[Note's] DECRETO LEGISLATIVO 27 SETTEMBRE 1991, N.311 (stralcio)

(G.U.4-10-1991, n.233)

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N.87/404/CEE E N.90/488/CEE IN MATERIA DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE, A NORMA DELL'ART.56 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.428.

(Si riportano solo gli articoli di interesse generale e tecnico)

Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto si applica ai recipienti saldati fabbricati in serie, soggetti ad una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinati a contenere aria o azoto e non destinati ad essere esposti alla fiamma, di seguito indicati come "recipienti" e aventi le seguenti caratteristiche:
a) le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;
b) il recipiente è costituito:
- da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l'interno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica;
- oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;
c) la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l;
d) la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a -50oC e la temperatura massima di esercizio non deve essere superiore a 300oC per i recipienti in acciaio e 100oC per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i recipienti appositamente previsti per impieghi nucleari la cui difettosità può causare una emissione di radioattività, quelli appositamente previsti per l'installazione o la propulsione di navi o aeromobili, nonchè gli estintori.

Art.2 CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO E L'UTILIZZAZIONE
1. E' consentita l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la utilizzazione dei recipienti, purchè, a seguito di corretta installazione, di manutenzione adeguata e di impieghi conformi alla loro destinazione, non compromettano la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni.
2. Dal 1o luglio 1992 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei recipienti sono condizionate al rispetto delle prescrizioni degli articoli seguenti.

Art.3 REQUISITI DI SICUREZZA
1. I recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato I.
2. I recipienti il cui prodotto PS x V è inferiore o pari a 50 bar x l devono essere fabbricati secondo le norme di cui al titolo I del regio decreto 12-5-1927, n.824, e successive modifiche e integrazioni, e devono recare le iscrizioni previste al punto 1 dell'allegato II, eccetto il marchio CE di cui all'art.4.
3. E' consentita l'immissione sul mercato dei recipienti di cui al secondo comma fabbricati negli Stati membri della CEE secondo le regole ivi vigenti e che rechino le iscrizioni previste dal medesimo secondo comma.

Art.4 MARCHIO CE
1. I recipienti di cui all'art.3, comma 1, possono essere commercializzati solo se muniti del marchio CE, apposto con le modalità di cui agli artt.10 e 12.
2. Il marchio CE è costituito dalla sigla "CE", dalle ultime due cifre dell'anno di costruzione e dal numero distintivo dell'organismo di controllo di cui all'art.7.
3. Il marchio CE, nonchè le iscrizioni previste dal punto 1 dell'allegato II devono essere apposti in modo visibile sul recipiente o su una targhetta su di esso fissata in modo inamovibile.

Art.5 PRESUNZIONE DI CONFORMITA'
1. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I i recipienti, muniti del marchio CE, fabbricati in conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono norme armonizzate comunitarie.
2. Per quanto riguarda i recipienti fabbricati in Italia, le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono emanate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. Si presumono ugualmente conformi ai requisiti essenziali di sicurezza quei recipienti per i quali il fabbricante non ha applicato in tutto o in parte le norme di cui al comma 2 purchè, in ogni caso, il modello del recipiente a pressione abbia ricevuto un attestato di certificazione CE secondo le procedure di cui all'art.9.

Art.6 MISURE AMMINISTRATIVE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE E DEI BENI
1. Nel caso in cui un recipiente, munito del marchio CE ed usato conformemente alla propria destinazione, possa compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con decreto motivato e, qualora vi sia segnalazione da parte di altre amministrazioni, di concerto con i Ministeri competenti, all'adozione di ogni misura utile per l'eventuale ritiro, o per la proibizione o la limitazione di immissione sul mercato. Il provvedimento è notificato immediatamente agli interessati e deve contenere l'indicazione dei mezzi di ricorso. Di esso viene data comunicazione motivata alla Commissione ed agli Stati membri della CEE, per il tramite del Ministero degli affari esteri. - omissis

Artt.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 si omettono in quanto relativi alle procedure per la certificazione CE.

Art.15 SANZIONI
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, o il suo mandatario, che appone il marchio CE indebitamente è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. Chiunque appone sui recipienti marchi o iscrizioni che possano creare confusione col marchio CE è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000, salvo che il fatto costituisca reato.
3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti di marchio CE e delle iscrizioni previste dall'art.3, commi 2 e 3, è punito con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 20.000.000.

Art.16 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il 5 ottobre 1991.

ALLEGATO II

1. MARCHIO CE E ISCRIZIONI
Il recipiente o la targhetta segnaletica deve recare il marchio CE previsto all'art.4 e le seguenti iscrizioni:
- pressione massima di esercizio PS in bar
- temperatura massima di esercizio Tmax in oC
- temperatura minima di esercizio Tmin in oC
- capacità del recipiente V in 1
- nome o marchio del fabbricante
- tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente.
Se è utilizzata una targhetta segnaletica, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l'eventuale aggiunta di altri dati.

2. ISTRUZIONI PER L'USO
Nelle istruzioni per l'uso devono figurare le indicazioni seguenti:
- le informazioni previste al punto 1, ad eccezione dell'identificazione di serie del recipiente;
- il campo di impiego previsto;
- le condizioni di manutenzione e di installazione necessarie per garantire la sicurezza dei recipienti.
Esse sono redatte nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.
3. DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE
La documentazione tecnica di costruzione deve comprendere una descrizione delle tecniche e delle attività di carattere operativo utilizzate per conformarsi ai requisiti essenziali di cui all'art.3 o alle norme di cui all'art.5 e in particolare:
a) un progetto di fabbricazione dettagliato del recipiente;
b) le istruzioni per l'uso;
c) un documento descrittivo che precisi:
- i materiali utilizzati;
- i procedimenti di saldatura utilizzati;
- i controlli effettuati;
- tutte le informazioni pertinenti relative alla progettazione dei recipienti. Ove siano utilizzate le procedure di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13, detta documentazione deve constare inoltre:
I) dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori;
II) del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la
fabbricazione delle parti e degli assemblaggi che contribuiscono alla robustezza del recipiente a pressione;
III) di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o la descrizione dei controlli previsti.

4. DEFINIZIONE E SIMBOLI
4.1 Definizioni
a) La pressione di calcolo "P" è la pressione relativa scelta dal fabbricante e utilizzata per determinare lo spessore delle parti sottoposte a pressione;
b) la pressione massima d'esercizio "PS" è la pressione relativa massima che può essere esercitata in condizioni normali d'impiego;
c) la temperatura minima d'esercizio "Tmin" è la temperatura stabilizzata più bassa della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego;
d) la temperatura massima d'esercizio "Tmax" è la temperatura stabilizzata più elevata della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego;
e) il limite di elasticità "RET" è il valore alla temperatura massima di esercizio Tmax:
- del limite superiore di snervamento ReH, per un materiale che presenta un limite superiore ed inferiore, oppure
- del limite convenzionale di elasticità Rp0,2 oppure
- del limite convenzionale di elasticità Rp1,0 per l'alluminio non legato;
f) famiglie di recipienti:
Fanno parte di una stessa famiglia i recipienti che differiscono dal modello soltanto per il diametro (a condizione che siano rispettare le prescrizioni di cui al punto 2.1.1 o 2.1.2 dell'allegato I) e/o per la lunghezza della parte cilindrica nei seguenti limiti:
- allorchè il modello è costituito oltre che dai fondi, da una o più virole, le varianti della famiglia devono comprendere almeno una virola;
- se il modello è costituito soltanto da due fondi bombati, le varianti non devono comprendere virole.
Le variazioni di lunghezza che implicano modifiche delle aperture e/o dei manicotti saldati devono essere indicate sul progetto di ciascuna variante;
g) un lotto di recipienti è costituito al massimo da 3.000 recipienti dello stesso modello;
h) si tratta di fabbricazione in serie ai sensi della presente direttiva qualora più recipienti di uno stesso modello siano fabbricati secondo un processo di fabbricazione continuo nel corso di un determinato periodo, conformemente ad una concezione comune e con i medesimi procedimenti di fabbricazione;
i) verbale di controllo: documento in cui il fabbricante certifica che il prodotto consegnato è conforme alle specifiche imposte e fornisce i risultati delle prove correnti di stabilimento, per quanto concerne la composizione dinamica e le caratteristiche meccaniche eseguite sui prodotti ottenuti con gli stessi procedimenti di fabbricazione utilizzati per il prodotto fornito, ma non necessariamente sui prodotti consegnati.

4.2 Simboli

A - allungamento dopo la rottura (Lo=5,65 vSo) - %;
A 80 mm - allungamento dopo la rottura (Lo=80 mm) - %;
KCV - energia di rottura - J/cm;
P - pressione di calcolo - bar;
PS - pressione d'esercizio - bar;
Ph - pressione di prova idraulica - bar;
Rp0,2 - limite convenzionale di elasticità a 0,2% - N/mm;
RET - limite di elasticità alla max temp. di esercizio - N/mm;
ReH - limite superiore di snervamento - N/mm;
Rm - resistenza alla trazione a temperatura ambiente - N/mm;
Rm max - resistenza massima alla trazione - N/mm;
Rp1,0 - limite convenzionale di elasticità a 1,0% - N/mm;
Tmax - temperatura massima di esercizio - oC;
Tmin - temperatura minima di esercizio - oC;
V - capacità del recipiente - 1;




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