(G.U. 27-12-1991, n.302, supplemento)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/440/CEE IN MATERIA DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto disciplina l'affidamento, sotto
qualsiasi forma, di lavori pubblici per importo pari
o superiore a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa, da
parte di una amministrazione aggiudicatrice.
2. Ai fini del presente decreto sono amministrazioni
aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, le province, i comuni, gli altri
enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra
i soggetti anzidetti.
3. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità
di conto europea da assumere a base per la determinazione
dell'importo indicato al primo comma ha effetto per
due anni a decorrere dal primo gennaio successivo alla
data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee; il controvalore é,
ugualmente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica a cura del Ministero del Tesoro.
4. Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario
nelle materie di propria competenza devono rispettare
le disposizioni contenute nel presente decreto in materia
di pubblicità degli appalti e delle concessioni
e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere,
di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio,
di ammissibilità di offerte da parte di associazioni
temporanee di imprese e consorzi anche in forma di
società, nonché di criteri di aggiudicazione
degli appalti e delle concessioni e di comunicazione
degli atti agli organi della Comunità economica
europea, ai candidati ed agli offerenti.
Art.2. ENTI PUBBLICI
1. Ai fini del presente decreto si considera ente pubblico
qualsiasi organismo, dotato di personalità giuridica,
istituito per soddisfare specificamente bisogni di
interesse generale non aventi carattere industriale
o commerciale e la cui attività è finanziata
in misura maggioritaria dallo Stato, dalle regioni,
e dalle province autonome di Trento e Bolzano, dalle
province, dagli enti locali o da altri enti pubblici
ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo
dei sopracitati soggetti, oppure i cui organi di amministrazione,
vigilanza o direzione sono costituiti per più
della metà da componenti designati dai soggetti
anzidetti.
2. I Ministri titolari della vigilanza sugli enti di
cui al primo comma, comunicano al Ministro dei lavori
pubblici e al Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, gli elementi per l'accertamento della
sussistenza dei requisiti di cui al medesimo primo
comma ai fini della notifica alla Commissione delle
comunità europee.
Art.3. AFFIDAMENTI DI LAVORI AD ENTI SOVVENZIONATI
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
altresì agli enti e soggetti, diversi dalle
amministrazioni aggiudicatrici, per gli affidamenti
dei lavori di cui al secondo comma, qualora tali lavori
abbiano ricevuto una sovvenzione, specifica e diretta,
o un contributo, in misura superiore al cinquanta per
cento del relativo importo da parte delle stesse amministrazioni
aggiudicatrici.
2. Le disposizioni del primo comma si applicano solamente
per i lavori di genio civile indicati nell'allegato
A, nonché per i lavori edili relativi ad ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici e universitari, edifici destinati
a scopi amministrativi, sempreché l'importo
non sia inferiore a quello indicato nell'art.1.
3. La violazione chiara e manifesta, da parte degli
enti di cui al primo comma, delle disposizioni del
presente decreto, determina la revoca della sovvenzione
o del contributo a loro favore.
Art.4. APPALTI E CONCESSIONI
1. Ai fini del presente decreto si considerano appalti
di lavori pubblici i contratti a titolo oneroso, conclusi
in forma scritta tra una amministrazione aggiudicatrice
ed un'impresa fornita dei requisiti prescritti dal
Titolo IV del presente decreto, aventi per oggetto
l'esecuzione di lavori pubblici oppure, congiuntamente,
l'esecuzione e la progettazione di lavori pubblici
oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera
pubblica che sia dotata di autonomia funzionale propria
e che risponda ad esigenze stabilite specificamente
dall'amministrazione aggiudicatrice.
2. Ai fini del presente decreto si considerano concessioni
di lavori pubblici i contratti aventi gli oggetti di
cui al primo comma caratterizzati dal fatto che la
controprestazione a favore dell'impresa o dell'ente
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un
prezzo.
3. Quando il concessionario è esso stesso una
delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.1,
è tenuto, per i lavori da far eseguire a terzi,
a rispettare le disposizioni del presente decreto.
4. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando
di gara di cui all'art.12, comma 3, l'obbligo del concessionario,
diverso dall'amministrazione aggiudicatrice, di affidare
a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima
del trenta per cento del valore globale dei lavori
oggetto della concessione, salva la facoltà
del candidato di aumentare la percentuale stabilita
dall'amministrazione aggiudicatrice, con conseguente
indicazione nel contratto di concessione dei lavori.
Sempreché detti lavori da appaltare a terzi
siano di valore pari o superiore a 5 milioni di ECU,
ovvero non soddisfino alle condizioni di applicazione
dei casi elencati all'art.9, comma 2, il concessionario
è tenuto a pubblicare il bando di gara ai sensi
dell'art.12, comma 4, ed a rispettare le disposizioni
di cui all'art.14, comma 7.
5. Ai fini di cui al quarto comma, non si considerano
terze le imprese riunite in raggruppamento temporaneo
o in consorzio per ottenere la concessione, né
le imprese ad esse collegate. Si intende per impresa
collegata qualsiasi impresa su cui il concessionario
può esercitare direttamente o indirettamente
influenza dominante o qualsiasi impresa che può
esercitare influenza dominante sul concessionario o
che, come il concessionario, è soggetta all'influenza
dominante di un'altra impresa per via della proprietà,
della partecipazione finanziaria o delle norme che
la disciplinano. Si presume l'influenza dominante se
un'impresa detiene, direttamente o indirettamente,
nei confronti di un'altra impresa, la maggioranza del
capitale sottoscritto ovvero dispone della maggioranza
dei voti connessi alle partecipazioni al capitale,
o può designare più della metà
dei membri dell'organo di amministrazione, direzione
o vigilanza.
6. L'elenco tassativo delle imprese di cui al quinto
comma è unito alla candidatura per la concessione
e viene aggiornato secondo le modifiche che intervengono
successivamente nei rapporti tra le imprese.
Art.5. SUDDIVISIONE IN LOTTI
1. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente
suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione del
presente decreto.
2. Quando un'opera è ripartita in lotti le disposizioni
del presente decreto si applicano per l'affidamento
di ciascuno di essi se il loro valore complessivo è
pari o superiore all'importo di cui all'art.1, primo
comma. L'amministrazione aggiudicatrice può
derogare alle disposizioni del presente decreto per
quei lotti in cui è ripartita l'opera, di valore,
stimato senza IVA, inferiore a 1 milione di ECU, purché
l'importo cumulato di questi lotti non superi il venti
per cento del valore complessivo dell'opera.
3. Per il calcolo dell'importo degli appalti di lavori
regolati dal presente decreto va preso in considerazione,
oltre quello dei lavori, il valore stimato delle forniture
necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e messe
a disposizione dell'appaltatore dall'amministrazione
aggiudicatrice.
Art.6. ESCLUSIONI
1. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto
gli appalti di lavori:
a) attribuiti da vettori che effettuano trasporti terrestri,
aerei, marittimi e fluviali;
b) attribuiti da amministrazioni aggiudicatrici ed aventi
per oggetto la realizzazione di opere per la produzione,
il trasporto e l'erogazione di acqua potabile, nonché
attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici la
cui principale attività consiste nella produzione
e nell'erogazione di energia;
c) dichiarati segreti o se la loro esecuzione deve essere
accompagnata da particolari misure di sicurezza, conformemente
alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
vigenti o se lo esige la tutela di interessi nazionali
essenziali.
2. I soggetti appaltanti di cui alle lettere a) e b)
del primo comma, ad esclusione dell'Ente ferrovie dello
Stato, sono tenuti ad applicare la legislazione dei
lavori pubblici.
3. Sono, altresì, esclusi dalla disciplina del
presente decreto gli appalti di lavori pubblici disciplinati
da norme di procedure diverse e aggiudicati in virtù:
a) di un accordo internazionale concluso, conformemente
al trattato CEE, tra l'Italia e uno o più paesi
terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione
o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte
degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sarà
comunicato alla Commissione delle Comunità europee,
che potrà procedere a una consultazione in seno
al comitato consultivo per gli appalti pubblici;
b) di un accordo internazionale concluso in relazione
alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese
di uno Stato membro o di un paese terzo;
c) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.
Art.7. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1. Per gli appalti riguardanti la progettazione e la
costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia
residenziale pubblica, il cui piano, per entità,
complessità e durata dei lavori, deve essere
stabilito fin dall'inizio di concerto con l'imprenditore
che sarà incaricato di realizzare l'opera, quest'ultimo
è prescelto secondo il criterio di cui all'art.29,
primo comma, lettera b).
2. Per gli appalti di cui al primo comma deve essere
inserita nel bando di gara una descrizione precisa
dei lavori, tale da consentire ai concorrenti di valutare
correttamente il progetto; devono inoltre essere indicate
le condizioni personali, tecniche e finanziarie che
i concorrenti devono rispettare, ai sensi del presente
decreto.
3. Si applicano comunque le norme del presente decreto
relative alla pubblicità degli appalti a licitazione
privata, nonché quelle relative ai criteri di
selezione qualitativa e all'associazione temporanea
di imprese di cui all'art.22.
Art.8. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni
impresa interessata può presentare un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta cui partecipano
soltanto le imprese invitate dalle amministrazioni
aggiudicatrici;
c) appalto concorso, la stessa procedura ristretta di
cui alla lettera b), nella quale l'impresa partecipante,
in base alla richiesta formulata dall'amministrazione
aggiudicatrice, compila il progetto dell'opera ed indica
le condizioni e i prezzi in base ai quali è
disposta ad eseguirla;
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui
l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese
di propria scelta e negozia con una o più di
esse i termini del contratto.
2. Gli appalti di lavori pubblici per importi pari o
superiori a quelli indicati nell'art.1, primo comma,
sono attribuiti con le procedure dei pubblici incanti,
della licitazione privata, dell'appalto concorso o
della trattativa privata.
3. Le concessioni di cui all'art.4, secondo comma, sono
attribuite con le procedure della licitazione privata
ovvero della trattativa privata, di cui all'art.9.
Art.9. TRATTATIVA PRIVATA
1. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'art.1,
primo comma, possono essere affidati a trattativa privata,
previa pubblicazione di un bando di gara, contenente
l'indicazione dei criteri per la selezione dei candidati:
a) in caso di offerte inaccettabili o irregolari per
mancanza dei requisiti di cui ai titoli IV e V in una
precedente procedura di aggiudicazione col sistema
dei pubblici incanti o della licitazione privata o
dell'appalto concorso, purché le condizioni
iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate.
Non è richiesta la pubblicazione del bando di
gara quando alla trattativa privata vengono ammesse
tutte le imprese, in possesso dei requisiti prescritti
nei titoli IV e V, che hanno presentato nella precedente
procedura offerte formalmente corrette;
b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca,
sperimentazione o messa a punto e non per assicurare
una redditività o il recupero dei costi di ricerca
e di sviluppo;
c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori
la cui natura o i cui imprevisti non consentano una
fissazione preliminare e globale dei prezzi.
2. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'art.1,
primo comma, possono essere affidati a trattativa privata,
senza pubblicazione preliminare di un bando di gara:
a) in mancanza di offerte o di un'offerta appropriata
a seguito di pubblico incanto, licitazione privata
o appalto-concorso, purché le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate,
presentando una relazione alla Commissione delle comunità
europee, se richiesta;
b) per lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici,
artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva,
può essere affidata solo ad un imprenditore
determinato;
c) nella misura strettamente necessaria per motivi di
imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti
dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici purché
le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza
non siano in alcun modo imputabili alle amministrazioni
stesse;
d) per lavori complementari, non figuranti nel progetto
inizialmente aggiudicato né nel primo contratto
concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di
una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera
ivi descritta, purché vengano attribuiti all'imprenditore
che esegue tale opera e sempreché non possano
essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto
principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione
oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto
iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
L'importo degli appalti affidati per i lavori complementari
non può complessivamente superare il cinquanta
per cento dell'importo dell'appalto principale;
e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di
opere similari affidate all'impresa titolare di un
primo appalto dalla medesima amministrazione aggiudicatrice,
purché tali lavori siano conformi a un progetto
di base oggetto di un primo appalto attribuito secondo
le procedure dei pubblici incanti, della licitazione
privata o dell'appalto-concorso. In tal caso, il ricorso
alla trattativa privata è consentito nel triennio
successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale
e deve essere previsto nel bando di gara relativo al
primo appalto; l'importo totale previsto per il seguito
dei lavori viene preso in considerazione dall'amministrazione
aggiudicatrice per l'applicazione delle disposizioni
di cui all'art.1.
3. In tutti gli altri casi l'amministrazione aggiudicatrice
attribuisce gli appalti di lavori mediante le procedure
dei pubblici incanti, della licitazione privata e dell'appalto
concorso.
Titolo II
NORME COMUNI NEL SETTORE TECNICO
Art.10. PRESCRIZIONI TECNICHE
1. Le specificazioni tecniche di cui all'allegato B
sono inserite nei capitolati speciali e nei documenti
contrattuali di ciascun appalto.
2. Le specificazioni tecniche sono definite dalla amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a norme nazionali che
traspongono norme europee, a benestare tecnici europei
oppure a specificazioni tecniche comuni.
3. L'amministrazione aggiudicatrice non può introdurre
prescrizioni tecniche aventi effetti discriminatori
nei confronti di cittadini di altri Stati della CEE.
Art.11. DEROGHE IN MATERIA DI PRESCRIZIONI TECNICHE
1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare
alle disposizioni di cui all'art.10, secondo comma,
qualora:
a) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni
tecniche comuni non includano nessuna disposizione
in materia di accertamento della conformità
dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici
che permettano di stabilire in modo soddisfacente la
conformità di un prodotto a tali norme o a tali
benestare o a tali specificazioni tecniche comuni;
b) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni
tecniche comuni impongano l'uso di prodotti o di materiali
non compatibili con apparecchiature già impiegate
dall'amministrazione, o il cui costo risulti sproporzionato
rispetto al valore complessivo dell'appalto, purché
venga contestualmente definita una strategia che consenta
il graduale passaggio alle indicate norme, benestare
o specificazioni;
c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione
e risulti inadeguato il ricorso a norme o a benestare
tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni
esistenti.
2. L'amministrazione aggiudicatrice che si avvale delle
deroghe di cui al primo comma, ne indica i motivi,
sempreché sia possibile, nel bando di gara pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
o nel capitolato d'oneri. I motivi di deroga devono
comunque risultare dagli atti interni dell'amministrazione
aggiudicatrice per la loro comunicazione, ove richiesta
alla Commissione delle comunità europee o ad
altri Stati della CEE.
3. In mancanza di norme europee, di benestare tecnici
europei o di specificazioni tecniche comuni, le specificazioni
tecniche sono definite:
a) con riferimento alle specifiche tecniche nazionali
riconosciute conformi ai requisiti essenziali fissati
dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione
tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime
con particolare riferimento alla direttiva del Consiglio
89/106/CEE del 21-12-1988 concernente i prodotti da
costruzione;
b) con riferimento alle specifiche tecniche nazionali
in materia di progettazione, calcolo e realizzazione
delle opere e di messa in opera dei prodotti;
c) con riferimento ad altri documenti, dando la preferenza
alle norme di recepimento di norme internazionali e,
nell'ordine, ad altre norme e benestare tecnici.
4. E' vietato, a meno che ciò non sia giustificato
dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle
clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti
di una determinata fabbricazione o provenienza oppure
procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire
determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino
marche, tipi o brevetti o un'origine o una produzione
determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla
menzione "o equivalente", sono ammesse allorché
non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto
mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
Titolo III
NORME COMUNI DI PUBBLICITA'
Art.12. BANDI E AVVISI
1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori
di valore pari o superiore all'importo di cui all'art.1,
primo comma, la cui esecuzione sia stata approvata
dall'amministrazione aggiudicatrice, sono rese note
mediante comunicazione di preinformazione redatta secondo
lo schema di cui all'allegato C.
2. Gli appalti di lavori pubblici che l'amministrazione
aggiudicatrice intende attribuire mediante pubblico
incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa
privata previa pubblicazione di un bando di gara, sono
resi noti con un bando di gara, redatto secondo lo
schema di cui all'allegato D per gli affidamenti mediante
pubblico incanto, e secondo lo schema di cui all'allegato
E per le altre forme di affidamento. Nel richiedere
informazioni di carattere economico e tecnico, l'amministrazione
aggiudicatrice non può esigere dalle imprese
condizioni diverse da quelle di cui agli artt. 20 e
21.
3. Gli affidamenti di concessioni di lavori pubblici
di cui all'art.4 secondo comma, sono resi noti dall'amministrazione
aggiudicatrice con un bando di gara, redatto secondo
lo schema di cui all'allegato F.
4. I concessionari di lavori pubblici, diversi dall'amministrazione
aggiudicatrice, che intendono stipulare un appalto
di lavori con un terzo, ai sensi dell'art.4, quarto
comma, sono tenuti alla pubblicazione di un bando di
gara, redatto secondo lo schema di cui all'allegato
G.
5. L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito
un appalto ne rende noto il risultato mediante avviso
da pubblicarsi entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione.
L'avviso, che deve essere redatto in conformità
allo schema di cui all'allegato H, può omettere
l'indicazione di talune informazioni relative all'aggiudicazione,
qualora la loro comunicazione risulti contraria all'interesse
pubblico o sia lesiva di interessi commerciali di imprese
pubbliche o private ovvero possa pregiudicare una leale
concorrenza tra imprese.
6. Gli avvisi e i bandi di cui ai commi da primo a quinto
sono senza indugio e con i mezzi più idonei
inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata
di cui all'art.15, gli avvisi e i bandi sono inviati
per telescritto, telegramma o telecopia.
7. La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana o sulla stampa, degli avvisi e
dei bandi di cui ai commi da primo a quinto è
effettuata in conformità a quanto prescritto
dall'art.7, commi primo e secondo, della legge 2-2-1973,
n.14, e deve avvenire entro nove giorni dal loro invio
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee. La pubblicazione reca menzione della data
di spedizione e non deve contenere informazioni diverse
rispetto a quelle comunicate all'anzidetto ufficio;
le amministrazioni ed i concessionari devono essere
in grado di provare la data di spedizione.
Art.13. TERMINI PER I PUBBLICI INCANTI
1. Nei pubblici incanti, il termine di ricezione delle
offerte non può essere inferiore a cinquantadue
giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee; il termine può essere ridotto a trentasei
giorni se l'amministrazione ha pubblicato la comunicazione
di preinformazione di cui all'art.12, primo comma.
2. I capitolati d'oneri e i documenti complementari,
sempreché richiesti in tempo utile, devono essere
inviati alle imprese dalle amministrazioni aggiudicatrici
o dai servizi competenti entro sei giorni dalla data
di ricezione della richiesta.
3. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri,
sempreché richieste in tempo utile, devono essere
comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
4. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e
i documenti o le informazioni complementari non possono
essere forniti nei termini di cui ai commi secondo
e terzo o quando le offerte possono essere fatte solo
a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione
suo luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri,
i termini di cui al primo comma devono essere adeguatamente
prorogati.
Art.14. TERMINI PER LA LICITAZIONE PRIVATA, L'APPALTO
CONCORSO E LA TRATTATIVA PRIVATA
1. Nella licitazione privata o nell'appalto concorso,
nonché nella trattativa privata previa pubblicazione
di un bando di gara, il termine di ricezione delle
domande di partecipazione non può essere inferiore
a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione
del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità Europee.
2. L'amministrazione aggiudicatrice, ricevute le domande
di partecipazione, invita simultaneamente e per iscritto
i candidati prescelti in base alle indicazioni fornite
nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera
d'invito deve contenere:
a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti
il capitolato d'oneri e i documenti complementari,
il termine per presentare la richiesta, nonché
l'importo e le modalità di pagamento della somma
che deve essere eventualmente versata per ottenere
i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo
cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue
in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare
a sostegno delle dichiarazioni verificabili, fornite
dal candidato nella domanda di partecipazione, sulla
capacità economica, finanziaria e tecnica di
cui agli artt. 20 e 21;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non
figurano nel bando di gara.
3. Nelle procedure di licitazione privata e di appalto
concorso, il termine di ricezione delle offerte stabilito
dall'amministrazione aggiudicatrice non può
essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione
della lettera d'invito. Il termine può essere
ridotto a ventisei giorni se l'amministrazione aggiudicatrice
ha pubblicato l'avviso di preinformazione di cui all'art.12,
primo comma.
4. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri,
sempreché richieste in tempo utile, devono essere
comunicate dalla amministrazione aggiudicatrice almeno
sei giorni prima dalla scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
5. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a
seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione
sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri,
i termini di cui al terzo comma devono essere adeguatamente
prorogati.
6. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione
privata, appalto concorso e trattativa privata possono
essere fatte mediante lettera ovvero mediante telegramma,
telescritto, telefono o telecopia. In queste ultime
quattro ipotesi deve essere spedita lettera di conferma
prima della scadenza del termine previsto nel primo
comma.
7. Negli appalti stipulati da concessionari di lavori
che non siano essi stessi una amministrazione aggiudicatrice,
il termine di ricezione delle domande di partecipazione
viene stabilito dal concessionario in modo da non essere
inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data
di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee, e il termine di ricezione
delle offerte viene stabilito in modo da non essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione
del bando o dell'invito a presentare un'offerta.
Art.15. PROCEDURE ACCELERATE
1. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile
l'osservanza dei termini di cui all'art.14, l'amministrazione
aggiudicatrice può stabilire i termini seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione
non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data
di spedizione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore
a dieci giorni dalla data dell'invito.
2. Sempreché siano state richieste in tempo utile,
le informazioni complementari sul capitolato d'oneri
devono essere comunicate dall'amministrazione aggiudicatrice
almeno quattro giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte.
3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti
a presentare un'offerta devono essere inviati per i
canali più rapidi possibili. Le domande effettuate
mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono,
devono essere confermate con lettera spedita prima
della scadenza del termine previsto al primo comma,
lettera a).
Art.16. TERMINI NELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
1. Nella concessione di lavori pubblici di cui all'art.4,
secondo comma, il termine per la presentazione delle
candidature non può essere inferiore a cinquantadue
giorni, a decorrere dalla data di spedizione del bando
alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Art.17. COMPUTO DEI TERMINI
1. Il calcolo dei termini previsti negli artt. 13, 14,
15 e 16 va effettuato secondo le disposizioni del regolamento
CEE n. 1182/1971, approvato il 3-6-1971 dal Consiglio
delle Comunità europee (che stabilisce le norme
applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini).
Titolo IV
CRITERI DI SELEZIONE
Art.18. ESCLUSIONI
1. Indipendentemente da quanto previsto dagli artt.
20 e 21 della legge 10-2-1962, n.57, e successive modificazioni,
può essere escluso dalla procedura di appalto
o di concessione il concorrente:
a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione,
di cessazione di attività, di concordato preventivo
o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo
la legislazione italiana o la legislazione straniera,
se trattasi di soggetto di altro Stato;
b) nei confronti del quale sia in corso una procedura
di cui alla lettera precedente;
c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata
in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla
sua moralità professionale;
d) che nell'esercizio della propria attività
professionale abbia commesso un errore grave, accertato,
con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;
e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti
le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia
di contributi sociali secondo la legislazione italiana
o la legislazione dello Stato di residenza;
f) che non sia in regola con gli obblighi concernenti
le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti
e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto
o alla concessione.
2. Il concorrente può provare di non trovarsi
nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del
primo comma con la presentazione di un certificato
del casellario giudiziale e di non trovarsi nelle condizioni
di cui alla lettera b) presentando un certificato rilasciato
dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui
ha sede l'impresa; per il cittadino di altro Stato
della CEE non residente in Italia la prova sarà
fornita con un documento equivalente in base alla legge
dello Stato di appartenenza.
3. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) del primo
comma, il concorrente italiano o di uno Stato della
CEE iscritto all'albo nazionale dei costruttori di
cui alla legge 10-2-1962, n.57, può provare
di non trovarsi nelle condizioni ivi previste, presentando
il certificato di iscrizione all'albo stesso. Il concorrente
stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo,
può provare di non trovarsi nelle condizioni
di cui alle citate lettere e) ed f), presentando un
certificato rilasciato dall'amministrazione competente
in base alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza.
4. Se nessun documento o certificato del genere di quelli
previsti ai commi secondo e terzo è rilasciato
dallo Stato della CEE, costituisce prova sufficiente
una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato
innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa,
ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale
autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello
Stato stesso o, negli Stati della CEE in cui non è
prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione
solenne.
Art.19. ISCRIZIONE A REGISTRI PROFESSIONALI E LISTE
UFFICIALI DI COSTRUTTORI
1. L'imprenditore che concorre ad un appalto può
essere invitato a documentare, se cittadino straniero
non stabilito in Italia, la sua iscrizione nel registro
professionale dello Stato di residenza, ovvero, se
cittadino di Stato ove non sia previsto l'obbligo di
iscrizione in registri professionali, una dichiarazione
giurata resa innanzi alla competente autorità
del paese di appartenenza, attestante l'esercizio della
professione di imprenditore di lavori pubblici.
2. L'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori è
obbligatoria, ai sensi dell'art.2 della legge 10-2-1962,
n.57, e successive modificazioni, per la partecipazione
dei cittadini italiani agli appalti di lavori pubblici
di cui all'art.1, primo comma, ed agli appalti di cui
all'art.4, quarto comma.
3. L'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori non
è richiesta per i cittadini di altri Stati della
CEE non stabiliti in Italia. Nei confronti degli stessi
soggetti, l'iscrizione è in ogni caso consentita
alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani.
4. Fermo quanto disposto dall'art.13, n.1, della legge
10-2-1962, n.57, come modificato dall'art.28 della
legge 3-1-1978, n.1, i concorrenti stabiliti in altri
Stati della CEE possono presentare un certificato di
iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio
Stato di residenza, con la menzione delle referenze
che hanno permesso l'iscrizione nell'albo o nella lista
e la relativa classifica, se esistente; tale certificato
costituisce presunzione di idoneità in relazione
a quanto previsto dall'art.18, primo comma, lettere
a), b), c), d) e g), dall'art.20, primo comma, lettere
b) e c), e dall'art.21, primo comma, lettere b) e d).
I dati risultanti dall'iscrizione ad albi o liste ufficiali
di costruttori non possono essere revocati in dubbio,
ma può sempre essere richiesta un'attestazione
supplementare relativa al pagamento dei contributi
sociali.
5. Oltre a quanto previsto dagli artt. 13, 14 e 15 della
suddetta legge 10-2-1962, n. 57, e successive modificazioni,
per la iscrizione all'albo nazionale dei costruttori
nelle classifiche superiori alla ottava deve essere
fornita la prova di non trovarsi nelle condizioni di
cui all'art.18, lettere a), b), c), d) e g) e di possedere
la capacità economica, tecnica e finanziaria
di cui agli artt. 20 e 21.
6. Il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei
costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione
di idoneità in relazione a quanto previsto dall'art.18,
primo comma, lettere e) ed f), dall'art.20, primo comma,
lettere b) e c), e dall'art.21, primo comma, lettere
b) e d), deve menzionare anche le referenze di cui
al quinto comma; se privo di tale menzione, esso costituisce
presunzione di idoneità soltanto in relazione
a quanto previsto dall'art.18, lettere e) ed f).
Art.20. CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
1. La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore
è provata mediante le seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando
la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione
dello Stato di residenza del concorrente;
c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale
e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.
2. I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara,
in conformità dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art.17,
secondo comma, della legge 19-3-1990, n.55, quali delle
anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo
dei lavori, debbono essere fornite, nonché le
eventuali ulteriori referenze da presentare. L'imprenditore
che per giustificate ragioni non è in grado
di dare le referenze richieste, è ammesso a
provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante altra documentazione ritenuta adeguata dal
soggetto appaltante.
Art.21. CAPACITA' TECNICA
1. La capacità tecnica dell'imprenditore è
provata mediante:
a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore
e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del
responsabile della conduzione dei lavori;
b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque
anni, corredato di certificati di buona esecuzione
dei lavori più importanti, indicanti l'importo,
il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi
e se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon
esito; a richiesta, detti certificati possono essere
trasmessi direttamente dall'autorità competente
all'amministrazione aggiudicatrice;
c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi d'opera
e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà
per l'esecuzione dell'appalto;
d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo
dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento
agli ultimi tre anni;
e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi
tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa,
di cui l'imprenditore disporrà per la esecuzione
dell'opera.
2. Nel bando di gara sono indicate, in conformità
al decreto del Presidente dei Ministri emanato ai sensi
dell'art.17, secondo comma, della legge 19-3-1990,
n.55, le referenze di cui al primo comma che devono
essere presentate in relazione alla natura e all'importo
dei lavori.
3. L'amministrazione aggiudicatrice può invitare
i concorrenti a completare o a chiarire la documentazione
e le dichiarazioni presentate a riprova della sussistenza
dei requisiti previsti dal presente titolo.
Titolo V
NORME COMUNI DI PARTECIPAZIONE
Art.22. RIUNIONE DI IMPRESE
1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti
e le concessioni di cui al presente decreto nonché
per concessioni e appalti in genere di opere pubbliche
eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti
pubblici, dei loro concessionari o da consorzi ammessi
a contributo o cooperative o concorso finanziario dello
Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima
della presentazione dell'offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una
di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta
in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché
consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati
dalla legge 25-6-1909, n.422, e dal regio decreto 12-2-
1911, n.278, e successive modificazioni ed integrazioni
e consorzi di imprese di cui all'art.2602 e seguenti
del codice civile.
2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso
o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente
ha la facoltà di presentare offerta o di trattare
per sé e quale capogruppo di imprese riunite,
ai sensi del primo comma.
3. Possono altresì essere invitate alle gare
o alla trattativa privata di cui al secondo comma,
imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi
riunire ai sensi del primo comma, le quali ne facciano
richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano
i requisiti previsti dal presente decreto.
4. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione
o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante
o successivo all'aggiudicazione della gara.
5. La violazione della disposizione di cui al quarto
comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o
la nullità del contratto, nonché l'esclusione
delle imprese riunite in associazione concomitante
o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi
lavori.
Art.23. REQUISITI DELL'IMPRESA SINGOLA E DI QUELLE RIUNITE
1. Quando nell'appalto sussistono opere rientranti in
più categorie fra quelle previste dalla tabella
annessa alla legge 10-2-1962, n.57, e successive modificazioni,
l'Amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando,
nell'avviso di gara, o quando si ricorre alla trattativa
privata nel capitolato speciale, fermo quanto previsto
dagli artt. 18, 19, 20 e 21, la iscrizione all'albo
nazionale costruttori alla sola categoria prevalente,
salvo che per comprovati motivi tecnici evidenziati
in sede progettuale, non risulti indispensabile richiedere
anche l'iscrizione con la corrispondente classifica
in altre categorie sempreché l'importo dei lavori
delle categorie stesse singolarmente considerate sia
almeno pari al venti per cento dell'importo dell'appalto.
In tal caso ciascuna impresa riunita deve essere iscritta
nelle categorie richieste per classifica corrispondente
ad un quinto dell'importo dei lavori di ogni singola
categoria; l'impresa singola deve essere iscritta all'albo
nazionale costruttori nelle categorie richieste per
classifica corrispondente all'importo dei lavori di
ogni singola categoria.
2. Nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione
all'albo nazionale costruttori alla sola categoria
dei lavori prevalente, ciascuna impresa riunita deve
essere iscritta per classifica corrispondente ad un
quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto.
L'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale
costruttori nella categoria prevalente per classifica
corrispondente all'importo dei lavori.
3. Salvo quanto disposto dall'art.5, qualora nell'appalto
siano previste, oltre ai lavori della categoria prevalente,
anche parti dell'opera scorporabili, l'amministrazione
aggiudicatrice deve indicare nel bando la relativa
categoria e classifica. Queste ultime possono essere
assunte in proprio da imprese mandanti, individuate
prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte
nell'albo nazionale costruttori per categoria e classifica
corrispondenti alle parti stesse. L'amministrazione
aggiudicatrice deve indicare, altresì, nel bando
l'importo della categoria prevalente ai fini della
ammissibilità di imprese che intendono presentarsi
singolarmente o riunite in associazione ai sensi del
secondo comma del presente articolo.
4. In ogni caso la somma degli importi per i quali le
imprese riunite sono iscritte deve essere almeno pari
all'importo dei lavori da appaltare.
5. Il disposto dell'art.5, primo comma, seconda parte,
della legge 10-2-1962, n.57, come modificato dall'art.2
della legge 29-3-1965, n.203, si applica anche nel
caso di imprese riunite, nei riguardi di ciascuna delle
imprese partecipanti.
6. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendano
riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti
di cui al presente articolo, possono associare altre
imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori,
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti
nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste
ultime non superino il venti per cento dell'importo
complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare
complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna
di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori
che saranno ad essa affidati.
7. L'offerta delle imprese riunite determina la loro
responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione.
Tuttavia per le imprese assuntrici delle opere indicate
nel terzo comma le responsabilità è limitata
a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilità
solidale dell'impresa capogruppo.
8. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle
altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata
autenticata. La procura relativa è conferita
a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo.
Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca
del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti
del soggetto appaltante.
9. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti
del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli
atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche
dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di
ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può
far valere direttamente le responsabilità facenti
capo alle imprese mandanti.
10. Il rapporto di mandato non determina di per sé
organizzazione o associazione fra le imprese riunite,
ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli
oneri fiscali.
Art.24. PIANI DI SICUREZZA
1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta
a precisare nel capitolato speciale l'autorità
o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere
le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nello
Stato, nella regione o nella località in cui
devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori
effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice chiede agli offerenti
oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto
di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione
della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Ciò
non osta all'applicazione delle disposizioni dell'art.29,
commi quinto e sesto, relative alla verifica delle
offerte anormalmente basse.
3. Resta ferma l'applicazione dell'art.18, ottavo comma,
della legge 19-3-1990, n.55.
Art.25. FALLIMENTO DELL'IMPRESA MANDATARIA O DI UN'IMPRESA
MANDANTE
1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero,
qualora si tratti di impresa individuale, in caso di
morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare,
l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà
di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa
che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'art.23
e che sia di gradimento dell'amministrazione medesima,
ovvero di recedere dall'appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti
ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale,
in caso di morte, interdizione o inabilitazione del
suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi
altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti
requisiti di idoneità, è tenuta alla
esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese
mandanti.
Art.26. SOCIETA' TRA IMPRESE RIUNITE
1. Le imprese riunite possono costituire tra loro una
società, anche consortile, ai sensi del libro
V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile,
per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei
lavori.
2. La società subentra, senza che ciò
costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione
di contratto e senza necessità di autorizzazione
o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale
del contratto, ferme restando le responsabilità
delle imprese riunite di cui al settimo comma dell'art.23.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione
dell'atto costitutivo all'amministrazione aggiudicatrice.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società
di cui al primo comma, la quale non è iscrivibile
all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge
10-2-1962, n.57. Nel caso di esecuzione parziale dei
lavori ai sensi del primo comma, la società
può essere costituita anche dalle sole imprese,
tra quelle riunite o consorziate, interessate alla
esecuzione parziale.
5. L'inizio dell'attività esecutiva della società
è subordinato, ove necessario, esclusivamente
agli accertamenti di cui all'art.2 della legge 23-12-1982,
n.936.
6. Ai soli fini degli artt. 20 e 21 del presente decreto
e dell'art.14 della legge 10-2-1962, n.57, i lavori
eseguiti dalla società sono riferiti alle singole
imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione
alla società stessa.
Art.27. SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE
DI APPALTO
1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso
e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice,
sulla base delle informazioni necessarie ai fini di
una valutazione delle condizioni minime di carattere
economico e tecnico alle quali l'imprenditore deve
soddisfare, sceglie i soggetti da invitare per la presentazione
di un'offerta o per la trattativa, fra quelli che posseggono
i requisiti prescritti dagli artt. 18, 19, 20 e 21,
documentati in conformità al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art.17,
secondo comma, della legge 19-3-1990, n.55.
2. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso
l'amministrazione aggiudicatrice di norma prevede,
facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo
e massimo entro i quali si collocherà il numero
delle imprese che si intendono invitare. Il numero
minimo deve essere pari o superiore a cinque e quello
massimo pari a ventuno. In ogni caso, il numero dei
candidati ammesso a presentare offerte deve essere
sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva.
Qualora il numero dei candidati che si sono qualificati
sia superiore a ventuno, l'amministrazione aggiudicatrice
procede alla scelta collocando i candidati da invitare
in ordine decrescente secondo il fatturato in lavori
triennale posseduto da ciascuno e dopo aver suddiviso
in tre gruppi di uguale numero il totale dei candidati.
Allorquando il numero totale dei candidati non sia
divisibile per tre, il resto viene attribuito al gruppo
intermedio se dispari e, rispettivamente, al primo
ed al terzo gruppo se pari. L'amministrazione aggiudicatrice
individua, quindi, i candidati da invitare, scegliendone
sette da ciascuno dei tre gruppi, applicando indici
selettivi, da specificare con il decreto di cui al
terzo comma, volti a favorire una adeguata rotazione
negli inviti tra i soggetti idonei all'affidamento
e a fornire maggiori garanzie di tempestiva esecuzione
dei lavori.
3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da
emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e con eventuale revisione
ogni due anni, saranno definiti gli indici selettivi
di cui al secondo comma e le relative modalità
di applicazione.
4. Nella trattativa privata previa pubblicazione di
bando di gara il numero dei candidati da ammettere
non può essere inferiore a tre, purché
vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
Art.28. VARIANTI AL PROGETTO
1. Allorché l'aggiudicazione avviene in base
al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art.29, primo comma, lettera
b), l'amministrazione aggiudicatrice può prendere
in considerazione le varianti presentate dagli offerenti
qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti
dalla stessa amministrazione.
2. L'amministrazione aggiudicatrice menziona nel capitolato
d'oneri le condizioni minime che tali varianti devono
rispettare, nonché le modalità per la
loro presentazione e nel bando di gara precisa se le
varianti non sono autorizzate.
3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere
la presentazione di una variante soltanto perché
è stata stabilita con specifiche tecniche definite
con riferimento a norme nazionali che traspongono norme
europee o a benestare tecnici europei o a specificazioni
tecniche comuni di cui all'art.10, oppure con riferimento
a specifiche tecniche di cui all'art.11, terzo comma,
lettere a) e b).
Titolo VI
AGGIUDICAZIONE
Art.29. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. Fermo restando, per i lavori di importo inferiore
a 5 milioni di E.C.U., quanto disposto dall'art.1 della
legge 2-2-1973, n.14, i lavori di cui all'art.1 del
presente decreto sono aggiudicati in base ad uno dei
seguenti criteri:
a) quello del prezzo più basso;
b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
determinata in base ad una pluralità di elementi
variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al
termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al
rendimento e al valore tecnico dell'opera che i concorrenti
si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato
d'oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli
elementi di valutazione che saranno applicati separatamente
o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza
loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno
essere formulati in termini di coefficienti numerici;
in ogni caso all'elemento prezzo dovrà essere
attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati.
2. Quando l'amministrazione aggiudicatrice abbia prescelto
il criterio del prezzo più basso, tale prezzo
potrà essere determinato:
1) mediante il sistema di cui all'art.5 della legge
2-2-1973, n.14;
2) oppure mediante offerta di ribasso, senza prefissione
di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo
fissato dall'amministrazione aggiudicatrice secondo
quanto previsto dall'art.1, primo comma, lettera a),
della legge 2-2-1973, n.14.
3. Nei casi in cui la gara è bandita sulla base
di un progetto esecutivo fornito dall'amministrazione
aggiudicatrice, è utilizzato il sistema di cui
all'art.5 della legge 2-2-1973, n.14.
4. L'ammissibilità di offerte in aumento deve
essere dichiarata nel bando di gara e non è
consentita la scheda segreta prevista dall'art.1 della
legge 3-7-1970, n.504.
5. Se per un determinato lavoro talune offerte risultano
basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, l'amministrazione
aggiudicatrice richiede per iscritto all'offerente
le necessarie giustificazioni, verifica la composizione
delle offerte e può escluderle se non le considera
valide; in tal caso, se l'appalto è bandito
col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più
basso, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta
a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa
motivazione, al Ministero dei lavori pubblici, il quale
ne curerà la trasmissione alla Commissione della
Comunità economica europea. L'amministrazione
aggiudicatrice può prendere in considerazione
esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità
del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche
adottate, sulle condizioni particolarmente favorevoli
di cui gode l'offerente o sull'originalità del
progetto da lui elaborato.
6. In deroga a quanto previsto dal quinto comma e fino
al 31 dicembre 1992, l'amministrazione aggiudicatrice
può procedere alla esclusione automatica delle
offerte risultanti basse in modo anomalo, applicando
il criterio previsto dall'art.2-bis, secondo comma,
del decreto legge 2-3-1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26-4-1989, n.155, qualora
il numero delle offerte presentate sia superiore a
trenta. La facoltà di esclusione ed il valore
percentuale di incremento della media debbono essere
indicati nel bando o avviso di gara.
7. Il ricorso alle procedure di cui al sesto comma è
menzionato nell'avviso di cui all'art.12, quinto comma.
Art.30. VERIFICA DEI REQUISITI
1. L'amministrazione aggiudicatrice, entro dieci giorni
dalla gara, ne comunica l'esito all'aggiudicatario
e al concorrente che segue nella graduatoria.
2. L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione,
è tenuto a provare il possesso dei requisiti
di cui agli artt. 20 e 21, lettere b), c), d) ed e),
presentando la documentazione indicata nel bando di
gara o richiesta ai sensi degli allegati D, E ed F.
3. Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia
ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice
annulla con atto motivato l'aggiudicazione e aggiudica
i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.
Art.31. COMUNICAZIONI ALLE IMPRESE ESCLUSE
1. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, nei quindici
giorni successivi al ricevimento della domanda, ad
ogni candidato o offerente respinto che ne faccia richiesta,
i motivi del rigetto della sua candidatura o della
sua offerta e il nome dell'aggiudicatario.
2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ai candidati
od offerenti, che lo richiedono, i motivi per cui ha
deciso di rinunciare all'aggiudicazione di un appalto
oggetto di una gara o di avviare una nuova procedura.
Essa comunica tale decisione anche all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali della Comunità europea.
Art.32. VERBALE DI GARA
1. Per ciascun appalto aggiudicato, l'amministrazione
aggiudicatrice compila un verbale in cui devono comunque
figurare:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice,
l'oggetto e il valore dell'appalto;
b) i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione
e la giustificazione della loro scelta;
c) i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi
dell'esclusione;
d) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione
della scelta della sua offerta nonché la parte
dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare
a terzi;
e) ove trattasi di trattativa privata, le circostanze
di cui all'art.9 che giustificano il ricorso a tale
procedura.
2. Il verbale di cui al primo comma o i principali punti
del medesimo sono comunicati su una richiesta alla
Commissione delle Comunità europee.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art.33. DEROGHE
1. Fino al 31 dicembre 1992 restano applicabili le disposizioni
sull'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
diretti alla riduzione delle disparità regionali
ed alla promozione della creazione di posti di lavoro
nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale,
purché dette disposizioni siano compatibili
con il trattato istitutivo della Comunità economica
europea ed in particolare con i principi dell'esclusione
di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità,
della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi, nonché con gli obblighi
internazionali della Comunità stessa.
Art.34. SUBAPPALTO E COTTIMO
1. Il comma 3 dell'art.18 della legge 19-3-1990, n.55,
è sostituito dai seguenti:
<<3. Salvo che la legge disponga, per specifici
interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento
in subappalto o in cottimo non è consentito
per la realizzazione dell'intera opera appaltata e
comunque per la totalità dei lavori della categoria
prevalente e è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano
indicato all'atto dell'offerta le opere che intendano
subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori
ad alta specializzazione da individuarsi con decreto
del Ministro dei lavori pubblici con riferimento alle
categorie delle tabelle di classificazione dell'albo
nazionale dei costruttori, abbiano indicato, inoltre,
una o più imprese subappaltatrici candidate
ad eseguire le dette opere;
2) che i soggetti aggiudicatari comunichino all'amministrazione
o ente appaltante i nominativi dei soggetti cui intendono
subappaltare o dare in cottimo i lavori; il relativo
contratto potrà stipularsi dopo l'autorizzazione
da darsi dall'amministrazione o ente appaltante entro
trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Tale termine
può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
3) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo
sia iscritta, se italiana, all'albo nazionale dei costruttori
per categorie e classifiche di importi corrispondenti
ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo,
salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente,
è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione
alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
4) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria
del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'art.10 della legge 31-5-1965, n. 575, e successive
modificazioni e integrazioni.
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante
deve indicare che provvederà a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo
dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa,
che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari
di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari
via via corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari
comunicano all'amministrazione o ente appaltante la
parte dei lavori eseguiti dal cottimista, o dal subappaltatore
con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento>>.
2. All'art.18, sesto comma, della legge 19-3-1990, n.55,
le parole: "di cui al terzo comma, numero 2)"
sono sostituite con le seguenti: "di cui al terzo
comma, numero 3)".
3. Il comma 9 dell'art.18 della legge 19-3-1990, n.55,
è sostituito dal seguente:
<<9. L'impresa che si avvale del subappalto o
del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine
di cui al quinto comma, le certificazioni di cui al
terzo comma, numero 3) e la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo
o di collegamento a norma dell'art.2359 del codice
civile con l'impresa affidataria del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di
associazione temporanea, società o consorzio>>.
4. All'art.18, commi 11 e 13, della legge 19-3-1990,
n.55, le parole: <<le disposizioni dei commi
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10>> sono sostituite, in
entrambi i commi, con le seguenti: <<le disposizioni
dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10>>.
5. Il comma 12 dell'art.18 della legge 19-3-1990, n.55,
come sostituito dall'art.22, comma 4, del decreto legge
13-5-1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12-7- 1991, n.203, è ulteriormente sostituito
dal seguente:
<<12. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo
ed ai contratti di fornitura con posa in opera del
materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo
sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della
mano d'opera>>.
6. Le disposizioni del presente articolo hanno decorrenza
dal 1o gennaio 1993.
Art.35. COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA'
EUROPEE
1. Il Ministro dei lavori pubblici acquisisce presso
le amministrazioni aggiudicatrici le informazioni e
i dati relativi agli appalti da esse conclusi, ai fini
della formazione del prospetto statistico da inviare
alla Commissione delle Comunità europee ai sensi
dell'art.30-bis della direttiva del Consiglio (71/305/CEE)
del 26-7-1971, inserito dal numero 22 della direttiva
del Consiglio (89/440/CEE) del 18-7-1989.
Art.36. DISPOSIZIONI ABROGATE
1. La legge 8-8-1977, n.584, cessa di avere applicazione
a far data dall'entrata in vigore del presente decreto,
salvo che per le procedure per le quali il bando di
gara è stato pubblicato o l'offerta è
stata presentata anteriormente alla suddetta data.
2. E' confermata la modifica all'art.15, comma 2, della
legge 10-2-1962, n. 57, introdotta dall'art.16 della
legge 8-8- 1977, n.584.
3. Sono abrogate le norme vigenti incompatibili con
le disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore l'11 gennaio 1992.
Allegato A
______________________________________________________________
ELENCO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI
Corrispondenti alla nomenclatura generale delle attività
economiche nella Comunità europea
EDILIZIA E GENIO CIVILE (CLASSE-50 )
GRUPPO-502: - Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
Sottovoci e Voci-----------DENOMINAZIONE
-502.1--------------------Imprese generali di genio
civile
-502.2--------------------Lavori di sterro e miglioramento
del terreno
-502.3--------------------Costruzione di opere d'arte
in superficie e nel sotto suolo (ponti, gallerie e
pozzi)
-502.4--------------------Costruzione di opere d'arte
fluviali e marittime (canali, ponti, chiuse, argini,
ecc.)
-502.5--------------------Costruzione di strade (compresa
la costruzione specializzata di aeroporti)
-502.6--------------------Imprese specializzate in opere
di idraulica (irrigazione, drenaggio, erogazione, evacuazione
delle acque usate, depurazione)
-502.7--------------------Imprese specializzate in altre
attività di genio civile
______________________________________________________________
Allegato B
DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
Ai fini del presente decreto si intende per:
1) "specifiche tecniche", l'insieme delle
prescrizioni tecniche menzionate in particolare nei
capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche
richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o
una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente
un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura
in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati
dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche
comprendono i livelli di qualità o di proprietà
d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni
applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura
per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità,
la terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova,
l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Esse
comprendono anche le istruzioni relative alla progettazione
e al calcolo delle opere, le condizioni di carattere
tecnico che l'autorità aggiudicatrice può
prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare,
per quanto riguarda le opere terminate e relativamente
ai materiali o elementi costituenti tali opere;
2) "norma", la specifica tecnica approvata
da un organismo riconosciuto avente funzioni normative
per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza
non é, in linea di principio, obbligatoria;
3) "norma europea", le norme approvate dal
comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal comitato
europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC)
in quanto "norme europee" (EN) o "documenti
di armonizzazione" (HD), conformemente alle regole
comuni di tali organismi;
4) "benestare tecnico europeo", la valutazione
tecnica favorevole alla idoneità all'impiego
di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti
essenziali per la costruzione, per quanto concerne
le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni
fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione.
Il benestare tecnico europeo è rilasciato dall'organismo
riconosciuto a tale scopo dallo Stato membro;
5) "specifica tecnica comune", la specifica
tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta
dagli Stati membri per assicurare l'applicazione uniforme
in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee;
6) "requisiti essenziali", requisiti relativi
alla sicurezza, la salute e alcuni altri aspetti d'interesse
collettivo, che le opere in questione possono soddisfare.
(c) 1996 Note's