[Note's] LEGGE 12 LUGLIO 1991, N.203 (stralcio)

(G.U. 12-7-1991, n.162)

CONVERSIONE IN LEGGE DAL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 1991, N.152 CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN TEMA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

(Si riportano solo gli articoli di specifico interesse tecnico).

Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.14
1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8-6-1990, n.142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal Presidente della Giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.
2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.
3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il Presidente della Giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.
3-bis. Il commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di competenza della regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle province, dei consorzi di comuni e province, delle unioni di comuni, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende speciali di comuni e province e degli altri enti pubblici locali con sede nella provincia, possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento della gara di appalto e sull' esecuzione del contratto di appalto.
3-ter. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti, emergano inefficienze, ritardi anche nell'espletamento della gara d'appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario del Governo ed il prefetto, nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 3-bis, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, provvedono senza indugio, a nominare un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso.
3-quater. Il collegio degli ispettori è formato da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o della regione.
3-quinquies. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre all' amministrazione o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto o della esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Il collegio informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31-5-1965, n.575, e successive modificazioni.
3-sexies. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine, l'amministrazione o l'ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi dell'unità specializzata di cui al comma 1.
3-septies. L'eventuale ricorso contro il provvedimento adottato a norma del comma 3-sexies non ne sospende l'esecuzione.
3-octies. Nella regione Trentino-Alto Adige, alle finalità del presente articolo provvedono le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria organizzazione.

Art.17
1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonché di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidata dalle legge.
2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia. Le riunioni del comitato sono indette, di norma, con la partecipazione dei responsabili degli uffici interessati alle materie da trattare.
3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonché degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare.
4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.
5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo.

Art.17-bis
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici.
2. Il Comitato è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive Amministrazioni. Del Comitato possono, di volta in volta, essere chiamati a far parte, senza aver diritto a corresponsione di somme a qualunque titolo, rappresentanti di altre Amministrazioni o enti pubblici interessati.
3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione indicate nell'art.27 della legge 28-2-1985, n.47, sussista la materiale impossibilità di dare esecuzione alle ordinanze di demolizione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti, le Amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive possono richiedere al prefetto della provincia l'intervento del Comitato. La richiesta è trasmessa al predetto Comitato corredata di una relazione del prefetto che, qualora sussistano particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce il preventivo parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede all'elaborazione del progetto di demolizione, e sovrintende alla esecuzione dello stesso alla quale si provvede con personale e mezzi delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre Amministazioni dello Stato, tenuto conto delle rispettive dotazioni di attrezzature e mezzi tecnici in relazione all'entità dell'intervento.
5. Il prefetto, ove necessario, dispone che l'esecuzione avvenga con l'assistenza della forza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, sono determinati i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato, nonché le procedure per l'attuazione degli interventi operativi.
7. Salvo quanto previsto dall'art.4, commi 5 e 6, del decreto legge 14-6-1989, n.230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4-8-1989, n.282 (relativa alla destinazione dei beni confiscati ai sensi della L.575/65), le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche ai beni confiscati ai sensi della legge 31-5-1965, n.575, e successive modificazioni, quando si tratti di opere e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati nel comma 1.
8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico delle Amministrazioni richiedenti e assistite dai privilegi di legge per la riscossione delle imposte.

Art.18
1. <<Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite di impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art.22 della legge 11-3- 1988, n.67>>.
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'art.10 della legge 14-2-1963, n.60, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'art.2, comma 1, lettera e), della legge 5-8-1978, n.457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parità di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di 18 annualità costanti, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonché il loro ammontare massimo. Il CIPE, su proposta del CER, delibera, per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), sulla durata e i contenuti del rapporto di locazione, sulle modalità di affidamento, anche in concessione, degli interventi di cui al comma 1, sulle modalità di acquisizione degli alloggi realizzati, limitatamente a quelli di edilizia sovvenzionata, al patrimonio degli Istituti autonomi case popolari e sui requisiti di reddito per l'accesso ai medesimi alloggi. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalità stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.
4. <<Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.3, comma 7- bis, del decreto legge 7-2-1985, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5-4-1985, n.118. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la presentazione delle domande>>.
5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'art.8, comma 9, del decreto legge 15-12- 1979, n.629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15-2-1980, n.25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art.45 della legge 22-10-1971, n.865, e successive modificazioni ed integrazioni.
<<5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel libro III, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonché alla cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 è limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio>>.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali. L'acquisto da parte degli enti pubblici e presidenziali non può essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato.
7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6.

Art.21
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli altri Ministri competenti per le singole materie, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, a norma del comma 2 dell'art.17 della legge 23-8-1988, n.400, uno o più regolamenti contenenti disposizioni per:
a) il trattamento o la trasmissione automatizzati delle comunicazioni di cui all'art.10-bis della legge 31-5-1965, n.575;
b) l'aggiornamento automatizzato dei dati contenuti in albi, compreso l'albo nazionale dei costruttori che può richiedere a tal fine la collaborazione del Ministero dell'interno, registri, compresi quelli delle camere di commercio, altre iscrizioni aventi contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché dei dati relativi alle comunicazioni di cui alla lettera a);
c) rendere le attestazioni degli organi competenti, nonché le verifiche effettuate sui dati oggetto delle comunicazioni relative alle iscrizioni di cui alla lettera a) equivalenti a tutti gli effetti alle certificazioni di cui all'art.10-sexies della predetta legge n.575 del 1965, come modificato dal presente decreto;
d) definire i provvedimenti, atti o contratti per i quali, in relazione all'applicazione delle previsioni di cui alle lettere a), b) e c) e salvo quanto stabilito dal comma 3, non è richiesta la certificazione di cui all'art.10-sexies della predetta legge n.575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e prevedere che, negli stessi casi, l'interessato sottoscriva una dichiarazione di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione né di altre cause ostative previste dalla legge 31-5-1965, n.575, o, in quanto applicabili, dalle norme concernenti l'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori;
e) prevedere che il prefetto può richiedere alle imprese interessate le informazioni di cui all'art.1, comma 5, del decreto legge 6-9-1982, n.629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12-10-1982, n.726, dandone preventiva comunicazione all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati anche in deroga alle disposizioni di legge concernenti le modalità di tenuta delle iscrizioni, albi e registri cui si riferiscono.
3. <<Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sono determinati i limiti di valore oltre i quali le amministrazioni e gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'art.10 della legge 31-5-1965, n.575, come modificato dal presente decreto, né disporre o consentire le concessioni e le erogazioni di cui allo stesso articolo che attengono all'esercizio di attività industriali di trasformazione, ovvero di attività agricole di imprese costituite in società di capitali, se non hanno acquisito la certificazione di cui all'art.10-sexies della predetta legge n.575 del 1965, come modificato dal presente decreto, e dettagliate informazioni circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati dall'art.13 della legge 10-2-1962, n.57, nei confronti delle imprese interessate. Le certificazioni e le informazioni sono rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto art.10-sexies>>.
4. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'art.10-bis della legge 31-5-1965, n.575, come da ultimo modificato dall'art.4 della legge 19-3-1990, n.55, possono realizzare intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'art.10-sexies della citata legge n.575 del 1965, come modificato dal presente decreto, introdotto dall'art.7 della legge n.55 del 1990, concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'art.10 della medesima legge n.575 del 1965 come da ultimo sostituito dall'art.3 della legge n.55 del 1990. Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal comma 1 del citato art.10-sexies della legge n.575 del 1965, come modificato dal presente decreto, è assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a 3 mesi, relativi all'interessato.

Art.23
1. Le disposizioni dell'art.10 della legge 31-5-1965, n.575, come modificato dall'art.3 della legge 19-3-1990, n.55, e quelle dell'art.10-sexies della stessa legge n.575 del 1965, introdotto dall'art.7 della legge n.55 del 1990, si applicano alle licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore delle norme che hanno previsto i relativi divieti, sospensioni o decadenze o l'onere di acquisire la certificazione del prefetto.
2. Ai fini di cui al comma 1, non si tiene conto della data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19-3-1990, n.55. Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti, le decadenze e le sospensioni stabiliti dall'art.10 della legge 31-5-1965, n.575, operano a norma dell'art.10-bis della medesima legge.




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