(G.U. 24-8-1991, n.198)
COMMERCIALIZZAZIONE E IMPIEGO IN ITALIA DEI MATERIALI DESTINATI ALL'EDILIZIA LEGALMENTE RICONOSCIUTI IN UNO DEI PAESI CEE SULLA BASE DELLE NORME DI REAZIONE AL FUOCO.
Articolo unico
1. I materiali omologati in uno dei Paesi della Comunità
economica europea sulla base delle norme di reazione
al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute
equivalenti, possono essere commercializzati in Italia
per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
dal decreto del 26-6-1984.
2. Per le finalità di cui al primo comma dovrà
essere presentata apposita istanza diretta al Ministero
dell'interno - Direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendi.
3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà
essere corredata della documentazione necessaria alla
identificazione del materiale e dei relativi certificati
di prova rilasciati da laboratori riconosciuti dalle
competenti autorità dello Stato membro.
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