(G.U. 8-4-1991, n.82)
NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art.1 DEFINIZIONI
1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita
di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche,
comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private
delle quali il comune abbia la disponibilità,
attrezzate o meno, scoperte o coperte.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere
svolto:
a) su aree date in concessione per un periodo di tempo
pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli
stessi soggetti durante tutta la settimana;
b) su aree date in concessione per un periodo di tempo
pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più
giorni della settimana indicati dall'interessato;
c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.
3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate
destinate all'esercizio quotidiano del commercio di
cui al comma 1.
Art.2 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche di cui all'art.1 è
subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti
il commercio previsto dalla legge 11-6-1971, n.426.
2. L'autorizzazione per esercitare l'attività
di cui all'art.1, comma 2, lettera a), è efficace
per il solo territorio del comune nel quale il richiedente
intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco
nei limiti della disponibilità delle aree previste
a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati
rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti
di istituzione di una fiera locale o mercato.
3. L'autorizzazione per esercitare l'attività
di cui all'art.1, comma 2, lettera b), è efficace
nell'ambito del territorio della regione ed è
rilasciata dal presidente della giunta regionale, o
da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatori,
anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonché
dei principi e delle attribuzioni degli enti locali
di cui alla legge 8-6-1990, n.142.
4. L'autorizzazione per esercitare l'attività
di cui all'art.1, comma 2, lettera c), è efficace
nell'ambito del territorio della regione, abilita anche
alla vendita a domicilio di consumatori ed è
rilasciata dal presidente della giunta regionale, o
da un suo delegato, sentita la commissione di cui all'art.4,
comma 3, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3
del presente articolo.
5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è
rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche
stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio
ai sensi dell'art.37, comma 1, della legge 11-6-1971,
n.426, e delle relative norme di esecuzione, a persone
fisiche o a società di persone regolarmente
costituite secondo le norme vigenti.
6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree
pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita
che alla somministrazione degli stessi. Essa può
essere rilasciata solo se sussistano i requisiti soggettivi
richiesti per l'una e per l'altra attività.
7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a
cadenza mensile, o con intervalli di più ampia
durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione
al commercio su aree pubbliche di cui all'art.1 provenienti
da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle
disponibilità delle aree destinate a tale scopo
dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento
di esecuzione della presente legge.
Art.3 CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è
subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e
di luogo stabilite dal comune nel cui territorio viene
esplicato.
2. I sindaci, nell'ambito della disciplina regionale
e nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati
rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche
ai sensi dell'art.36, comma 3, della legge 8-6-1990,
n.142.
3. L'esercizio dell'attività di cui all'art.1,
comma 2, lettera c), può essere oggetto di limitazioni
e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere
igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
In ogni comune debbono essere stabilite le zone in
cui esso è vietato per i detti motivi. Sono
fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità
di pubblica sicurezza.
4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio
del commercio su aree pubbliche di cui all'art.1, comma
2, lettere a) e b), nonché i criteri di assegnazione
dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione
delle aree riservate agli agricoltori che esercitano
la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio
comunale, tenuto conto delle eventuali prescrizioni
degli strumenti urbanistici e sentita la commissione
competente ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali
aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche
economiche del territorio, della densità della
rete distributiva e della presumibile capacità
di domanda della popolazione residente e fluttuante,
al fine di assicurare la migliore funzionalità
e produttività del servizio da rendere al consumatore
ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali
a posto fisso e le altre forme di distribuzione in
uso.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente almeno ogni 4 anni,
la superficie delle aree di cui all'art.1, comma 2,
lettera b), deve essere comunicata alla regione, con
l'indicazione della parte riservata agli agricoltori,
ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale
di cui all'art.2, comma 3.
6. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o
sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari
di autorizzazioni di cui all'art.2, comma 4.
7. La concessione del posteggio non può essere
ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
8. La concessione del posteggio ha una durata di 10
anni e può essere rinnovata.
9. L'operatore decade dalla concessione del posteggio
per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio
dell'attività disciplinata dalla presente legge
o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun
anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori
a 3 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza
o servizio militare.
10. Il sindaco può revocare la concessione del
posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri
per il comune. Qualora sia revocata la concessione
del posteggio di cui all'art.1, comma 2, lettera a),
l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio
nel territorio comunale.
11. Nessun operatore può utilizzare più
di un posteggio contemporaneamente. L'operatore ha
diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti
oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto
delle esigenze igienico-sanitarie.
12. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione,
lo spostamento della data di svolgimento dei mercati
o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio
sono deliberati dal consiglio comunale in conformità
agli indirizzi delle regioni, sentita la commissione
competente ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2.
13. Con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali o nei regolamenti di polizia urbana sono
individuate le aree aventi valore archeologico, storico,
artistico e ambientale, in cui l'esercizio del commercio
previsto dalla presente legge non è consentito
o è consentito solo con particolari limitazioni.
In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è
subordinato al preventivo nulla osta del Ministero
per i beni culturali e ambientali che, per quanto attiene
alla somministrazione di alimenti e bevande, può
essere concesso solo per le installazioni mobili.
14. L'esercizio del commercio previsto dalla presente
legge nelle aree demaniali marittime deve essere autorizzato
anche dalle competenti autorità marittime, ai
sensi dell'art.68 del codice della navigazione, approvato
con regio decreto 30-3-1942, n.327, secondo le modalità
indicate dal regolamento di cui all'art.7, comma 2,
della presente legge. L'esercizio medesimo, svolto
su aree demaniali marittime secondo le modalità
previste dall'art.1, comma 2, lettere a) e b), è
soggetto, comunque, alle disposizioni in materia di
concessioni previste dagli artt.36 e seguenti del codice
della navigazione e dagli artt.5 e seguenti del regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15-2-1952, n.328.
15. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore
è vietato l'esercizio del commercio di cui alla
presente legge negli aeroporti, nelle stazioni e nelle
autostrade.
Art.4 COMMISSIONI
1. Presso ogni comune con popolazione residente non
inferiore a 10.000 abitanti è istituita una
commissione composta di esperti dei problemi della
distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni
del commercio, della cooperazione e dei coltivatori
agricoli produttori diretti maggiormente rappresentative
a livello provinciale; la commissione è nominata
dal sindaco.
2. Per i comuni con popolazione residente inferiore
a 10.000 abitanti è istituita un'unica commissione
per ciascuna provincia: la commissione è nominata
dal presidente della giunta regionale.
3. Presso ogni regione è istituita una commissione
composta di esperti dei problemi della distribuzione
e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio
e della cooperazione maggiormente rappresentative a
livello nazionale; la commissione è nominata
dal presidente della giunta regionale.
4. Il numero dei membri delle commissioni di cui ai
commi 1, 2, 3, i criteri per la scelta di essi, la
presidenza ed il funzionamento delle commissioni stesse
sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della
presente legge, ove a ciò non provvedano gli
statuti di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142. Della
commissione dei comuni capoluoghi di provincia o con
popolazione residente non inferiore a 50000 abitanti,
della commissione unica provinciale e della commissione
regionale fa parte di diritto il direttore dell' ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(UPICA) o altro funzionario dello stesso ufficio da
lui delegato.
Art.5 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE
1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree
pubbliche è revocata qualora il titolare non
inizi l'attività entro 6 mesi dalla data in
cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.
2. L'autorizzazione è altresì revocata:
a) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio
per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio
dell'attività;
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio
per la mancata utilizzazione per il periodo di cui
all'art.3, comma 9.
Art.6
(Si omette perché di scarso interesse tecnico).
Art.7
(Si omette perché di scarso interesse tecnico).
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