(G.U. 13-1-1992, n.9)
INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PER L'ARREDAMENTO SCOLASTICO
Art.1. FINANZIAMENTO PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA
1. In attesa di un'organica disciplina da definire con
una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di
edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni
del presente articolo.
2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto
dall'art.14 del decreto legge 13-5-1991, n.151, come
sostituito dalla legge di conversione 12-7-1991, n.202,
è autorizzata a concedere mutui ventennali ai
comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche
dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie
degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare
complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità
di cui al quarto comma. L'onere di ammortamento dei
mutui è a carico dello Stato.
3. Le quote dei finanziamenti di cui all'art.11 del
decreto legge 1-7-1986, n.318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9-8-1986, n.488, ancora disponibili alla
data di entrata in vigore della presente legge, possono
essere concesse, fino al 31 dicembre 1992 (prorogato
al 31 dicembre 1994, dall'art.5, comma 1 del D.L. 398/1993,
convertito in legge 493/1993), in applicazione dei
criteri definiti al settimo comma. Con le stesse procedure
e modalità può essere autorizzata, nell'ambito
dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.
4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui
al secondo comma è finalizzato:
a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla
realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento
degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene
ed agibilità, necessarie e indilazionabili in
relazione alla situazione di pericolosità derivante
dallo stato degli edifici stessi;
b) per la parte residua, al completamento di opere di
edilizia scolastica e alla riconversione di edifici
adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere
del provveditore.
5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi
di cui al quarto comma si attua con le modalità
previste nei commi da sesto a quattordicesimo.
6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro
della pubblica istruzione analitiche richieste relative
al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli
interventi di cui al quarto comma, ivi compresi quelli
inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici,
conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.
7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, con proprio decreto,
sulla base delle richieste di cui al sesto comma, provvede,
nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni
i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva
del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai
sensi del primo comma dell'art.107 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6-3-1978, n.218, e successive modificazioni.
8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro,
formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate,
il piano di finanziamento, con l'indicazione degli
enti locali destinatari dei mutui e la determinazione
delle opere da realizzare con le rispettive quote di
finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni
degli enti locali interessati e dei sovrintendenti
scolastici.
9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani
regionali, in assenza di osservazioni del Ministro,
gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta
di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla
Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione
dei mutui.
10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento
delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione
della concessione del mutuo.
11. Decorso inutilmente il termine di cui al sesto comma,
nei successivi trenta giorni il commissario del Governo,
sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli
enti locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere
al Ministro della pubblica istruzione le richieste
relative al fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso
inutilmente il termine di cui all'ottavo comma, relativamente
al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni
successivi, il commissario del Governo.
12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi nono
e decimo, rispettivamente per l'inoltro della richiesta
di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai
relativi adempimenti provvede un commissario ad acta
nominato dalla regione; ove la regione non provveda
nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta
è nominato dal commissario del Governo.
13. Per gli interventi di cui al quarto comma inerenti
ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori
di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a concedere
i mutui di cui al secondo comma alle province che ne
facciano richiesta.
14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui
al secondo comma è destinato agli interventi
di cui al quarto comma inerenti ad immobili di proprietà
delle istituzioni scolastiche dotate di personalità
giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati
dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste
di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono
direttamente le stesse istituzioni scolastiche.
15. Per l'applicazione del presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno
1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno
1994.
Si omette l'ultima parte del quindicesimo comma, in
quanto relativo a disposizioni di bilancio.
Art.2.
Si omette, poiché inerente l'arredamento scolastico.
Art.3. INTERVENTI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA
1. Le università e gli istituti di istruzione
superiore di grado universitario possono contrarre
mutui con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti
di credito individuati con decreto del Ministro del
tesoro in data 22-2-1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.50 del 28-2-1991, per la realizzazione
degli interventi previsti dall'art.1, terzo comma,
della legge 25-6-1985, n.331 (questo comma ammette
a finanziamento le spese per gli interventi edilizi,
per gli arredamenti e le attrezzature necessarie allo
svolgimento dell'attività didattica e scientifica
delle università e delle istituzioni universitarie,
per le opere di edilizia residenziale, per gli impianti
sportivi, nonché tutte le spese per l'acquisizione
di aree e di edifici, e per i rimborsi di opere già
realizzate per le medesime istituzioni).
2. A garanzia di tali mutui le istituzioni di cui al
primo comma possono rilasciare delegazioni di pagamento
a valere sulle entrate indicate al terzo comma, o altro
tipo di garanzia che le istituzioni stesse, nell'ambito
della propria autonomia, ritenessero di rilasciare.
3. Il limite dell'onere complessivo di ammortamento
annuo dei mutui che le istituzioni di cui al primo
comma possono contrarre, previsto dall'art.7, quinto
comma, della legge 9-5-1989, n.168, è pari al
15 per cento: per il calcolo di tale limite si tiene
conto, oltre che dei finanziamenti a ciascuna istituzione
trasferiti ai sensi della lettera b) del secondo comma
dello stesso articolo, anche delle entrate derivanti
da tasse, soprattasse e contributi universitari.
4. Per il pagamento delle rate di ammortamento dei predetti
mutui le istituzioni di cui al primo comma possono
utilizzare anche i finanziamenti concessi per l'edilizia
in attuazione dell'art.7, ottavo comma, della legge
22-12-1986, n.910 (tale comma relativo alla legge 910/86
- legge finanziaria 1987 - prevede l'integrazione dei
fondi stanziati dall'art.1 della legge 25-6-1985, n.331,
per interventi urgenti in materia di edilizia universitaria).
5. I finanziamenti concessi per l'edilizia in attuazione
dell'art.7, ottavo comma, della legge 22-12-1986, n.910,
possono essere impiegati anche per interventi di manutenzione
straordinaria su beni immobili di proprietà
delle istituzioni di cui al primo comma o concesse
a queste ultime in uso perpetuo gratuito od in comodato,
ed utilizzati dalle istituzioni stesse per i propri
compiti.
Art.4. VARIAZIONI DI BILANCIO
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse
all'attuazione della presente legge.
Art.5. ENTRATA IN VIGORE
1. La presente legge entra in vigore il 14 gennaio 1992.
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