[Note's] DECRETO MINISTERO DELLA SANITA' 1 LUGLIO 1991

(G.U. 6-7-1991, n.157)

DISCIPLINA CONCERNENTE LE DEROGHE ALLE CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.

Art.1.
1. La deroga ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che può essere disposta dalla regione Veneto e dalla regione Piemonte ai sensi degli artt.17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, non può superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art.2.
2. La durata temporale della deroga non deve superare il termine di trentasei mesi e deve essere quella più breve possibile in relazione al tempo strettamente occorrente per la realizzazione degli interventi necessari per assicurare il ritorno alla normalità dell'approvvigionamento idrico, rispettando comunque i tempi indicati per ciascun comune dallo stesso piano di interventi presentato dalla regione Veneto e dalla regione Piemonte, allegati alle richieste di determinazione del valore massimo ammissibile.

Art.2.
1. Il valore massimo ammissibile relativo al parametro <<composti organoalogenati che non rientrano nel parametro 55>>, espresso ai sensi dell'art.16 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, è il seguente: 50 mg/l come media annuale dei risultati di almeno sei analisi di acqua effettuate con cadenza bimestrale. Nel caso di organoalogenati espressi come trialometani (sostanze di riferimento: triclorometano; diclorobromometano; clorodibromometano; tribromometano) che si formano a seguito dei processi di potabilizzazione delle acque grezze, la frequenza minima annuale delle analisi è quella prevista alla voce <<controllo periodico C3>> di cui alla tabella B dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, con una frequenza minima dei campionamenti non inferiore comunque a sei.
2. La media annuale di cui al comma 1 può essere superata in misura massima del venti per cento, tenuto conto della variabilità e dell'accuratezza delle metodologie analitiche associate alla determinazione delle numerose e diverse sostanze comprese nel parametro <<composti organoalogenati che non rientrano nel parametro 55>>.
3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 non si applica all'acqua destinata alla produzione degli alimenti dietetici e per la prima infanzia.

Art.3.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art.2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, le regioni di cui all'art.1 sono tenute in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art.4.
1. Contestualmente ai provvedimenti di deroga, le regioni di cui all'art.1 adottano i piani di intervento di cui all'art.18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236.
2. Detti piani di intervento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.16, comma 2, ed all'art.18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, devono conseguire la bonifica delle fonti di approvvigionamento idrico nonché il rientro dei valori di concentrazione dei contaminanti rilevati nei limiti previsti dall'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica citato entro il termine indicato al precedente art.1 per mezzo, tra le altre, delle seguenti misure:
a) nell'immediato e comunque per conseguire un primo superamento della situazione di emergenza dovuta alla contaminazione in atto:
- cessazione delle pratiche inquinanti delle fonti di approvvigionamento e avvio del risanamento;
- installazione di unità di potabilizzazione;
- interconnessione dei sistemi di acquedotto, previa esclusione temporale, ove possibile, delle fonti di approvvigionamento inquinate;
b) nell'arco dei trentasei mesi:
- eventuale ristrutturazione e potenziamento degli impianti di acquedotto esistenti, anche mediante la perforazione di nuovi pozzi;
- eventuale realizzazione di nuovi impianti per l'approvvigionamento da fonti indenni;
- azione di bonifica delle risorse idriche contaminate;
c) in particolare, per minimizzare la presenza di trialometani derivanti da processi di potabilizzazione, il trattamento medesimo, ove indispensabile, deve essere riconducibile comunque al raggiungimento dei migliori risultati possibili, in termini tecnologici, nell'ambito del livello di accettabilità; laddove sono attuati processi di potabilizzazione i gestori degli impianti attivano uno specifico piano di controllo sull'efficacia di detti processi e redigono annualmente una relazione tecnico-scientifica sull'efficacia del processo stesso e sulle caratteristiche di qualità dell'acqua distribuita, da consegnare alla regione territorialmente competente che provvederà ad inviarla in copia ai Ministeri della sanità e dell'ambiente;
d) creazione o aggiornamento di una puntuale anagrafe quali- quantitativa delle fonti di approvvigionamento idrico che permetta l'esame della congruità tecnica e degli ambiti territoriali ottimali delle reti acquedottistiche anche in vista degli adempimenti previsti dal combinato disposto di cui all'art.9, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, ed all'art.6 del decreto del Ministro della sanità del 26-3-1991;
e) messa in atto, da parte delle suddette regioni, di appositi programmi di monitoraggio coordinati dall'Istituto superiore di sanità, per seguire nel tempo l'evoluzione della qualità delle acque utilizzate per il consumo umano nelle zone interessate dalla contaminazione riferendo periodicamente al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente.
3. I provvedimenti di deroga adottati sono trasmessi immediatamente ai Ministeri della sanità e dell'ambiente ai sensi dell'art.18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236.

Il presente decreto entra in vigore il 6 luglio 1991.




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