(G.U. 31-5-1991, n.126)
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 MAGGIO 1988, N.175, IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CEE N.88/610 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA CEE N.82/501 SUI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI.
Art.2
1. Per le attivitą industriali esistenti, la
modifica degli allegati di cui all'art.1 decorre dal
30 ottobre 1991. Entro tale data il fabbricante deve
presentare la notifica o la dichiarazione ai sensi
dell'art.4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica
17-5-1988, n.175. I documenti allegati alla notifica
o alla dichiarazione di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31-3-1989 devono essere
presentati alle autoritą competenti entro il
1o giugno 1994.
2. Nel caso di nuove attivitą industriali ricadenti
nel campo di applicazione del presente decreto si applica
la procedura di cui all'art.9 del decreto del Presidente
della Repubblica 17-5-1988, n.175
Art.4
1. L'informazione alla popolazione prevista dall'art.11,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
17-5-1988, n.175, deve essere attuata rendendo pubblicamente
disponibile, le misure di sicurezza e le norme di comportamento
da seguire in caso di incidente. Tali informazioni
ripetute ed aggiornate ad intervalli regolari devono
essere pubblicizzate senza che la popolazione, residente
nei territori che possono essere colpiti da incidente
rilevante, debba farne richiesta.
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