[Note's] LEGGE 28 MARZO 1991, N.112 (stralcio)

(G.U. 8-4-1991, n.82)

NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.1 DEFINIZIONI
1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;
b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.
3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.

Art.2 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.1 è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11-6-1971, n.426.
2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art.1, comma 2, lettera a), è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.
3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art.1, comma 2, lettera b), è efficace nell'ambito del territorio della regione ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonché dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8-6-1990, n.142.
4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art.1, comma 2, lettera c), è efficace nell'ambito del territorio della regione, abilita anche alla vendita a domicilio di consumatori ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, sentita la commissione di cui all'art.4, comma 3, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'art.37, comma 1, della legge 11-6-1971, n.426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.
7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art.1 provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art.3 CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato.
2. I sindaci, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art.36, comma 3, della legge 8-6-1990, n.142.
3. L'esercizio dell'attività di cui all'art.1, comma 2, lettera c), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. In ogni comune debbono essere stabilite le zone in cui esso è vietato per i detti motivi. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.
4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.1, comma 2, lettere a) e b), nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici e sentita la commissione competente ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni 4 anni, la superficie delle aree di cui all'art.1, comma 2, lettera b), deve essere comunicata alla regione, con l'indicazione della parte riservata agli agricoltori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art.2, comma 3.
6. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di autorizzazioni di cui all'art.2, comma 4.
7. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
8. La concessione del posteggio ha una durata di 10 anni e può essere rinnovata.
9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
10. Il sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio di cui all'art.1, comma 2, lettera a), l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.
11. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.
12. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal consiglio comunale in conformità agli indirizzi delle regioni, sentita la commissione competente ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2.
13. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta del Ministero per i beni culturali e ambientali che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.
14. L'esercizio del commercio previsto dalla presente legge nelle aree demaniali marittime deve essere autorizzato anche dalle competenti autorità marittime, ai sensi dell'art.68 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30-3-1942, n.327, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'art.7, comma 2, della presente legge. L'esercizio medesimo, svolto su aree demaniali marittime secondo le modalità previste dall'art.1, comma 2, lettere a) e b), è soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di concessioni previste dagli artt.36 e seguenti del codice della navigazione e dagli artt.5 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15-2-1952, n.328.
15. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio di cui alla presente legge negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Art.4 COMMISSIONI
1. Presso ogni comune con popolazione residente non inferiore a 10.000 abitanti è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio, della cooperazione e dei coltivatori agricoli produttori diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale; la commissione è nominata dal sindaco.
2. Per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia: la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.
3. Presso ogni regione è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale; la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.
4. Il numero dei membri delle commissioni di cui ai commi 1, 2, 3, i criteri per la scelta di essi, la presidenza ed il funzionamento delle commissioni stesse sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ove a ciò non provvedano gli statuti di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142. Della commissione dei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente non inferiore a 50000 abitanti, della commissione unica provinciale e della commissione regionale fa parte di diritto il direttore dell' ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) o altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato.

Art.5 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.
2. L'autorizzazione è altresì revocata:
a) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'art.3, comma 9.

Art.6
(Si omette perché di scarso interesse tecnico).

Art.7
(Si omette perché di scarso interesse tecnico).




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