(G.U.4-10-1991, n.233)
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N.87/404/CEE E N.90/488/CEE IN MATERIA DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE, A NORMA DELL'ART.56 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.428.
(Si riportano solo gli articoli di interesse generale e tecnico)
Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto si applica ai recipienti saldati
fabbricati in serie, soggetti ad una pressione interna
relativa superiore a 0,5 bar, destinati a contenere
aria o azoto e non destinati ad essere esposti alla
fiamma, di seguito indicati come "recipienti"
e aventi le seguenti caratteristiche:
a) le parti e gli elementi di assemblaggio che contribuiscono
alla resistenza del recipiente alla pressione sono
fabbricati in acciaio di qualità non legato,
in alluminio non legato oppure in lega di alluminio
ricotto;
b) il recipiente è costituito:
- da una parte cilindrica a sezione retta circolare
chiusa da due fondi bombati con la concavità
rivolta verso l'interno e/o da fondi piani. L'asse
di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della
parte cilindrica;
- oppure da due fondi bombati aventi lo stesso asse
di rivoluzione;
c) la pressione massima di esercizio del recipiente
è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di
tale pressione per la capacità del recipiente
(PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l;
d) la temperatura minima di esercizio non deve essere
inferiore a -50oC e la temperatura massima di esercizio
non deve essere superiore a 300oC per i recipienti
in acciaio e 100oC per i recipienti in alluminio o
lega di alluminio.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto i recipienti appositamente previsti per impieghi
nucleari la cui difettosità può causare
una emissione di radioattività, quelli appositamente
previsti per l'installazione o la propulsione di navi
o aeromobili, nonchè gli estintori.
Art.2 CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO E L'UTILIZZAZIONE
1. E' consentita l'immissione sul mercato, la libera
circolazione e la utilizzazione dei recipienti, purchè,
a seguito di corretta installazione, di manutenzione
adeguata e di impieghi conformi alla loro destinazione,
non compromettano la sicurezza delle persone, degli
animali domestici o dei beni.
2. Dal 1o luglio 1992 l'immissione sul mercato e/o la
messa in servizio dei recipienti sono condizionate
al rispetto delle prescrizioni degli articoli seguenti.
Art.3 REQUISITI DI SICUREZZA
1. I recipienti il cui prodotto PS x V è superiore
a 50 bar x l devono soddisfare i requisiti essenziali
di sicurezza indicati nell'allegato I.
2. I recipienti il cui prodotto PS x V è inferiore
o pari a 50 bar x l devono essere fabbricati secondo
le norme di cui al titolo I del regio decreto 12-5-1927,
n.824, e successive modifiche e integrazioni, e devono
recare le iscrizioni previste al punto 1 dell'allegato
II, eccetto il marchio CE di cui all'art.4.
3. E' consentita l'immissione sul mercato dei recipienti
di cui al secondo comma fabbricati negli Stati membri
della CEE secondo le regole ivi vigenti e che rechino
le iscrizioni previste dal medesimo secondo comma.
Art.4 MARCHIO CE
1. I recipienti di cui all'art.3, comma 1, possono essere
commercializzati solo se muniti del marchio CE, apposto
con le modalità di cui agli artt.10 e 12.
2. Il marchio CE è costituito dalla sigla "CE",
dalle ultime due cifre dell'anno di costruzione e dal
numero distintivo dell'organismo di controllo di cui
all'art.7.
3. Il marchio CE, nonchè le iscrizioni previste
dal punto 1 dell'allegato II devono essere apposti
in modo visibile sul recipiente o su una targhetta
su di esso fissata in modo inamovibile.
Art.5 PRESUNZIONE DI CONFORMITA'
1. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I i recipienti, muniti
del marchio CE, fabbricati in conformità alle
norme nazionali che li riguardano e che recepiscono
norme armonizzate comunitarie.
2. Per quanto riguarda i recipienti fabbricati in Italia,
le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate
comunitarie sono emanate con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.
3. Si presumono ugualmente conformi ai requisiti essenziali
di sicurezza quei recipienti per i quali il fabbricante
non ha applicato in tutto o in parte le norme di cui
al comma 2 purchè, in ogni caso, il modello
del recipiente a pressione abbia ricevuto un attestato
di certificazione CE secondo le procedure di cui all'art.9.
Art.6 MISURE AMMINISTRATIVE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE
E DEI BENI
1. Nel caso in cui un recipiente, munito del marchio
CE ed usato conformemente alla propria destinazione,
possa compromettere la sicurezza delle persone, degli
animali domestici o dei beni, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato provvede con decreto
motivato e, qualora vi sia segnalazione da parte di
altre amministrazioni, di concerto con i Ministeri
competenti, all'adozione di ogni misura utile per l'eventuale
ritiro, o per la proibizione o la limitazione di immissione
sul mercato. Il provvedimento è notificato immediatamente
agli interessati e deve contenere l'indicazione dei
mezzi di ricorso. Di esso viene data comunicazione
motivata alla Commissione ed agli Stati membri della
CEE, per il tramite del Ministero degli affari esteri.
- omissis
Artt.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 si omettono in quanto relativi alle procedure per la certificazione CE.
Art.15 SANZIONI
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
il fabbricante, o il suo mandatario, che appone il
marchio CE indebitamente è punito con l'arresto
fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire
30.000.000.
2. Chiunque appone sui recipienti marchi o iscrizioni
che possano creare confusione col marchio CE è
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente
nel pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire
20.000.000, salvo che il fatto costituisca reato.
3. Chiunque immetta sul mercato recipienti mancanti
di marchio CE e delle iscrizioni previste dall'art.3,
commi 2 e 3, è punito con l'ammenda da lire
5.000.000 a lire 20.000.000.
Art.16 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente decreto entra in vigore il 5 ottobre
1991.
ALLEGATO II
1. MARCHIO CE E ISCRIZIONI
Il recipiente o la targhetta segnaletica deve recare
il marchio CE previsto all'art.4 e le seguenti iscrizioni:
- pressione massima di esercizio PS in bar
- temperatura massima di esercizio Tmax in oC
- temperatura minima di esercizio Tmin in oC
- capacità del recipiente V in 1
- nome o marchio del fabbricante
- tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente.
Se è utilizzata una targhetta segnaletica, questa
deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata
e prevedere uno spazio libero per l'eventuale aggiunta
di altri dati.
2. ISTRUZIONI PER L'USO
Nelle istruzioni per l'uso devono figurare le indicazioni
seguenti:
- le informazioni previste al punto 1, ad eccezione
dell'identificazione di serie del recipiente;
- il campo di impiego previsto;
- le condizioni di manutenzione e di installazione necessarie
per garantire la sicurezza dei recipienti.
Esse sono redatte nella o nelle lingue ufficiali dello
Stato membro di destinazione.
3. DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE
La documentazione tecnica di costruzione deve comprendere
una descrizione delle tecniche e delle attività
di carattere operativo utilizzate per conformarsi ai
requisiti essenziali di cui all'art.3 o alle norme
di cui all'art.5 e in particolare:
a) un progetto di fabbricazione dettagliato del recipiente;
b) le istruzioni per l'uso;
c) un documento descrittivo che precisi:
- i materiali utilizzati;
- i procedimenti di saldatura utilizzati;
- i controlli effettuati;
- tutte le informazioni pertinenti relative alla progettazione
dei recipienti. Ove siano utilizzate le procedure di
cui agli artt. 10, 11, 12 e 13, detta documentazione
deve constare inoltre:
I) dei certificati relativi all'adeguata qualificazione
dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli
operatori;
II) del verbale di controllo dei materiali utilizzati
per la
fabbricazione delle parti e degli assemblaggi che contribuiscono
alla robustezza del recipiente a pressione;
III) di una relazione sugli esami e sulle prove cui
si è proceduto o la descrizione dei controlli
previsti.
4. DEFINIZIONE E SIMBOLI
4.1 Definizioni
a) La pressione di calcolo "P" è la
pressione relativa scelta dal fabbricante e utilizzata
per determinare lo spessore delle parti sottoposte
a pressione;
b) la pressione massima d'esercizio "PS" è
la pressione relativa massima che può essere
esercitata in condizioni normali d'impiego;
c) la temperatura minima d'esercizio "Tmin"
è la temperatura stabilizzata più bassa
della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego;
d) la temperatura massima d'esercizio "Tmax"
è la temperatura stabilizzata più elevata
della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego;
e) il limite di elasticità "RET" è
il valore alla temperatura massima di esercizio Tmax:
- del limite superiore di snervamento ReH, per un materiale
che presenta un limite superiore ed inferiore, oppure
- del limite convenzionale di elasticità Rp0,2
oppure
- del limite convenzionale di elasticità Rp1,0
per l'alluminio non legato;
f) famiglie di recipienti:
Fanno parte di una stessa famiglia i recipienti che
differiscono dal modello soltanto per il diametro (a
condizione che siano rispettare le prescrizioni di
cui al punto 2.1.1 o 2.1.2 dell'allegato I) e/o per
la lunghezza della parte cilindrica nei seguenti limiti:
- allorchè il modello è costituito oltre
che dai fondi, da una o più virole, le varianti
della famiglia devono comprendere almeno una virola;
- se il modello è costituito soltanto da due
fondi bombati, le varianti non devono comprendere virole.
Le variazioni di lunghezza che implicano modifiche delle
aperture e/o dei manicotti saldati devono essere indicate
sul progetto di ciascuna variante;
g) un lotto di recipienti è costituito al massimo
da 3.000 recipienti dello stesso modello;
h) si tratta di fabbricazione in serie ai sensi della
presente direttiva qualora più recipienti di
uno stesso modello siano fabbricati secondo un processo
di fabbricazione continuo nel corso di un determinato
periodo, conformemente ad una concezione comune e con
i medesimi procedimenti di fabbricazione;
i) verbale di controllo: documento in cui il fabbricante
certifica che il prodotto consegnato è conforme
alle specifiche imposte e fornisce i risultati delle
prove correnti di stabilimento, per quanto concerne
la composizione dinamica e le caratteristiche meccaniche
eseguite sui prodotti ottenuti con gli stessi procedimenti
di fabbricazione utilizzati per il prodotto fornito,
ma non necessariamente sui prodotti consegnati.
4.2 Simboli
A - allungamento dopo la rottura (Lo=5,65 vSo) - %;
A 80 mm - allungamento dopo la rottura (Lo=80 mm) -
%;
KCV - energia di rottura - J/cm;
P - pressione di calcolo - bar;
PS - pressione d'esercizio - bar;
Ph - pressione di prova idraulica - bar;
Rp0,2 - limite convenzionale di elasticità a
0,2% - N/mm;
RET - limite di elasticità alla max temp. di
esercizio - N/mm;
ReH - limite superiore di snervamento - N/mm;
Rm - resistenza alla trazione a temperatura ambiente
- N/mm;
Rm max - resistenza massima alla trazione - N/mm;
Rp1,0 - limite convenzionale di elasticità a
1,0% - N/mm;
Tmax - temperatura massima di esercizio - oC;
Tmin - temperatura minima di esercizio - oC;
V - capacità del recipiente - 1;
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