(G.U. 9-1-1992, n.6)
ISTITUZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI ABILITATI ALLA EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI OMOLOGAZIONE E DI VERIFICHE PERIODICHE - A FINI DI SICUREZZA - DI APPARECCHI, MACCHINE IMPIANTI E ATTREZZATURE
Art.1
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
- Ispettorato tecnico, il Ministero dei trasporti -
Ispettorato per la motorizzazione civile, l'Istituto
superiore per la motorizzazione civile, l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) e le unità sanitarie locali possono
avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di
rispettiva competenza di cui all'art.2, dell'opera
degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli
elenchi di cui all'art.3, subordinatamente al verificarsi
della condizione di cui al comma 2, lettera b), del
presente articolo, e nei limiti quantificati nella
medesima lettera b).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano
avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di
rispettiva competenza di cui all'art.2, dell'opera
degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli
elenchi di cui all'art.3, entro 3 mesi dall'entrata
in vigore della presente legge indicono conferenze
di servizio per la:
a) quantificazione su base annuale della capacità
di espletare gli interventi di propria competenza di
cui all'art.2;
b) quantificazione, con riferimento alla casistica degli
ultimi tre anni, del numero e della tipologia degli
interventi che non possono essere effettuati entro
30 giorni dalla ricezione della richiesta di esame
del progetto, di collaudo o di ispezione straordinaria,
ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine per
l'ispezione periodica;
c) individuazione delle misure organizzative e degli
incentivi di produttività, che permettano, nell'arco
di 3 anni, alle amministrazioni interessate, di effettuare
gli interventi di propria competenza, di cui all'art.2;
d) fissazione di verifiche periodiche relative al raggiungimento
degli obiettivi e dei risultati individuati;
e) individuazione delle forme di controllo a campione
sugli interventi affidati ai professionisti iscritti
negli elenchi di cui all'art.3, anche al fine dell'applicazione
di quanto previsto dall'art.8.
3. Le conferenze di servizio di cui al comma 2 possono
essere riconvocate periodicamente al fine di un aggiornamento
e di ulteriore definizione dei contenuti delle stesse.
Art.2
1. Gli interventi per la cui effettuazione si può
fruire dell'opera degli iscritti negli elenchi di cui
all'art.3 riguardano:
a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti,
controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto)
e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione
effettuati ai sensi del regio decreto 12-5-1927, n.824,
e successive modificazioni, e del decreto ministeriale
12-9-1925, e successive modificazioni e integrazioni;
b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni
straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad
ascensori e montacarichi in servizio privato effettuati
ai sensi dell'art.2 della legge 24-10-1942, n.1415;
c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche degli impianti di messa a
terra e degli impianti antideflagranti di cui agli
artt. 40, 328, 330, 331 e 332 del decreto del Presidente
della Repubblica 27-4-1955, n.547;
d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti,
approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto)
e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento,
idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione
variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi
argani, di cui agli artt. 25, 131 e 194 del decreto
del Presidente della Repubblica 27-4-1955, n.547, e
all'art.50 del decreto del Presidente della Repubblica
7-1-1956, n.164.
Art.3
1. Su proposta dell'ISPESL, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del
Ministro della sanità e del Ministro dei trasporti
sono annualmente approvati elenchi separati distinti
per ciascuno degli interventi di cui alle lettere a),
b), c) e d) del primo comma dell'art.2, di ingegneri
e periti industriali abilitati allo svolgimento degli
interventi di cui al medesimo art.2.
2. Per l'iscrizione agli elenchi di cui al primo comma
è necessario che i richiedenti siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti da almeno cinque anni negli albi
professionali degli ingegneri o dei periti industriali
ovvero essere iscritti negli albi professionali degli
ingegneri o dei periti industriali ed aver svolto,
anche cumulativamente, per almeno cinque anni l'attività
professionale nel campo specifico alle dipendenze di
una impresa costruttrice o installatrice di apparecchi,
macchine, impianti e attrezzature di cui alla presente
legge;
b) aver conseguito l'abilitazione allo svolgimento degli
interventi di cui all'art.2.
3. Possono essere altresì iscritti agli elenchi
di cui al primo comma gli ingegneri ed i periti industriali
che siano iscritti ai rispettivi albi professionali
e che per almeno cinque anni, anche cumulativamente,
abbiano prestato servizio, in ruoli corrispondenti
al titolo professionale, presso una delle seguenti
amministrazioni dello Stato o enti pubblici:
a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
ruolo Ispettorato del lavoro;
c) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro;
d) presidi multizonali di prevenzione e unità
sanitarie locali con servizi analoghi;
e) Ministero dei trasporti - Ispettorato per la motorizzazione
civile.
4. L'iscrizione negli elenchi di cui al primo comma
degli ingegneri e dei periti industriali di cui al
comma 3 è ammissibile a condizione che gli stessi
abbiano cessato da almeno 2 anni il rapporto di servizio
con le amministrazioni dello Stato o con gli enti pubblici
di cui al medesimo comma 3 ed abbiano conseguito l'abilitazione
ai sensi dell'art.4.
5. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento
degli interventi di cui alle lettere a), c) e d) del
comma 1 dell'art.2 gli ingegneri ed i periti industriali
aventi i requisiti di cui al comma 2 o ai commi 3 e
4 del presente articolo.
6. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento
degli interventi di cui alla lettera b) del primo comma
dell'art.2 gli ingegneri aventi i requisiti di cui
ai commi 2 3 e 4 del presente articolo.
7. Sono riservati agli ingegneri iscritti negli elenchi
di cui al comma 1 gli accertamenti e le verifiche che
riguardano:
a) generatori di potenzialità superiore a 6.000.000
kcal/h con pressione di esercizio superiore a 25 bar;
scambiatori di superficie superiori a 250 mq. con pressione
di esercizio superiore a 64 bar e apparecchi di accumulo
termico di potenzialità superiore a 2.000.000
kcal/h con pressione superiore a 10 bar e temperatura
massima di esercizio superiore a 183oC;
b) recipienti a pressione adibiti al trasporto su strada
di gas compressi, liquefatti o disciolti con pressione
superiore a 60 bar;
c) recipienti a pressione di vapore con p per V superiore
a 750.000 bar per dm-cubo e pressione superiore a 25
bar;
d) recipienti a pressione di gas con p per V superiore
a 750.000 bar per dm-cubo e pressione superiore a 25
bar;
e) apparecchi si sollevamento ed idroestrattori (progetti
ed approvazioni di tipo).
8. Sono riservati agli iscritti negli elenchi di cui
al comma 1 e che abbiano almeno 10 anni di servizio
prestato, anche cumulativamente, presso le amministrazioni
dello Stato e gli enti pubblici di cui al comma 3,
ovvero agli iscritti negli elenchi di cui al comma
1 che siano iscritti nei rispettivi albi professionali
da almeno 10 anni, gli accertamenti e le verifiche
che riguardano:
a) apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione
di cui al decreto ministeriale 1-12-1975, aventi potenzialità
superiore a 100.000 kcal/h;
b) recipienti a pressione di cui al decreto ministeriale
12-9- 1925, e successive modificazioni e integrazioni,
di capacità superiore a 100 litri;
c) recipienti a pressione di classe c) di cui al capo
I del titolo I del decreto ministeriale 21-5-1974;
d) generatori di vapore con producibilità superiore
a 3 tonnellate/h;
e) ascensori e montacarichi aventi portata superiore
a 320 kg o corsa maggiore o eguale a 20 m;
f) impianti di terra con propria cabina di trasformazione
di potenza elettrica superiore a 1.000 kw;
g) gru a ponte ed a cavalletto, con portata superiore
a 50 tonnellate;
h) gru portuali;
i) gru a torre e derrick con portata massima superiore
a 5 tonnellate;
l) gru mobili (autogru) con portata massima superiore
a 20 tonnellate;
m) gru su autocarro con portata massima superiore a
5 tonnellate.
9. Previo conseguimento ai sensi dell'art.4 della specifica
abilitazione possono essere incaricati di effettuare
gli accertamenti e le verifiche sugli apparecchi di
cui all'ottavo comma gli iscritti agli elenchi di cui
al comma 1 che maturino i requisiti di anzianità
previsti dal medesimo comma 8.
Art.4
1. L'abilitazione allo svolgimento degli interventi
di cui al comma 1 dell'art.2 è subordinata al
superamento di un apposito esame, consistente in una
prova pratica selettiva e in una prova orale, secondo
le modalità stabilite dall'ISPESL.
2. E' istituita presso l'ISPESL una commissione esaminatrice
per il rilascio dei titoli di abilitazione allo svolgimento
degli interventi di cui al comma 1 dell'art.2 composta:
a) dal direttore del Dipartimento centrale omologazione
dell'ISPESL che la presiede;
b) da due ingegneri designati rispettivamente dal Dipartimento
centrale tecnologie di sicurezza e dal Dipartimento
centrale omologazione dell'ISPESL;
c) da quattro ingegneri designati, rispettivamente,
uno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
uno dal Ministero dei trasporti e uno dal Ministero
dei lavori pubblici;
d) da un ingegnere e da un perito industriale designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per le competenze proprie delle unità sanitarie
locali;
e) da due ingegneri designati dal Consiglio nazionale
degli ingegneri;
f) da due periti industriali designati dal Consiglio
nazionale dei periti industriali;
g) da due ingegneri designati dall'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA).
3. Ai componenti della commissione di cui al comma 2
spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato
che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici
concorsi.
Art.5
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'ISPESL provvede:
a) ad indire esami per l'abilitazione di cui all'art.4,
provvedendo direttamente alla nomina dei componenti
la commissione di cui all'art.4, comma 2, non designati
entro il termine di cui al presente comma;
b) a compilare i primi elenchi di cui all'art.3 ed a
proporli ai Ministri competenti di cui al comma 1 del
medesimo art.3 per l'approvazione.
2. L'ISPESL provvede inoltre:
a) a curare la tenuta degli elenchi di cui all'art.3;
b) ad aggiornare annualmente gli elenchi di cui all'art.3
ed a proporli ai Ministri competenti di cui al comma
1 del medesimo art.3 per l'approvazione;
c) a portare tempestivamente a conoscenza delle amministrazioni
dello Stato o degli enti pubblici di cui all'art.1
le cancellazioni dagli elenchi di cui all'art.3;
d) ad elaborare statisticamente i dati comunicati ai
sensi dell'art.9, comma 2.
Art.6
1. All'atto del ricevimento di ciascun incarico da parte
delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici
di cui all'art.1 l'incaricato, pena la decadenza, deve
dichiarare:
a) di non aver collaborato, sotto nessuna forma, alla
progettazione, costruzione, installazione, modifica,
riparazione o manutenzione del o degli impianti per
i quali riceve l'incarico;
b) di non avere rapporti professionali o anche commerciali,
stabili o temporanei, con le ditte titolari dell'impianto
o degli impianti per i quali riceve l'incarico;
c) che svolgerà l'incarico ricevuto e consegnerà
i relativi elaborati sui modelli, con le modalità
ed entro i termini fissati dall'amministrazione dello
Stato o dall'ente pubblico;
d) di essere in possesso della strumentazione necessaria
per l'esecuzione corretta del servizio.
Art.7
1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
interessati provvedono a liquidare, agli aventi diritto,
apposito compenso contenuto nel limite del 90% delle
tariffe corrisposte dagli utenti alle amministrazioni
e agli enti competenti per i relativi servizi, con
provvedimenti da emettere entro 60 giorni dalla consegna
degli elaborati tecnici. Alla retribuzione dei professionisti
iscritti negli elenchi si provvede esclusivamente entro
il limite delle tariffe di cui al presente articolo.
Art.8
1. L'ISPESL procede, direttamente o su richiesta delle
amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di
cui all'art.1, a sospensioni o cancellazioni degli
iscritti negli elenchi di cui all'art.3 nei casi in
cui sussistano motivi di incompatibilità o di
comportamento non deontologico o di ripetute inosservanze
dei termini o delle modalità fissati dall'amministrazione
o dall'ente pubblico fatta salva la trasmissione degli
atti al competente ordine professionale per i profili
deontologici e all'autorità giudiziaria nei
casi di fatti di possibile rilievo penale.
Art.9
1. Le unità sanitarie locali devono provvedere
esclusivamente a mezzo di operatori professionali da
esse dipendenti ai sopralluoghi ed alle verifiche a
seguito di incidenti, anche se non siano seguiti da
infortunio.
2. Le risultanze dei sopralluoghi di cui al comma 1
così come ogni notizia comunque ricevuta riguardante
incidenti verificatisi nell'esercizio di apparecchi,
macchine, impianti ed attrezzature di cui all'art.2
devono essere comunicate dalle unità sanitarie
locali all'ISPESL per l'elaborazione statistica a livello
nazionale.
Art.10
1. La presente legge cessa di avere vigore il 10-1-1998.
2. Ai procedimenti previsti dalla presente legge, compresi,
ai fini del diritto di accesso, gli atti e i risultati
delle conferenze di servizio di cui all'art.1 e i dati
di cui al comma 2, lettera d), dell'art.5, si applicano
le norme della legge 7-8-1990, n.241.
3. La presente legge entra in vigore il 24 gennaio 1992.
(c) 1996 Note's