(G.U. 10-4-1991, n.84)
NORME TECNICHE DI PRIMA ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 MAGGIO 1988, N.236, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N.80/778 CONCERNENTE LA QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE 16-4-1987, N.183
Art.1. ATTIVITA' DI CONTROLLO
1. I controlli sanitari ed interni sulle acque destinate
al consumo umano debbono conseguire una o più
delle finalità riportate nell'allegato I al
presente decreto, del quale fa parte integrante.
2. L'unità sanitaria locale ed il presidio e
servizio multizonale di prevenzione di cui all'art.22
della legge 23-12- 1978, n.833 (concernente l'istituzione
del servizio sanitario nazionale), ciascuno per quanto
di propria competenza, svolgono i controlli di cui
al primo comma secondo quanto riportato negli allegati
II, III e IV al presente decreto, del quale fanno parte
integrante.
3. I soggetti gestori ed il personale addetto agli impianti
di acquedotto debbono attenersi, nello svolgimento
delle attività di controllo dei servizi essenziali
del ciclo dell'acqua, alle prescrizioni riportate nell'allegato
V al presente decreto, del quale fa parte integrante.
4. Le regioni, se del caso, elaborano programmi integrativi
per la vigilanza ed il controllo delle acque destinate
al consumo umano finalizzati a salvaguardarne ed a
promuoverne la qualità.
Art.2. MAPPATURA DEGLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO
1. Per i fini di cui all'art.1, i soggetti gestori di
impianti di acquedotto, su conformi direttive delle
autorità regionali da emanarsi entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, redigono
e trasmettono alle unità sanitarie locali, ai
presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni
ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura
delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta,
di trattamento e di distribuzione, fino i rami terminali
della rete, dell'acqua fornita all'utenza.
2. Le operazioni di redazione e di trasmissione della
mappatura di cui al primo comma sono completate entro
tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Su conformi direttive indicate in apposito provvedimento
da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, le regioni elaborano la documentazione
di cui al comma 1, la trasmettono al Ministero della
sanità e tempestivamente la aggiornano. Dette
elaborazioni e/o aggiornamenti avvengono di concerto
con le altre regioni interessate allorché si
tratti di impianti di acquedotto di interesse interregionale.
Art.3. CONTROLLI SANITARI
1. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari
le unità sanitarie locali - servizio igiene
pubblica o servizio similare - anche sulla base delle
risultanze analitiche e delle valutazioni eventualmente
fornite dai presidi e servizi multizonali:
a) emettono il giudizio di qualità e di idoneità
d'uso sulle acque destinate al consumo umano di cui
al successivo art.4;
b) verificano la conformità delle risultanze
dell'esame ispettivo e dei dati analitici acquisiti
e/o rilevati alle prescrizioni della normativa di settore
ed altresì segnalano, con carattere d'urgenza,
a seconda dei casi, al comune e/o alla regione e/o
ai soggetti gestori di impianto d'acquedotto le eventuali
difformità riscontrate;
c) propongono l'adozione, da parte del comune e/o della
regione e/o dei soggetti gestori dell'impianto d'acquedotto,
degli atti necessari a salvaguardare e/o a promuovere
la qualità delle risorse idriche e dell'acqua
condottata ovvero propongono l'adozione dei provvedimenti
cautelativi, contingibili ed urgenti di cui al successivo
art.5;
d) trasmettono periodicamente, anche in forma sintetica,
le risultanze dell'esame ispettivo e dei dati analitici
acquisiti e/o rilevati al comune, alla regione ed ai
soggetti gestori di impianto d'acquedotto.
2. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari
i presidi e servizi multizonali di prevenzione:
a) verificano la conformità delle risultanze
dei controlli analitici effettuati alle prescrizioni
della normativa di settore, trasmettono tempestivamente
i dati rilevati all'unità sanitaria locale e
segnalano, con carattere d'urgenza, all'unità
sanitaria locale, al comune, alla regione ed ai soggetti
gestori dell'impianto d'acquedotto eventuali difformità
riscontrate.
Art.4. GIUDIZIO DI QUALITÀ E DI IDONEITÀ
D'USO
1. Il giudizio di qualità sull'acqua destinata
al consumo umano, fondato sulle risultanze dell'esame
ispettivo e dei controlli analitici, è emesso
seguendo le indicazioni ed i criteri esposti nell'allegato
VI al presente decreto, del quale fa parte integrante.
2. L'uso delle acque destinate al consumo umano è
subordinato al giudizio di cui sopra.
3. Per le acque già in distribuzione alla data
di emanazione del presente decreto il giudizio di idoneità
d'uso si intende acquisito, sempreché risultino
conformi alla normativa, gli ultimi controlli analitici
ed ispettivi effettuati su tali acque.
Art.5. PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI, CONTINGIBILI ED URGENTI
1. Qualora sia richiesto da esigenze di tutela della
salute degli utenti della risorsa idrica, il sindaco
adotta i provvedimenti cautelativi, contingibili ed
urgenti proposti dall'unità sanitaria locale
che ha effettuato e/o verificato i controlli igienico-sanitari.
2. In caso di inerzia degli enti locali ovvero qualora
l'esigenza di tutela della salute degli utenti della
risorsa idrica coinvolga, per una medesima causa, più
comuni, il presidente della giunta regionale adotta
i provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti
proposti dall'autorità sanitaria che ha effettuato
e/o verificato i controlli igienico-sanitari.
3. I provvedimenti di cui ai commi primo e secondo,
qualora riguardino un approvvigionamento idrico pari
almeno a 1000 metri cubi al giorno oppure una popolazione
pari almeno a 5000 abitanti, sono portati a conoscenza
del Ministero della sanità entro trenta giorni
dalla loro adozione.
4. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di
cui ai commi primo e secondo, le regioni, i comuni
ed i soggetti gestori di impianto d'acquedotto adottano,
ciascuno per quanto di propria competenza, gli atti
necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualità
delle risorse idriche e dell'acqua condottata.
Art.6. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO D'EMERGENZA
1. Nell'ambito della previsione di misure atte a rendere
possibile un approvvigionamento idrico d'emergenza,
le regioni affidano, ove possibile, l'attuazione e
la gestione del relativo servizio ad enti pubblici
gestori di impianti di acquedotto particolarmente qualificati
con provvedimenti che sono portati a conoscenza del
Ministero della sanità entro trenta giorni dalla
loro adozione.
2. Fa parte integrante del provvedimento regionale di
affidamento di cui al primo comma un dettagliato rapporto
tecnico concernente le strutture e gli interventi d'emergenza
predisposti.
Art.7. RAPPORTI CON LE REGIONI
1. Le regioni trasmettono al Ministero della sanità
entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata
relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni
di settore concernenti la qualità delle acque
destinate al consumo umano, sulle problematiche d'ordine
igienico-sanitario ed ambientale riscontrate od ipotizzabili
a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze
emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.
Art.8. ATTIVITÀ DI VIGILANZA
1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni
dello Stato e degli enti territoriali e locali definite
dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per
la vigilanza sull'applicazione del presente decreto
possono essere svolte da ispettori nominati con apposito
decreto del Ministro della sanità. Detti ispettori
possono accedere ad ogni impianto e/o sede di attività
di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati,
le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento
delle funzioni. Essi sono muniti di documento di riconoscimento
rilasciato dall'autorità che li ha nominati
e sono ufficiali di polizia giudiziaria per l'espletamento
delle funzioni loro attribuite.
2. Per l'applicazione del presente decreto le regioni
possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie
competenze avvalendosi di proprio personale.
Art.9. COMITATO PERMANENTE
1. Al fine di un migliore esame di tutta la problematica
concernente le acque destinate al consumo umano, è
costituito un comitato permanente di studio, presieduto
dal direttore generale dei servizi d'igiene pubblica
del Ministero della sanità e composto:
Si omette la composizione del Comitato permanente di
studio.
2. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno.
Il comitato articola di norma i propri lavori in sottocommissioni
di studio tecnico-scientifiche e può avvalersi
del contributo di esperti esterni.
3. Il comitato è rinnovato ogni tre anni.
Art.10. COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME
1. I compiti affidati alle regioni dal presente decreto
si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige,
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
ALLEGATO I
GENERALITÀ
L'emissione di un giudizio sulla qualità di un'acqua deve sempre basarsi su una ponderata valutazione dell'insieme dei dati analitici relativi ai parametri organolettici, fisici, chimici, chimico-fisici e microbiologici opportunamente integrati dalle risultanze dell'esame ispettivo. Esame ispettivo ed analisi di laboratorio devono infatti raggiungere, nel loro complesso, una o più delle seguenti finalità:
A) Controllo delle caratteristiche igieniche dell'acqua
alla captazione in modo da accertare:
1) se siano tali da consentirne l'utilizzazione a scopo
potabile senza alcun trattamento, oppure
2) se siano tali da consentirne l'utilizzazione a scopo
potabile dopo idoneo trattamento, oppure ancora
3) se siano tali da non consentirne l'utilizzazione
a scopo potabile, con ragionevole margine di sicurezza
ed economicità, anche dopo il trattamento.
B) Controllo dell'efficacia dell'eventuale trattamento effettuato.
C) Controllo della sicurezza igienica delle opere idraulico- ingegneristiche, a partire dall'impianto di captazione fino ai rami terminali della rete di distribuzione.
D) Evidenziazione di potenziali pericoli di contaminazione della risorsa idrica o dell'acqua avviata alla distribuzione.
Le modalità con le quali gli esami analitici ed ispettivo concretizzano i menzionati obiettivi sono esposte diffusamente nei successivi capitoli. Dal momento, comunque, che l'acqua destinata all'uso potabile è un bene naturale del quale non si ha una disponibilità ambientale illimitata ed il cui rinnovo non avviene con facilità, si sottolinea preliminarmente come la difesa della normale facies delle risorse idriche e dell'acqua condottata debba rappresentare uno dei cardini delle attività di controllo e vada condotta tenendo presenti i consueti elementi di giudizio. In questo stesso senso attenzione adeguata va posta anche agli approvvigionamenti privati, per i quali valgono le considerazioni appena accennate ma sui quali occorre disporre, addebitandone la relativa spesa ai proprietari, adeguati controlli al fine, tra l'altro, di verificare che non siano essi stessi fonti di inquinamento più diffuso (ad esempio, con opere di captazione di pozzi che permettono il trascinamento di contaminanti in falda).
ALLEGATO II
ESAME ISPETTIVO
1) PRELIMINARI SULLA RACCOLTA DEI DATI CIRCA GLI APPROVVIGIONAMENTI
IDRICI.
A cura dei gestori degli impianti d'acquedotto sia pubblici
che privati, si provvede, su conformi direttive delle
autorità regionali, al censimento, alla registrazione,
alla ubicazione su una planimetria a scala 1: 25.000
ed al costante aggiornamento di tutte le fonti utilizzate
per l'approvvigionamento idrico e dei relativi impianti
di acquedotto. Detti elaborati debbono essere corredati
almeno:
a) della documentazione in merito al processo autorizzativo
e o alla concessione allo sfruttamento della risorsa
idrica;
b) della planimetria in scala 1: 2000 con l'ubicazione
della risorsa idrica attinta e delle relative aree
di salvaguardia ed altresì della stratigrafia
del terreno interessato;
c) di una relazione tecnica in merito alle caratteristiche
costruttive ed alla cronologia di realizzazione dell'impianto
di acquedotto, alla sua portata media annua ed al numero
di utenti serviti.
Copia della documentazione in questione è trasmessa
dai gestori degli impianti d'acquedotto al comune,
alla regione, all'unità sanitaria locale ed
al Presidio e servizio multizonale di prevenzione.
2) CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI
ATTINGIMENTO.
Fermo restando che le opere di captazione devono essere
conformi in sede di progettazione, costruzione ed esercizio
a quanto previsto dalla vigente normativa di settore,
le unità sanitarie locali, in collaborazione
con i competenti uffici tecnici comunali coadiuvati,
se del caso, dai gestori dell'impianto d'acquedotto,
devono assicurare i controlli periodici di congruità
di seguito elencati.
A) Pozzi
1) Occorre verificare che i pozzi impiegati per l'approvvigionamento
idrico offrano le necessarie garanzie igieniche di
protezione delle falde attraversate.
2) Occorre verificare che la parte superficiale del
pozzo sia contenuta in una apposita cabina in uso esclusivo,
accessibile al solo personale addetto, che potrà
essere interrata, seminterrata o preferibilmente sopra
suolo in relazione alle possibilità tecniche.
Tale cabina deve comunque avere dimensioni tali da
consentire l'agevole accesso e libertà di movimento
agli operatori addetti alla manutenzione, essere sufficientemente
aerata nonché dotata di caratteristiche ed attrezzature
tali da restare sempre esente da ristagni d'acqua sul
pavimento e da infiltrazioni d'acqua dalle pareti e
dalla copertura; le aperture, infine, devono essere
protette con reti a maglia fine.
3) Occorre verificare che la testata del pozzo sia provvista,
ove possibile, di una chiusura, dotata di foro munito
di un tappo filettato, atta alla introduzione di una
sondina per l'effettuazione della misura di livello
e per il prelievo diretto di campioni.
4) I controlli devono comprendere, oltre a quanto detto,
anche la verifica di accessi, porte, serrature, stato
dei manufatti, organi di manovra e tubazioni.
B) Sorgenti
1) Occorre verificare che l'opera di captazione raggiunga
la scaturigine geologica della risorsa idrica e comunque
sia realizzata in modo da evitare infiltrazioni di
acque superficiali.
2) Occorre verificare che i manufatti di presa, accessibili
per le dovute ispezioni, siano realizzati in calcestruzzo
con caratteristiche di buona impermeabilità,
che eventuali additivi ad esso aggiunti non vengano
rilasciati o comunque provochino effetti nocivi.
3) Occorre verificare che l'opera di presa, come di
norma, comprenda, oltre alla vasca di calma e di sedimentazione,
anche la vasca di partenza nella quale l'acqua captata
deve arrivare attraverso uno stramazzo che permetta
la misura di portata. La vasca di partenza deve essere
dotata di:
- uno scarico di fondo, realizzato in modo da non permettere
infiltrazioni dall'esterno, per consentire lavaggi
con idoneo disinfettante occorrenti sia prima di utilizzare
la vasca che durante la manutenzione in corso d'esercizio;
- uno sfioratore per allontanare le acque eccedenti
durante i periodi di morbida o di piena della sorgente,
collegato allo scarico;
- un tubo di partenza posto ad un livello di almeno
m 1,00 sotto lo stramazzo di arrivo e di almeno m.
0,30-0,50 più in alto della platea di fondo;
- una rientrata d'aria posta sul tubo di partenza.
4) I controlli devono comprendere, oltre a quanto detto,
anche la verifica di accessi, porte, serrature, stato
di manufatti, dispositivi di aerazione, organi di manovra
e tubazioni.
C) Laghi naturali e bacini artificiali
Occorre verificare che l'opera di presa sia disposta
a distanza dal fondo tale da evitare apprezzabili azioni
di richiamo di torridità o vegetazione ed a
distanza dalla superficie tale che, anche nelle condizioni
di massimo svaso, si abbiano limitate escursioni delle
caratteristiche termiche e biologiche ed altresì
che essa sia ubicata in modo da risentire il meno possibile
dell'influenza degli scarichi, tenuto conto del gioco
delle correnti. E' buona norma che l'opera di presa
sia provvista di luci, regolabili a quota diversa.
D) Corsi d'acqua
Occorre verificare che l'ubicazione dell'opera di presa
tenga conto del regime idrologico del corso d'acqua
nei vari periodi dell'anno, della stabilità
della sua sezione e soprattutto della presenza di insediamenti
e del recapito finale dei relativi scarichi. L'opera
di presa, infatti, deve essere ubicata a monte di insediamenti
e di scarichi importanti e, ove ciò non sia
realizzabile, alla maggiore distanza possibile.
3) CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO, RACCOLTA E
DISTRIBUZIONE
Gli impianti di trasporto, raccolta e distribuzione
devono essere conformi in sede di progettazione, costruzione
ed esercizio a quanto previsto dalla vigente normativa
di settore.
A) Opere di trasporto
Premesso che per opera di trasporto si intende la canalizzazione
per il trasporto della risorsa idrica dall'opera di
presa al serbatoio di accumulo ovvero all'impianto
di potabilizzazione, le unità sanitarie locali,
in collaborazione con i competenti uffici tecnici comunali
coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto
d'acquedotto, devono assicurare i controlli periodici
di congruità di seguito elencati:
1) occorre verificare le interazioni tra insediamenti
esistenti e la condotta e che, in relazione all'importanza
dell'impianto, al tipo delle condutture ed alle caratteristiche
dei terreni attraversati, siano definiti eventuali
provvedimenti amministrativi atti a preservare la qualità
dell'acqua trasportata. Tali provvedimenti potranno
riguardare la definizione di una apposita fascia di
protezione della condotta da assoggettare a limitazioni
d'uso, tra le quali il divieto di edificazione, di
piantagioni arboree, di deposito o spandimento di materie
che possano essere fonti di inquinamento;
2) occorre verificare se le condutture siano in pressione
o a superficie libera e che la qualità dell'acqua
trasportata sia preservata comunque;
3) occorre verificare la stabilità dei terreni
attraversati, ponendo particolare attenzione alle zone
soggette a movimenti franosi;
4) occorre verificare il materiale di costruzione della
condotta e, nel caso di materiale ferroso, occorre
altresì accertarsi del suo grado di protezione
dalla corrosione;
5) occorre verificare che i punti di massimo relativo
e di minimo relativo del profilo longitudinale della
condotta siano rispettivamente dotati di apparecchiature
di sfiato e di scarico. Queste, come qualsiasi altra
apparecchiatura o pezzo speciale o giunzione a flangia,
debbono essere collocate all'interno di pozzetti ispezionabili.
In particolare per gli scarichi si dovrà verificare
l'esistenza di chiusure idrauliche con sifone ed altro
mezzo fisico di separazione (quale una reticella metallica)
atto ad evitare l'ingresso di animali;
6) occorre verificare che laddove ci siano interferenze
con la rete fognaria, la quota della generatrice inferiore
dell'acquedotto sia possibilmente superiore a quella
della generatrice superiore della fognatura; in ogni
caso occorre verificare che nell'evenienza di incroci
tra la conduttura dell'acquedotto e la conduttura della
fogna, entrambe siano contenute in distinti manufatti,
a tenuta ed ispezionabili, di idonea lunghezza.
B) Serbatoi
Premesso che per serbatoi si intendono gli impianti
di raccolta delle acque captate, le unità sanitarie
locali, in collaborazione con i competenti uffici tecnici
comunali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto
d'acquedotto, devono assicurare i periodici controlli
di congruità di seguito elencati:
1) occorre verificare, nel caso di serbatoi interrati,
che sia stabilita al loro esterno un'area di rispetto
sulla quale siano imposte limitazioni d'uso e che all'intorno
del serbatoio siano previste opere per l'allontanamento
delle acque meteoriche, di scorrimento superficiale
e di falda;
2) occorre verificare che l'arrivo dell'acqua sia posto
dalla parte opposta al punto di partenza ovvero che
siano inseriti opportuni setti, all'interno della vasca,
in modo da favorire il ricambio dell'acqua immagazzinata;
3) occorre verificare che ogni vasca sia dotata di scarico
di fondo e di scarico di superficie;
4) occorre verificare che le operazioni di ordinaria
manutenzione, di lavaggio e di disinfezione siano effettuate
periodicamente e che all'uopo il fondo della vasca
abbia una opportuna pendenza per consentire un agevole
smaltimento delle acque di lavaggio;
5) occorre verificare che le acque di scarico e di sfioro
confluiscano in appositi pozzetti muniti di chiusura
idraulica e di altro dispositivo di separazione atto
ad impedire l'ingresso di animali;
6) occorre verificare che la presa d'uscita sia munita
di apposita succhieruola e sia situata ad un'altezza
dal fondo tale da non richiamare eventuali materiali
sedimentati;
7) occorre verificare che i dispositivi di aerazione
si aprano verso le camere di manovra e che siano idonei
ad impedire il passaggio di polveri e di microrganismi
viventi;
8) occorre verificare che le vasche non siano fornite
di luci aperte direttamente all'esterno e che al di
sopra di esse non siano applicate aperture;
9) occorre verificare che le coperture dei serbatoi
siano impermeabilizzate e dotate di sistemi di smaltimento
delle acque meteoriche;
10) occorre verificare che sia previsto un idoneo sistema
di misura dell'acqua in arrivo e dell'acqua in partenza;
11) occorre verificare che tutte le apparecchiature
siano alloggiate in apposita camera di manovra opportunamente
separata dalle vasche;
12) occorre verificare che siano messi in atto idonei
sistemi di coibentazione delle pareti e della copertura;
13) occorre verificare che il materiale con cui è
realizzato il serbatoio e che è a contatto con
l'acqua sia tale da non modificare la qualità
dell'acqua immagazzinata.
C) Reti di distribuzione
Premesso che per rete di distribuzione si intende il
complesso delle canalizzazioni, site a valle delle
opere di adduzione e dei serbatoi, che mettono a disposizione
degli utenti acqua potabile e che per esse valgono
le medesime raccomandazioni fatte per le opere di trasporto
alla precedente lettera A) di questo stesso paragrafo
3) e tenuto altresì conto che dette reti sono
sempre in pressione e che i rubinetti di erogazione
fungono anche da sfiato, le unità sanitarie
locali, in collaborazione con i competenti uffici tecnici
comunali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto
d'acquedotto, devono assicurare i periodici controlli
di congruità di seguito elencati:
1) occorre verificare che sia assicurata nei limiti
del possibile una sufficiente portata d'acqua pro-capite
in modo da evitare che si operino sistematiche interruzioni
dell'erogazione;
2) occorre verificare che in ciascun punto della rete
la quota piezometrica sia adeguatamente superiore alla
quota del terreno anche nelle condizioni più
gravose;
3) occorre verificare che gli scarichi delle condotte
della rete di distribuzione non siano messi in comunicazione
diretta con le fognature e che invece avvengano attraverso
apposito pozzetto provvisto da intercettatore idraulico
e che infine lo sbocco della condotta di scarico sia
convenientemente al di sopra del livello massimo del
pozzetto stesso;
4) occorre verificare che, nel caso in cui sia impiegata
una doppia rete di distribuzione, una ad uso potabile
e l'altra per altri usi, sia impedita la loro connessione
e che le rispettive tubazioni siano ben distinte tra
loro e facilmente individuabili.
4) RICERCA DI NUOVE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.
Allorché si intende attuare la ricerca e lo sfruttamento
di nuove risorse per l'approvvigionamento idrico sono
necessarie l'autorizzazione alla ricerca e captazione
e o la concessione alla derivazione.
A tal fine è necessaria, a cura del richiedente,
la presentazione di un progetto di ricerca corredato
di uno studio idrogeologico completo dell'area interessata
e di una relazione tecnica contenente, tra l'altro,
le caratteristiche dell'impianto di captazione e delle
opere di presa ed i dati relativi alla portata che
si intende utilizzare ed agli usi. In particolare,
nello studio idrogeologico vanno approfondite le caratteristiche
delle diverse fonti che si intendono utilizzare, sia
in relazione al loro utilizzo che alle conseguenze
che dall'utilizzo possono derivare:
1) nel caso di sorgenti, nella valutazione della portata
da captare va tenuto presente che, trattandosi di sottrazione
all'origine del corpo idrico, il quale può essere
privo o carente di acqua in alcuni periodi dell'anno,
si può verificare una riduzione delle capacità
di diluizione ed autodepurazione. Pertanto occorre
assicurare un deflusso naturale nel corpo idrico comunque
compatibile con il mantenimento delle esigenze ecologiche
dello stesso e con gli altri usi in atto o previsti;
2) se il prelievo è da falda, bisogna valutare
il regime ed il movimento naturale della falda, il
suo equilibrio con le falde attigue, nonché
la stabilità dei livelli piezometrici ed i possibili
rischi derivanti da eventuali depressioni e depauperamenti
provocati dalla nuova captazione con richiamo di acque
non desiderabili;
3) se il prelievo è da acque superficiali, va
accertata la presenza di insediamenti sia a monte che
a valle, l'ubicazione e la qualità dei relativi
scarichi ed il regime idrogeologico nel tratto di presa;
4) più in generale, infine, vanno evidenziate
eventuali fonti di inquinamento attuali o potenziali
e pertanto va con precisione relazionato sugli insediamenti
che, anche al di fuori delle zone di rispetto, possono
influenzare la qualità dell'acqua che si intende
utilizzare;
Sempre ai fini del rilascio dell'autorizzazione e o
della concessione è necessario acquisire in
merito il parere della competente unità sanitaria
locale emesso dopo aver compiuto le indagini e gli
approfondimenti previsti dal presente e dal successivo
allegato.
ALLEGATO III
CONTROLLO DI QUALITÀ
Il controllo analitico di un'acqua per uso potabile,
e quindi la sorveglianza sulle sue caratteristiche
qualitative dal punto di captazione ai rami terminali
della rete di distribuzione, ha come scopo fondamentale
la tutela della salute pubblica. Per questo motivo
tutti gli esami di laboratorio devono essere eseguiti
con la frequenza dovuta, tenuto conto che, ai fini
della sorveglianza routinaria dei requisiti di qualità
delle acque, un elevato numero di controlli, anche
se mirato solo ad alcuni parametri per campione, spesso
ha molto più significato dell'esecuzione di
pochi controlli volti al rilevamento di numerosi parametri
per ogni campione. Per il medesimo motivo le indagini
fisiche, chimiche e fisico-chimiche devono essere indirizzate
a rilevare, oltre ai costituenti normali, l'eventuale
presenza di sostanze o composti tossici e/o nocivi
e di altre sostanze o composti che, al di là
di certe concentrazioni, possono dar luogo ad inconvenienti
e con analoga finalità si deve procedere all'esame
microbiologico, che deve essere sempre eseguito in
stretto collegamento con gli altri esami.
Le risultanze delle indagini analitiche effettuate e
dell'esame ispettivo, evidenziando eventuali variazioni
delle caratteristiche delle acque nel corso del tempo,
in relazione alla loro specifica fisionomia ed alla
situazione idrogeologica nonché in relazione
a possibili interferenze connesse con sversamenti industriali
e o urbani nelle diverse condizioni di portata e piovosità,
sono di fondamentale importanza per prevenire il degrado
e tutelare la qualità delle acque.
1) MODALITÀ DI PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO
DEI CAMPIONI.
I campioni devono essere prelevati, conservati e trasportati
in modo da evitare alterazioni che possano influenzare
significativamente i risultati delle analisi.
A) Parametri organolettici, chimico-fisici, indesiderabili
e tossici
I prelievi devono essere effettuati in contenitori puliti
e sufficientemente risciacquati con lo stesso tipo
di acqua da prelevare.
Fatte salve le determinazioni da eseguirsi in loco,
il volume totale del campione deve essere sufficiente
all'esecuzione delle analisi.
I campioni prelevati devono essere trasportati in idonei
contenitori e conservati, di norma, a 4oC.
Per la determinazione dei vari parametri occorre rispettare
le particolari modalità tecnico-operative prescritte
nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n.236.
B) Parametri microbiologici
I prelievi devono essere effettuati in contenitori sterili.
Qualora le acque in esame contengano cloro residuo,
le bottiglie di prelievo dovranno contenere una soluzione
al 10% di sodio tiosolfato (nella quantità di
ml 0,1 per ogni 100 ml di capacità della bottiglia)
aggiunto prima della sterilizzazione.
Il volume totale del campione deve essere sufficiente
all'esecuzione delle analisi.
I campioni, prelevati secondo le usuali cautele di asepsi,
devono essere trasportati in idonei contenitori frigoriferi
(4- 10oC) al riparo dalla luce e, nel più breve
tempo possibile (e comunque entro e non oltre le 24
ore dal prelievo), essere sottoposti ad esame.
Per la determinazione dei vari parametri occorre rispettare
le particolari modalità tecnico-operative prescritte
nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n.236.
2) TIPI DI CONTROLLO ED INDAGINI ANALITICHE
Le unità sanitarie locali debbono disporre una
diversificazione degli accertamenti analitici, sia
per quanto riguarda la mappatura dei punti di prelievo,
sia per quanto riguarda la frequenza dei campionamenti,
sia per quanto concerne i parametri da rilevare, in
relazione alle diverse finalità che il controllo
si propone.
A) Controllo delle caratteristiche di qualita' dell'acqua
alla captazione
a) Indagini preliminari su acque di nuova utilizzazione.
Anche allo scopo di avere elementi informativi sulla
necessità o meno di un trattamento di potabilizzazione
e/o di disinfezione nonché sulla sua tipologia,
è sempre necessario effettuare almeno per la
durata di un anno una serie di analisi atte a definire
la fisionomia dettagliata dell'acqua e le sue variazioni
legate sia alle diverse condizioni di precipitazioni
meteoriche che alle eventuali interferenze con insediamenti
agricolo-zootecnici od industriali od urbani.
1) Prima di utilizzare a scopo potabile un'acqua dolce
di origine sotterranea è necessario praticare
una serie di analisi complete. Tale analisi completa
va eseguita per lo meno su un campione prelevato ogni
stagione ed altresì deve essere accompagnata,
nel corso dell'anno, dalla rilevazione analitica dei
parametri indicati nelle colonne <<controllo
minimo>>, <<controllo normale>> e
<<controllo periodico>> della tabella A
dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n.236, con una frequenza minima di ulteriori
quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel
tempo. E' comunque indispensabile che i campioni prelevati
(da sorgenti, da pozzi trivellati o a scavo, da cisterne,
ecc.) siano rappresentativi della qualità dell'acqua
in esame e non vengano contaminati dall'esterno.
2) Prima di utilizzare a scopo potabile un'acqua dolce
di origine superficiale è necessario che tale
risorsa idrica sia sottoposta ad un approfondito studio.
Anche ai fini di cui all'art.4 del decreto del Presidente
della Repubblica 3-7-1982, n.515, l'ubicazione delle
stazioni di prelievo e la frequenza minima annuale
dei campionamenti e delle analisi sono quelle fissate
rispettivamente, dagli artt.3 e 5 (commi primo, secondo,
terzo e quarto) del decreto del Ministro della sanità
del 15-2-1983. I parametri da esaminare nonché
i relativi metodi di misura sono riportati negli allegati
I e II del decreto ministeriale citato.
b) Indagini su acqua in corso di utilizzazione.
1) Se è in corso di utilizzazione a scopo potabile
un'acqua di origine sotterranea, è necessario
controllarne nel tempo le caratteristiche. Allo scopo,
è necessario praticare ogni anno una o più
serie di analisi approfondite, da fissare in relazione
alla diversa tipologia dell'acqua, alla possibile influenza
di insediamenti ed attività civili o produttive
nonché in relazione all'andamento storico degli
esami analitici ed ispettivi effettuati, in modo da
avere un'immagine rappresentativa della qualità
dell'acqua in esame nonché delle sue eventuali
variazioni.
2) Allorché sono utilizzate a scopo potabile
acque di origine superficiale vigono le disposizioni
di cui alla precedente lettera a), punto 2) del presente
sottoparagrafo A).
B) Controllo del trattamento effettuato
Vanno controllati con opportuna frequenza temporale
tutti quei parametri che sono rappresentativi ai fini
del rilevamento del trattamento di potabilizzazione
e/o disinfezione.
Se l'acqua è trattata con cloro, inoltre, occorre
determinare, possibilmente sul posto, il cloro attivo
residuo effettuando il prelievo nei punti terminali
della rete di distribuzione e verificando che la concentrazione
del cloro residuo attivo nei punti suddetti si aggiri
intorno a 0,2 mg/l. Nel caso la clorazione venga effettuata
per puro scopo precauzionale la concentrazione del
cloro residuo potrà anche essere inferiore al
predetto valore.
Qualora nell'eventuale trattamento di potabilizzazione
delle acque venissero utilizzati flocculanti e coadiuvanti
di flocculazione, e in tutti i casi in cui siano utilizzate
sostanze e prodotti tendenti a migliorarne le caratteristiche
igieniche (quali polifosfati, ozono, sali metallici
etc.), se non vi è normativa specifica, è
necessario accertare il grado di purezza e l'innocuità
alle concentrazioni residue delle sostanze o prodotti
utilizzati.
Infine è da tenere presente che l'impiego di
additivi o di inibitori di incrostazione delle acque
fluenti può portare alla disincrostazione delle
condotte stesse con tutte le conseguenze che possono
derivare per eventuali fenomeni di corrosione a carico
delle tubature.
C) Controllo dell'acqua in distribuzione
Negli allegati I, II e III al decreto del Presidente
della Repubblica 24-5-1988, n.236, sono riportati,
rispettivamente, i requisiti minimi di qualità
delle acque destinate al consumo umano, i modelli e
le frequenze minime delle acque destinate al consumo
umano, i modelli e le frequenze minimi annuali delle
analisi, nonché i metodi di analisi per i vari
parametri presi in considerazione. L'osservanza delle
usuali modalità di prelievo, trasporto e conservazione
dei campioni, ricordate nel paragrafo 1) del presente
allegato nonché la rispondenza dei controlli
effettuati a quanto riportato nei predetti allegati
al decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988,
n.236, garantiscono all'utente, in condizioni di perfetta
efficienza della rete idrica, la potabilità
dell'acqua quando i campioni esaminati siano stati
prelevati nel punto di immissione dell'acqua nella
rete di distribuzione ovvero in uno o più punti
rappresentativi.
3) CASI PARTICOLARI
1) Qualora sia richiesto dalle caratteristiche idrogeologiche
del bacino di alimentazione delle acque o da interferenze
di scarichi agricolo-zootecnici od industriali od urbani
con la risorsa idrica, è sempre indispensabile
controllare la presenza nell'acqua di composti, sostanze,
o microrganismi, normalmente assenti, che possano rappresentare
un fattore di rischio per la popolazione; in tale ipotesi
occorre procedere ad indagini mirate, allargando, con
la frequenza di campionamento dovuta, il ventaglio
delle indagini anche a parametri non compresi nell'allegato
I al decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988,
n.236.
2) In particolare, variazioni sensibili di alcuni parametri
(quali, ad esempio, colonie sviluppantesi su agar,
conducibilità elettrica, ammoniaca, nitriti,
nitrati, sostanze organiche, fosfati, ecc.) debbono
richiamare l'attenzione circa la possibilità
di inquinamento delle acque esaminate. Indagini mirate
sono allora necessarie, soprattutto quando sia accertato
da esami precedenti che la concentrazione nell'acqua
di fattori pericolosi rischia di avvicinarsi al limite
di accettabilità o quando si verifichino circostanze
particolari che possono interessare in qualche modo
le acque.
3) Nel caso di acque sottoposte a trattamento di disinfezione
(fermo restando quanto disposto dalle note e alla tabella
B dell'allegato II al decreto del Presidente della
Repubblica 24-5-1988, n.236) occorre disporre, soprattutto
per le utenze numericamente più limitate, un
incremento della frequenza del controllo dei parametri
microbiologici e del parametro relativo al disinfettante
usato.
4) Poiché è necessario tenere sotto controllo
lo stato della rete di trasporto e di distribuzione
della acque, è indispensabile effettuare periodicamente,
in punti significativi e comunque anche nei punti terminali
della rete, opportune verifiche dei parametri fisici,
chimico-fisici, chimici e microbiologici che, in funzione
della situazione locale, sono in grado di evidenziare
eventuali deficienze della rete.
5) Nel caso in cui qualche esame analitico evidenziasse,
durante la sorveglianza in rete, eventuali indici di
inquinamento, i prelievi debbono eseguirsi oltre che
in punti significativi della rete anche all'entrata
ed all'uscita dell'eventuale serbatoio di raccolta.
Ciò mette in condizione di rilevare, almeno
approssimativamente, il punto ed il tratto di rete
in cui compare l'indice di inquinamento più
elevato e quindi di avere opportune indicazioni sul
punto dove si è verificato l'inconveniente.
In tale evenienza dovranno essere disposti d'urgenza
gli opportuni interventi a ripristinare, nel più
breve tempo possibile, la situazione di normalità.
ALLEGATO IV
PROCEDURE OPERATIVE
1) CRITERI GENERALI
Il complesso dei controlli sulle risorse idrico-potabili
precedentemente descritto a partire dalle opere di
captazione per terminare alla messa a disposizione
degli utenti dell'acqua potabile deve essere finalizzato
all'acquisizione di ogni utile informazione relativa
alle caratteristiche di qualità dell'acqua destinata
al consumo umano. Gli elementi conoscitivi così
raccolti debbono infatti fornire le basi per programmi
di tutela delle risorse da possibili degradi o contaminazioni
ovvero portare all'individuazione delle necessità
e delle priorità degli interventi correttivi
o di risanamento sia in condizioni di emergenza che
a medio-lungo periodo. A tale scopo è necessario
che le attività di sorveglianza, forzatamente
multidisciplinari, si fondino tanto su un'azione continua,
programmata ed omogenea dei soggetti a diverso titolo
interessati alla problematica, quanto sul fattivo coordinamento
operativo tra comuni, unità sanitarie locali,
presidi e servizi multizonali di prevenzione e gestori
degli impianti d'acquedotto nell'ambito delle eventuali
disposizioni all'uopo emanate dalle regioni.
Nel quadro delle attività di controllo (sia sulle
risorse naturali utilizzate per l'uso potabile che
sui relativi impianti d'acquedotto che ancora sull'acqua
in distribuzione) è possibile, d'altra parte,
individuare diversi ed adeguati modelli organizzativi;
tuttavia, condizione essenziale per un corretto ed
efficace funzionamento del sistema di sorveglianza
è l'adozione su scala regionale di criteri univoci
di comportamento che uniformino al meglio la complessa
materia oggetto del presente decreto. A questo proposito
e per maggior chiarimento, si propongono due tavole
sinottiche che riepilogano funzioni da esperire, esercizio
di competenze e direzione dei flussi informativi in
ambito locale. Al riguardo si segnala che per ciò
che concerne il flusso informativo a partenza dal gestore
dell'impianto di acquedotto valgono le disposizioni
di cui al successivo allegato V.
Tavola 1
PROCEDURE OPERATIVE RELATIVE ALLE RISORSE IDRICHE (10)
ED AGLI IMPIANTI D'ACQUEDOTTO
__________________________________________________________________
FUNZIONI DA ESPERIRE STRUTTURE COMPETENTI FLUSSO INFORMATIVO
Mappatura risorse Gestori All'unità sanitaria
locale, al presidio e servizio mulitizonale di prevenzione,
al comune e alla regione
Esame ispettivo Unità sanitaria locale Ai gestori,
al comune o presidio e servizio ed alla regionemultizonale
di prevenzione
Mappatura dei punti di prelievo e tipologia delle campagne
di campionamento Unità sanitaria locale Al
presidio e servizio multizonale di prevenzione
Prelievo dei campioni Unità sanitaria locale
o presidio e servizio multizonale di prevenzione ----------------------
Indagini analitiche Presidio e servizio multizonale
di prevenzione All'unità sanitaria locale (e
da questa al comune, alla regione e ai gestori) ed
al Ministero della sanità
Giudizio di qualità Unità sanitaria locale Al
comune, alla regione ed ai gestori
__________________________________________________________________
Tavola 2
PROCEDURE OPERATIVE RELATIVE ALL'ACQUA IN DISTRIBUZIONE
__________________________________________________________________
Funzioni da esperire Strutture competenti Flusso informativo
Mappatura dei punti di prelievo e tipologia delle campagne
di campionamento Unità sanitaria locale Al presidio
e servizio multizonale di prevenzione
Prelievo dei campioni Unità sanitaria locale
o presidio e servizio multizonale di prevenzione
------------------------
Indagini analitiche Presidio e servizio multizonale
di prevenzione All'unità sanitaria locale (e
da questa al comune,alla regione e ai gestori) ed al
Ministero della sanità
Giudizio d'idoneità d'uso Unità sanitaria
locale Al comune, alla regione ed ai gestori
__________________________________________________________________
Per quanto concerne il contenuto della tavola 1, l'articolazione
del sistema di sorveglianza richiede preliminarmente,
da parte dell'unità sanitaria locale, l'acquisizione
dei dati riguardanti l'anagrafe e la mappatura delle
risorse idriche sfruttate a scopo potabile e dei relativi
impianti d'acquedotto. Quindi sulla scorta delle risultanze
sia degli esami ispettivi svolti che dell'andamento
storico delle indagini analitiche effettuate in passato
che ancora sulla base di valutazioni legate alla concreta
realtà locale, le unità sanitarie locali
definiscono le modalità di svolgimento pratico
delle attività di controllo e si dà quindi
corso alle procedure di cui agli allegati II e III,
considerando che l'inoltro del campione da esaminare
al presidio e servizio multizonale di prevenzione che
effettua l'analisi deve essere effettuato di norma
entro le 96 ore dall'arrivo del campione e comunque
nel più breve tempo possibile in caso di risultato
sfavorevole.
Per quanto concerne il contenuto della tavola 2, l'articolazione
del sistema di sorveglianza richiede da parte dell'unità
sanitaria locale che, acquisiti i dati relativi all'anagrafe
ed alla mappatura dell'impianto d'acquedotto, sulla
scorta delle risultanze sia degli esami ispettivi svolti
che dell'andamento storico delle indagini analitiche
effettuate in passato che ancora sulla base di valutazioni
legate alla concreta realtà locale, si definiscano
i punti di prelievo dei campioni e che si dia corso
alle procedure di cui agli allegati II e III. Al riguardo
va considerato che l'inoltro del campione da esaminare
al presidio e servizio multizonale di prevenzione che
effettua l'analisi deve essere effettuato entro le
24 ore dal prelievo e che l'inoltro alle unità
sanitarie locali del risultato delle indagini analitiche
deve essere effettuato di norma entro le 96 ore dall'arrivo
del campione e comunque nel più breve tempo
possibile in caso di risultato sfavorevole.
2) CASI PARTICOLARI
1) L'unita sanitaria locale che accerti un progressivo
degrado qualitativo dell'acqua esaminata ne dà
comunicazione tempestiva al comune e/o alla regione,
procede, in collaborazione, ove necessario, con i componenti
uffici tecnici comunali e/o provinciali e/o regionali
coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto
d'acquedotto, all'individuazione della natura e delle
cause del processo e promuove presso le competenti
autorità l'adozione degli opportuni atti necessari
alla salvaguardia ed alla promozione della qualità
della risorsa idrica.
2) Il presidio e servizio multizonale di prevenzione
che accerti indici di contaminazione nell'acqua esaminata
ne dà comunicazione tempestiva all'unità
sanitaria locale. Nell'evenienza descritta, l'unità
sanitaria locale propone al comune e/o alla regione
e/o al gestore l'adozione dei provvedimenti cautelativi
sulle acque necessari alla tutela della salute degli
utenti; procede, in collaborazione, ove necessario,
con i competenti uffici tecnici comunali e/o provinciali
e/o regionali coadiuvati, se del caso dai gestori dell'impianto
d'acquedotto, all'individuazione della natura e delle
cause del processo; promuove presso le competenti autorità
l'adozione degli opportuni atti necessari al risanamento
ed alla promozione della qualità della risorsa
idrica compromessa.
ALLEGATO V
COMPITI DEI GESTORI DELL'IMPIANTO
Per l'effettuazione dei controlli e delle misure sulle
acque destinate al consumo umano i tecnici delle unità
sanitarie locali e dei presidi e servizi multizonali
di prevenzione devono avere libero accesso agli impianti.
Detto personale, inoltre, deve poter effettuare tutti
i controlli richiesti, nonché consultare registri
e raccogliere tutte le necessarie informazioni.
I proprietari nonché gli addetti agli impianti
devono rendersi disponibili a fornire ogni notizia
e a portare la propria collaborazione, fermo restando
a loro carico l'obbligo, qualora si verifichino cambiamenti
nelle opere acquedottistiche, con possibili influenze
sulle attività di controllo della qualità
dell'acqua, di darne immediata comunicazione ai servizi
competenti della regione, del comune, delle unità
sanitarie locali e del presidio e servizio multizonale
di prevenzione.
In particolare, i gestori di impianti di acquedotto
devono porre ogni attenzione e cautela nel programmare
ed effettuare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
incidenti sulla conservazione delle buone attitudini
impiantistiche con riguardo specialmente a:
- pulizia e disinfezione dei serbatoi di raccolta, di
compenso e di distribuzione, secondo frequenze che
il gestore stabilisce in funzione delle caratteristiche
dell'acqua e dell'impianto nonché della situazione
dei luoghi;
- ispezione delle reti di distribuzione, con adeguate
tecnologie non distruttive, e loro conseguente riparazione,
secondo frequenze che il gestore stabilisce in funzione
delle caratteristiche dell'acqua e dell'impianto, della
pressione di esercizio nonché della situazione
dei luoghi;
- esecuzione tempestiva delle operazioni di manutenzione
degli impianti di trattamento e di disinfezione.
Delle predette operazioni di manutenzione ordinaria
e straordinaria è tenuta registrazione scritta
a disposizione dell'autorità sanitaria ed analogo
obbligo vale per l'annotazione delle risultanze dei
controlli sui servizi essenziali del ciclo dell'acqua
(ivi comprendendo le analisi di routine effettuate,
le modalità dell'eventuale trattamento dell'acqua,
ecc.), che vanno almeno mensilmente comunicate, anche
in forma sintetica, all'unità sanitaria locale.
ALLEGATO VI
GIUDIZIO DI QUALITA' E DI IDONEITA' D'USO
Ai sensi della presente normativa le acque destinate al consumo umano debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236.
1) L'unità sanitaria locale sulla base del riscontro
analitico relativo all'acqua, alla captazione o a livello
di impianto di trasporto, trattamento o raccolta propone
al sindaco o al presidente della giunta regionale,
a seconda dei casi, l'adozione o meno di provvedimenti
cautelativi (quali, ad esempio, la sospensione dell'immissione
in rete di distribuzione) per le acque che superino
per uno o più dei vari parametri presi in considerazione
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n.236, i relativi valori limite numerici
od organolettici fintanto che non si ripristini (anche
in conseguenza di un opportuno trattamento di potabilizzazione)
una condizione di normalità. La promozione o
meno di detti interventi cautelativi va infatti modulata
in relazione allo specifico impatto igienico-sanitario
o semplicemente estetico-organolettico del parametro
o dei parametri riscontrati al di fuori dei limiti
previsti nonché in relazione a fenomeni di arricchimento
naturale delle acque.
Per durezza totale, anidride carbonica libera, ossigeno
disciolto, cloruri e conteggio delle colonie su agar,
parametri per i quali nell'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, vengono
riportati solo i valori consigliati ovvero considerazioni
sulle loro ripercussioni sugli aspetti qualitativi
dell'acqua, il sindaco adotta su proposta dell'unità
sanitaria locale, volta per volta, sulla base del rapporto
rischi/benefici per la popolazione i provvedimenti
relativi all'immissione, con o senza limitazione d'uso,
nella rete di distribuzione delle acque che risultino
disattendere tali osservazioni.
Per conducibilità elettrica specifica, sostanze
estraibili con cloroformio, calcio, potassio e boro,
parametri per i quali al momento non sono fissate dalla
vigente legislazione le C.M.A. relative, è auspicabile
infine che i valori riscontrati agli esami analitici
non si discostino in maniera eccessiva dai rispettivi
valori guida, anche per la loro interdipendenza con
altri parametri; in caso contrario, il sindaco adotta,
su proposta dell'unità sanitaria locale, i provvedimenti
relativi all'immissione o meno, con o senza limitazioni
d'uso, delle acque con dette caratteristiche nella
rete di distribuzione.
2) Fermo restando quanto esplicitato precedentemente,
nell'ipotesi in cui qualche esame analitico evidenziasse
eventuali indici di inquinamento nell'acqua prelevata
dalla rete di distribuzione, il sindaco, su proposta
dell'unità sanitaria locale, adotta, caso per
caso, gli opportuni provvedimenti cautelativi, nel
punto o nel tratto di rete interessato, sulla base
del rapporto rischi/benefici per la popolazione.
(c) 1996 Note's