(G.U. 17-2-1992, n.39 suppl.)
ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI RELATIVO AGLI ASPETTI IGIENICO-SANITARI CONCERNENTI LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DELLE PISCINE AD USO NATATORIO.
Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
1. L'atto di intesa si applica esclusivamente alle piscine
di uso pubblico alimentate con acqua dolce e dotate
delle vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e),
f) del quarto comma dell'art.2 ed intende fornire prescrizioni
e raccomandazioni per la progettazione, costruzione,
gestione ed il controllo delle piscine ai fini della
tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
Art.2. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE
1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per
la balneazione che comporti la presenza di uno o più
bacini artificiali utilizzati per attività ricreative,
formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua
contenuta nei bacini stessi.
2. Ai fini del presente atto le piscine sono classificate
in base ai seguenti criteri: caratteristiche strutturali
ed ambientali, tipo di utilizzazione, destinazione.
3. In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali
le piscine si distinguono in:
a) piscine scoperte se costituite da complessi con uno
o più bacini artificiali non confinati entro
strutture chiuse permanenti;
b) piscine coperte se costituite da complessi con uno
o più bacini artificiali confinati entro strutture
chiuse permanenti;
c) piscine di tipo misto se costituite da complessi
con uno o più bacini artificiali scoperti e
coperti utilizzabili contemporaneamente;
d) piscine di tipo convertibile se costituite da complessi
con uno o più bacini artificiali nei quali gli
spazi destinati alle attività possono essere
aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
4. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle
varie tipologie di piscine i seguenti tipi di vasche:
a) le vasche per nuotatori sono quelle aventi requisiti
che consentono l'esercizio delle attività natatorie
in conformità al genere ed al livello di prestazioni
per le quali è destinata la piscina nel rispetto
delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN)
e della Fèdèration Internationale de
Natation Amateur (FINA) vigenti, per quanto concerne
le vasche agonistiche. La profondità deve essere
non inferiore a m.1,10;
b) le vasche per tuffi ed attività subacquee
sono quelle aventi requisiti che consentono l'esercizio
delle attività in conformità al genere
ed al livello di prestazioni per le quali è
destinata la piscina nel rispetto delle norme della
Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fèdèration
Internationale de Natation Amateur (FINA) vigenti per
quanto concerne i tuffi;
c) le vasche ricreative e di addestramento al nuoto
sono quelle aventi requisiti morfologici e funzionali
che le rendono idonee per il gioco, la balneazione
e le attività formative ed educative propedeutiche
all'esercizio delle attività natatorie. La profondità
massima deve essere non superiore a m.1,10 per almeno
1/3 della superficie della vasca;
d) le vasche per bambini sono quelle aventi requisiti
morfologici e funzionali che le rendono idonee per
la balneazione dei bambini. La profondità massima
deve essere non superiore a m.0,60;
e) le vasche polifunzionali sono quelle aventi caratteristiche
morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo
del bacino per attività differenti o che posseggono
requisiti di convertibilità che le rendono idonee
ad usi diversi;
f) le vasche ricreative attrezzate sono quelle con attrezzature
accessorie prevalenti quali acquascivoli, sistemi di
formazione di onde, fondi mobili, pareti mobili, ecc.;
g) le vasche per usi riabilitativi sono quelle aventi
requisiti morfologici e funzionali nonchè dotazione
di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo
di attività riabilitative e rieducative sotto
il controllo sanitario specialistico;
h) le vasche per usi curativi e termali sono quelle
nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico
in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche
intrinseche e/o alle modalità con cui viene
in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio
delle attività balneatorie viene effettuato
sotto il controllo sanitario specialistico. Le piscine
destinate ad usi curativi e termali o riabilitativi
non possono essere utilizzate anche per attività
ricreative, formative o sportive.
5. In base alla loro destinazione le piscine si distinguono
in piscine di uso pubblico e piscine di uso privato.
Di norma le piscine sono di uso pubblico; sono di uso
privato quelle piscine facenti parte di unità
abitative mono o bifamiliari il cui uso, sotto la responsabilità
del proprietario o dei proprietari congiuntamente,
sia limitato ai componenti della famiglia ed ai loro
ospiti.
Art.3. CARATTERISTICHE DELL'AREA DI INSEDIAMENTO DELLE
PISCINE
1. E' raccomandabile che l'area di insediamento delle
piscine risulti efficacemente soleggiata, protetta
da venti dominanti, lontana da cause di inquinamento
atmosferico, idrico e del suolo e da sorgenti di rumori
molesti.
2. L'approvvigionamento idrico sia per gli usi sanitari
che per l'alimentazione delle vasche, deve essere assicurato
attraverso un acquedotto pubblico e/o attraverso altre
fonti di approvvigionamento idrico, qualitativamente
rispondenti ai requisiti di potabilità, esclusa
la temperatura.
3. Il fabbisogno idrico complessivo giornaliero di acqua
va computato nella misura di almeno 70 litri al giorno
per ogni frequentatore. Il fabbisogno di acqua va calcolato
considerando comunque il numero massimo di frequentatori
giornalieri. La rete di approvvigionamento idrico deve
essere protetta da possibili ritorni di acqua dal circuito
delle vasche.
4. L'allontanamento e lo smaltimento delle acque di
rifiuto, ivi comprese quelle derivanti dal funzionamento
degli impianti di alimentazione delle vasche, deve
realizzarsi in conformità delle vigenti norme
sulla tutela delle acque dall'inquinamento.
5. Nelle piscine deve essere assicurata la raccolta
dei rifiuti solidi ed il loro allontanamento attraverso
il servizio di nettezza urbana con le modalità
e le frequenze previste dal regolamento di igiene locale.
6. L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle
piscine scoperte, di tipo misto e convertibili deve
risultare non inferiore a otto volte la superficie
complessiva delle vasche.
7. L'area di insediamento del complesso piscina deve
essere razionalmente collegato, con adeguati servizi
di trasporto pubblico, al relativo bacino di utenza
ed in particolare alle scuole, alle zone residenziali
ed eventuali altri centri sportivi presenti sul territorio
interessato. Deve essere garantita l'accessibilità
ai mezzi di servizio e di soccorso.
Art.4. ELEMENTI FUNZIONALI DEL COMPLESSO PISCINA
1. Nel complesso piscina si individuano i seguenti elementi
funzionali: sezione attività natatorie e di
balneazione, sezione servizi, sezione impianti tecnici,
sezione pubblico, sezione attività ausiliare.
2. Per sezione di attività natatorie e di balneazione
si intende l'insieme delle vasche e degli spazi di
pertinenza direttamente interessati alle suddette attività.
Essa comprende: le vasche, gli spazi perimetrali intorno
alle vasche, gli spazi direttamente connessi a quelli
per le attività natatorie e di balneazione,
secondo quanto riportato nell'allegato 1 che fa parte
integrante del presente atto.
3. Tutte le piscine debbono essere dotate di idonei
servizi di uso esclusivo ed adeguati alle esigenze
funzionali dell'impianto secondo quanto riportato nell'allegato
2, che fa parte integrante del presente atto.
4. Tutte le piscine devono essere dotate di idonei impianti
tecnici secondo quanto riportato nell'allegato 3, che
fa parte integrante del presente atto.
5. Ove sia presente una sezione per il pubblico comprendente
atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi
igienici, le aree ed i percorsi destinati al pubblico
debbono essere indipendenti e separati da quelli destinati
ai frequentatori delle vasche. Per quanto riguarda
le caratteristiche dell'area destinata al pubblico
vanno rispettate le norme di sicurezza emanate dal
Ministero dell'Interno. Nel caso di contiguità
tra l'area riservata al pubblico e quella destinata
ai frequentatori delle vasche, va previsto un elemento
di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati
attraverso le due zone. E' necessario inoltre evitare
che le acque di lavaggio delle superfici destinate
al pubblico possano rifluire verso l'area di pertinenza
dei frequentatori; a questo scopo si devono adottare
opportuni sistemi di intercettazione per il convogliamento
e la raccolta delle acque di lavaggio.
6. Ove sia prevista una sezione per servizi ausiliari
comprendente aree per attività sportive (diverse
da quelle natatorie) per il ristoro (bar, tavola calda,
ecc.), spazi per attività ricreative e culturali,
ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ed altre
attività complementari, la stessa deve essere
strutturata per uso esclusivo o del pubblico o dei
frequentatori delle vasche. Sono ammessi servizi ausiliari
di uso comune solo nel caso che vi sia una netta separazione
tra i settori utilizzati dalle due categorie sopra
citate senza alcuna interferenza dei relativi percorsi.
7. Nell'ambito delle zone funzionali relative a: sezione
delle attività natatorie e di balneazione, sezione
servizi, sezione pubblico, sezione servizi ausiliari,
deve essere garantita la fruibilità da parte
di portatori di handicap. A tale fine, come previsto
dalla vigente normativa, non debbono esistere barriere
architettoniche di alcun genere.
Art.5. REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI
1. Le piscine debbono presentare requisiti igienico-ambientali
secondo quanto riportato nell'allegato 4, che fa parte
integrante del presente atto.
Art.6. DOTAZIONE DI PERSONALE, DI ATTREZZATURE E MATERIALI
1. Ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità
delle piscine si individuano le seguenti figure professionali
di operatori:
a) responsabile della piscina;
b) assistente bagnanti;
c) addetto agli impianti tecnologici;
d) personale per le prestazioni di primo soccorso.
2. Il responsabile della piscina risponde giuridicamente
ed amministrativamente della gestione dell'impianto.
Durante il periodo di funzionamento della piscina deve
essere assicurata la presenza del responsabile o di
altra persona all'uopo incaricata.
3. L'assistente bagnanti, abilitato alle operazioni
di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa
vigente, vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività
che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali
intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere
assicurata la presenza continua di almeno due assistenti
bagnanti. Per vasche con specchi d'acqua fino a 100
metri quadrati di superficie è necessaria la
presenza, a bordo vasca di almeno un assistente bagnanti.
Per vasche con specchi d'acqua di superficie maggiore
dovrà essere prevista la presenza continua,
a bordo vasca, di assistenti bagnanti aggiuntivi in
ragione di una unità per ogni 600 metri quadrati
di superficie o frazione. Nel periodo di utilizzazione
delle vasche per corsi di addestramento, allenamento
sportivo o gare è sufficiente la presenza al
bordo vasca degli istruttori e/o allenatori, purché
abilitati alle operazioni di salvataggio e primo soccorso
ed in numero almeno pari a quello richiesto dalle dimensioni
della vasca.
4. L'addetto agli impianti tecnologici ha il compito
di garantire il corretto funzionamento degli impianti.
Il sopraccitato compito può essere assicurato
anche con appositi contratti da ditte esterne che garantiscano
un pronto intervento.
5. Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate,
durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto,
da personale della piscina che dovrà essere
all'uopo formato, attraverso uno specifico addestramento
teorico-pratico, in ossequio alle vigenti disposizioni
in materia sia nazionali che regionali. Ove la distanza
della piscina da una struttura pubblica di pronto soccorso
sia tale da non garantire un rapido intervento, potranno
essere stipulate apposite convenzioni con medici e/o
con strutture sanitarie che garantiscano la rapidità
dell'intervento.
6. Nel locale di primo soccorso i farmaci di primo impiego
e il materiale di medicazione devono risultare completamente
disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature
mediche devono essere mantenute sempre in efficienza
ed essere revisionate almeno una volta al mese. In
particolare si deve assicurare la disponibilità
di almeno:
a) farmaci di primo impiego atti a far fronte a condizioni
critiche rapidamente controllabili;
b) materiali di medicazione;
c) strumentario per intervento di primo soccorso (pallone
Ambu, apribocca, bombola di ossigeno, coperta, sfigmomanometro);
d) lettino medico;
e) barella a cucchiaio.
7. In adiacenza del bordo vasca devono essere posti
a disposizione, per un loro pronto impiego, salvagenti
regolamentari dotati di fune di recupero.
8. I materiali per la pulizia, per la disinfezione ambientale
ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento
dell'acqua devono essere conservati in appositi locali
asciutti ed aerati. I prodotti chimici impiegati per
il trattamento dell'acqua devono essere conservati
nelle loro confezioni originali. I materiali di consumo
debbono risultare approvvigionati in quantità
tale da assicurare in qualsiasi momento una scorta
sufficiente a coprire le esigenze di impiego per un
periodo non inferiore a dieci giorni di esercizio.
Art.7. ASPETTI IGIENICI DI GESTIONE
1. In tutti gli ambienti della piscina, quotidianamente,
deve essere praticata una accurata pulizia con allontanamento
di ogni rifiuto. Nella sezione per le attività
natatorie e di balneazione e nei servizi igienici,
in particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi,
la pulizia deve essere completata da una accurata disinfezione,
utilizzando soluzioni disinfettanti che corrispondano
a requisiti di efficacia e di innocuità. La
disinfezione in queste aree dovrà estendersi
anche alle superfici verticali. Sulla superficie dei
percorsi a piedi nudi, nei gabinetti e nelle docce,
la pulizia e la disinfezione dovranno essere effettuate
due volte al giorno. Nei percorsi a piedi nudi è
vietato l'uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo.
2. Ogni piscina deve essere dotata di attrezzature idonee
alla pulizia del fondo e delle pareti della vasca,
a vasca piena, nonchè di attrezzature per l'asportazione
di materiali galleggianti. In occasione dello svuotamento
periodico della vasca si dovrà provvedere ad
una radicale pulizia e disinfezione del fondo e delle
pareti della vasca con revisione dei sistemi di circolazione
dell'acqua.
3. E' raccomandato l'impiego di sistemi centralizzati
per la preparazione e l'erogazione di soluzioni disinfettanti.
4. Nella piscina debbono essere collocati contenitori
asportabili, per rifiuti solidi, in numero adeguato.
5. E' raccomandato sorvegliare l'eventuale comparsa
di insetti infestanti e roditori, procedendo di conseguenza
alle opportune opere di bonifica.
6. All'ingresso dell'impianto deve essere esposto, ben
visibile, il regolamento relativo al comportamento
dei frequentatori. Questi, prima di accedere alle vasche,
debbono sottoporsi ad accurata doccia. Nei percorsi
a piedi nudi è obbligatorio per i frequentatori
l'uso di zoccoli di legno o ciabattine di plastica
o gomma; scarpette da ginnastica sono consentite solo
al personale di servizio per uso esclusivo durante
l'orario di lavoro. Per bagnarsi è obbligatorio
l'uso della cuffia.
Art.8. CONTROLLI
1. Nella piscina devono essere predisposti opportuni
controlli per la verifica del corretto funzionamento
del complesso. Vanno distinti i controlli eseguiti
a cura del responsabile della gestione della piscina
e quelli di competenza dell'autorità sanitaria.
2. Oltre a garantire l'osservanza di quanto previsto
all'art.7 il responsabile della gestione della piscina
deve curare la tenuta di un registro relativo a ciascuna
vasca dell'impianto. Detto registro deve essere quotidianamente
aggiornato, conservato per due anni dall'ultima annotazione
all'interno della piscina e disponibile in caso di
controllo e/o ispezione. In tale registro oltre alle
caratteristiche tecnico funzionali dell'impianto (con
dati relativi alle dimensioni e volume di ogni vasca,
numero e tipi di filtri con le relative caratteristiche,
numero, potenza e portata delle pompe, sostanze utilizzate
per il trattamento dell'acqua) debbono essere giornalmente
riportati i seguenti dati:
a) i risultati delle analisi di cui all'allegato 5,
punto 1.2.5.1, che fa parte integrante del presente
atto;
b) il numero dei frequentatori presenti nelle aree di
attività natatoria e di balneazione rilevato
ogni due ore di funzionamento;
c) il numero totale giornaliero di frequentatori;
d) la quantità giornaliera di acqua di reintegro;
e) il periodo di funzionamento di ciascuna pompa e di
ciascun filtro con corrispondenti dati di flusso idrico;
f) la quantità totale giornaliera delle singole
sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua e
per la disinfezione di superfici. In caso di registrazione
in continuo dei valori dei parametri, le relative registrazioni
debbono essere conservate per almeno un anno.
3. L'Autorità sanitaria competente, con frequenza
almeno mensile, deve accertare:
a) che l'acqua di immissione e l'acqua in vasca posseggano
i requisiti previsti nell'allegato 4 per ogni parametro
considerato. A questo fine i prelievi devono essere
effettuati: dai rubinetti predisposti per il prelievo
dell'acqua di immissione; nella vasca a circa cm.40-50
dal bordo, in corrispondenza della zona di ripresa
dell'acqua, sia in superficie che ad una profondità
tra i 20 ed i 30 cm. Negli impianti con più
vasche i prelievi vanno effettuati in ogni vasca. Qualora
l'acqua di approvvigionamento non provenga dal pubblico
acquedotto, sull'acqua stessa debbono essere effettuati
controlli di potabilità con frequenza almeno
annuale;
b) che le condizioni del complesso siano igienicamente
soddisfacenti e corrispondenti a quanto prescritto
nel presente atto. In particolare devono essere controllate
le condizioni igienico-ambientali del pronto soccorso,
della sezione attività natatorie e di balneazione,
degli spogliatoi, dei gabinetti, delle docce, dei lavabi
e dei relativi arredi; deve essere altresì accertata
la disponibilità del materiale di consumo: carta
igienica, sapone liquido, ecc.;
c) che le componenti impiantistiche del trattamento
acqua e le apparecchiature automatiche di controllo
e regolazione siano regolarmente funzionanti;
d) che siano disponibili ed efficienti materiali ed
attrezzature per le prestazioni di pronto soccorso;
e) che siano disponibili ed efficienti le attrezzature
ed i materiali per la pulizia e la disinfezione degli
ambienti e le sostanze per il trattamento dell'acqua
di immissione in vasca;
f) che siano disponibili le scorte dei materiali di
consumo nella quantità stabilita nel presente
provvedimento;
g) che i ricicli ed i rinnovi dell'acqua siano attuati
secondo quanto stabilito nel presente atto rilevandone
l'entità sui dispositivi installati allo scopo;
h) che i registri di gestione siano regolarmente compilati
ed aggiornati.
Art.9. REGIME TRANSITORIO
1. Le piscine già esistenti alla data di entrata
in vigore del presente atto dovranno essere adeguate
entro il termine di anni 5 a quanto indicato nell'allegato
1 punto 1.2 capoversi 5o e 6o, punto 1.3 capoversi
dal 2o al 5o, punti 1.4, 1.5 ed 1.6, punto 2 capoversi
2o e 3o, punto 3 capoverso 2o, punto 1.4; nell'allegato
2 punto 1 capoversi dal 2o al 6o, punto 1.2 capoverso
4o, punto 1.3 capoverso 3o, punto 1.4 capoversi 5o
e 6o, punto 1.5, punto 1.7; nell'allegato 3 punti 1.1,
1.1.1, 1.1.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.8 capoverso
2o, 1.2.9; nell'allegato 4 relativamente ai requisiti
igienico-ambientali. Le stesse piscine dovranno essere
adeguate, entro il medesimo termine di anni 5, a quanto
prescritto all'art.3 comma 3; nell'allegato 2 punto
1.2 capoverso 5o, punto 1.4 capoversi 1o, 2o, 3o e
4o. Qualora gli adeguamenti di cui al presente comma
non siano realizzabili, il numero massimo dei frequentatori
dovrà essere adeguatamente ridotto. Per gli
adempimenti previsti agli artt. 6, 7 e 8 comma 1 e
2, l'adeguamento dovrà conseguirsi entro il
termine di anni 1. Durante i due predetti periodi di
adeguamento si applicano le disposizioni attualmente
vigenti in materia. Nei complessi esistenti attrezzati
anche per l'esercizio di attività diverse da
quelle di balneazione, gli spogliatoi possono essere
di uso comune per le diverse attività purché
la zona dei servizi igienici e dei presidi di bonifica
dei bagnanti risulti di uso specifico della piscina.
2. Le piscine i cui lavori di realizzazione siano già
avviati alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento dovranno essere adeguate prima della
loro apertura al pubblico secondo quanto previsto al
primo comma per le piscine esistenti. Nei complessi
in corso di realizzazione, attrezzati anche per l'esercizio
di attività diverse da quelle di balneazione,
gli spogliatoi possono essere di uso comune per le
diverse attività, purché la zona dei
servizi igienici ed i presidi di bonifica dei bagnanti
risulti di uso specifico della piscina.
Art.10. DEROGHE
1. Per le piscine a servizio di comunità quali
condomini, multiproprietà, alberghi, camping,
circoli sportivi, villaggi turistici, scuole, caserme
ed altre istituzioni similari, possono essere adottate
deroghe per quanto concerne le indicazioni dei comma
5 e 6 dell'art.3 purché sia comunque garantito
l'accesso ai mezzi di servizio e di soccorso; inoltre
si può prescindere dalle presenze dell'atrio
di ingresso purché l'accesso alla piscina sia
rispondente alle norme di sicurezza vigenti e proporzionato
al numero dei possibili utenti.
2. Per le piscine in strutture di tipo residenziale
il numero dei posti spogliatoio può essere ridotto
del 50% e nella stessa misura può essere ridotto
il dimensionamento dei servizi igienici.
3. Nel registro per il controllo della gestione può
prescindersi dall'indicare il numero dei frequentatori
presenti nelle aree di attività natatoria di
balneazione rilevate ogni due ore di funzionamento.
Allegato 1
SEZIONE ATTIVITÀ NATATORIE E DI BALNEAZIONE
1. LE VASCHE
1.1. Dimensionamento delle vasche.
Il dimensionamento delle vasche deve essere rapportato
al numero massimo di frequentatori che possono essere
contemporaneamente presenti nell'area delle attività
definite al punto 6.1.
Nelle vasche per bambini il numero di frequentatori
deve essere calcolato in ragione di mq.1,5 di specchio
d'acqua per persona.
In tutte le altre vasche il numero massimo di frequentatori
deve essere calcolato in ragione di mq.2 di specchio
d'acqua per persona.
1.2. Morfologia delle vasche.
La conformazione planimetrica delle vasche deve garantire
la sicurezza dei bagnanti e consentire comunque un
facile controllo visivo di tutte le parti del bacino
al personale di vigilanza.
La conformazione delle vasche deve, inoltre, assicurare
una completa, uniforme e continua circolazione dell'acqua
in tutte le parti del bacino.
Le pareti delle vasche debbono avere caratteristiche
costruttive tali da non costituire pericolo per la
sicurezza dei bagnanti.
Per tutte le vasche, nelle zone con profondità
fino a m.1,80, la pendenza del fondo non deve superare
il limite dell'8%.
Gli ancoraggi per i separatori di corsia o qualsiasi
altro elemento di fissaggio debbono essere incassati
nelle pareti della vasca in modo da non presentare
rischi per i bagnanti.
Ai fini della sicurezza dei bagnanti la larghezza di
eventuali fessure o il diametro di eventuali forature
nelle pareti della vasca o nei suoi componenti non
devono essere superiori a mm.8.
1.3. Sistemi di tracimazione.
Si intende per acqua di tracimazione quella raccolta
con sfioro non dipendente dalle variazioni di livello
per la presenza dei bagnanti, ma dovuta alla portata
di riciclo, al reintegro ed ai fattori naturali accidentali
(pioggia, vento, ecc.).
Tutte le vasche debbono essere fornite di un sistema
di tracimazione delle acque costituito da canali sfioratori
perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al
livello del pelo dell'acqua del bacino. Nelle vasche
per nuotatori gli skimmer non debbono essere installati
nelle pareti di virata.
Il sistema di tracimazione con canali sfioratori, siano
essi incassati nelle parti verticali che sul bordo
orizzontale della vasca, deve essere obbligatorio per
tutte le piscine con superficie superiore a m.200 e
deve essere disposto almeno sui due lati più
lunghi per piscine rettangolari. Per piscine di forme
diverse lo sfioro deve interessare almeno il 75% del
perimetro della vasca.
Per piscine con superficie di vasca inferiore a mq.200
possono essere utilizzati skimmer nel rapporto di uno
ogni mq.25 di superficie di vasca.
I canali sfioratori ed eventuali vasche di compenso-recupero
debbono essere rivestiti con materiali impermeabili
e conformati in modo da consentire una facile pulizia.
Le acque di lavaggio del bordo vasca non debbono defluire
nel canale sfioratore.
1.4. Scale e mancorrenti.
Quando il dislivello tra bordo della vasca e fondo superi
i cm.60 è necessario prevedere una o più
scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione
della vasca.
Le scalette debbono essere munite di mancorrenti e debbono
essere rigidamente ancorate alla struttura della vasca.
Lo spazio libero tra gli elementi della scaletta e le
pareti verticali della vasca deve essere non inferiore
a cm.5 e non superiore a cm.10 ad eccezione del gradino
di sommità per il quale lo spazio libero deve
essere non superiore a mm.8.
1.5. Qualità dei materiali.
Sia il fondo che le pareti della vasca debbono essere
di colore chiaro, rifiniti con materiale impermeabile
e resistente all'azione dei comuni disinfettanti. Tutti
gli spazi percorribili a piedi nudi debbono avere superficie
antisdrucciolevole.
1.6. Marcature.
Debbono essere apposte marcature sul bordo della vasca
indicanti i valori minimi e massimi della profondità;
inoltre debbono essere evidenziate a mezzo di marcatura
le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene
una variazione della pendenza del fondo.
2. SPAZI PERIMETRALI INTORNO ALLA VASCA
Nelle piscine debbono essere previsti spazi piani privi
di ostacoli transitabili lungo tutto il perimetro della
vasca (banchine perimetrali) di larghezza non inferiore
in ogni punto a m.2,00.
Le banchine perimetrali debbono avere una pendenza per
l'allontanamento delle acque compresa tra il 2% ed
il 3%; tale acqua deve essere direttamente convogliata
in fogna senza possibilità di immissione in
vasca o nel sistema di circolazione.
Nelle zone perimetrali delle vasche deve essere calcolato
almeno un beverino di acqua potabile.
3. SPAZI DIRETTAMENTE CONNESSI ALLE ATTIVITÀ NATATORIE E DI BALNEAZIONE
E' necessario prevedere spazi comunque distribuiti ma
direttamente connessi allo specchio d'acqua tali da
consentire la sosta dei frequentatori.
Ove previsti, gli spazi relativi ad attività
accessorie praticabili dai frequentatori debbono essere
accessibili solo a piedi nudi e possedere idonee caratteristiche
igienico-ambientali per assicurare condizioni di pulizia,
comfort e sicurezza.
Nelle piscine coperte gli spazi per la sosta dei frequentatori
debbono essere dimensionati in ragione di almeno 0,6
volte la superficie dello specchio d'acqua.
4. DELIMITAZIONE SPAZI DI ATTIVITA'
Gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelli direttamente connessi alle attività natatorie e di balneazione debbono essere delimitati da un elemento di separazione invalicabile dalle zone limitrofe.
5. ALTEZZA VANO VASCA
L'altezza del vano vasca, misurata dal pelo libero dell'acqua, dovrà risultare non inferiore in ogni punto a m.3,50.
Allegato 2
SEZIONE SERVIZI
1. Gli spogliatoi ed i servizi igienici debbono essere
distinti per sesso e divisi in due settori separati,
proporzionati considerando una eguale presenza di uomini
e donne.
Tutti i pavimenti dei servizi debbono essere realizzati
con materiali impermeabili, resistenti all'azione dei
comuni disinfettanti, antisdrucciolevoli e facilmente
pulibili.
Le pareti debbono essere protette per una altezza di
almeno metri due con materiali impermeabili, facilmente
pulibili e resistenti all'azione dei comuni disinfettanti.
Tutti gli arredi e gli accessori debbono risultare facilmente
pulibili; i materiali impiegati debbono essere resistenti
all'azione dei disinfettanti.
Sono vietate sporgenze e spigoli vivi che possono costituire
pericolo per l'incolumità dei frequentatori
e del personale addetto; particolare accortezza dovrà
essere posta nella scelta e nella collocazione degli
apparecchi e degli accessori (corpi scaldanti, prese
d'acqua, prese elettriche, maniglie, ecc.).
Tutte le vetrate debbono essere realizzate con vetri
di sicurezza o altro materiale che in caso di rottura
non produca danno alle persone. Ove necessario la loro
presenza deve essere evidenziata.
1.1. Atrio d'ingresso.
L'atrio d'ingresso deve assicurare le funzioni di smistamento
degli utenti verso gli spogliatoi per uomini, gli spogliatoi
per donne e dell'eventuale pubblico verso le zone ad
esso riservate. Gli accessi dall'esterno debbono essere
rispondenti alle norme di sicurezza vigenti e proporzionati
sulla base della massima presenza consentita di frequentatori,
di pubblico, di addetti.
1.2. Spogliatoi.
Dal punto di vista strutturale e funzionale gli spogliatoi
debbono costituire l'elemento di separazione tra il
percorso a piedi calzati ed il percorso a piedi nudi.
Gli spogliatoi debbono essere a rotazione e possono
essere sia del tipo singolo sia del tipo comune.
Nei complessi attrezzati anche per l'esercizio di attività
diverse da quelle di balneazione, gli spogliatoi ed
i servizi igienici della piscina debbono essere distinti
da quelli delle altre attività.
Le cabine per gli spogliatoi singoli debbono avere pareti
verticali distaccate dal pavimento per un'altezza non
inferiore a cm.20 per assicurare una facile pulizia
anche con l'uso di idranti.
Il pavimento degli spogliatoi deve essere rivestito
con materiali resistenti all'azione dei disinfettanti
in uso, impermeabili ed antisdrucciolevoli; esso dovrà
essere fornito di griglie di scarico in grado di smaltire
rapidamente le acque di lavaggio.
Il numero dei posti spogliatoio dovrà essere
non inferiore ad 1/9 della superficie, espressa in
metri quadrati delle vasche servite. Un posto spogliatoio
equivale ad una cabina singola ovvero a mq.1,6 di spogliatoio
comune.
Nelle piscine coperte deve essere previsto almeno un
asciugacapelli per ogni doccia.
1.3. Deposito abiti.
Il deposito abiti può essere effettuato sia con
sistemi individuali che con sistemi collettivi.
Nel sistema individuale gli abiti dovranno essere collocati
in armadietti chiudibili nei locali accessibili a piedi
nudi.
Gli armadietti debbono essere dotati di griglie di aerazione
ed essere sollevati dal pavimento non meno di cm.20
per permettere una facile pulizia.
Nel sistema collettivo gli abiti dovranno essere collocati
in appositi contenitori e consegnati al banco di consegna
e ritiro, accessibile dalle zone a piedi nudi. Nel
locale deposito abiti i contenitori debbono essere
sistemati in modo tale da garantirne la conservazione
in condizioni igieniche.
1.4. Servizi igienici.
Le apparecchiature igienico-sanitarie vanno commisurate
in base al massimo carico ammissibile di frequentatori.
Almeno i due terzi del numero delle tazze deve essere
alla turca.
I gabinetti per gli uomini vanno proporzionati in ragione
di almeno 1 ogni 150 metri quadrati di vasche servite
(il numero va arrotondato per eccesso); inoltre va
previsto un eguale numero di orinatoi. Per le donne
vanno proporzionati di almeno 1 ogni 100 metri quadrati
di vasche servite. In ogni caso dovranno essere previsti
almeno 2 gabinetti per uomini e 2 per donne.
Le docce vanno proporzionate complessivamente in ragione
di almeno una unità ogni 30 metri quadrati di
vasche servite, divise in egual numero per gli uomini
e per le donne e dovranno essere dotate di erogatore
di sapone. Almeno il 50% delle docce deve essere chiudibile.
In ogni caso dovranno essere previste almeno 2 docce
per gli uomini e 2 per le donne.
I lavabi vanno proporzionati complessivamente in ragione
di almeno una unità ogni 30 metri quadrati di
vasche servite, divisi in egual numero per gli uomini
e per le donne e debbono essere dotati di erogatori
di sapone e di sistemi per l'asciugatura delle mani.
L'erogazione dell'acqua deve avvenire con comando di
tipo automatico o a pedale. In ogni caso dovranno essere
previsti almeno 2 lavabi per gli uomini e 2 per le
donne.
Nell'ambito dei servizi igienici sia maschili che femminili,
debbono essere installati dispositivi lavapiedi con
erogazione di soluzione disinfettante.
Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere
accessibile a tutti i frequentatori.
1.5. Presidi di bonifica dei frequentatori.
L'accesso dei frequentatori dalla doccia, che rappresenta
il primo presidio di bonifica, alle aree delle attività
balneatorie deve avvenire attraverso un passaggio obbligato
lungo il quale va disposta una vasca lavapiedi alimentata
in modo continuo con acqua contenente una soluzione
disinfettante.
Tale vasca deve essere realizzata dimensionalmente e
strutturalmente in modo da rendere obbligatoria l'immersione
completa dei piedi, compresi gli zoccoli, nella soluzione
stessa e deve avere un battente di almeno cm.16.
1.6. Deposito attrezzi.
Il deposito degli attrezzi da usare in vasca deve essere
direttamente accessibile dall'ambiente vasca.
1.7. Pronto soccorso.
Ogni piscina deve essere dotata di un presidio di primo
soccorso ad uso esclusivo dei frequentatori; esso è
costituito da un ambiente di dimensioni tali da consentire
prestazioni di soccorso ad infortunati, assicurando
la disponibilità di attrezzature e di prodotti
terapeutici necessari per le emergenze.
Il locale adibito a primo soccorso deve essere chiaramente
segnalato ed agevolmente accessibile dalla vasca e
deve consentire la rapida e facile comunicazione con
l'esterno attraverso percorsi agibili anche con l'impiego
di lettighe.
Allegato 3
SEZIONE IMPIANTI TECNICI
1. La sezione degli impianti tecnici comprende: centrale
idrica ed impianti per il trattamento dell'acqua centrale
termica, impianti di produzione acqua calda per usi
sanitari, attrezzature e materiali per la pulizia e
la disinfezione, impianti elettrici e telefonici, impianti
antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione
e di condizionamento dell'aria, impianti di comunicazioni
interne, impianti di smaltimento delle acque e, ove
necessario, di depurazione ed impianti di sicurezza
e di allarme.
Tutti gli impianti e relativi accessi debbono essere
facilmente identificabili attraverso segnaletiche che
ne indichino la funzione; la loro distribuzione deve
rispondere a criteri di ordine e razionalità
per assicurare una facile sorveglianza e manutenzione.
Per quanto possibile debbono adottarsi sistemi automatici
di controllo e di manovra degli impianti tecnologici.
1.1. Circolazione dell'acqua nelle vasche.
Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell'acqua
nelle vasche debbono essere predisposte in modo che
in ogni parte della vasca l'acqua venga di continuo
riciclata e non si creino zone di ristagno.
La temperatura dell'acqua in vasca deve risultare uniforme
in tutto il bacino. I prodotti disinfettanti e gli
altri additivi debbono risultare uniformemente distribuiti
nella massa d'acqua, in quantità tali da assicurare
all'acqua stessa i requisiti richiesti dal presente
regolamento.
In nessun caso l'acqua di immissione deve essere introdotta
in vasca senza aver prima subito il necessario trattamento.
Almeno il 50% della portata di ricircolo deve fluire
in modo continuo ed uniforme attraverso i sistemi di
tracimazione.
Durante le operazioni di pulizia della vasca deve potersi
realizzare la commutazione del flusso dell'acqua di
tracimazione verso il previsto sistema di scarico in
fognatura o altro sistema di smaltimento.
1.1.1. Ricicli.
L'acqua di ogni vasca deve essere completamente riciclata
nell'impianto di trattamento rispettando i seguenti
tempi massimi:
TIPO DI VASCA (tempi massimi di riciclo)
Vasche per nuotatori (6 ore)
Vasche per bambini (1 ora)
Vasche ricreative e di addestramento al nuoto (4 ore)
Vasche ricreative attrezzate (3 ore)
Vasche per tuffi ed attività subacquee (6 ore)
Vasche polifunzionali (va adottato il tempo di riciclo
più restrittivo in relazione alle attività
praticabili in vasca).
Durante ogni sospensione temporanea di esercizio delle attività balneatorie per un periodo non inferiore alle 8 ore il tempo massimo di riciclo può essere portato alle otto ore.
1.1.2. Reintegri e rinnovi.
Nelle piscine per le quali il numero giornaliero dei
frequentatori è calcolabile attraverso i programmi
di attività prevista (corsi di addestramento,
attività agonistiche, ecc.) deve essere immessa
nelle vasche, giornalmente e con uniforme continuità,
una quantità di acqua di reintegro pari ad almeno
30 litri per frequentatore.
Nelle piscine per le quali l'attività balneatoria
non è programmabile, deve essere immessa nelle
vasche, giornalmente e con uniforme continuità,
una quantità d'acqua di reintegro pari ad almeno
il 5% del volume d'acqua in vasca.
Ogni 6 mesi le vasche debbono essere svuotate completamente
e la relativa acqua deve essere completamente rinnovata.
Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro di
ogni vasca deve essere installato un contatore totalizzatore.
1.2. Trattamento dell'acqua.
Per trattamento si intende l'insieme degli interventi
necessari per conferire all'acqua le caratteristiche
qualitative per la sua utilizzazione in vasca ai sensi
del presente regolamento.
1.2.1. Locali adibiti al trattamento dell'acqua.
La sezione che accoglie le apparecchiature destinate
al trattamento dell'acqua deve essere strutturalmente
e funzionalmente divisa in almeno due settori: uno
destinato alle apparecchiature di trattamento dell'acqua
ed uno destinato alla installazione dei contenitori
e delle relative apparecchiature di dosaggio delle
sostanze disinfettanti, dei flocculanti e degli altri
additivi.
Questi locali devono essere dotati di idonea ventilazione
e separati dalla centrale termica.
1.2.2. Alimentazione delle vasche.
Le acque di ricircolo possono essere trattate in un
unico impianto a condizione che ogni vasca possegga
il proprio dispositivo di alimentazione dell'acqua
e che l'apporto di disinfettante corrisponda ai fabbisogni
delle singole vasche.
Debbono essere previsti dispositivi per il facile controllo
delle portate per ogni singola vasca ed il prelievo
di campioni di acqua per analisi: dalla tubatura dell'acqua
di approvvigionamento, dalla tubatura dell'acqua in
immissione all'entrata in vasca, dalla tubatura dell'acqua
di riciclo all'uscita dalla vasca.
1.2.3. Prefiltri.
A monte delle pompe devono essere installati prefiltri
facilmente ispezionabili e pulibili costituiti da un
involucro contenente un cestello asportabile con maglia
a fori di mm.5/8.
Uno stesso prefiltro può essere utilizzato per
più filtri.
I prefiltri devono essere puliti quotidianamente.
1.2.4. Pompe.
Le pompe di circolazione in servizio debbono essere
in numero pari a quello dei filtri.
Deve essere comunque installato un numero supplementare
di pompe predisposte per una rapida attivazione ed
atte a garantire un'adeguata riserva non inferiore
al 30% delle unità in servizio.
1.2.5. Flocculazione.
L'aggiunta di flocculante, ove prevista, deve avvenire
per mezzo di dosatori che ne garantiscano il giusto
dosaggio ed il mantenimento delle prescritte caratteristiche
chimico-fisiche dell'acqua.
1.2.6. Filtri.
Il numero delle unità filtranti in servizio è
subordinato alle dimensioni ed alle caratteristiche
dell'impianto ed in ogni caso non dovrà essere
inferiore a due; esse avranno tra loro identiche caratteristiche
operative.
Dovrà essere installato, per essere rapidamente
attivato, un numero supplementare di unità filtranti
non inferiore al 30% del numero delle unità
in servizio.
Dovranno essere installate apparecchiature idonee per
l'accertamento dell'efficienza del filtro.
Ogni unità filtrante deve essere rigenerata quando
la perdita di carico del filtro eccede di 5 x 10 Pascal
quella iniziale dichiarata a filtro pulito.
In ogni caso tale operazione deve essere eseguita per
ogni unità filtrante, quando l'impianto è
in esercizio, almeno una volta ogni quattro giorni.
L'acqua di risciacquo deve essere scaricata in conformità
alle vigenti norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento.
1.2.7. Riscaldamento.
L'acqua filtrata, ove necessario, deve essere avviata
ad apparecchiature di riscaldamento quali scambiatori
di calore, diffusori di vapore, ecc.; queste devono
essere costituite da almeno due unità distinte
per la migliore flessibilità dell'impianto.
La regolazione della temperatura dell'acqua in vasca
deve essere automatizzata.
Non è consentito immettere vapore direttamente
nell'acqua in vasca.
1.2.8. Disinfezione.
L'acqua da immettere in vasca deve contenere una sostanza
disinfettante ad azione residua.
Le apparecchiature per il dosaggio dei disinfettanti
debbono essere di tipo automatico con dispositivi idonei
a registrare e regolare in continuo il mantenimento
delle concentrazioni imposte agli agenti disinfettanti
nell'acqua delle singole vasche.
1.2.9. Impiego di additivi vari.
L'aggiunta degli additivi deve avvenire per mezzo di
dosatori che ne garantiscano il giusto dosaggio.
1.3. Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua
di immissione in vasca.
Le sostanze attualmente consentite per il trattamento
dell'acqua di immissione in vasca sono quelle di seguito
elencate come disinfettanti, flocculanti ed additivi
vari.
L'impiego di sostanze non incluse in detti elenchi dovrà
essere previamente autorizzato dal Ministero della
Sanità.
1.3.1. Disinfettanti.
Le sostanze disinfettanti che possono essere utilizzate
nel trattamento delle acque di piscina sono:
- cloro liquido;
- biossido di cloro: clorito di sodio, acido cloridrico;
- ipoclorito di sodio;
- ipoclorito di calcio;
- dicloroisocianurato sodico biidrato;
- dicloroisocianurato sodico anidro;
- poli [idrossitilene (dimetiliminio), etilene (dimetiliminio),
metilenedicloruro];
- poli [ossietilene (dimetiliminio), etilene (dimetiliminio),
etilene di cloruro];
- n-alchil- (50% Cl4, 40% Cl2, 10% Cl6) dimetil benzil
ammonio cloruro.
1.3.2. Flocculanti.
Le sostanze flocculanti che possono essere utilizzate
nel trattamento delle acque di piscina sono:
- solfato di alluminio solido;
- poli alluminio cloroidrossidi;
- cloruro ferrico;
- cloruro e solfato ferrico;
- policlorosolfato di alluminio;
- policlorosolfato basico di alluminio.
1.3.3. Additivi vari.
Gli additivi che attualmente possono essere utilizzati
nel trattamento delle acque di piscina, con finalità
differenti, sono:
- acido cloridrico;
- soda caustica;
- potassa caustica;
- carbonato di sodio anidro;
- bicarbonato di sodio;
- polifosfati di sodio: fosfato monosodico, fosfato
bisodico, fosfato trisodico, tripolifosfato sodico,
esametafosfato sodico;
- sodio bisolfato;
- carbone attivo granulare;
- carbone attivo in polvere.
Allegato 4
1. REQUISITI IGIENICO AMBIENTALI
I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle
caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto
piscina, alle condizioni termoigrometriche e di ventilazione,
illuminotecniche ed acustiche.
1.2. Classificazione e requisiti delle acque utilizzate.
Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate
come segue:
- Acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata
per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro)
e quella destinata agli usi igienico sanitari.
- Acqua di immissione in vasca: è quella costituita
sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro
opportunamente trattate per assicurare i necessari
requisiti.
- Acqua contenuta in vasca: è quella presente
nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto
con i bagnanti.
1.2.1. Requisiti dell'acqua di approvvigionamento.
L'acqua di approvvigionamento deve possedere, fatta
eccezione per la temperatura, tutti i requisiti di
potabilità previsti dalle vigenti norme.
1.2.2. Requisiti dell'acqua di immissione in vasca.
L'acqua di immissione in vasca deve possedere i requisiti
di cui ai seguenti paragrafi.
1.2.2.1. Requisiti fisici e chimico-fisici.
- Temperatura (escluse le vasche scoperte):
vasche bambini: 26oC/31oC
altre vasche: 24oC/28oC
- pH: 6,5/8,5
- Torbidità in SiO2: <=2 mg/l SiO2 (o unità
equivalenti di formazina)
- Solidi sospesi: <=2 mg/l (per filtrazione su membrana
da 0,45m)
1.2.2.2. Requisiti chimici.
- Cloro attivo libero (HClO; ClO; ClO2): 0,6/1,2 mg/l
Cl2 (nel caso di impiego combinato di ozono-cloro il
valore minimo può essere ridotto a 0,4 mg/l
Cl2)
- Cloro attivo combinato: <=0,3 mg/l Cl2
- Cloriti: <=0,2 mg/l Cl2
- Ozono: <=0,03 mg/l O3
- Sostanze organiche (Kubel): aumento massimo di 3 mg/l
in O2 consumato rispetto all'acqua di approvvigionamento
- Flocculanti: <=02 mg/l in Al o Fe rispetto al flocculante
impiegato
1.2.2.3. Requisiti microbiologici.
- Coliformi totali: 0/100 ml
- Staphylococcus spp.: 0/100 ml
- Streptococchi fecali: 0/100 ml
- Pseudomonas spp. (pigmentate): 0/100 ml
- Carica microbica totale: <=100/ml colonie aerobie
su agar a 37oC
1.2.3. Requisiti dell'acqua contenuta in vasca.
1.2.3.1. Requisiti fisici e chimico-fisici.
- Temperatura (escluse vasche scoperte):
vasche bambini: 26oC/30oC
altre vasche: 22oC/28oC
- pH: 6,5/8,5
- Potenziale Redox:
con pH 6,5/7,5 <=670 mV
con pH 7,5/8,5 <=700 mV
- Torbidità: <=3 mg/l in SiO2 (o unità
equivalenti di formazina)
- Solidi sospesi: <=4 mg/l per filtrazione su membrana
da 0,45m
- Solidi grossolani: assenti
- Colore: <=5 mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua
di approvvigionamento
1.2.3.2. Requisiti chimici.
- Cloro attivo libero (HClO; ClO; ClO2):
0,5/1 mg/l Cl2 con pH 6,5/7,5
0,7/2 mg/l Cl2 con pH 7,5/8,5
per utilizzo del cloro come unico disinfettante. Nel
caso di trattamento ozono-cloro il valore minimo può
essere ridotto a 0,5 mg/l Cl2
- Cloro attivo combinato:
<=0,3 mg/l Cl2 con pH 6,5/7,5
<=0,5 mg/l Cl2 con pH 7,5/8,5
- Stabilizzante del Cloro: <=75 mg/l come acido isocianurico
0,3/0,4 mg/l Cl2
- Sostanze organiche: aumento max di 4 mg/l in O2 consumato
rispetto all'acqua di approvvigionamento
- Azoto Ammoniacale: <=0,2 mg/l NH3
- Flocculanti: <=0,2 mg/l in Al o Fe riferito al
flocculante impiegato
1.2.3.3. Requisiti microbiologici.
- Coliformi totali: 0/100 ml
- Staphylococcus spp.: <=30/100 ml
- Streptococchi fecali: 0/100 ml
- Pseudomonas spp. (pigmentate): <=10/100 ml
- Carica microbica totale: <=300/ml colonie aerobie
su agar a 37oC.
1.2.4. Punti di prelievo.
- Acqua di approvvigionamento: Campione da prelevarsi
da apposito rubinetto posto sul tubo di adduzione.
- Acqua di immissione in vasca: Campione da prelevarsi
da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle
singole vasche a valle degli impianti di trattamento.
- Acqua in vasca: Campione da prelevarsi in due punti
rappresentativi dell'acqua in vasca, a cm.40/50 dal
bordo di cui uno in superficie e l'altro a cm.20/30
di profondità.
1.2.5. Frequenza delle analisi.
1.2.5.1. Frequenza analisi parametri chimici e fisico
chimici.
Parametri
- Temperatura D 2,3
(il primo controllo si avrà un'ora prima dell'inizio
dell'attività)
- Cloro attivo combinato B 3
- pH C 3
(il primo controllo si avrà un'ora prima dell'inizio
dell'attività)
- Stabilizzante del Cloro D 3
- Potenziale Redox B 3
(il primo controllo si avrà un'ora prima dell'inizio
dell'attività).
- Cloriti F 3
- Torbidità E 3
- Ozono G 2
(il primo controllo si avrà un'ora prima dell'inizio
dell'attività)
- Solidi sospesi F 3
- Sostanze organiche F 3
- Solidi grossolani E 3
- Azoto ammoniacale F 3
- Colore F 3
- Flocculanti F 3
- Cloro attivo libero B 3
(il primo controllo si avrà un'ora prima dell'inizio
dell'attività).
- Potabilità G 1 (in caso di approvvigionamento
autonomo).
Riferimenti:
- A 1 ogni ora
- B 1 ogni 2 ore
- C 3 al giorno
- D 2 ogni giorno
- E 1 ogni giorno
- F 1 ogni mese
- G 1 ogni 2 mesi
- 1 - acqua di approvvigionamento
- 2 - acqua di immissione in vasca
- 3 - acqua di vasca
1.2.5.2. Frequenza analisi microbiologiche.
I campioni per analisi microbiologiche dovranno essere
prelevati almeno una volta al mese, durante il funzionamento,
sull'acqua in vasca e sull'acqua di immissione in vasca.
1.3. Requisiti termoigrometrici e di ventilazione.
Per le piscine coperte, nella sezione delle attività
natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria
dovrà risultare non inferiore alla temperatura
dell'acqua in vasca.
L'umidità relativa dell'aria non dovrà
superare in nessun caso il valore limite del 70%. La
velocità dell'aria in corrispondenza delle zone
utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare
superiore a 0,15 m/s e dovrà assicurarsi un
ricambio di aria esterna di almeno 20 mc/h per metro
quadrato di vasca.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi,
servizi igienici, pronto soccorso) la temperatura dell'aria
dovrà risultare non inferiore a 24oC, assicurando
un ricambio dell'aria non inferiore a 4 volumi/h.
Per le stesse zone delle piscine scoperte fermo restando
il ricambio dell'aria non inferiore a 4 volumi/h, la
temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore
a 20oC.
1.4. Requisiti illuminotecnici.
Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione
l'illuminazione artificiale dovrà assicurare
condizioni di visibilità tali da garantire la
sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte
del personale. Comunque il livello di illuminamento
sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non
deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi,
servizi igienici ecc.) l'illuminazione artificiale
dovrà assicurare un livello medio di almeno
100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.
In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà
essere assicurato un fattore medio di luce diurna non
inferiore al 2%.
Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione
di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di
emergenza.
1.5. Requisiti acustici.
Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione
delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non
dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6
secondi. Il livello di rumore generato dagli impianti
e da altre sorgenti installate non deve superare il
limite di 50 dBA commisurato come livello massimo ambientale.
Allegato 5
METODI ANALITICI
1. PARAMETRI CHIMICI E CHIMICO-FISICI.
Per il controllo dei parametri chimici e chimico-fisici
valgono i metodi analitici allegati al decreto del
Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236 relativo
alle acque destinate al consumo umano, secondo le frequenze
e le modalità di campionamento previste dal
presente regolamento.
2. PARAMETRI MICROBIOLOGICI
2.1. Prelievo dei campioni.
I prelievi dovranno essere effettuati con bottiglie
sterili, seguendo le usuali norme di asepsi.
Le bottiglie dovranno contenere sempre una quantità
di sodio tiosolfato idonea a neutralizzare il cloro
presente nell'acqua prelevata. Ciò si ottiene
mediante l'aggiunta, nelle bottiglie da prelievo, prima
della sterilizzazione, di una quantità tale
di sodio tiosolfato da ottenere una concentrazione
finale, nel campione, di circa 100 mg/litro.
In pratica è consigliabile l'aggiunta di una
soluzione al 10% di sodio tiosolfato nella quantità
di ml 0,1 (2 gocce) per ogni 100 ml di capacità
della bottiglia.
I campioni prelevati dovranno essere trasportati in
idoneo contenitore frigorifero che consente il mantenimento
di una temperatura compresa fra i 4 ed i 10oC, e dovranno
essere esaminati nel più breve tempo possibile
e comunque entro 24 ore dal prelievo.
Si omette la parte relativa ai metodi da seguire nelle analisi di laboratorio.
Allegato 6
PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PISCINA
Si omette.
(c) 1996 Note's