(G.U.17-12-1991, n.295)
DETERMINAZIONE DEI MOLTIPLICATORI DA APPLICARE, A PARTIRE DAL 1992, ALLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI E DEI TERRENI PER STABILIRE IL VALORE MINIMO DA DICHIARARE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO, DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI, E DELLE CONNESSE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI, E DELL'IMPOSTA COMUNALE SULL' INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI
1. Il moltiplicatore di cento volte di cui all'art.52,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26-4-1986, n.131, all'art.34, comma 5, del decreto
legislativo 31-10-1990, n.346, e all'art.12, comma
1, del decreto legge 14-3-1988, n.70, convertito, con
modificazioni ed integrazioni, nella legge 13-5-1988,
n.154, si applica all'ammontare delle rendite catastali
determinate sulla base delle nuove tariffe d'estimo
recate dal decreto ministeriale 27-9-1991, nella stessa
misura per le unità immobiliari classificate
nei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni di
quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle
quali si applica, rispettivamente, nella misura pari
a 50 ed a 34.
2. Per le unità immobiliari classificate nei
gruppi D ed E si applica all'ammontare della nuova
rendita attribuita per stima diretta, nella misura
pari, rispettivamente, a 50 ed a 34.
3. Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti
urbanistici prevedono la destinazione edificatoria,
continua ad applicarsi all'ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto il moltiplicatore pari a 75.
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