[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 20 MAGGIO 1991 (stralcio)

(G.U. 31-5-1991, n.126)

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 MAGGIO 1988, N.175, IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CEE N.88/610 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA CEE N.82/501 SUI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI.

Art.2
1. Per le attivitą industriali esistenti, la modifica degli allegati di cui all'art.1 decorre dal 30 ottobre 1991. Entro tale data il fabbricante deve presentare la notifica o la dichiarazione ai sensi dell'art.4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175. I documenti allegati alla notifica o alla dichiarazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31-3-1989 devono essere presentati alle autoritą competenti entro il 1o giugno 1994.
2. Nel caso di nuove attivitą industriali ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto si applica la procedura di cui all'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175

Art.4
1. L'informazione alla popolazione prevista dall'art.11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, deve essere attuata rendendo pubblicamente disponibile, le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente. Tali informazioni ripetute ed aggiornate ad intervalli regolari devono essere pubblicizzate senza che la popolazione, residente nei territori che possono essere colpiti da incidente rilevante, debba farne richiesta.




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