(G.U. 16-1-1991, n.13)
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE COSTRUZIONI RURALI E PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO DELLE MEDESIME COSTRUZIONI NONCHE' DELLE ALTRE COSTRUZIONI O PORZIONI DI COSTRUZIONI DESTINATE AD ABITAZIONI DI PERSONE
1. Le caratteristiche dell'immobile si considerano rispondenti
alle esigenze delle attivitą esercitate, quando
le costruzioni sono destinate, compatibilmente con
la loro tipologia o dimensione, all'abitazione delle
persone e dei loro familiari indicati al primo comma,
lettera f), dell'art.1 della legge 26-6-1990, n.165,
addette all'attivitą agricola.
2. Le costruzioni indicate al comma 5 dell'art. 1, della
predetta legge devono essere iscritte al catasto edilizio
urbano a norma degli artt. 3, 6, commi 1 e 2, e 7 del
regio decreto legge 13-4-1939, n.652, convertito dalla
legge 11-8-1939, n.1249 e dell'art. 8 della legge 1-10-1969,
n.679.
(c) 1996 Note's