(G.U. 16-1-1991, n.13, supplemento)
NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO NAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
Titolo I
NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO
ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI
ENERGIA
Art.1 FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione
dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di
migliorare le condizioni di compatibilità ambientale
dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio
reso e di qualità della vita, le norme del presente
titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la
politica energetica della Comunità economica
europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento
dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo
di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili
di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia
nei processi produttivi, una più rapida sostituzione
degli impianti in particolare nei settori a più
elevata intensità energetica, anche attraverso
il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata,
di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso
razionale delle materie prime energetiche definisce
un complesso di azioni organiche dirette alla promozione
del risparmio energetico, all'uso appropriato delle
fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento
dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano
energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia,
alla sostituzione delle materie prime energetiche di
importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti
rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento,
l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree,
il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici
ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate
altresì fonti di energia assimilate alle fonti
rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come
produzione combinata di energia elettrica o meccanica
e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico
e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi
industriali, nonché le altre forme di energia
recuperabile in processi, in impianti e in prodotti
ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella
climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici
con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.
Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la
vigente disciplina ed in particolare la normativa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982,
n.915, e successive modificazioni ed integrazioni,
al decreto legge 31-8-1987, n.361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9-11-1988, n.475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al
comma 3 è considerata di pubblico interesse
e di pubblica utilità e le opere relative sono
equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti
ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Art.2 COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico
nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di
cui all'art.1, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) emana, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e successivamente con cadenza almeno triennale,
direttive per il coordinato impiego degli strumenti
pubblici di intervento e di incentivazione della promozione,
della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori
della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle
fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei
consumi energetici.
Art.3 ACCORDO DI PROGRAMMA
1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità
di cui all'art.1, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA
un accordo di programma, con validità triennale,
ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione
e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma
medesimo per un ammontare complessivo non superiore
al 10% degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Art.4 NORME ATTUATIVE E SULLE TIPOLOGIE TECNICO-COSTRUTTIVE
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, sono emanate norme che,
anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità
della legge 5-8-1978, n.457, e successive modificazioni
ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi
e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata
nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche
riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti,
che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di
cui all'art.1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate,
secondo la medesima procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in relazione agli obiettivi di
cui all'art.1, emana con decreto la normativa tecnica
al cui rispetto è condizionato il rilascio delle
autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti
e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, sono emanate norme per definire i
criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione
degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e
forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi
di cui all'art.1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, sono emanate norme per il contenimento
dei consumi di energia, riguardanti in particolare
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione
degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione
delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione
nonché periodi di accensione degli impianti
termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti
degli edifici durante il funzionamento degli impianti
termici; rete di distribuzione e adeguamento delle
infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio
delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione
da parte degli operatori pubblici e privati per le
finalità di cui all'art.1.
5. Per le finalità di cui all'art.1, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
sono emanate norme per il contenimento dei consumi
energetici in materia di reti e di infrastrutture relative
ai trasporti nonché ai mezzi di trasporto terrestre
ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
può emanare norme specifiche, efficaci anche
solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il
contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono emanate
norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento
dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo
di fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione
delle gare di appalto economicamente rilevanti per
la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica
amministrazione, degli enti territoriali e delle relative
aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione.
Tale normativa è inserita di diritto nella normativa
che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati relativi.
Art.5 PIANI REGIONALI
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro ceontottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA,
individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche,
alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità
di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico
realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici,
costituiscono le aree più idonee ai fini della
fattibilità degli interventi di uso razionale
dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti
nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con
l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, predispongono
rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo
all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti
di teleriscaldamento;
d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare
alla realizzazione di nuovi impianti di produzione
di energia;
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo
un ordine di priorità relativo alla quantità
percentuale e assoluta di energia risparmiata, per
gli interventi di risparmio energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo priorità
di intervento;
g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione
di impianti per la produzione di energia fino a dieci
megawatt elettrici per impianti installati al servizio
dei settori industriale, agricolo, terziario, civile
e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province
autonome di Tento e di Bolzano a quanto previsto nei
commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si
sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto
su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17-8-1942,
n.1150, e successive modificazioni e integrazioni,
dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello
comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di
energia.
Art.6 TELERISCALDAMENTO
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, individuano le aree
che risultano idonee alla realizzazione di impianti
e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti
ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello
Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali
o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione,
devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti
di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino
in tali aree.
Art.7 NORME PER LE IMPRESE ELETTRICHE MINORI
1. Il limite stabilito dall'art.4, n.8), della legge
6-12-1962, n.1643, modificato dall'art.18 della legge
29-5-1982, n.308, non si applica alle imprese produttrici
e distributrici a condizione che l'energia elettrica
prodotta venga distribuita entro i confini territoriali
dei comuni già serviti dalle medesime imprese
produttrici e distributrici alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime
imprese produttrici e distributrici mediante le fonti
rinnovabili di energia di cui all'art.1, comma 3, resta
disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti
per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su
proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico,
stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio
dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici
di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed
il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere
a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese
produttrici e distributrici.
4. Il CIP può modificare l'acconto per l'anno
in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente
delle imprese produttrici e distributrici di cui al
comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei
combustibili e/o del personale che modifichino in modo
significativo i costi di esercizio per l'anno in corso
delle medesime imprese produttrici e distributrici.
Art.8 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO
DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA NELL'EDILIZIA
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative
volte a ridurre il consumo specifico di energia, il
miglioramento dell'efficienza energetica, l'utilizzo
delle fonti di energia di cui all'art.1, nella climatizzazione
e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti
ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico,
sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale,
nonché nella produzione di energia elettrica
e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite
ad uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale,
turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi
contributi in conto capitale nella misura minima del
20% e nella misura massima del 40% della spesa di investimento
ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta
un risparmio di energia non inferiore al 20% ed effettuata
secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella
A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto
rendimento, che in condizioni di regime presentino
un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore
al 90%, sia negli edifici di nuova costruzione sia
in quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento
ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo
di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura
almeno del 30% del fabbisogno termico dell'impianto
in cui è attuato l'intervento nell'ambito delle
disposizioni del titolo II;
d) installazione di apparecchiature per la produzione
combinata di energia elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica; per tali interventi il contributo
può essere elevato fino all'80%;
f) installazione di sistemi di controllo integrati e
di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore
nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola
unità immobiliare, di sistemi telematici per
il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione
nonché trasformazione di impianti centralizzati
o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'art.1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento
in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento
e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di
sistema automatico di regolazione della temperatura,
inseriti in edifici composti da più unità
immobiliari, con determinazione dei consumi per le
singole unità immobiliari, escluse quelle situate
nelle aree individuate dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art.6
ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto
rendimento anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di
immobili urbani di interventi compresi tra quelli di
cui al comma 1 si applica l'art.23 della legge 27-7-1978,
n.392.
Art.9 COMPETENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti
dagli artt. 8, 10 e 13 è delegata alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato,
emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le
direttive per uniformare i criteri di valutazione delle
domande, le procedure e le modalità di concessione
e di erogazione dei contributi da parte delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
tengono conto nell'istruttoria di propria competenza
dei tempi di realizzazione delle singole iniziative,
dei consumi di energia preesistenti, dei benefici energetici
attesi, della quantità di energia primaria risparmiata
per unità di capitale investito, nonché:
per gli interventi di cui all'art.8, della tipologia
degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi
con priorità per gli interventi integrati; per
gli interventi di cui all'art.10, dell'obsolescenza
degli impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti;
per gli interventi di cui all'art.13, della tipologia
delle unità produttive e delle potenziali risorse
energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano
al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita
richiesta di fonti documentata sulla base delle domande
effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano pervenute
entro il termine di cui al comma 3, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato propone entro trenta
giorni al CIPE, che provvede entro i successivi trenta
giorni, la ripartizione tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione
a ciascuno degli interventi di cui agli artt. 8, 10
e 13.
5. i fondi assegnati alle singole regioni e alle province
autonome di Tento e di Bolzano sono improrogabilmente
impegnati mediante appositi atti di concessione dei
contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione
dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno
fornito la documentazione relativa agli atti di impegno
entro i trenta giorni successivi, vengono destinati
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
sulla base delle percentuali di ripartizione già
adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente
legge il termine di cui al comma 3 è fissato
al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui
di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui
trasferiti alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano per le medesime finalità
sulla base della normativa previgente la presente legge
e non impegnati entro il termine di centoventi giorni
di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'art.16,
comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento
del risparmio energetico, attraverso idonei strumenti
di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri
di priorità. In caso di esito negativo delle
verifiche le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei
contributi concessi ed al recupero degli importi già
erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale
di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento,
con le modalità di cui all'art.2 del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla procedura
coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi
di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse
sugli affari, approvato con regio decreto 14- 4-1910,
n.639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite
tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano con le modalità di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge,
decorso il termine per l'emanazione dell'atto cui il
parere è preordinato, l'autorità competente
può provvedere anche in assenza dello stesso.
Art.10 CONTRIBUTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI
NEI SETTORI INDUSTRIALI, ARTIGIANALE E TERZIARIO
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art.1
nei settori industriale, artigianale e terziario e
nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi
contributi in conto capitale fino al 30% della spesa
ammissibile preventivata, per realizzare o modificare
impianti fissi, sistemi o componenti, nonché
mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti
impianti con potenza fino a dieci megawatt termici
o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi
generali e/o al ciclo produttivo che conseguono risparmio
di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili
di energia e/o un migliore rendimento di macchine e
apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi
con altri combustibili.
Art.11 NORME PER IL RISPARMIO DI ENERGIA E L'UTILIZZAZIONE
DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA O ASSIMILATE
1. Alle regioni, alle province di Trento e Bolzano,
alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni,
sia direttamente sia tramite loro aziende e società,
nonché alle imprese di cui all'art.4, n.8),
della legge 6-12-1962, n.1643, modificato dall'art.18
della legge 29-5-1982, n.308, ad imprese e a consorzi
tra imprese costituiti ai sensi degli artt. 2602 e
seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra
imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)
e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi
in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica
per progetti esecutivi di impianti civili, industriali
o misti di produzione, di recupero, di trasporto e
di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione,
nonché per iniziative aventi le finalità
di cui all'art.1 e le caratteristiche di cui ai commi
2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative
di cui agli artt.12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, nel limite massimo del 50% della
spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire
cinquanta milioni per gli studi di fattibilità
tecnico-economica e di lire trecento milioni per i
progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato
secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia
le seguenti caratteristiche minime:
a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre
megawatt elettrici;
b) potenza installata per la cogenerazione pari ad almeno
il 10% della potenza termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì
essere concessi contributi in conto capitale per la
realizzazione o la modifica di impianti con potenza
uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre
megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o
al ciclo produttivo che conseguono risparmio di energia
attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature
e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione
di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti
di intervento unitari e coordinati a livello di polo
industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso
e liquidato con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato nel limite massimo
del 30% della spesa totale ammessa al contributo preventivata
e documentata, elevabile al 40% nel caso di impianti
di cogenerazione e per gli impianti di cui all'art.6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere
corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico
ed economico che ostino, deve includere nei progetti
per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle
centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto
e la vendita del calore prodotto anche al di fuori
dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento
con la rete di distribuzione del calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento,
ammissibili ai sensi dell'art.6, da parte di aziende
municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra
enti pubblici, tra enti privati ed imprese private
ovvero tra imprese private che utilizzano il calore
dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche
nonché il calore recuperabile da processi industriali
possono usufruire di contributi in conto capitale fino
al 50% del relativo costo. L'ENEL è tenuto a
fornire la necessaria assistenza per la realizzazione
degli impianti ammessi ai contributi con diritto di
rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art.12 PROGETTI DIMOSTRATIVI
1. Alle aziende pubbliche private e loro consorzi, ed
a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere
concessi contributi in conto capitale per la progettazione
e la realizzazione di impianti con caratteristiche
innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi,
che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili
non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso
consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione,
di gassificazione, di liquefazione del carbone e di
smaltimento delle ceneri, nonché iniziative
utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia
non abbia raggiunto la maturità commerciale
e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi
sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia
di origine solare finalizzati a migliorare la qualità
dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione
dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso,
nel limite del 50% della spesa ammissibile preventivata,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, su delibera del CIPE.
Art.13 INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI DI ENERGIA NEL SETTORE AGRICOLO
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art.1
nel settore agricolo, possono essere concessi alle
imprese agricole singole o associate, a consorzi di
imprese agricole, ovvero a società che offrono
e gestiscono il servizio-calore, che prevedono la partecipazione
dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri
enti pubblici, contributi in conto capitale per la
realizzazione di impianti con potenza fino a dieci
megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per
la produzione o il recupero di energia termica, elettrica
e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella
misura massima del 55% della spesa ammessa, elevabile
al 65% per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono con le associazioni di categoria
degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi
tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per
la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia
nel settore agricolo.
Art.14 DERIVAZIONI DI ACQUA- CONTRIBUTI PER LA RIATTIVAZIONE
E PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI
1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla
ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL
e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui
all'art.4, n.8), della legge 6-12-1962, n.1643, modificato
dall'art.18 della legge 29-5-1982, n.308, alle condizioni
previste dalla vigente normativa, nonché alle
predette imprese produttrici e distributrici, possono
essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:
a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino
concessioni rinunciate o il cui esercizio sia stato
dismesso prima della data di entrata in vigore della
presente legge;
b) di costruzione di nuovi impianti nonché di
potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino
concessioni di derivazioni di acqua.
2. L'art.5 della legge 27-6-1964, n.452, non si applica
quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle
fonti rinnovabili di energia di cui all'art.1, comma
3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al
comma 1, corredata dagli elementi tecnico-economici,
dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e
di esercizio, nonché da ogni elemento relativo
agli eventuali atti di competenza regionale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese
le valutazioni ambientali, è presentata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla
regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano
a seconda della competenza dell'impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti
di propria competenza, previa istruttoria tecnico-economica
espletata dall'ENEL, sono concessi ed erogati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nella misura massima del 30% della spesa ammissibile
documentata.
Art.15 LOCAZIONE FINANZIARIA
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12,
13 e 14 sono concessi anche per iniziative oggetto
di locazione finanziaria, effettuate da società
iscritte nell' albo istituito presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art.1
del decreto del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno del 12-11-1986, in attuazione dell'articolo
9, comma 13, della legge 1-3-1986, n.64.
2. Le procedure e le modalità di concessione
ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché
le modalità di controllo del regolare esercizio
degli impianti incentivati, saranno determinate in
apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
le società di cui al comma 1.
Art.16 ATTUAZIONE DELLA LEGGE - COMPETENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
1. Le regioni emanano, ai sensi dell'art.117, terzo
comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della
presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province autonome
di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative
sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle
materie di loro competenza, escluse le prescizioni
tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale
contenute nella presente legge e nelle direttive del
CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome
di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi
(ENI), l'ENEA, il CNR e le università degli
studi, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito
dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nell'attuazione della presente legge. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni,
singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi
per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza
previsti dalla presente legge.
Art.17 CUMULO DI CONTRIBUTI E CASI DI REVOCA
1. I contributi di cui agli artt. 8, 10, 11, 12, 13
e 14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente
previste da altre leggi a carico del bilancio dello
Stato, fino al 75% dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di intesa con il Ministro del tesoro può promuovere,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite
convenzioni con istituti di credito, istituti e società
finanziari al fine di facilitare l'accesso al credito
per la realizzazione delle iniziative agevolate ai
sensi della presente legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
l'ENEA effettua verifiche a campione e/o secondo criteri
di priorità, circa l'effettiva e completa realizzazione
delle iniziative di risparmio energetico agevolate
ai sensi degli artt. 11, 12 e 14. In caso di esito
negativo delle verifiche l'ENEA dà immediata
comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato che provvede alla revoca parziale
o totale dei contributi ed al recupero degli importi
già erogati, maggiorati di un interesse pari
al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo
di pagamento, con le modalità di cui all'art.2
del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici,
dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi
e delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto
14-4-1910, n.639.
Art.18 MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. Per i contributi di cui agli artt. 11, 12 e 14 le
modalità di concessione ed erogazione, le prescrizioni
tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità
e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le
garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione
degli impianti incentivati, nonché i criteri
di valutazione delle domande di finanziamento sono
fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al
comma 1, le spese sostenute possono essere documentate
nelle forme previste dall'art.18, quinto comma, della
legge 26-4-1983, n.130. Agli adempimenti necessari
per consentire l'utilizzo di tali facoltà, si
provvede in conformità a quanto disposto dall'art.18,
sesto comma, della legge 26-4-1983, n.130, a cura del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge
possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera
garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative
emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le modalità
ed entro i limiti fissati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art.19 RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE
DELL'ENERGIA
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti
nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti
che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di
energia rispettivamente superiore a 10,000 tonnellate
equivalenti di petrolio per il settore industriale
ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per
tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il
nominativo del tecnico responsabile per la conservazione
e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1
esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente
legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari
dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare
i dati energetici relativi alle proprie strutture e
imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia individuano le azioni, gli interventi,
le procedure e quanto altro necessario per promuovere
l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione
di bilanci energetici in funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali, predispongono
i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite
schede informative di diagnosi energetica e di uso
delle risorse, diversamente articolate in relazione
ai tipi d'impresa, e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede
sulla base di apposite convenzioni con le regioni e
con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare
idonee campagne promozionali sulle finalità
della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici
di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente
programmi di diagnosi energetica.
Art.20 RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO
Si omettono i criteri inerenti la relazione annuale
al Parlamento del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato sullo stato di attuazione della
presente legge.
Art.21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Alla possibilità di fruire delle agevolazioni
previste dalla presente legge sono ammesse anche le
istanze presentate ai sensi della legge 29-5-1982,
n.308 e successive modificazioni, e del decreto legge
31-8-1987, n.364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29-10-1987, n.445, per iniziative rientranti
fra quelle previste dagli artt. 8, 10, 11, 12, 13 e
14 che non siano ancora state oggetto di apposito provvedimento
di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1
la concessione delle agevolazioni resta di competenza
dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi
della legge 29-5-1982, n.308, e successive modificazioni,
e del decreto legge 31-8-1987, n.364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29-10-1987, n.445.
Artt.22, 23, 24
(Si omettono)
Titolo II
NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI
EDIFICI
Art.25 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi
di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque
ne sia la destinazione d'uso, nonché mediante
il disposto dell'art.31, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'applicazione del presente titolo è graduata
in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia
individuata dall'art.31 della legge 5 agosto 1978,
n.457.
Art.26 PROGETTAZIONE, MESSA IN OPERA ED ESERCIZIO DI
EDIFICI E DI IMPIANTI
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relative alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione,
al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano
le disposizioni di cui all'art.9 della legge 28-1-1977,
n.10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo
delle fonti di energia di cui all'art.1 in edifici
ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli artt. 31 e 48
della legge 5 agosto 1978, n.457. L'installazione di
impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinati unicamente alla produzione di
acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli
spazi liberi privati annessi, è considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario già
in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti
al contenimento del consumo energetico degli edifici
stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia
di cui all'articolo 1, ivi compresi quelli di cui all'articolo
8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza
delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia
la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo
ad essi associati devono essere progettati e messi
in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione
al progresso della tecnica, i consumi di energia termica
ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto
dal comma 1 dell'art.4, sono regolate, con riguardo
ai momenti della progettazione, della messa in opera
e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli
edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonché dei componenti degli edifici e degli
impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore
e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento
in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea
di condominio decide a maggioranza, in deroga agli
artt. 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici
di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia
rilasciata dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, devono essere progettati e realizzati
in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore
per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti
ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare
il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il
ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate
salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere
la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione
utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia.
Art.27 LIMITI AI CONSUMI DI ENERGIA
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi
per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto
dai decreti di cui all'art.4, in particolare in relazione
alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli
impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di
appartenenza.
Art.28 RELAZIONE TECNICA SUL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo,
deve depositare in comune, in doppia copia, insieme
alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle
opere di cui agli artt. 25 e 26, il progetto delle
opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta
dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la
rispondenza alle presrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di
cui al comma 1 non sono state presentate al comune
prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34,
ordina la sospensione dei lavori sino al compimento
del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata
secondo le modalità stabilite con proprio decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1
è conservata dal comune ai fini dei controlli
e delle verifiche di cui all'art.33.
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma
1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore
dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non
sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore
dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori
sono responsabili della conservazione di tale documentazione
in cantiere.
Art.29 CERTIFICAZIONE DELLE OPERE E COLLAUDO
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste
dalla presente legge si applica la legge 5-3-1990,
n.46.
Art.30 CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge con decreto del Presidente della
Repubblica, sono emanate norme per la certificazione
energetica degli edifici. Tale decreto individua tra
l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato
di collaudo e la certificazione energetica devono essere
portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere
al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione
energetica dell'intero immobile o della singola unità
immobiliare. Le spese relative di certificazione sono
a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica
ha una validità temporanea di cinque anni a
partire dal momento del suo rilascio.
Art.31 ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario,
o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità,
deve adottare misure necessarie per contenere i consumi
di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla
normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume
la responsabilità, è tenuto a condurre
gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della
vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti
e le province per la restante parte del territorio
effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza
almeno biennale l'osservanza delle norme relative al
rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere
a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e
alla conduzione degli impianti di cui alla presente
legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono
nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi
si applica l'art.1339 del codice civile.
Art.32 CERTIFICAZIONI E INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche
e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici
e degli impianti devono essere certificate secondo
le modalità stabilite con proprio decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Le imprese che producono e commercializzano i componenti
di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di
essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Art.33 CONTROLLI E VERIFICHE
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle
norme della presente legge in relazione al progetto
delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque
momento anche su richiesta e a spese del committente,
dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso
d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere
terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario,
le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle
caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa
il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui
all'art.34.
Art.34 SANZIONI
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art.28
è punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire
cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite
opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi
dell'art.28 e che non osserva le disposizioni degli
artt. 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa
in misura non inferiore al 5% e non superiore al 25%
del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono
la certificazione di cui all'art.29, ovvero che rilasciano
una certificazione non veritiera nonché il progettista
che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'art.28
non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione
amministrativa non inferiore all'1% e non superiore
al 5% del valore delle opere, fatti salvi i casi di
responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito
dall'art.29 è punito con la sanzione amministrativa
pari al 50% della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio,
o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità,
che non ottempera a quanto stabilito dall'art.31, commi
1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a lire un milione e non superiore a lire
cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto
un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo
art.31, le parti sono punite ognuna con la sanzione
amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.32
è punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire
cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità
penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia
un professionista, l'autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale
di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina,
ai sensi dell'art.19, del tecnico responsabile per
la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è
punita con la sanzione amministrativa non inferiore
a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
Art.35 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DEI LAVORI
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale
ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche
necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare
il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza
del termine comporta la comunicazione al prefetto,
l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa
e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico
del proprietario.
Art.36 IRREGOLARITA' RILEVATE DALL'ACQUIRENTE O DAL
CONDUTTORE
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile
riscontri difformità dalle norme della presente
legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche,
deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione,
a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del
danno da parte del committente o del proprietario.
Art.37 ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME DEL TITOLO II E
DEI RELATIVI DECRETI MINISTERIALI
1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore
centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori
presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in
vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo
entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori
presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in
vigore.
3. La legge 30-4-1976, n.373, e la legge 18-11-1983,
n.645, sono abrogate. Il decreto del Presidente della
Repubblica 28-6-1977, n.1052, si applica, in quanto
compatibile con la presente legge, fino all'adozione
dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.4, al
comma 1 dell'art.30 e al comma 1 dell'art.32.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art.38 RIPARTIZIONE FONDI E COPERTURA FINANZIARIA
(Si omette).
Art.39 ENTRATA IN VIGORE
1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto
dall'art.37, il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
(c) 1996 Note's