(G.U. 9-5-1991, n.107)
DISCIPLINA CONCERNENTE LE DEROGHE ALLE CARATTERISTICHE DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.
Art.1.
1. La deroga ai requisiti di qualità delle acque
destinate al consumo umano che può essere disposta
dalla regione Lombardia ai sensi degli artt.17 e 18
del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988,
n.236, non può superare il valore massimo ammissibile
(VMA) indicato nel successivo art.2.
2. La durata temporale della deroga non deve superare
il termine di trentasei mesi e deve essere quella più
breve possibile in relazione al tempo strettamente
occorrente per la realizzazione degli interventi necessari
per assicurare il ritorno alla normalità dell'approvvigionamento
idrico, rispettando comunque i tempi indicati per ciascun
comune dallo stesso piano di interventi presentato
dalla regione Lombardia e allegato alla richiesta di
determinazione del valore massimo ammissibile.
Art.2.
1. Il valore massimo ammissibile relativo al parametro
<<composti organoalogenati che non rientrano
nel parametro 55>>, espresso ai sensi dell'art.16
del decreto del Presidente della Repubblica 24-5-1988,
n.236, è il seguente: 50 mg/l come media annuale
di almeno sei prelievi di acqua effettuati con cadenza
bimestrale.
2. La media annuale di cui al comma 1 può essere
superata in misura massima del venti per cento, tenuto
conto della variabilità e dell'accuratezza delle
metodologie analitiche associate alla determinazione
delle numerose e diverse sostanze comprese nel parametro
<<composti organoalogenati che non rientrano
nel parametro 55>>.
3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 non
si applica all'acqua destinata alla produzione degli
alimenti dietetici e per la prima infanzia.
Art.3.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui
all'art.2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui
all'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n.236, la regione di cui all'art.1 è
tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali,
ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di
acqua della migliore qualità possibile.
Art.4.
1. Contestualmente ai provvedimenti di deroga, la regione
di cui all'art.1, adotta i piani di intervento di cui
all'art.18, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 24-5-1988, n.236.
2. Detti piani di intervento, ai sensi del combinato
disposto di cui all'art.16, comma 2, ed all'art.18,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24-5-1988, n.236, devono conseguire la bonifica delle
fonti di approvvigionamento idrico nonché il
rientro dei valori di concentrazione dei contaminanti
rilevati nei limiti previsti dall'allegato I al decreto
del Presidente della Repubblica citato entro il termine
indicato al precedente art.1 per mezzo, tra le altre,
delle seguenti misure:
a) nell'immediato e comunque per conseguire un primo
superamento della situazione di emergenza dovuta alla
contaminazione in atto:
- cessazione delle pratiche inquinanti delle fonti di
approvvigionamento e avvio del risanamento;
- installazione di unità di potabilizzazione;
- interconnessione dei sistemi di acquedotto, previa
esclusione temporale, ove possibile, delle fonti di
approvvigionamento inquinante;
b) nell'arco dei trentasei mesi:
- eventuale ristrutturazione e potenziamento degli impianti
di acquedotto esistenti, anche mediante la perforazione
di nuovi pozzi;
- eventuale realizzazione di nuovi impianti per l'approvvigionamento
da fonti indenni;
- azione di bonifica delle risorse idriche contaminate;
c) creazione o aggiornamento di una puntuale anagrafe
quali-quantitativa delle fonti di approvvigionamento
idrico che permetta l'esame della congruità
tecnica e degli ambiti territoriali ottimali delle
reti acquedottistiche anche in vista degli adempimenti
previsti dal combinato disposto di cui all'art.9, primo
comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 24-5-1988, n.236, ed all'art.6 del decreto
del Ministro della sanità del 26-3-1991;
d) messa in atto di un apposito programma di monitoraggio
coordinato dall'Istituto superiore di sanità
in collaborazione con la regione Lombardia, per seguire
nel tempo l'evoluzione della qualità delle acque
utilizzate per il consumo umano, nelle zone interessate
dalla contaminazione riferendo periodicamente al Ministero
della sanità e al Ministero dell'ambiente.
3. I provvedimenti di deroga adottati sono trasmessi
immediatamente ai Ministeri della sanità e dell'ambiente
ai sensi dell'art.18, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 24-5-1988, n.236.
Il presente decreto entra in vigore il 9 maggio 1991.
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