(G.U.25-9-1991, n.225)
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA CONCESSIONE DELL'UTENZA DEL SERVIZIO D'INFORMATICA PER L'ACCESSO ALLA BASE INFORMATIVA DEL CATASTO TERRENI, DEL CATASTO EDILIZIO URBANO E DEL CATASTO GEOMETRICO
Art.1
1. Le pubbliche amministrazioni e i privati possono
essere autorizzati a collegarsi, mediante servizio
telematico, con il sistema informativo del Ministero
delle finanze per la consultazione degli atti catastali
contenuti negli archivi informatici del catasto terreni,
del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico.
Tale collegamento verrà assicurato dai sistemi
di elaborazione operanti presso gli uffici tecnici
erariali competenti per territorio nei limiti delle
potenzialità dei sistemi medesimi.
Art.2
1. L'autorizzazione al collegamento è concessa,
su istanza della parte interessata, dal Ministro delle
finanze o, su sua delega, dal direttore generale del
catasto e dei servizi tecnici erariali che vi provvede
mediante la stipula di apposita convenzione con il
richiedente.
Art.3
1. L'autorizzazione è concessa, dopo aver valutato
i motivi di interesse pubblico e le esigenze professionali
che presiedono al suo rilascio, in base alle capacità
elaborative e di assorbimento dei sistemi installati
nei singoli uffici tecnici erariali, tenuto conto anche
delle disponibilità di collegamento esistenti
al momento del rilascio.
Art.4
1. Sono ammessi ad usufruire del servizio le seguenti
categorie di utenti:
a) categoria A: organi dello Stato, enti pubblici titolari,
a norma di legge, dei diritti di acquisizione o di
consultazione gratuita degli atti dei catasti;
b) categoria B: enti, persone giuridiche non comprese
nella categoria A e persone fisiche.
Art.5
1. L'autorizzazione può cessare per le cause
previste nella convenzione di rilascio. Il Ministero
delle finanze può revocare, sospendere o limitare
la concessione nel caso in cui subentrino motivi di
interesse pubblico o si verifichino gravi violazioni
degli obblighi assunti dall'utente. La revoca o la
limitazione è comunicata attraverso lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, con tassa a carico
del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo
al suo ricevimento.
Art.6
1. La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata
e scade il 31 dicembre successivo. La mancanza di disdetta
da parte del Ministero delle finanze o da parte dell'utente,
da darsi con raccomandata da inviare non meno di tre
mesi prima della scadenza, comporta il tacito rinnovo
della convenzione per un altro anno. Le spese della
convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.
Art.7
1. L'utente dovrà collegarsi all'elaboratore
elettronico dell'ufficio competente per territorio
a mezzo di proprie apparecchiature elettroniche tecnicamente
compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilità
è di esclusiva competenza della Direzione generale
del catasto e dei servizi tecnici erariali. Le spese
di acquisto o di locazione delle apparecchiature elettroniche,
nonché quelle del collegamento con il concentratore
e della utilizzazione delle linee di telecomunicazioni
sono integralmente a carico dell'utente. Ove necessario,
per la realizzazione del collegamento, l'utente dovrà
dotarsi del software per il servizio telematico acquisendone
la licenza d'uso esclusivamente dal Ministero delle
finanze che vi potrà provvedere direttamente
od avvalendosi di società all'uopo delegate.
Art.8
1. Il Ministero delle finanze ha la piena titolarità
delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza
di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione,
ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.
Ha, altresì, la facoltà di variare la
base informativa in relazione alle proprie esigenze
istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni
tecniche relative al sistema. Nessuna responsabilità
deriva all'Amministrazione finanziaria per danni di
qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni
suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezze
dei dati contenuti negli archivi né per eventuali
interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. Nella
convenzione è inserita apposita clausola con
cui il Ministero delle finanze è esonerato dalle
dette responsabilità.
Art.9
1. E' fatto divieto all'utente di utilizzare le informazioni
assunte per fini diversi da quelli inerenti alla propria
attività e da quelli consentiti dalla normativa
vigente in materia di consultazione e di rilascio di
dati e documenti catastali. Non è consentita
la commercializzazione delle informazioni o la loro
duplicazione o riproduzione simultanea su nastri o
altri supporti adatti all'elaborazione elettronica;
è fatto, altresì, assoluto divieto di
compiere o tentare di compiere attività di elaborazione
elettronica sui dati memorizzati. La riproduzione in
testi e riviste dei documenti desunti dagli archivi
elettronici è consentita soltanto su espressa
autorizzazione della direzione generale del catasto
e dei servizi tecnici erariali e deve contenere l'indicazione
dell'ufficio tecnico erariale emittente, nonché
gli estremi dell'atto autorizzativo.
Art.10
1. La violazione dei divieti di cui all'art.9 comporta
la revoca della concessione e, ove ricorra il caso,
la denuncia del fatto all'autorità giudiziaria.
Art.11
1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento
dei corrispettivi di seguito indicati:
a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla
convenzione da versarsi all'atto della stipula della
stessa. L'importo della cauzione verrà trattenuto
dal Ministero delle finanze e sarà restituito
al termine della utenza;
b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata
della convenzione da versarsi in rate trimestrali anticipate.
Per il primo anno di durata della convenzione il canone
è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti
sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la
fine dell'anno. Il mese in cui viene rilasciata l'autorizzazione
è computato nei dodicesimi;
c) addebito a consuntivo per le visure effettuate nel
trimestre precedente in base alla tariffa unitaria
in vigore.
2. Gli importi suddetti sono fissati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, ad eccezione di quello previsto dalla lettera
c) del comma primo che è determinato nella stessa
misura di quello stabilito dalla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972,
n.648, modificato dall'art.8, terzo comma, del decreto
legge 30- 9-1989, n.332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27-11- 1989, n.384. Il canone di abbonamento
viene revisionato in relazione alla variazione accertata
dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nel biennio precedente.
3. E' in facoltà del Ministero delle finanze
di fissare, con apposito decreto motivato da emanarsi
di concerto con il Ministero del tesoro, un ammontare
diverso.
4. L'importo dei corrispettivi di cui alle lettere b)
e c) del primo comma è corrisposto mediante
versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio
tecnico erariale competente per territorio, con imputazione
all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione
delle entrate del bilancio dello Stato. La cauzione
è costituita con le modalità previste
dall'art.54 del regio decreto 23-5-1924, n.827, modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 22-5-1956,
n.635. L'attestato del versamento deve essere trasmesso
all'amministrazione per il tramite dei suoi organi
centrali e periferici.
5. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare
speciali convenzioni con notai, ordini, consigli, collegi
professionali, enti pubblici erogatori di servizi e
similari categorie di utenti, anche in deroga alle
condizioni stabilite con il provvedimento di cui al
quarto comma.
6. Le fatture devono essere pagate per intero entro
trenta giorni dalla data di emissione, altrimenti sono
considerate insolute a tutti gli effetti.
7. Ciascuna fattura riguarda il canone anticipato per
il trimestre in corso e l'ammontare relativo alle visure
effettuate nel trimestre precedente. In caso di insolvenza,
relativamente anche ad una sola fattura, il servizio
viene sospeso con diritto del Ministero delle finanze
di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino
del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata
nella misura allora in vigore. Il collegamento è
riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti
di cui alle lettere b) e c) del primo comma.
Art.12
1. L'utente che si colleghi al centro con più
terminali, è tenuto a stipulare altrettante
convenzioni, con le stesse modalità stabilite
per i collegamenti ad un solo terminale effettuati
in abbonamento ordinario.
2. Tuttavia, è consentita un'unica convenzione,
con versamento di un solo canone di abbonamento per
il collegamento di più terminali dello stesso
utente ubicati in un medesimo stabile o sede, concentrati
in una linea telefonica. In tale ipotesi le ricerche,
compiute attraverso i vari terminali, si sommano ed
il loro totale viene calcolato ai fini del relativo
addebito.
Art.13
1. L'utenza del servizio è concessa dopo la frequenza
ai corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati
dal centro informativo del catasto. I corsi sono tenuti
nei locali del suddetto centro nell'aula all'uopo informatizzata,
sotto l'egida della Scuola centrale tributaria <<Ezio
Vanoni>>, e svolti da funzionari della Direzione
generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
le competenze relative alla docenza fanno carico al
capitolo di spesa della Scuola centrale tributaria
<<Ezio Vanoni>>. Gli utenti sono tenuti
al preventivo pagamento, per ciascun corso e per ciascun
partecipante, a titolo di rimborso spese, della somma
determinata con il decreto di cui all'art.11, secondo
comma, da versare con le modalità di cui allo
stesso art.11, quarto comma. L'accesso a tale servizio
è gratuito per i dipendenti delle amministrazioni
dello Stato sia centrali che periferiche ed è
ridotto ad un terzo per i dipendenti delle amministrazioni
regionali, provinciali, comunali e delle comunità
montane purché su richiesta dell'amministrazione
di appartenenza fatta per ragioni di ufficio e nei
limiti di due dipendenti per ogni terminale collegato.
Art.14
1. La convenzione indica il foro competente per ogni
controversia.
Il presente decreto entra in vigore il 10 ottobre 1991.
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