[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 13 SETTEMBRE 1991 N.7

REGOLARITA' DOCUMENTALE DELLE DOMANDE DI VOLTURE APPLICABILITA' LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241

E' stato chiesto da taluni Uffici e da rappresentanti di categorie interessate se con l'entrata in vigore della legge 7-8-1990, n.241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, permanga o meno l'obbligo di allegare i certificati catastali alle domande di volture, al precipuo scopo già acquisiti dagli utenti ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 26-10-1972, n.650 e dell'art.4 (obblighi dei notai e dei pubblici ufficiali ai fini delle volture) della legge 1-10-1969, n.679.
La scrivente, pur ritenendo necessario continuare a produrre la predetta certificazione, ha ravvisato l'esigenza di una maggiore certezza interpretativa delle norme in argomento acquisendo al riguardo il competente parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Finanze che è stato comunicato con nota prot. n.1202/U.L. del 29-9-1991, di cui si trascrive il contenuto:
<<In riferimento alla richiesta di parere, formulata con nota n.3/1876 del 10-6-1991, si osserva che le disposizioni recate dall'art.18 della legge 7-8-1990, n.241, si riferiscono, come risulta espressamente dal primo comma dello stesso articolo, alla produzione agli organi della pubblica amministrazione, da parte dei cittadini, di atti e documenti (nonché alla formazione, al rilascio, alla conservazione degli stessi da parte della pubblica amministrazione) di cui alla legge 4-1-1968, n.15. Trattasi, come risulta dagli artt. da 2 a 10 della predetta legge n.15 del 1968 di atti e documenti relativi a fatti, stati o qualità personale per i quali sono previste dichiarazioni sostitutive o accertamenti d'ufficio. E' indubbio che anche le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo del predetto art.18 della legge n.241 del 1990, relative all'acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso dell'amministrazione precedente o all'accertamento d'ufficio dei fatti, stati o qualità che l'amministrazione è tenuta a certificare, riguardino fatti, stati e qualità personali del soggetto interessato.
La normativa di cui all'art.4 del D.P.R. 26-10-1972, n.650 che, in tema di volture catastali (conseguiti ad atti traslativi o a denunce di successione di immobili) prevede che le relative domande devono essere corredate di specifica documentazione, non riguarda la materia disciplinata dalla legge n.15 del 1968, in quanto non si riferisce a documentazione amministrativa comprovante il possesso di stati e qualità personali, ma a certificazione attestante gli estremi di individuazione in catasto di immobili. Va altresì considerato che al riguardo il predetto decreto n.650 del 1972 non fa alcun espresso rinvio alla disciplina prevista dalla menzionata legge n.15 del 1968.
Si ritiene, pertanto, che l'obbligo di allegare alle domande di voltura i relativi certificati catastali deve ritenersi tuttora in vigore non essendo consentita in materia di certificazione catastale l'acquisizione o l'accertamento d'ufficio di cui all'art.18 della legge 7-8-1990, n.241>>.




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