[Note's] DECRETO MINISTERO DELLE FINANZE 14 DICEMBRE 1991

(G.U.17-12-1991, n.295)

DETERMINAZIONE DEI MOLTIPLICATORI DA APPLICARE, A PARTIRE DAL 1992, ALLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI E DEI TERRENI PER STABILIRE IL VALORE MINIMO DA DICHIARARE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO, DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI, E DELLE CONNESSE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI, E DELL'IMPOSTA COMUNALE SULL' INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI

1. Il moltiplicatore di cento volte di cui all'art.52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n.131, all'art.34, comma 5, del decreto legislativo 31-10-1990, n.346, e all'art.12, comma 1, del decreto legge 14-3-1988, n.70, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13-5-1988, n.154, si applica all'ammontare delle rendite catastali determinate sulla base delle nuove tariffe d'estimo recate dal decreto ministeriale 27-9-1991, nella stessa misura per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1, alle quali si applica, rispettivamente, nella misura pari a 50 ed a 34.
2. Per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a 50 ed a 34.
3. Per i terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, continua ad applicarsi all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto il moltiplicatore pari a 75.




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