RIVENDITA DI TABACCHI E GENERI PER IL FUMO.
Con circolare n.42 del 17-12-1986, al punto 12 è
stato chiarito che <<i negozi di profumeria,
di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano
unicamente nel punto 87 del D.M. 16-2-1982 qualora
superino i 400 mq. di superficie lorda comprensiva
dei servizi e depositi>>.
Per analogia si chiarisce che anche le rivendite di
tabacchi ed articoli per il fumo in genere (fiammiferi,
ricariche per accendini, ecc.) sono soggette ai controlli
antincendi, ai sensi del punto 87 del D.M. 16-2-1982,
qualora i relativi locali superino i 400 mq. di superficie
lorda comprensiva di servizi e depositi.
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