[Note's] DECRETO MINISTERO DELLA SANITÀ 8 MAGGIO 1991

(G.U. 9-5-1991, n.107)

DISCIPLINA CONCERNENTE LE DEROGHE ALLE CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.

Art.1.
1. La deroga ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che può essere disposta dalla regione Lombardia ai sensi degli artt.17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, non può superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art.2.
2. La durata temporale della deroga non deve superare il termine di trentasei mesi e deve essere quella più breve possibile in relazione al tempo strettamente occorrente per la realizzazione degli interventi necessari per assicurare il ritorno alla normalità dell'approvvigionamento idrico, rispettando comunque i tempi indicati per ciascun comune dallo stesso piano di interventi presentato dalla regione Lombardia e allegato alla richiesta di determinazione del valore massimo ammissibile.

Art.2.
1. Il valore massimo ammissibile relativo al parametro <<composti organoalogenati che non rientrano nel parametro 55>>, espresso ai sensi dell'art.16 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, è il seguente: 50 mg/l come media annuale di almeno sei prelievi di acqua effettuati con cadenza bimestrale.
2. La media annuale di cui al comma 1 può essere superata in misura massima del venti per cento, tenuto conto della variabilità e dell'accuratezza delle metodologie analitiche associate alla determinazione delle numerose e diverse sostanze comprese nel parametro <<composti organoalogenati che non rientrano nel parametro 55>>.
3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 non si applica all'acqua destinata alla produzione degli alimenti dietetici e per la prima infanzia.

Art.3.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art.2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, la regione di cui all'art.1 è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art.4.
1. Contestualmente ai provvedimenti di deroga, la regione di cui all'art.1, adotta i piani di intervento di cui all'art.18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236.
2. Detti piani di intervento, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.16, comma 2, ed all'art.18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, devono conseguire la bonifica delle fonti di approvvigionamento idrico nonché il rientro dei valori di concentrazione dei contaminanti rilevati nei limiti previsti dall'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica citato entro il termine indicato al precedente art.1 per mezzo, tra le altre, delle seguenti misure:
a) nell'immediato e comunque per conseguire un primo superamento della situazione di emergenza dovuta alla contaminazione in atto:
- cessazione delle pratiche inquinanti delle fonti di approvvigionamento e avvio del risanamento;
- installazione di unità di potabilizzazione;
- interconnessione dei sistemi di acquedotto, previa esclusione temporale, ove possibile, delle fonti di approvvigionamento inquinante;
b) nell'arco dei trentasei mesi:
- eventuale ristrutturazione e potenziamento degli impianti di acquedotto esistenti, anche mediante la perforazione di nuovi pozzi;
- eventuale realizzazione di nuovi impianti per l'approvvigionamento da fonti indenni;
- azione di bonifica delle risorse idriche contaminate;
c) creazione o aggiornamento di una puntuale anagrafe quali-quantitativa delle fonti di approvvigionamento idrico che permetta l'esame della congruità tecnica e degli ambiti territoriali ottimali delle reti acquedottistiche anche in vista degli adempimenti previsti dal combinato disposto di cui all'art.9, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236, ed all'art.6 del decreto del Ministro della sanità del 26-3-1991;
d) messa in atto di un apposito programma di monitoraggio coordinato dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con la regione Lombardia, per seguire nel tempo l'evoluzione della qualità delle acque utilizzate per il consumo umano, nelle zone interessate dalla contaminazione riferendo periodicamente al Ministero della sanità e al Ministero dell'ambiente.
3. I provvedimenti di deroga adottati sono trasmessi immediatamente ai Ministeri della sanità e dell'ambiente ai sensi dell'art.18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988, n.236.

Il presente decreto entra in vigore il 9 maggio 1991.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's