REVISIONE GENERALE DELLA QUALIFICAZIONE, DELLA CLASSIFICAZIONE E DEL CLASSAMENTO DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
Con decreto ministeriale 18-3-1991 n.3/1003, l'Amministrazione
del Catasto, in attuazione della norma contenuta nella
legge 30-12-1989, n.427, è stata autorizzata
a procedere alla revisione generale della qualificazione,
della classificazione e del classamento del nuovo catasto
edilizio urbano.
Detta revisione, resa necessaria dalle rilevanti e diffuse
diversità venutesi a creare tra il classamento
in atti e la realtà immobiliare, per effetto
delle variazioni verificatesi nel tessuto socio-economico
dei centri urbani, per il disposto dell'art.2 della
precitata legge n.427/89, deve essere ultimata entro
il 1993 e i relativi effetti dovranno avere efficacia
entro due anni dalla predetta data e comunque non oltre
il 1995.
Le operazioni di revisione in argomento, devono essere
effettuate secondo la normativa vigente, richiamata
dall'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica
29-9-1973, n.604, contenuta nel regio decreto 13-4-1939,
n.652, convertito con modificazioni, dalla legge 11-8-1939,
n.1249 e nel decreto del Presidente della Repubblica
1-12-1949, n.1142, con le modificazioni indicate ai
punto 3, 4 e 5 dell'art.2 della menzionata legge n.427/1989.
Si intende in proposito, compatibilmente con le modifiche
normative e metodologiche introdotte sia con la legge
n.427/89, che con la circolare n.2/90, all'Istruzione
IV del nuovo catasto edilizio urbano, limitatamente
comunque alle parti terza e quarta.
La predetta revisione, pertanto, si articolerà
nelle seguenti fasi operative:
1) verifica della rispondenza della qualificazione presente
negli atti, con eventuale integrazione dei vigenti
quadri di categoria (con relative classi), o soppressione
di alcune di esse, conformemente a quanto previsto
dal paragrafo 7 dell'Istruzione IV (che deve intendersi
così modificato in dipendenza della legge 427/89:
<<I tecnici incaricati delle operazioni di qualificazione
dovranno attenersi rigorosamente alle norme risultanti
dal quadro generale delle categorie.
Nei soli casi eccezionali in cui si riscontrano unità
immobiliari aventi destinazione ordinaria e permanente
non contemplata nel quadro stesso, ovvero aventi caratteristiche
intrinseche del tutto singolari rispetto a quelle che
ordinariamente individuano le unità immobiliari
di uguale destinazione, potranno istituirsi altre categorie
oltre quelle descritte nel quadro generale, potranno
altresì eliminarsi categorie che non siano più
rappresentate nella zona territoriale omogenea con
sufficiente numerosità di casi in relazione
alla categoria stessa.
Tali aggiunte o soppressioni devono essere approvate
dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi
Tecnici Erariali, la quale potrà dare al riguardo
disposizione di carattere generale>>). Nel caso
di istituzione di nuove categorie e relative classi,
individuazione delle unità tipo conformemente
a quanto previsto dal paragrafo 15 dell'Istruzione
IV (che deve intendersi così modificato:
<<Per ogni categoria o classe si procederà
alla scelta di unità tipo da servire come termine
di confronto per il successivo classamento, e che perciò
rivestano le caratteristiche delle unità immobiliari
alle quali compete una determinata classe.
Saranno scelte, tra le altre, come unità tipo
per la prima ed ultima classe, quelle per le quali
si sono riscontrati i valori di minimo e massimo.
Nel determinare il numero delle unità da scegliersi
come tipo per ogni classe, si terrà presente
che devono scegliersi tipi per ciascun gruppo di unità
immobiliari della classe avente distinte caratteristiche
fisiche ed economiche e si seguirà il criterio
di assumere, per ciascuno dei detti gruppi, un numero
di unità tipo crescente con il crescere del
numero dei comuni (o loro porzioni) compresi nella
Zona Territoriale Omogenea, con la estensione del territorio
e con la distribuzione più sparsa delle unità
del gruppo nel territorio stesso e nella Zona Territoriale
Omogenea>>);
2) determinazione dei nuovi quadri di classificazione;
3) determinazione delle tariffe nell'ambito dei nuovi
quadri di classificazione;
4) esame ed approvazione dei nuovi quadri di qualificazione
e classificazione e delle relative tariffe da parte
delle Commissioni censuarie distrettuali e provinciali;
5) esecuzione della revisione del classamento delle
unità immobiliari urbane, anche con l'ausilio
di procedimenti informatici;
6) pubblicazione del nuovo classamento secondo i criteri
di cui all'Istruzione per la conservazione del Catasto
edilizio urbano mediante pubblicazione degli atti presso
i comuni;
7) aggiornamento della base informativa, in modo da
consentire l'entrata in vigore del nuovo classamento
non oltre il 1995.
Nel procedere all'attuazione delle fasi operative suindicate,
occorrerà rammentare che il nuovo classamento
delle singole unità immobiliari urbane dovrà
essere riferito alla Zona Territoriale Omogenea (che
deve intendersi così modificato in dipendenza
della legge 427/89:
<<Le operazioni di qualificazione e classificazione
devono essere precedute dallo studio preliminare per
la formazione delle zone territoriali omogenee.
Ciascuna zona territoriale può comprendere una
porzione di comune, un solo comune o più comuni
o loro porzioni.
Nel formare la zona territoriale omogenea si deve far
riferimento alle caratteristiche socio-economiche dei
comuni, nonché ai caratteri ambientali e di
sviluppo edilizio degli stessi>>.) che ha assorbito
(ai sensi dell'art.2 della legge n.427 del 30-12-1989)
il concetto di preesistente Zona Censuaria; si dovrà
pertanto, come verrà in seguito dettagliatamente
esplicitato, sostituire ai quadri dei singoli comuni
compresi nella stessa Zona Territoriale Omogenea, un
unico quadro di categorie, classi e relative tariffe.
Prima di procedere alla dettagliata illustrazione sulle
modalità operative della revisione del classamento,
occorre osservare che in dipendenza del rinvio al 30
settembre 1991 del termine già previsto al 31
dicembre 1990 per il completamento delle operazioni
inerenti alla revisione generale degli estimi, la fase
operativa di cui al precedente punto 3, dovrà,
ovviamente, essere iniziata successivamente alla conclusione
dell'iter censuario in corso, di competenza della Commissione
Censuaria Centrale, per i motivi che verranno specificati
alla successiva fase 3.
Quanto sopra trova giustificazione nel contesto determinato
dalla legge 427/89 ai sensi della quale la revisione
degli estimi ha preceduto quella della qualificazione,
classificazione e quindi del classamento. Pertanto
le tariffe dei quadri di classificazione revisionati
devono essere appunto strettamente correlate con quelle
in corso di perequazione inerenti la revisione degli
estimi in parola.
Va osservato infatti che in una organica procedura quale
quella proposta a suo tempo dalla scrivente, illustrata
in premessa nella circolare n.2/90, le fasi di revisione
della classificazione e di revisione delle tariffe
sarebbero dovute avvenire contestualmente, realizzando
così un iter procedurale logicamente sequenziale.
Tanto premesso si procede ad illustrare ciascuna delle
predette fasi in cui dovranno articolarsi le operazioni
di revisione del classamento.
1) VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLA QUALIFICAZIONE IN ATTI E DEFINIZIONE DEI NUOVI QUADRI DI CATEGORIA
In occasione delle operazioni preliminari al classamento
automatico gli Uffici hanno proceduto alla delimitazione
delle Zone Territoriali Omogenee e tale delimitazione
è stata ultimamente rivista e definita in sede
di revisione generale degli estimi urbani.
Pertanto con la Zona Territoriale Omogenea si è
inquadrata la realtà immobiliare del territorio
in un insieme che presenta caratteri unificanti sia
sotto il profilo socio-economico che oggettivo.
In via preliminare si dovrà però riscontrare
l'opportunità di eliminare o inserire nuove
categorie nei preesistenti prospetti di qualificazione
dei singoli comuni appartenenti a ciascuna Zona territoriale
omogenea.
In caso di inserimento di categorie, peraltro già
presenti nel quadro nazionale, dovrà essere
impostato uno specifico quadro provvisorio, tenendo
presente che in tal caso il comune ove si rende necessario
inserire tale categoria, diviene sussidiario al comune
tipo della Zona per quella categoria stessa (altrimenti
la categoria sarebbe già stata presente nel
comune tipo o altro comune sussidiario).
Occorre poi considerare che l'attuale realtà
edilizia presenta spesso tipologie costruttive rispondenti
ad un diverso modo di utilizzazione degli spazi e delle
unità immobiliari non più confrontabili
con le tradizionali "unità tipo" proprie,
della vigente suddivisione in categorie. E' il caso
dei residences, dei mini appartamenti, delle multiproprietà,
dei villaggi turistici, delle attrezzature sportive
specifiche, dei posti macchina scoperti, dei posti
barca nell'ambito dei porti turistici, delle grandi
strutture di distribuzione di beni: per dette unità
si è finora dovuto ricorrere ad un improprio
utilizzo di categorie. Per ovviare a tale carenza è
necessario procedere alla individuazione di nuove categorie,
con le quali integrare l'attuale quadro nazionale di
qualificazione, nell'ambito della normativa contenuta
nel paragrafo 7 dell'Istruzione IV.
In merito si dovranno circoscrivere i casi in specie,
riscontrandone il numero e la distribuzione territoriale
provvedendo, ove ritenuti significativi, allo studio
delle relative unità tipo, proponendo quindi
categoria, classi e corrispondenti tariffe di reddito
sulla base dei valori di mercato, riferiti al periodo
economico 1988-1989, per ovvi motivi di omogeneità
con le tariffe derivanti dalla revisione generale degli
estimi in corso, nonché di quei saggi ritenuti
rispondenti alle valutazioni economiche espresse dal
mercato stesso.
Tali proposte di istituzione di nuove categorie dovranno
essere poi sottoposte all'approvazione della scrivente
Direzione Generale, che in merito sta conducendo specifiche
ricerche e studi.
Contestualmente dovranno segnalarsi quelle categorie,
in particolare nell'ambito del gruppo A, che allo stato
attuale abbiano perso significato nell'individuare
una specifica tipologia urbanistica, con riferimento
anche alle entità di unità immobiliari
rappresentate: in particolare dovranno segnalarsi quelle
categorie che (ad eccezione delle A/1, A/8, A/9 e A/10)
comprendono un minimo di unità inferiore al
5% del totale della Zona Territoriale Omogenea.
In caso di eliminazione di categorie si renderà
necessario poi inquadrare le unità immobiliari
urbane, già inserite in dette categorie, nel
quadro provvisorio di altra categoria, avendo sempre
riguardo ai valori di mercato per l'attribuzione della
classe.
Sia nel caso di integrazione che di soppressione, sarà
cura degli uffici trasmettere alla scrivente, entro
il 31 ottobre 1991, una sintetica relazione. Quanto
sopra al fine di fornire elementi relativi ai gruppi
di categorie da sottoporre a revisione nazionale della
qualificazione.
2) DETERMINAZIONE DEI NUOVI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE
Come noto la classificazione consiste nel suddividere
ogni Categoria in tante classi quanti sono i gradi
apprezzabilmente diversi delle rispettive produttività.
Nel contesto attuale le diverse classi di merito vengono
ad essere rappresentate, per i comuni tipo o sussidiari,
dai <<valori provvisori>> assunti a base
delle tariffe revisionate così come a suo tempo
definiti con la circolare n.2/90; nonché da
quelli studiati per le eventuali nuove categorie. I
nuovi quadri di classificazione verranno pertanto di
massima a coincidere con i quadri provvisori.
Per i comuni collegati i predetti quadri sono stati
a suo tempo ricavati da quelli dei comuni tipo applicando
il coefficiente <<k>> unicamente al valore
massimo: gli altri valori sono stati definiti in diminuzione
con riferimento al numero delle classi esistenti nel
preesistente quadro di tariffa senza effettuare sul
mercato immobiliare la ricerca di valori inferiori
ed in particolare, quindi, dei valori minimi. Occorrerà
pertanto verificare l'esistenza, ovviamente per i soli
comuni collegati, di eventuali valori minimi significativamente
inferiori a quelli calcolati in sede di revisione estimi;
tale circostanza si ritiene possa ragionevolmente circoscriversi
alle categorie che nei quadri preesistenti avevano
attribuita la classe unica.
Espletata tale verifica, si procederà quindi,
per ciascuna categoria e per ciascun comune collegato,
al confronto tra le classi di merito espresse dal mercato
e quelle presenti nel quadro delle tariffe revisionate:
in caso di sovrabbondanza si procederà ad eliminare
la classi superflue, partendo ovviamente dalla classe
più alta e conservando comunque un intervallo
mediamente pari al 15%. Al termine delle predette operazioni
saranno stati definiti i quadri di classificazione
per ciascun comune compreso nella specifica Zona territoriale
omogenea.
3) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE NELL'AMBITO DEI NUOVI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE
Definiti nell'ambito di ciascuna Zona i nuovi quadri
di classificazione per ciascun comune ad essa appartenente,
si può procedere alla determinazione dell'unico
quadro di classificazione per l'intera Zona Territoriale
Omogenea, individuando le classi di merito della zona
ed attribuendo a ciascuna di esse, tariffe prelevate
dai quadri tariffari approvati, relativi ai comuni
ricadenti nella zona in esame, secondo il procedimento
che più avanti verrà illustrato dettagliatamente.
Nel contesto determinato dalla legge 427/89, ai sensi
della quale la revisione degli estimi ha preceduto
quella della qualificazione, classificazione e quindi
del classamento, le tariffe dei quadri revisionati
di classificazione debbono essere infatti strettamente
correlate con quelle in corso di perequazione, scaturite
dalla revisione generale degli estimi.
Pertanto i dipendenti Uffici, una volta pubblicate le
tariffe revisionate, per l'attribuzione delle tariffe
ai nuovi quadri di classificazione, riferiti a ciascuna
Zona territoriale omogenea, dovranno attenersi ai seguenti
passi procedurali:
a) per i comuni collegati conferma, ovvero rideterminazione
dei quadri tariffari rispetto a quelli redatti in sede
di revisione generale degli estimi qualora dalle indagini
di mercato sia stata rilevata la necessità di
apportare variazioni al numero delle classi in relazione
ai valori riscontrati, come illustrato al precedente
punto 2). In tale contesto dovrà essere applicata
la procedura contemplata per i comuni tipo o sussidiari
dalla circolare n.2/90, utilizzando sia i saggi dell'1%,
2% o 3%, già fissati, sia eventuali ulteriori
loro misure che dovessero essere adottate dalla Commissione
censuaria centrale nel corso dell'attuale fase di perequazione
delle tariffe, di cui sarà data tempestiva comunicazione
agli uffici.
Le tariffe, rideterminate o meno, dovranno essere confrontate
con quelle pubblicate e ricondotte ad esse, facendo
coincidere le tariffe relative alle classi presenti
nel nuovo quadro revisionato di classificazione con
quelle più prossime presenti nel quadro pubblicato,
di massima, più numerose;
b) per i comuni di studio o sussidiari effettuazione
di procedura di confronto, analogamente a quanto operato
per i comuni collegati.
Al termine delle operazioni di cui ai precedenti punti
a) e b) per ciascuna Zona territoriale omogenea si
disporrà di nuovi quadri comunali, revisionati
nella classificazione, con tariffe inerenti le classi
presenti nel quadro provvisorio definito in occasione
della revisione generale degli estimi.
Si procederà quindi, per ciascuna categoria,
alla formazione del quadro definitivo per le singole
Zone Territoriali Omogenee operando nel modo seguente.
Nell'ambito dei singoli quadri comunali appartenenti
alla zona si individueranno i valori tariffari massimo
e minimo; i valori intermedi tra tali estremi saranno
individuati tra quelli coincidenti (o più prossimi)
con il valore di una classe di un comune comunque appartenente
alla zona, con l'avvertenza che ciascun valore tariffario
si discosti dal precedente di circa il 15%. Si verrà
così a costituire, per ciascuna Zona territoriale
omogenea e, nell'ambito di ciascuna di esse, per ciascuna
categoria una serie numerica delimitata dai valori
massimo e minimo, con scarti tra valori successivi
quanto più possibile eguali tra loro.
4) ESAME DI APPROVAZIONE DEI NUOVI QUADRI DI QUALIFICAZIONE, DI CLASSIFICAZIONE E DELLA RELATIVE TARIFFE DA PARTE DELLE COMMISSIONI CENSUARIE DISTRETTUALI E PROVINCIALI
L'istituzione o la soppressione di categorie o di classi,
trova la propria legittimazione con l'intervento delle
Commissioni censuarie distrettuali e provinciali (artt.
30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica
n.650/72).
Si rammenta che ai sensi del punto c) dell'art.32 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.650/72,
la Commissione censuaria centrale si sostituisce alle
Commissioni censuarie provinciali che non abbiano adottato,
nei termini stabiliti, le decisioni ad esse demandate
dall'art.31 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica.
Ai sensi del già citato art.30 del decreto del
Presidente della Repubblica 650/72 le Commissioni censuarie
distrettuali sono competenti all'esame e all'approvazione,
per i comuni del proprio distretto, dei quadri delle
categorie e classi; pertanto ove i comuni compresi
nella Zona Territoriale Omogenea ricadano in più
distretti censuari, sarà compito dei dipendenti
Uffici sottoporre il prospetto della Zona Territoriale
Omogenea a ciascuna Commissione censuaria distrettuale
competente.
Si invitano inoltre gli uffici, ai sensi del primo comma
dell'art.30 del citato decreto del Presidente della
Repubblica, a chiedere il concorso delle Commissioni
censuarie distrettuali nelle operazioni di revisione
di cui trattasi; sarà altresì cura degli
Uffici interessare a riguardo le associazioni in campo
edilizio nonché le specifiche categorie professionali.
5) ESECUZIONE DELLA REVISIONE DEL CLASSAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI URBANE
Definiti ed approvati i nuovi quadri di qualificazione
e classificazione, con le relative rendite, si potrà
procedere alle operazioni di revisione del classamento
delle singole unità immobiliari urbane, in base
ai quadri integrati.
In tale fase dovrà quindi verificarsi se il classamento
in atti, a suo tempo attribuito a fabbricati di tipologia
simile, ricadenti su ben delimitati comparti, sia omogeneo
o presenti anomalie; detta omogeneità dovrà
riferirsi alla categoria per quanto riguarda le caratteristiche
tipologiche ed estrinseche (è bene al riguardo
ricordare che ordinariamente la categoria è
la stessa per tutte le unità immobiliari di
un fabbricato, aventi la stessa destinazione economica),
e dovrà riferirsi alla classe per quanto riguarda
le caratteristiche intrinseche (in subordine, l'epoca
di costruzione).
Sarà opportuno, a tal fine, ricercare sul territorio
e per ciascuna Zona Territoriale Omogenea, quei comparti
ove è riscontrabile una significativa omogeneità
e procedere quindi alla loro delimitazione con riferimento
alla mappa o alla toponomastica.
Si procederà poi ad un affinamento della ricerca
in quei comparti ove si è riscontrata una particolare
disomogeneità al fine di identificare, a livello
di via, isolato o simili, raggruppamenti di edifici,
costituenti insiemi affini.
Infine si dovranno delimitare, per una successiva puntuale
analisi, quelle porzioni di territorio estremamente
disomogenee, sia a livello di edificio che di singole
unità immobiliari abitative, quali i centri
storici, gli insediamenti a sviluppo spontaneo e simili.
Particolare attenzione sarà rivolta alle unità
immobiliari il cui classamento sia stato fatto per
parificazione a categoria diversa da quella di pertinenza,
e alle unità immobiliari che presentino classamento
anomalo o per difformità di apprezzamento in
sede di accertamento originario, o per modificazioni
successive.
Si evidenzia infine la opportunità di esaminare
attentamente se sussistano specifiche situazioni che
giustifichino la sopravvivenza della categoria A/6,
in particolare per il classamento dei fabbricati rurali
adibiti ad abitazione.
Infatti il decreto ministeriale di attuazione della
legge n.165/90, nel richiamare la norma generale del
catasto edilizio urbano, fa riferimento a criteri oggettivi
di qualificazione (tipologia, caratteristiche estrinseche
ed intrinseche) piuttosto che ad una surrettizia classificazione
non consona allo spirito della legge stessa.
6) PUBBLICAZIONE DEL NUOVO CLASSAMENTO
La pubblicazione di cui trattasi avverrà secondo i criteri di cui all'Istruzione per la conservazione del Catasto edilizio urbano (G.U. n.250 del 25-10-1989), mediante pubblicazione degli atti presso i Comuni.
(c) 1996 Note's