REGOLARITA' DOCUMENTALE DELLE DOMANDE DI VOLTURE APPLICABILITA' LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241
E' stato chiesto da taluni Uffici e da rappresentanti
di categorie interessate se con l'entrata in vigore
della legge 7-8-1990, n.241, in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, permanga o meno l'obbligo di allegare
i certificati catastali alle domande di volture, al
precipuo scopo già acquisiti dagli utenti ai
sensi dell'art.4 del D.P.R. 26-10-1972, n.650 e dell'art.4
(obblighi dei notai e dei pubblici ufficiali ai fini
delle volture) della legge 1-10-1969, n.679.
La scrivente, pur ritenendo necessario continuare a
produrre la predetta certificazione, ha ravvisato l'esigenza
di una maggiore certezza interpretativa delle norme
in argomento acquisendo al riguardo il competente parere
dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Finanze
che è stato comunicato con nota prot. n.1202/U.L.
del 29-9-1991, di cui si trascrive il contenuto:
<<In riferimento alla richiesta di parere, formulata
con nota n.3/1876 del 10-6-1991, si osserva che le
disposizioni recate dall'art.18 della legge 7-8-1990,
n.241, si riferiscono, come risulta espressamente dal
primo comma dello stesso articolo, alla produzione
agli organi della pubblica amministrazione, da parte
dei cittadini, di atti e documenti (nonché alla
formazione, al rilascio, alla conservazione degli stessi
da parte della pubblica amministrazione) di cui alla
legge 4-1-1968, n.15. Trattasi, come risulta dagli
artt. da 2 a 10 della predetta legge n.15 del 1968
di atti e documenti relativi a fatti, stati o qualità
personale per i quali sono previste dichiarazioni sostitutive
o accertamenti d'ufficio. E' indubbio che anche le
disposizioni contenute nei commi secondo e terzo del
predetto art.18 della legge n.241 del 1990, relative
all'acquisizione d'ufficio dei documenti già
in possesso dell'amministrazione precedente o all'accertamento
d'ufficio dei fatti, stati o qualità che l'amministrazione
è tenuta a certificare, riguardino fatti, stati
e qualità personali del soggetto interessato.
La normativa di cui all'art.4 del D.P.R. 26-10-1972,
n.650 che, in tema di volture catastali (conseguiti
ad atti traslativi o a denunce di successione di immobili)
prevede che le relative domande devono essere corredate
di specifica documentazione, non riguarda la materia
disciplinata dalla legge n.15 del 1968, in quanto non
si riferisce a documentazione amministrativa comprovante
il possesso di stati e qualità personali, ma
a certificazione attestante gli estremi di individuazione
in catasto di immobili. Va altresì considerato
che al riguardo il predetto decreto n.650 del 1972
non fa alcun espresso rinvio alla disciplina prevista
dalla menzionata legge n.15 del 1968.
Si ritiene, pertanto, che l'obbligo di allegare alle
domande di voltura i relativi certificati catastali
deve ritenersi tuttora in vigore non essendo consentita
in materia di certificazione catastale l'acquisizione
o l'accertamento d'ufficio di cui all'art.18 della
legge 7-8-1990, n.241>>.
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