(G.U. 12-7-1991, n.162)
CONVERSIONE IN LEGGE DAL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 1991, N.152 CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN TEMA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
(Si riportano solo gli articoli di specifico interesse tecnico).
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art.14
1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti
di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici
servizi, le province, i comuni, i rispettivi consorzi,
le unioni di comuni e le comunità montane, fermi
restando i compiti e le responsabilità stabiliti
in materia dalla legge 8-6-1990, n.142, possono avvalersi
di un'apposita unità specializzata istituita
dal Presidente della Giunta regionale presso ciascun
ufficio del genio civile.
2. Il competente provveditorato regionale alle opere
pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo
del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza
tecnica.
3. All'unità specializzata di cui al comma 1
può essere altresì preposto un funzionario
con qualifica dirigenziale della regione o dello Stato.
In quest'ultimo caso, il Presidente della Giunta regionale
procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario
dipende.
3-bis. Il commissario del Governo presso la regione,
per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture
o di pubblici servizi di competenza della regione,
ed il prefetto, per quelli di competenza dei comuni,
delle province, dei consorzi di comuni e province,
delle unioni di comuni, delle unità sanitarie
locali, delle comunità montane, delle aziende
speciali di comuni e province e degli altri enti pubblici
locali con sede nella provincia, possono richiedere
all'ente od organo interessato notizie e informazioni
sull'espletamento della gara di appalto e sull' esecuzione
del contratto di appalto.
3-ter. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque
acquisiti, emergano inefficienze, ritardi anche nell'espletamento
della gara d'appalto, disservizi, anomalie o pericoli
di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario
del Governo ed il prefetto, nell'ambito delle attribuzioni
di cui al comma 3-bis, d'intesa con il Presidente della
Giunta regionale, provvedono senza indugio, a nominare
un apposito collegio di ispettori, con il compito di
verificare la correttezza delle procedure di appalto
e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese
partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie
o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto
stesso.
3-quater. Il collegio degli ispettori è formato
da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa
che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o
della regione.
3-quinquies. Il provvedimento di nomina del collegio
degli ispettori indica il termine entro il quale il
collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini.
Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli
ispettori può proporre all' amministrazione
o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto
o della esecuzione del contratto di appalto ed informare
gli organi amministrativi competenti sulle eventuali
responsabilità riscontrate a carico di amministratori,
pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese.
Il collegio informa l'autorità giudiziaria nel
caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato
o estremi per l'applicazione della legge 31-5-1965,
n.575, e successive modificazioni.
3-sexies. Sulla base delle indicazioni formulate dal
collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine,
l'amministrazione o l'ente interessato adottano tutti
i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi,
possono disporre d'autorità la revoca della
gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto.
In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione
dell'opera pubblica, della pubblica fornitura o del
pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno,
possono avvalersi dell'unità specializzata di
cui al comma 1.
3-septies. L'eventuale ricorso contro il provvedimento
adottato a norma del comma 3-sexies non ne sospende
l'esecuzione.
3-octies. Nella regione Trentino-Alto Adige, alle finalità
del presente articolo provvedono le province autonome
di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria organizzazione.
Art.17
1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità
e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata
agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici
è istituito, presso ciascuna prefettura, il
comitato provinciale della pubblica amministrazione
quale organo di coordinamento delle attività
statali in ambito provinciale, nonché di informazione
e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle
attribuzioni ad esso affidata dalle legge.
2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è
composto dai responsabili degli uffici decentrati delle
amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento
autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi
sede nella provincia. Le riunioni del comitato sono
indette, di norma, con la partecipazione dei responsabili
degli uffici interessati alle materie da trattare.
3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o
di raccordo con le iniziative di altri organismi o
delle amministrazioni locali, il prefetto può
chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti
delle organizzazioni sindacali o di categoria più
rappresentative, nonché degli enti locali o
di altri organismi interessati ai problemi da trattare.
4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti,
ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi,
il comitato provinciale può impartire direttive
allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli
effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano
eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui
al comma 2, nonché verifiche delle procedure
poste in essere per l'attuazione di attività
amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti
dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti
richiesti e dell'esito degli stessi è informata
immediatamente l'amministrazione centrale competente.
5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli
dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel
presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni
adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione
e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri,
informando il commissario del Governo e i Ministri
di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività
svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma
2 in riferimento alle finalità del presente
articolo.
Art.17-bis
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il
Comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione
delle opere e manufatti realizzati abusivamente su
suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di
enti pubblici.
2. Il Comitato è presieduto da un prefetto ed
è composto da due rappresentanti dei Ministeri
dell'interno, della difesa, delle finanze, dei lavori
pubblici e della marina mercantile. Dei predetti componenti
almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli
tecnici delle rispettive Amministrazioni. Del Comitato
possono, di volta in volta, essere chiamati a far parte,
senza aver diritto a corresponsione di somme a qualunque
titolo, rappresentanti di altre Amministrazioni o enti
pubblici interessati.
3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara
per l'affidamento dei lavori di demolizione indicate
nell'art.27 della legge 28-2-1985, n.47, sussista la
materiale impossibilità di dare esecuzione alle
ordinanze di demolizione per carenza dei mezzi tecnici
occorrenti, le Amministrazioni e gli enti pubblici
proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive
possono richiedere al prefetto della provincia l'intervento
del Comitato. La richiesta è trasmessa al predetto
Comitato corredata di una relazione del prefetto che,
qualora sussistano particolari esigenze di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, acquisisce il preventivo
parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato
provvede all'elaborazione del progetto di demolizione,
e sovrintende alla esecuzione dello stesso alla quale
si provvede con personale e mezzi delle Forze armate,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre
Amministazioni dello Stato, tenuto conto delle rispettive
dotazioni di attrezzature e mezzi tecnici in relazione
all'entità dell'intervento.
5. Il prefetto, ove necessario, dispone che l'esecuzione
avvenga con l'assistenza della forza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle
finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile,
sono determinati i criteri e le modalità di
organizzazione e funzionamento del Comitato, nonché
le procedure per l'attuazione degli interventi operativi.
7. Salvo quanto previsto dall'art.4, commi 5 e 6, del
decreto legge 14-6-1989, n.230, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4-8-1989, n.282 (relativa alla destinazione
dei beni confiscati ai sensi della L.575/65), le disposizioni
del presente articolo possono applicarsi anche ai beni
confiscati ai sensi della legge 31-5-1965, n.575, e
successive modificazioni, quando si tratti di opere
e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati
nel comma 1.
8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico
delle Amministrazioni richiedenti e assistite dai privilegi
di legge per la riscossione delle imposte.
Art.18
1. <<Per favorire la mobilità del personale
è avviato un programma straordinario di edilizia
residenziale da concedere in locazione o in godimento
ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando
è strettamente necessario alla lotta alla criminalità
organizzata, con priorità per coloro che vengano
trasferiti per esigenze di servizio:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
lire 50 miliardi a valere sul limite di impegno di
lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma
3 dell'art.22 della legge 11-3- 1988, n.67>>.
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con
prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi
ai contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'art.10
della legge 14-2-1963, n.60, relativi agli anni 1990,
1991 e 1992. La restante parte di tali proventi è
ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva
di cui all'art.2, comma 1, lettera e), della legge
5-8-1978, n.457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati
dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e
loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi
di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari
ed edilizi, a parità di valore attuale in un'unica
soluzione o in un massimo di 18 annualità costanti,
ferma restando l'entità annuale complessiva
del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato.
Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori
criteri per le erogazioni dei contributi nonché
il loro ammontare massimo. Il CIPE, su proposta del
CER, delibera, per gli alloggi di cui al comma 1, lettera
a), sulla durata e i contenuti del rapporto di locazione,
sulle modalità di affidamento, anche in concessione,
degli interventi di cui al comma 1, sulle modalità
di acquisizione degli alloggi realizzati, limitatamente
a quelli di edilizia sovvenzionata, al patrimonio degli
Istituti autonomi case popolari e sui requisiti di
reddito per l'accesso ai medesimi alloggi. In caso
di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata
l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente,
a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente
degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalità
stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato
alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché
alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.
Gli interventi possono far parte di programmi integrati,
ai quali si applica il disposto del comma 5.
4. <<Alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1 si applicano le procedure previste
dall'art.3, comma 7- bis, del decreto legge 7-2-1985,
n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5-4-1985,
n.118. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto il
comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità
per la presentazione delle domande>>.
5. Al fine di assicurare la disponibilità delle
aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1, si applica l'art.8, comma 9, del
decreto legge 15-12- 1979, n.629, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15-2-1980, n.25. Per l'acquisizione delle
aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione,
la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere ai comuni interessati mutui decennali senza
interessi secondo le modalità ed alle condizioni
da stabilire con apposito decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
utilizzando le disponibilità del fondo speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art.45
della legge 22-10-1971, n.865, e successive modificazioni
ed integrazioni.
<<5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con
destinazione vincolata alla realizzazione di programmi
di edilizia residenziale pubblica o convenzionata,
di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome
statali, anche se dotate di personalità giuridica,
indicati nel libro III, titolo I, capo II, del codice
civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni
che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni
anno e, in sede di prima applicazione, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici
centrali e periferici competenti, procedono, entro
120 giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili
per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento
all'attuale consistenza e destinazione nonché
alla cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma
straordinario di cui al comma 1 è limitato agli
interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio>>.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono
forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad
utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore
al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari,
per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione
residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti
per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione
e nell'acquisto di immobili della intensità
abitativa e della consistenza degli uffici statali.
L'acquisto da parte degli enti pubblici e presidenziali
non può essere riferito agli immobili costruiti
con i contributi dello Stato.
7. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale determina, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro,
l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi
di cui al comma 6.
Art.21
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e degli altri Ministri
competenti per le singole materie, il Governo della
Repubblica è autorizzato ad emanare, a norma
del comma 2 dell'art.17 della legge 23-8-1988, n.400,
uno o più regolamenti contenenti disposizioni
per:
a) il trattamento o la trasmissione automatizzati delle
comunicazioni di cui all'art.10-bis della legge 31-5-1965,
n.575;
b) l'aggiornamento automatizzato dei dati contenuti
in albi, compreso l'albo nazionale dei costruttori
che può richiedere a tal fine la collaborazione
del Ministero dell'interno, registri, compresi quelli
delle camere di commercio, altre iscrizioni aventi
contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo
per lo svolgimento di attività imprenditoriali,
nonché dei dati relativi alle comunicazioni
di cui alla lettera a);
c) rendere le attestazioni degli organi competenti,
nonché le verifiche effettuate sui dati oggetto
delle comunicazioni relative alle iscrizioni di cui
alla lettera a) equivalenti a tutti gli effetti alle
certificazioni di cui all'art.10-sexies della predetta
legge n.575 del 1965, come modificato dal presente
decreto;
d) definire i provvedimenti, atti o contratti per i
quali, in relazione all'applicazione delle previsioni
di cui alle lettere a), b) e c) e salvo quanto stabilito
dal comma 3, non è richiesta la certificazione
di cui all'art.10-sexies della predetta legge n.575
del 1965, come modificato dal presente decreto, e prevedere
che, negli stessi casi, l'interessato sottoscriva una
dichiarazione di non essere stato sottoposto a misura
di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza
a proprio carico di procedimenti per l'applicazione
della misura di prevenzione né di altre cause
ostative previste dalla legge 31-5-1965, n.575, o,
in quanto applicabili, dalle norme concernenti l'iscrizione
negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero
nell'albo nazionale dei costruttori;
e) prevedere che il prefetto può richiedere alle
imprese interessate le informazioni di cui all'art.1,
comma 5, del decreto legge 6-9-1982, n.629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12-10-1982, n.726, dandone
preventiva comunicazione all'Alto commissario per il
coordinamento della lotta contro la delinquenza di
tipo mafioso.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati anche
in deroga alle disposizioni di legge concernenti le
modalità di tenuta delle iscrizioni, albi e
registri cui si riferiscono.
3. <<Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei
lavori pubblici, sono determinati i limiti di valore
oltre i quali le amministrazioni e gli enti pubblici
e le società a prevalente capitale pubblico
non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti
ed i subcontratti di cui all'art.10 della legge 31-5-1965,
n.575, come modificato dal presente decreto, né
disporre o consentire le concessioni e le erogazioni
di cui allo stesso articolo che attengono all'esercizio
di attività industriali di trasformazione, ovvero
di attività agricole di imprese costituite in
società di capitali, se non hanno acquisito
la certificazione di cui all'art.10-sexies della predetta
legge n.575 del 1965, come modificato dal presente
decreto, e dettagliate informazioni circa la sussistenza
dei requisiti soggettivi indicati dall'art.13 della
legge 10-2-1962, n.57, nei confronti delle imprese
interessate. Le certificazioni e le informazioni sono
rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del
predetto art.10-sexies>>.
4. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di
cui al comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato
e gli organi centrali degli enti pubblici indicati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 1 dell'art.10-bis della legge 31-5-1965,
n.575, come da ultimo modificato dall'art.4 della legge
19-3-1990, n.55, possono realizzare intese con il Dipartimento
della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto
informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione
di cui all'art.10-sexies della citata legge n.575 del
1965, come modificato dal presente decreto, introdotto
dall'art.7 della legge n.55 del 1990, concernenti le
persone nei confronti delle quali si applicano i divieti
previsti dall'art.10 della medesima legge n.575 del
1965 come da ultimo sostituito dall'art.3 della legge
n.55 del 1990. Per le amministrazioni e gli organi
di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal comma
1 del citato art.10-sexies della legge n.575 del 1965,
come modificato dal presente decreto, è assolto
con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni
e dei certificati di residenza e di stato di famiglia,
di data non anteriore a 3 mesi, relativi all'interessato.
Art.23
1. Le disposizioni dell'art.10 della legge 31-5-1965,
n.575, come modificato dall'art.3 della legge 19-3-1990,
n.55, e quelle dell'art.10-sexies della stessa legge
n.575 del 1965, introdotto dall'art.7 della legge n.55
del 1990, si applicano alle licenze, autorizzazioni,
concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni
disposte successivamente alla data di entrata in vigore
delle norme che hanno previsto i relativi divieti,
sospensioni o decadenze o l'onere di acquisire la certificazione
del prefetto.
2. Ai fini di cui al comma 1, non si tiene conto della
data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti
a provvedimenti già disposti anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge 19-3-1990, n.55.
Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento
amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti
disposti, i divieti, le decadenze e le sospensioni
stabiliti dall'art.10 della legge 31-5-1965, n.575,
operano a norma dell'art.10-bis della medesima legge.
(c) 1996 Note's