(G.U. 20-1-1992, n.15)
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE INTESO A FAVORIRE LA MOBILITA' DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.
1. I fondi di cui al primo comma dell'art.18 del decreto legge 13-5-1991, n.152, convertito, con modificazioni, nella legge 12-7-1991, n.203, sono destinati alla realizzazione di interventi da localizzare nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia; nelle aree a forte tensione abitativa dei comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, con priorità per quelle di Roma e Milano; nonché negli altri comuni ove sussistono le condizioni di cui al primo comma del citato art.18.
2. Le risorse di cui al punto precedente sono destinate
alla realizzazione di:
a) programmi integrati da parte di comuni, IACP, imprese
di costruzione e loro consorzi, cooperative e loro
consorzi, per la quota relativa agli interventi di
edilizia agevolata e sovvenzionata;
b) interventi singoli di edilizia sovvenzionata da parte
di comuni e IACP;
c) interventi singoli di edilizia agevolata da parte
di comuni, IACP, imprese di costruzione e loro consorzi,
cooperative e loro consorzi.
2.1. I programmi integrati, che debbono interessare
esclusivamente porzioni contigue di territorio, sono
caratterizzati dalla pluralità di funzioni e
destinazioni d'uso, dalla integrazione di diverse tipologie
di intervento, incluse le opere di urbanizzazione,
nonché dalla compresenza di proprietà
pubblica e proprietà privata, di più
soggetti operatori pubblici e privati, di finanziamenti
pubblici e di risorse private. Più specificatamente
i programmi suddetti, ferma restando la dimensione
minima degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata
di cui al punto 2.2, debbono comprendere non meno di
centocinquanta alloggi e presentare le seguenti caratteristiche:
- compresenza di destinazioni d'uso: in particolare
la quota di edilizia non residenziale (ad esclusione
delle opere di urbanizzazione secondaria) deve essere
compresa tra il 30% ed il 60% sul totale delle volumetrie
previste ad uso residenziale;
- presenza, accanto agli alloggi di edilizia sovvenzionata
e agevolata di cui al programma straordinario, di un
numero di alloggi di edilizia residenziale libera o
convenzionata non inferiore al 50% del numero totale
dei predetti alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata;
- compresenza di finanziamenti pubblici e di risorse
private: in particolare l'investimento di capitale
privato non può essere inferiore al 100% e superiore
al 300% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art.18
del testo normativo più volte citato e di altri
eventualmente concessi con altre leggi in materia di
edilizia.
La proposta di programma integrato può essere
avanzata da soggetti pubblici o privati o in forma
congiunta tra loro. Il soggetto proponente deve assicurare
la proprietà delle aree, ovvero la possibilità
di acquisire le stesse attraverso l'esercizio di un
diritto di opzione, per le parti destinate ad edilizia
privata con destinazione anche non residenziale.
2.2. Gli interventi singoli di edilizia sovvenzionata
o di edilizia agevolata debbono avere una dimensione
minima pari a venti alloggi.
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il soggetto
proponente deve dimostrare la disponibilità
dell'area.
Per gli interventi di edilizia agevolata ricadenti in
piani di iniziativa pubblica, il soggetto proponente
deve dimostrare la disponibilità dell'area;
per gli stessi interventi esterni a tali piani, il
soggetto proponente deve dimostrare la proprietà
dell'area ovvero la possibilità di acquisire
la stessa attraverso l'esercizio di un diritto di opzione.
3. La selezione delle proposte da ritenere idonee è
effettuata mediante confronto pubblico concorrenziale
basato su schede di prefattibilità. Il segretariato
generale del CER richiederà ai prefetti competenti
per territorio un'attestazione di conformità
delle localizzazioni proposte rispetto alle finalità
dell'art.18 del decreto legge n.152/1991 convertito
nella legge n.203/1991. L'assenza di tale attestazione
preclude l'ulteriore esame delle proposte concernenti
localizzazioni per le quali non sia stata rilasciata
la predetta attestazione.
L'individuazione definitiva delle proposte da ammettere
al finanziamento è effettuata dal comitato esecutivo
del CER che a tal fine, tenendo conto dell'efficacia
delle localizzazioni proposte rispetto alle finalità
del programma, richiederà l'ulteriore documentazione
che verrà indicata dal bando: alla deliberazione
di cui sopra parteciperanno, a titolo consultivo, un
rappresentante del Ministro dell'interno ed un rappresentante
del Ministro del tesoro.
Gli incarichi per la realizzazione dei singoli interventi
di edilizia sovvenzionata ed agevolata sono affidati
mediante convenzione stipulata tra il comitato esecutivo
del CER ed il soggetto prescelto. Analoga procedura
verrà adottata per l'affidamento di incarichi
di realizzazione di ciascun programma integrato e gli
interventi di edilizia sovvenzionata ivi ricompresi
sono affidati in regime di concessione di servizi,
con onere di concessione non superiore al 15%.
3.1. I requisiti per l'ammissione al confronto di cui
al punto precedente sono:
a) per le imprese di costruzione e loro consorzi e le
cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi:
- iscrizione alla ANC per categoria e classifica corrispondente
all'importo del finanziamento richiesto e certificazione
equivalente per gli altri Paesi comunitari;
- esecuzione di opere di edilizia residenziale pubblica
e privata per un valore totale, nell'ultimo triennio,
pari al triplo dell'importo del finanziamento richiesto;
- certificazione antimafia.
Per le proposte di programmi integrati è altresì
richiesto lo svolgimento, nell'ultimo decennio, di
attività contestuali di progettazione e direzione
dei lavori, anche tramite il loro affidamento a soggetti
esterni. Nel caso di pluralità di operatori
riuniti, tali attività debbono essere state
svolte da almeno uno di essi;
b) per le cooperative di abitazione a proprietà
indivisa:
- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- iscrizione al registro prefettizio;
- atto d'impegno del consiglio di amministrazione a
destinare gli alloggi realizzati solo a soci che versano
nelle condizioni di cui all'art.18 del decreto legge
13-5-1991, n.152, convertito, con modificazioni, nella
legge 12-7-1991, n.203;
- esecuzione di opere di edilizia residenziale pubblica
e privata per un valore totale, nell'ultimo triennio,
pari al triplo dell'importo del finanziamento richiesto;
- certificazione antimafia;
c) per i comuni e gli IACP:
- capacità finanziaria e di indebitamento, per
la parte di finanziamento della spesa prevista per
l'intervento non coperta dal contributo di cui all'art.18,
attestata da dichiarazione del sindaco o del presidente
dello IACP che dovrà, altresì, indicare
le modalità con cui il richiedente intende farvi
fronte.
3.2. Le proposte sono valutate sulla base degli elementi
della scheda di prefattibilità con particolare
riferimento ai seguenti contenuti:
a) durata del periodo di locazione per gli alloggi di
edilizia agevolata, se superiore a quella prevista
al punto 5 della presente delibera;
b) qualità prestazionale degli alloggi;
c) aree o cubature edificate che derivano da recupero
fondiario o edilizio;
d) qualità morfologica dell'organismo abitativo.
Per i programmi integrati, oggetto di valutazione sono
altresì:
a) realizzazione di un'ulteriore quota di edilizia residenziale
concessa in locazione;
b) qualità morfologica dell'insediamento in relazione
alle specifiche caratteristiche del contesto urbano;
c) incremento degli standard caratterizzanti la qualità
dell'insediamento anche in considerazione di nuove
esigenze prestazionali;
d) effetti di risanamento urbano sulle aree circostanti.
4. Per gli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati
nell'ambito di programmi integrati da soggetti diversi
dai comuni e dagli IACP, lo IACP competente per territorio
esprime il proprio parere sul progetto ed in particolare
sulle caratteristiche tipologiche degli alloggi da
realizzare. Ricevuto il progetto, lo IACP esprime il
parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere
si intende favorevole.
Il provveditorato alle opere pubbliche competente per
territorio è incaricato della verifica tecnico-amministrativa
della esecuzione e dell'avanzamento dei lavori e, in
sede di liquidazione degli stati di avanzamento delle
opere finanziate, riferisce al segretario generale
del CER sull'attuazione del programma integrato.
Dopo l'approvazione degli atti di collaudo, e comunque
entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
la proprietà degli alloggi realizzati, compresa
l'area di sedime, gli accessori e le pertinenze, sarà
intestato, presso i competenti uffici ed a cura dell'esecutore
dei lavori, allo IACP competente per territorio.
5. Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al
punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento
o in locazione ai dipendenti delle amministrazioni
statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art.18
del decreto legge n.152/1991, convertito nella legge
n.203/1991, per un periodo non inferiore a dodici anni
a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione
di cui al comma successivo.
All'assegnazione in godimento o in locazione provvede
il prefetto competente per territorio, al quale il
segretario generale del CER comunica tempestivamente
il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente
disponibili a seguito della realizzazione degli interventi
di cui al programma straordinario.
Nell'ambito del periodo indicato al primo comma del
presente punto l'assegnazione decade automaticamente
alla data di cessazione dall'incarico di servizio che
ha determinato l'assegnazione medesima.
L'alloggio pertanto ritorna nella disponibilità
del prefetto per le successive assegnazioni ad altri
soggetti aventi diritto ai sensi del presente punto:
ove necessario alla riacquisizione della disponibilità
dell'alloggio, il prefetto procede all'escomio in via
amministrativa.
Il prefetto provvede a comunicare al soggetto proprietario
dell'alloggio il nominativo del primo dipendente cui
è stato assegnato in godimento o in locazione
l'alloggio stesso, nonché le successive modifiche
nella titolarità del rapporto di assegnazione.
6. Il limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi
di edilizia sovvenzionata realizzati con i finanziamenti
del programma straordinario è fissato in 40
milioni: a tale fine si tiene conto del reddito complessivo
familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei
redditi presentata da ciascun componente del nucleo
familiare prima dell'assegnazione e da computarsi con
le modalità di cui all'art.21 della legge 5-8-1978,
n.457, ed alla delibera CIPE del 19-11-1981 che fissa
i criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
sovvenzionata e per la determinazione dei relativi
canoni.
Il suddetto limite è automaticamente aggiornato
con la stessa periodicità ed il medesimo incremento
percentuale stabilito in sede di revisione dei limiti
di accesso per l'edilizia sovvenzionata.
Il provvedimento prefettizio di assegnazione definisce
il canone sulla base delle fasce di reddito e con le
modalità indicate al punto 11 della richiamata
delibera CIPE e successive modifiche. Si applicano
comunque le disposizioni generali relative agli alloggi
di edilizia sovvenzionata in quanto compatibili con
la presente delibera.
7. Per gli alloggi di edilizia agevolata di cui al programma
straordinario si applicano, in quanto compatibili con
la presente delibera, condizioni analoghe a quelle
previste dalla normativa concernente la locazione di
immobili urbani ad uso abitativo.
Nel caso che gli alloggi suddetti vengano comunque ceduti,
l'atto di trasferimento dovrà contenere, a pena
di nullità, una clausola che preveda il passaggio
in capo all'acquirente degli obblighi di locazione
per il periodo e con le modalità stabilite nella
presente delibera.
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