 30-12-1989, n.427, è stata autorizzata 
a procedere alla revisione generale della qualificazione, 
della classificazione e del classamento del nuovo catasto 
edilizio urbano.
Detta revisione, resa necessaria dalle rilevanti e diffuse 
diversità venutesi a creare tra il classamento 
in atti e la realtà immobiliare, per effetto 
delle variazioni verificatesi nel tessuto socio-economico 
dei centri urbani, per il disposto dell'art.2 della 
precitata legge n.427/89, deve essere ultimata entro 
il 1993 e i relativi effetti dovranno avere efficacia 
entro due anni dalla predetta data e comunque non oltre 
il 1995.
Le operazioni di revisione in argomento, devono essere 
effettuate secondo la normativa vigente, richiamata 
dall'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 
29-9-1973, n.604, contenuta nel regio decreto 13-4-1939, 
n.652, convertito con modificazioni, dalla legge 11-8-1939, 
n.1249 e nel decreto del Presidente della Repubblica 
1-12-1949, n.1142, con le modificazioni indicate ai 
punto 3, 4 e 5 dell'art.2 della menzionata legge n.427/1989.
Si intende in proposito, compatibilmente con le modifiche 
normative e metodologiche introdotte sia con la legge 
n.427/89, che con la circolare n.2/90, all'Istruzione 
IV del nuovo catasto edilizio urbano, limitatamente 
comunque alle parti terza e quarta.
La predetta revisione, pertanto, si articolerà 
nelle seguenti fasi operative:
1) verifica della rispondenza della qualificazione presente 
negli atti, con eventuale integrazione dei vigenti 
quadri di categoria (con relative classi), o soppressione 
di alcune di esse, conformemente a quanto previsto 
dal paragrafo 7 dell'Istruzione IV (che deve intendersi 
così modificato in dipendenza della legge 427/89:
<<I tecnici incaricati delle operazioni di qualificazione 
dovranno attenersi rigorosamente alle norme risultanti 
dal quadro generale delle categorie.
Nei soli casi eccezionali in cui si riscontrano unità 
immobiliari aventi destinazione ordinaria e permanente 
non contemplata nel quadro stesso, ovvero aventi caratteristiche 
intrinseche del tutto singolari rispetto a quelle che 
ordinariamente individuano le unità immobiliari 
di uguale destinazione, potranno istituirsi altre categorie 
oltre quelle descritte nel quadro generale, potranno 
altresì eliminarsi categorie che non siano più 
rappresentate nella zona territoriale omogenea con 
sufficiente numerosità di casi in relazione 
alla categoria stessa.
Tali aggiunte o soppressioni devono essere approvate 
dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi 
Tecnici Erariali, la quale potrà dare al riguardo 
disposizione di carattere generale>>). Nel caso 
di istituzione di nuove categorie e relative classi, 
individuazione delle unità tipo conformemente 
a quanto previsto dal paragrafo 15 dell'Istruzione 
IV (che deve intendersi così modificato:
<<Per ogni categoria o classe si procederà 
alla scelta di unità tipo da servire come termine 
di confronto per il successivo classamento, e che perciò 
rivestano le caratteristiche delle unità immobiliari 
alle quali compete una determinata classe.
Saranno scelte, tra le altre, come unità tipo 
per la prima ed ultima classe, quelle per le quali 
si sono riscontrati i valori di minimo e massimo.
Nel determinare il numero delle unità da scegliersi 
come tipo per ogni classe, si terrà presente 
che devono scegliersi tipi per ciascun gruppo di unità 
immobiliari della classe avente distinte caratteristiche 
fisiche ed economiche e si seguirà il criterio 
di assumere, per ciascuno dei detti gruppi, un numero 
di unità tipo crescente con il crescere del 
numero dei comuni (o loro porzioni) compresi nella 
Zona Territoriale Omogenea, con la estensione del territorio 
e con la distribuzione più sparsa delle unità 
del gruppo nel territorio stesso e nella Zona Territoriale 
Omogenea>>);
2) determinazione dei nuovi quadri di classificazione;
3) determinazione delle tariffe nell'ambito dei nuovi 
quadri di classificazione;
4) esame ed approvazione dei nuovi quadri di qualificazione 
e classificazione e delle relative tariffe da parte 
delle Commissioni censuarie distrettuali e provinciali;
5) esecuzione della revisione del classamento delle 
unità immobiliari urbane, anche con l'ausilio 
di procedimenti informatici;
6) pubblicazione del nuovo classamento secondo i criteri 
di cui all'Istruzione per la conservazione del Catasto 
edilizio urbano mediante pubblicazione degli atti presso 
i comuni;
7) aggiornamento della base informativa, in modo da 
consentire l'entrata in vigore del nuovo classamento 
non oltre il 1995.
Nel procedere all'attuazione delle fasi operative suindicate, 
occorrerà rammentare che il nuovo classamento 
delle singole unità immobiliari urbane dovrà 
essere riferito alla Zona Territoriale Omogenea (che 
deve intendersi così modificato in dipendenza 
della legge 427/89:
<<Le operazioni di qualificazione e classificazione 
devono essere precedute dallo studio preliminare per 
la formazione delle zone territoriali omogenee.
Ciascuna zona territoriale può comprendere una 
porzione di comune, un solo comune o più comuni 
o loro porzioni.
Nel formare la zona territoriale omogenea si deve far 
riferimento alle caratteristiche socio-economiche dei 
comuni, nonché ai caratteri ambientali e di 
sviluppo edilizio degli stessi>>.) che ha assorbito 
(ai sensi dell'art.2 della legge n.427 del 30-12-1989) 
il concetto di preesistente Zona Censuaria; si dovrà 
pertanto, come verrà in seguito dettagliatamente 
esplicitato, sostituire ai quadri dei singoli comuni 
compresi nella stessa Zona Territoriale Omogenea, un 
unico quadro di categorie, classi e relative tariffe.
Prima di procedere alla dettagliata illustrazione sulle 
modalità operative della revisione del classamento, 
occorre osservare che in dipendenza del rinvio al 30 
settembre 1991 del termine già previsto al 31 
dicembre 1990 per il completamento delle operazioni 
inerenti alla revisione generale degli estimi, la fase 
operativa di cui al precedente punto 3, dovrà, 
ovviamente, essere iniziata successivamente alla conclusione 
dell'iter censuario in corso, di competenza della Commissione 
Censuaria Centrale, per i motivi che verranno specificati 
alla successiva fase 3.
Quanto sopra trova giustificazione nel contesto determinato 
dalla legge 427/89 ai sensi della quale la revisione 
degli estimi ha preceduto quella della qualificazione, 
classificazione e quindi del classamento. Pertanto 
le tariffe dei quadri di classificazione revisionati 
devono essere appunto strettamente correlate con quelle 
in corso di perequazione inerenti la revisione degli 
estimi in parola.
Va osservato infatti che in una organica procedura quale 
quella proposta a suo tempo dalla scrivente, illustrata 
in premessa nella circolare n.2/90, le fasi di revisione 
della classificazione e di revisione delle tariffe 
sarebbero dovute avvenire contestualmente, realizzando 
così un iter procedurale logicamente sequenziale.
Tanto premesso si procede ad illustrare ciascuna delle 
predette fasi in cui dovranno articolarsi le operazioni 
di revisione del classamento.
1) VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLA QUALIFICAZIONE IN ATTI E DEFINIZIONE DEI NUOVI QUADRI DI CATEGORIA
In occasione delle operazioni preliminari al classamento 
automatico gli Uffici hanno proceduto alla delimitazione 
delle Zone Territoriali Omogenee e tale delimitazione 
è stata ultimamente rivista e definita in sede 
di revisione generale degli estimi urbani.
Pertanto con la Zona Territoriale Omogenea si è 
inquadrata la realtà immobiliare del territorio 
in un insieme che presenta caratteri unificanti sia 
sotto il profilo socio-economico che oggettivo.
In via preliminare si dovrà però riscontrare 
l'opportunità di eliminare o inserire nuove 
categorie nei preesistenti prospetti di qualificazione 
dei singoli comuni appartenenti a ciascuna Zona territoriale 
omogenea.
In caso di inserimento di categorie, peraltro già 
presenti nel quadro nazionale, dovrà essere 
impostato uno specifico quadro provvisorio, tenendo 
presente che in tal caso il comune ove si rende necessario 
inserire tale categoria, diviene sussidiario al comune 
tipo della Zona per quella categoria stessa (altrimenti 
la categoria sarebbe già stata presente nel 
comune tipo o altro comune sussidiario).
Occorre poi considerare che l'attuale realtà 
edilizia presenta spesso tipologie costruttive rispondenti 
ad un diverso modo di utilizzazione degli spazi e delle 
unità immobiliari non più confrontabili 
con le tradizionali "unità tipo" proprie, 
della vigente suddivisione in categorie. E' il caso 
dei residences, dei mini appartamenti, delle multiproprietà, 
dei villaggi turistici, delle attrezzature sportive 
specifiche, dei posti macchina scoperti, dei posti 
barca nell'ambito dei porti turistici, delle grandi 
strutture di distribuzione di beni: per dette unità 
si è finora dovuto ricorrere ad un improprio 
utilizzo di categorie. Per ovviare a tale carenza è 
necessario procedere alla individuazione di nuove categorie, 
con le quali integrare l'attuale quadro nazionale di 
qualificazione, nell'ambito della normativa contenuta 
nel paragrafo 7 dell'Istruzione IV.
In merito si dovranno circoscrivere i casi in specie, 
riscontrandone il numero e la distribuzione territoriale 
provvedendo, ove ritenuti significativi, allo studio 
delle relative unità tipo, proponendo quindi 
categoria, classi e corrispondenti tariffe di reddito 
sulla base dei valori di mercato, riferiti al periodo 
economico 1988-1989, per ovvi motivi di omogeneità 
con le tariffe derivanti dalla revisione generale degli 
estimi in corso, nonché di quei saggi ritenuti 
rispondenti alle valutazioni economiche espresse dal 
mercato stesso.
Tali proposte di istituzione di nuove categorie dovranno 
essere poi sottoposte all'approvazione della scrivente 
Direzione Generale, che in merito sta conducendo specifiche 
ricerche e studi.
Contestualmente dovranno segnalarsi quelle categorie, 
in particolare nell'ambito del gruppo A, che allo stato 
attuale abbiano perso significato nell'individuare 
una specifica tipologia urbanistica, con riferimento 
anche alle entità di unità immobiliari 
rappresentate: in particolare dovranno segnalarsi quelle 
categorie che (ad eccezione delle A/1, A/8, A/9 e A/10) 
comprendono un minimo di unità inferiore al 
5% del totale della Zona Territoriale Omogenea.
In caso di eliminazione di categorie si renderà 
necessario poi inquadrare le unità immobiliari 
urbane, già inserite in dette categorie, nel 
quadro provvisorio di altra categoria, avendo sempre 
riguardo ai valori di mercato per l'attribuzione della 
classe.
Sia nel caso di integrazione che di soppressione, sarà 
cura degli uffici trasmettere alla scrivente, entro 
il 31 ottobre 1991, una sintetica relazione. Quanto 
sopra al fine di fornire elementi relativi ai gruppi 
di categorie da sottoporre a revisione nazionale della 
qualificazione.
2) DETERMINAZIONE DEI NUOVI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE
Come noto la classificazione consiste nel suddividere 
ogni Categoria in tante classi quanti sono i gradi 
apprezzabilmente diversi delle rispettive produttività.
Nel contesto attuale le diverse classi di merito vengono 
ad essere rappresentate, per i comuni tipo o sussidiari, 
dai <<valori provvisori>> assunti a base 
delle tariffe revisionate così come a suo tempo 
definiti con la circolare n.2/90; nonché da 
quelli studiati per le eventuali nuove categorie. I 
nuovi quadri di classificazione verranno pertanto di 
massima a coincidere con i quadri provvisori.
Per i comuni collegati i predetti quadri sono stati 
a suo tempo ricavati da quelli dei comuni tipo applicando 
il coefficiente <<k>> unicamente al valore 
massimo: gli altri valori sono stati definiti in diminuzione 
con riferimento al numero delle classi esistenti nel 
preesistente quadro di tariffa senza effettuare sul 
mercato immobiliare la ricerca di valori inferiori 
ed in particolare, quindi, dei valori minimi. Occorrerà 
pertanto verificare l'esistenza, ovviamente per i soli 
comuni collegati, di eventuali valori minimi significativamente 
inferiori a quelli calcolati in sede di revisione estimi; 
tale circostanza si ritiene possa ragionevolmente circoscriversi 
alle categorie che nei quadri preesistenti avevano 
attribuita la classe unica.
Espletata tale verifica, si procederà quindi, 
per ciascuna categoria e per ciascun comune collegato, 
al confronto tra le classi di merito espresse dal mercato 
e quelle presenti nel quadro delle tariffe revisionate: 
in caso di sovrabbondanza si procederà ad eliminare 
la classi superflue, partendo ovviamente dalla classe 
più alta e conservando comunque un intervallo 
mediamente pari al 15%. Al termine delle predette operazioni 
saranno stati definiti i quadri di classificazione 
per ciascun comune compreso nella specifica Zona territoriale 
omogenea.
3) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE NELL'AMBITO DEI NUOVI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE
Definiti nell'ambito di ciascuna Zona i nuovi quadri 
di classificazione per ciascun comune ad essa appartenente, 
si può procedere alla determinazione dell'unico 
quadro di classificazione per l'intera Zona Territoriale 
Omogenea, individuando le classi di merito della zona 
ed attribuendo a ciascuna di esse, tariffe prelevate 
dai quadri tariffari approvati, relativi ai comuni 
ricadenti nella zona in esame, secondo il procedimento 
che più avanti verrà illustrato dettagliatamente.
Nel contesto determinato dalla legge 427/89, ai sensi 
della quale la revisione degli estimi ha preceduto 
quella della qualificazione, classificazione e quindi 
del classamento, le tariffe dei quadri revisionati 
di classificazione debbono essere infatti strettamente 
correlate con quelle in corso di perequazione, scaturite 
dalla revisione generale degli estimi.
Pertanto i dipendenti Uffici, una volta pubblicate le 
tariffe revisionate, per l'attribuzione delle tariffe 
ai nuovi quadri di classificazione, riferiti a ciascuna 
Zona territoriale omogenea, dovranno attenersi ai seguenti 
passi procedurali:
a) per i comuni collegati conferma, ovvero rideterminazione 
dei quadri tariffari rispetto a quelli redatti in sede 
di revisione generale degli estimi qualora dalle indagini 
di mercato sia stata rilevata la necessità di 
apportare variazioni al numero delle classi in relazione 
ai valori riscontrati, come illustrato al precedente 
punto 2). In tale contesto dovrà essere applicata 
la procedura contemplata per i comuni tipo o sussidiari 
dalla circolare n.2/90, utilizzando sia i saggi dell'1%, 
2% o 3%, già fissati, sia eventuali ulteriori 
loro misure che dovessero essere adottate dalla Commissione 
censuaria centrale nel corso dell'attuale fase di perequazione 
delle tariffe, di cui sarà data tempestiva comunicazione 
agli uffici.
Le tariffe, rideterminate o meno, dovranno essere confrontate 
con quelle pubblicate e ricondotte ad esse, facendo 
coincidere le tariffe relative alle classi presenti 
nel nuovo quadro revisionato di classificazione con 
quelle più prossime presenti nel quadro pubblicato, 
di massima, più numerose;
b) per i comuni di studio o sussidiari effettuazione 
di procedura di confronto, analogamente a quanto operato 
per i comuni collegati.
Al termine delle operazioni di cui ai precedenti punti 
a) e b) per ciascuna Zona territoriale omogenea si 
disporrà di nuovi quadri comunali, revisionati 
nella classificazione, con tariffe inerenti le classi 
presenti nel quadro provvisorio definito in occasione 
della revisione generale degli estimi.
Si procederà quindi, per ciascuna categoria, 
alla formazione del quadro definitivo per le singole 
Zone Territoriali Omogenee operando nel modo seguente.
Nell'ambito dei singoli quadri comunali appartenenti 
alla zona si individueranno i valori tariffari massimo 
e minimo; i valori intermedi tra tali estremi saranno 
individuati tra quelli coincidenti (o più prossimi) 
con il valore di una classe di un comune comunque appartenente 
alla zona, con l'avvertenza che ciascun valore tariffario 
si discosti dal precedente di circa il 15%. Si verrà 
così a costituire, per ciascuna Zona territoriale 
omogenea e, nell'ambito di ciascuna di esse, per ciascuna 
categoria una serie numerica delimitata dai valori 
massimo e minimo, con scarti tra valori successivi 
quanto più possibile eguali tra loro.
4) ESAME DI APPROVAZIONE DEI NUOVI QUADRI DI QUALIFICAZIONE, DI CLASSIFICAZIONE E DELLA RELATIVE TARIFFE DA PARTE DELLE COMMISSIONI CENSUARIE DISTRETTUALI E PROVINCIALI
L'istituzione o la soppressione di categorie o di classi, 
trova la propria legittimazione con l'intervento delle 
Commissioni censuarie distrettuali e provinciali (artt. 
30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 
n.650/72).
Si rammenta che ai sensi del punto c) dell'art.32 del 
citato decreto del Presidente della Repubblica n.650/72, 
la Commissione censuaria centrale si sostituisce alle 
Commissioni censuarie provinciali che non abbiano adottato, 
nei termini stabiliti, le decisioni ad esse demandate 
dall'art.31 del medesimo decreto del Presidente della 
Repubblica.
Ai sensi del già citato art.30 del decreto del 
Presidente della Repubblica 650/72 le Commissioni censuarie 
distrettuali sono competenti all'esame e all'approvazione, 
per i comuni del proprio distretto, dei quadri delle 
categorie e classi; pertanto ove i comuni compresi 
nella Zona Territoriale Omogenea ricadano in più 
distretti censuari, sarà compito dei dipendenti 
Uffici sottoporre il prospetto della Zona Territoriale 
Omogenea a ciascuna Commissione censuaria distrettuale 
competente.
Si invitano inoltre gli uffici, ai sensi del primo comma 
dell'art.30 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica, a chiedere il concorso delle Commissioni 
censuarie distrettuali nelle operazioni di revisione 
di cui trattasi; sarà altresì cura degli 
Uffici interessare a riguardo le associazioni in campo 
edilizio nonché le specifiche categorie professionali.
5) ESECUZIONE DELLA REVISIONE DEL CLASSAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI URBANE
Definiti ed approvati i nuovi quadri di qualificazione 
e classificazione, con le relative rendite, si potrà 
procedere alle operazioni di revisione del classamento 
delle singole unità immobiliari urbane, in base 
ai quadri integrati.
In tale fase dovrà quindi verificarsi se il classamento 
in atti, a suo tempo attribuito a fabbricati di tipologia 
simile, ricadenti su ben delimitati comparti, sia omogeneo 
o presenti anomalie; detta omogeneità dovrà 
riferirsi alla categoria per quanto riguarda le caratteristiche 
tipologiche ed estrinseche (è bene al riguardo 
ricordare che ordinariamente la categoria è 
la stessa per tutte le unità immobiliari di 
un fabbricato, aventi la stessa destinazione economica), 
e dovrà riferirsi alla classe per quanto riguarda 
le caratteristiche intrinseche (in subordine, l'epoca 
di costruzione).
Sarà opportuno, a tal fine, ricercare sul territorio 
e per ciascuna Zona Territoriale Omogenea, quei comparti 
ove è riscontrabile una significativa omogeneità 
e procedere quindi alla loro delimitazione con riferimento 
alla mappa o alla toponomastica.
Si procederà poi ad un affinamento della ricerca 
in quei comparti ove si è riscontrata una particolare 
disomogeneità al fine di identificare, a livello 
di via, isolato o simili, raggruppamenti di edifici, 
costituenti insiemi affini.
Infine si dovranno delimitare, per una successiva puntuale 
analisi, quelle porzioni di territorio estremamente 
disomogenee, sia a livello di edificio che di singole 
unità immobiliari abitative, quali i centri 
storici, gli insediamenti a sviluppo spontaneo e simili.
Particolare attenzione sarà rivolta alle unità 
immobiliari il cui classamento sia stato fatto per 
parificazione a categoria diversa da quella di pertinenza, 
e alle unità immobiliari che presentino classamento 
anomalo o per difformità di apprezzamento in 
sede di accertamento originario, o per modificazioni 
successive.
Si evidenzia infine la opportunità di esaminare 
attentamente se sussistano specifiche situazioni che 
giustifichino la sopravvivenza della categoria A/6, 
in particolare per il classamento dei fabbricati rurali 
adibiti ad abitazione.
Infatti il decreto ministeriale di attuazione della 
legge n.165/90, nel richiamare la norma generale del 
catasto edilizio urbano, fa riferimento a criteri oggettivi 
di qualificazione (tipologia, caratteristiche estrinseche 
ed intrinseche) piuttosto che ad una surrettizia classificazione 
non consona allo spirito della legge stessa.
6) PUBBLICAZIONE DEL NUOVO CLASSAMENTO
La pubblicazione di cui trattasi avverrà secondo i criteri di cui all'Istruzione per la conservazione del Catasto edilizio urbano (G.U. n.250 del 25-10-1989), mediante pubblicazione degli atti presso i Comuni.
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