(G.U. 6-7-1991, n.157)
DISCIPLINA CONCERNENTE LE DEROGHE ALLE CARATTERISTICHE DI QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.
Art.1.
1. La deroga ai requisiti di qualità delle acque
destinate al consumo umano che può essere disposta
dalla regione Veneto e dalla regione Piemonte ai sensi
degli artt.17 e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 24-5-1988, n.236, non può superare
il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo
art.2.
2. La durata temporale della deroga non deve superare
il termine di trentasei mesi e deve essere quella più
breve possibile in relazione al tempo strettamente
occorrente per la realizzazione degli interventi necessari
per assicurare il ritorno alla normalità dell'approvvigionamento
idrico, rispettando comunque i tempi indicati per ciascun
comune dallo stesso piano di interventi presentato
dalla regione Veneto e dalla regione Piemonte, allegati
alle richieste di determinazione del valore massimo
ammissibile.
Art.2.
1. Il valore massimo ammissibile relativo al parametro
<<composti organoalogenati che non rientrano
nel parametro 55>>, espresso ai sensi dell'art.16
del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988,
n.236, è il seguente: 50 mg/l come media annuale
dei risultati di almeno sei analisi di acqua effettuate
con cadenza bimestrale. Nel caso di organoalogenati
espressi come trialometani (sostanze di riferimento:
triclorometano; diclorobromometano; clorodibromometano;
tribromometano) che si formano a seguito dei processi
di potabilizzazione delle acque grezze, la frequenza
minima annuale delle analisi è quella prevista
alla voce <<controllo periodico C3>> di
cui alla tabella B dell'allegato II al decreto del
Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, con una
frequenza minima dei campionamenti non inferiore comunque
a sei.
2. La media annuale di cui al comma 1 può essere
superata in misura massima del venti per cento, tenuto
conto della variabilità e dell'accuratezza delle
metodologie analitiche associate alla determinazione
delle numerose e diverse sostanze comprese nel parametro
<<composti organoalogenati che non rientrano
nel parametro 55>>.
3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 non
si applica all'acqua destinata alla produzione degli
alimenti dietetici e per la prima infanzia.
Art.3.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui
all'art.2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui
all'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n.236, le regioni di cui all'art.1 sono
tenute in relazione alle specifiche situazioni locali,
ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di
acqua della migliore qualità possibile.
Art.4.
1. Contestualmente ai provvedimenti di deroga, le regioni
di cui all'art.1 adottano i piani di intervento di
cui all'art.18, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 24-5-1988, n.236.
2. Detti piani di intervento, ai sensi del combinato
disposto di cui all'art.16, comma 2, ed all'art.18,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n.236, devono conseguire la bonifica delle
fonti di approvvigionamento idrico nonché il
rientro dei valori di concentrazione dei contaminanti
rilevati nei limiti previsti dall'allegato I al decreto
del Presidente della Repubblica citato entro il termine
indicato al precedente art.1 per mezzo, tra le altre,
delle seguenti misure:
a) nell'immediato e comunque per conseguire un primo
superamento della situazione di emergenza dovuta alla
contaminazione in atto:
- cessazione delle pratiche inquinanti delle fonti di
approvvigionamento e avvio del risanamento;
- installazione di unità di potabilizzazione;
- interconnessione dei sistemi di acquedotto, previa
esclusione temporale, ove possibile, delle fonti di
approvvigionamento inquinate;
b) nell'arco dei trentasei mesi:
- eventuale ristrutturazione e potenziamento degli impianti
di acquedotto esistenti, anche mediante la perforazione
di nuovi pozzi;
- eventuale realizzazione di nuovi impianti per l'approvvigionamento
da fonti indenni;
- azione di bonifica delle risorse idriche contaminate;
c) in particolare, per minimizzare la presenza di trialometani
derivanti da processi di potabilizzazione, il trattamento
medesimo, ove indispensabile, deve essere riconducibile
comunque al raggiungimento dei migliori risultati possibili,
in termini tecnologici, nell'ambito del livello di
accettabilità; laddove sono attuati processi
di potabilizzazione i gestori degli impianti attivano
uno specifico piano di controllo sull'efficacia di
detti processi e redigono annualmente una relazione
tecnico-scientifica sull'efficacia del processo stesso
e sulle caratteristiche di qualità dell'acqua
distribuita, da consegnare alla regione territorialmente
competente che provvederà ad inviarla in copia
ai Ministeri della sanità e dell'ambiente;
d) creazione o aggiornamento di una puntuale anagrafe
quali- quantitativa delle fonti di approvvigionamento
idrico che permetta l'esame della congruità
tecnica e degli ambiti territoriali ottimali delle
reti acquedottistiche anche in vista degli adempimenti
previsti dal combinato disposto di cui all'art.9, primo
comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 24-5-1988, n.236, ed all'art.6 del decreto
del Ministro della sanità del 26-3-1991;
e) messa in atto, da parte delle suddette regioni, di
appositi programmi di monitoraggio coordinati dall'Istituto
superiore di sanità, per seguire nel tempo l'evoluzione
della qualità delle acque utilizzate per il
consumo umano nelle zone interessate dalla contaminazione
riferendo periodicamente al Ministero della sanità
e al Ministero dell'ambiente.
3. I provvedimenti di deroga adottati sono trasmessi
immediatamente ai Ministeri della sanità e dell'ambiente
ai sensi dell'art.18, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 24-5-1988, n.236.
Il presente decreto entra in vigore il 6 luglio 1991.
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