[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 5 AGOSTO 1991

(G.U. 24-8-1991, n.198)

COMMERCIALIZZAZIONE E IMPIEGO IN ITALIA DEI MATERIALI DESTINATI ALL'EDILIZIA LEGALMENTE RICONOSCIUTI IN UNO DEI PAESI CEE SULLA BASE DELLE NORME DI REAZIONE AL FUOCO.

Articolo unico

1. I materiali omologati in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal decreto del 26-6-1984.
2. Per le finalità di cui al primo comma dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e dei relativi certificati di prova rilasciati da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.




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