[Note's] DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 1991 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(G.U. 20-1-1992, n.15)

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE INTESO A FAVORIRE LA MOBILITA' DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

1. I fondi di cui al primo comma dell'art.18 del decreto legge 13-5-1991, n.152, convertito, con modificazioni, nella legge 12-7-1991, n.203, sono destinati alla realizzazione di interventi da localizzare nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia; nelle aree a forte tensione abitativa dei comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, con priorità per quelle di Roma e Milano; nonché negli altri comuni ove sussistono le condizioni di cui al primo comma del citato art.18.

2. Le risorse di cui al punto precedente sono destinate alla realizzazione di:
a) programmi integrati da parte di comuni, IACP, imprese di costruzione e loro consorzi, cooperative e loro consorzi, per la quota relativa agli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata;
b) interventi singoli di edilizia sovvenzionata da parte di comuni e IACP;
c) interventi singoli di edilizia agevolata da parte di comuni, IACP, imprese di costruzione e loro consorzi, cooperative e loro consorzi.
2.1. I programmi integrati, che debbono interessare esclusivamente porzioni contigue di territorio, sono caratterizzati dalla pluralità di funzioni e destinazioni d'uso, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, incluse le opere di urbanizzazione, nonché dalla compresenza di proprietà pubblica e proprietà privata, di più soggetti operatori pubblici e privati, di finanziamenti pubblici e di risorse private. Più specificatamente i programmi suddetti, ferma restando la dimensione minima degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al punto 2.2, debbono comprendere non meno di centocinquanta alloggi e presentare le seguenti caratteristiche:
- compresenza di destinazioni d'uso: in particolare la quota di edilizia non residenziale (ad esclusione delle opere di urbanizzazione secondaria) deve essere compresa tra il 30% ed il 60% sul totale delle volumetrie previste ad uso residenziale;
- presenza, accanto agli alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata di cui al programma straordinario, di un numero di alloggi di edilizia residenziale libera o convenzionata non inferiore al 50% del numero totale dei predetti alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata;
- compresenza di finanziamenti pubblici e di risorse private: in particolare l'investimento di capitale privato non può essere inferiore al 100% e superiore al 300% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art.18 del testo normativo più volte citato e di altri eventualmente concessi con altre leggi in materia di edilizia.
La proposta di programma integrato può essere avanzata da soggetti pubblici o privati o in forma congiunta tra loro. Il soggetto proponente deve assicurare la proprietà delle aree, ovvero la possibilità di acquisire le stesse attraverso l'esercizio di un diritto di opzione, per le parti destinate ad edilizia privata con destinazione anche non residenziale.
2.2. Gli interventi singoli di edilizia sovvenzionata o di edilizia agevolata debbono avere una dimensione minima pari a venti alloggi.
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il soggetto proponente deve dimostrare la disponibilità dell'area.
Per gli interventi di edilizia agevolata ricadenti in piani di iniziativa pubblica, il soggetto proponente deve dimostrare la disponibilità dell'area; per gli stessi interventi esterni a tali piani, il soggetto proponente deve dimostrare la proprietà dell'area ovvero la possibilità di acquisire la stessa attraverso l'esercizio di un diritto di opzione.

3. La selezione delle proposte da ritenere idonee è effettuata mediante confronto pubblico concorrenziale basato su schede di prefattibilità. Il segretariato generale del CER richiederà ai prefetti competenti per territorio un'attestazione di conformità delle localizzazioni proposte rispetto alle finalità dell'art.18 del decreto legge n.152/1991 convertito nella legge n.203/1991. L'assenza di tale attestazione preclude l'ulteriore esame delle proposte concernenti localizzazioni per le quali non sia stata rilasciata la predetta attestazione.
L'individuazione definitiva delle proposte da ammettere al finanziamento è effettuata dal comitato esecutivo del CER che a tal fine, tenendo conto dell'efficacia delle localizzazioni proposte rispetto alle finalità del programma, richiederà l'ulteriore documentazione che verrà indicata dal bando: alla deliberazione di cui sopra parteciperanno, a titolo consultivo, un rappresentante del Ministro dell'interno ed un rappresentante del Ministro del tesoro.
Gli incarichi per la realizzazione dei singoli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata sono affidati mediante convenzione stipulata tra il comitato esecutivo del CER ed il soggetto prescelto. Analoga procedura verrà adottata per l'affidamento di incarichi di realizzazione di ciascun programma integrato e gli interventi di edilizia sovvenzionata ivi ricompresi sono affidati in regime di concessione di servizi, con onere di concessione non superiore al 15%.
3.1. I requisiti per l'ammissione al confronto di cui al punto precedente sono:
a) per le imprese di costruzione e loro consorzi e le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi:
- iscrizione alla ANC per categoria e classifica corrispondente all'importo del finanziamento richiesto e certificazione equivalente per gli altri Paesi comunitari;
- esecuzione di opere di edilizia residenziale pubblica e privata per un valore totale, nell'ultimo triennio, pari al triplo dell'importo del finanziamento richiesto;
- certificazione antimafia.
Per le proposte di programmi integrati è altresì richiesto lo svolgimento, nell'ultimo decennio, di attività contestuali di progettazione e direzione dei lavori, anche tramite il loro affidamento a soggetti esterni. Nel caso di pluralità di operatori riuniti, tali attività debbono essere state svolte da almeno uno di essi;
b) per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa:
- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- iscrizione al registro prefettizio;
- atto d'impegno del consiglio di amministrazione a destinare gli alloggi realizzati solo a soci che versano nelle condizioni di cui all'art.18 del decreto legge 13-5-1991, n.152, convertito, con modificazioni, nella legge 12-7-1991, n.203;
- esecuzione di opere di edilizia residenziale pubblica e privata per un valore totale, nell'ultimo triennio, pari al triplo dell'importo del finanziamento richiesto;
- certificazione antimafia;
c) per i comuni e gli IACP:
- capacità finanziaria e di indebitamento, per la parte di finanziamento della spesa prevista per l'intervento non coperta dal contributo di cui all'art.18, attestata da dichiarazione del sindaco o del presidente dello IACP che dovrà, altresì, indicare le modalità con cui il richiedente intende farvi fronte.
3.2. Le proposte sono valutate sulla base degli elementi della scheda di prefattibilità con particolare riferimento ai seguenti contenuti:
a) durata del periodo di locazione per gli alloggi di edilizia agevolata, se superiore a quella prevista al punto 5 della presente delibera;
b) qualità prestazionale degli alloggi;
c) aree o cubature edificate che derivano da recupero fondiario o edilizio;
d) qualità morfologica dell'organismo abitativo.
Per i programmi integrati, oggetto di valutazione sono altresì:
a) realizzazione di un'ulteriore quota di edilizia residenziale concessa in locazione;
b) qualità morfologica dell'insediamento in relazione alle specifiche caratteristiche del contesto urbano;
c) incremento degli standard caratterizzanti la qualità dell'insediamento anche in considerazione di nuove esigenze prestazionali;
d) effetti di risanamento urbano sulle aree circostanti.

4. Per gli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati nell'ambito di programmi integrati da soggetti diversi dai comuni e dagli IACP, lo IACP competente per territorio esprime il proprio parere sul progetto ed in particolare sulle caratteristiche tipologiche degli alloggi da realizzare. Ricevuto il progetto, lo IACP esprime il parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.
Il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio è incaricato della verifica tecnico-amministrativa della esecuzione e dell'avanzamento dei lavori e, in sede di liquidazione degli stati di avanzamento delle opere finanziate, riferisce al segretario generale del CER sull'attuazione del programma integrato.
Dopo l'approvazione degli atti di collaudo, e comunque entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la proprietà degli alloggi realizzati, compresa l'area di sedime, gli accessori e le pertinenze, sarà intestato, presso i competenti uffici ed a cura dell'esecutore dei lavori, allo IACP competente per territorio.

5. Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art.18 del decreto legge n.152/1991, convertito nella legge n.203/1991, per un periodo non inferiore a dodici anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo.
All'assegnazione in godimento o in locazione provvede il prefetto competente per territorio, al quale il segretario generale del CER comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi di cui al programma straordinario.
Nell'ambito del periodo indicato al primo comma del presente punto l'assegnazione decade automaticamente alla data di cessazione dall'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione medesima.
L'alloggio pertanto ritorna nella disponibilità del prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto ai sensi del presente punto: ove necessario alla riacquisizione della disponibilità dell'alloggio, il prefetto procede all'escomio in via amministrativa.
Il prefetto provvede a comunicare al soggetto proprietario dell'alloggio il nominativo del primo dipendente cui è stato assegnato in godimento o in locazione l'alloggio stesso, nonché le successive modifiche nella titolarità del rapporto di assegnazione.

6. Il limite di reddito per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario è fissato in 40 milioni: a tale fine si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione e da computarsi con le modalità di cui all'art.21 della legge 5-8-1978, n.457, ed alla delibera CIPE del 19-11-1981 che fissa i criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e per la determinazione dei relativi canoni.
Il suddetto limite è automaticamente aggiornato con la stessa periodicità ed il medesimo incremento percentuale stabilito in sede di revisione dei limiti di accesso per l'edilizia sovvenzionata.
Il provvedimento prefettizio di assegnazione definisce il canone sulla base delle fasce di reddito e con le modalità indicate al punto 11 della richiamata delibera CIPE e successive modifiche. Si applicano comunque le disposizioni generali relative agli alloggi di edilizia sovvenzionata in quanto compatibili con la presente delibera.

7. Per gli alloggi di edilizia agevolata di cui al programma straordinario si applicano, in quanto compatibili con la presente delibera, condizioni analoghe a quelle previste dalla normativa concernente la locazione di immobili urbani ad uso abitativo.
Nel caso che gli alloggi suddetti vengano comunque ceduti, l'atto di trasferimento dovrà contenere, a pena di nullità, una clausola che preveda il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione per il periodo e con le modalità stabilite nella presente delibera.




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