[Note's] LEGGE 9 GENNAIO 1991, N.9 (stralcio)

(G.U. 16-1-1991, n.13 suppl.)

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO ENERGETICO NAZIONALE: ASPETTI ISTITUZIONALI, CENTRALI IDROELETTRICHE ED ELETTRODOTTI, IDROCARBURI E GEOTERMIA, AUTOPRODUZIONE E DISPOSIZIONI FISCALI.

Titolo I
NORME PER GLI IMPIANTI IDROELETTRICI E PER GLI ELETTRODOTTI

Art.1. NORME PER GLI IMPIANTI IDROELETTRICI E PER GLI ELETTRODOTTI
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate, ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23-8-1988, n.400 (concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni o le varianti di concessione di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica, nonché, in materia di procedure per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti.
2. Il regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei principi generali della legislazione vigente in materia, fatto salvo l'intervento nelle procedure da parte delle amministrazioni competenti in base a tale legislazione, dovrà in particolare:
a) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizzi la costruzione dell'impianto, dopo aver verificato la necessità di energia elettrica che l'impianto da realizzare è destinato a soddisfare e la sua compatibilità con le previsioni del Piano energetico nazionale e dei piani di bacino di cui all'art.17 della legge 18-5-1989, n.183, predisposti dagli appositi comitati, ai quali partecipa con un suo rappresentante redigendo apposito rapporto;
b) confermare, per gli impianti idroelettrici, le dighe e gli elettrodotti di cui al presente articolo, l'efficacia delle autorizzazioni e concessioni che consentano l'inizio dei lavori, ottenute ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento;
c) semplificare e coordinare le procedure, anche eliminandone le duplicazioni;
d) fissare termini perentori non inferiori a novanta giorni entro i quali ciascuna autorità dovrà adottare gli atti procedimentali di propria competenza trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;
e) prevedere che in caso di pareri negativi o discordanti la decisione possa essere rimessa a un'apposita conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero ad un apposito accordo di programma;
f) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia tenuto a redigere entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la mappa degli impianti per la produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e ad aggiornarla annualmente.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11-12-1933, n.1775, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle parti incompatibili con le norme del regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso, ferma restando la loro vigenza per le concessioni relative a finalità diverse dalla produzione di energia elettrica.

Art.2. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacità superiore a 100.000 metri cubi e per la realizzazione delle relative opere di trasporto delle acque si applicano le norme di cui all'art.6 della legge 8-7-1986, n.349, ed i relativi provvedimenti di attuazione.
2. Qualora venga constatato che la realizzazione dell'impianto può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro della Comunità economica europea (CEE), il Ministro dell'ambiente ne informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per gli adempimenti necessari.
3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed a ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente.

Titolo II
IDROCARBURI E GEOTERMIA

CAPO III
NUOVE NORME IN MATERIA DI LAVORAZIONE DI OLI MINERALI E AUTORIZZAZIONE DI OPERE MINORI

Art.16. CONCESSIONE PER LAVORAZIONE O DEPOSITO DI OLI MINERALI ED AUTORIZZAZIONE PER OPERE MINORI
1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la Regione interessata, la costruzione e la gestione di:
a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;
b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;
c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);
d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.
2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonché delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste.

Art.17. PROCEDURE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono emanate, ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23-8-1988, n.400 (concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.), norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni e le autorizzazioni di cui all'art.16.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dovrà in particolare:
a) fare salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e di tutela ambientale;
b) fissare termini perentori entro i quali ciascuna autorità, compresa la regione interessata, dovrà adottare gli atti procedimentali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;
c) regolamentare le autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione degli impianti nonché al loro esercizio provvisorio;
d) determinare i casi nei quali la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988, n.175, si intende soddisfatta quando siano stati espletati gli adempimenti previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29-7-1982, n.577, e successive modificazioni e integrazioni;
e) provvedere all'aggiornamento della composizione e delle funzioni ed alla determinazione delle modalità di funzionamento della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, di cui al decreto ministeriale 10-1-1953, e successive modificazioni, anche in riferimento ai compiti di cui all'art.18 della presente legge;
f) stabilire norme transitorie per la definizione delle procedure di autorizzazione o concessione già in corso.
3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate le vigenti norme concernenti le concessioni ed autorizzazioni richiamate dall'art.16, nonché le norme procedurali incompatibili con il regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso.

Art.18.
Si omette in quanto inerente le agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie e nei depositi di oli minerali.

Art.19. SCORTE DI RISERVA DI PRODOTTI PETROLIFERI
1. A decorrere dal 1 marzo 1991, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti, derivanti sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali, sia da importazioni, sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle seguenti categorie di prodotti:
a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina);
b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene;
c) oli combustibili.
2. L'immissione al consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine. Sono compresi i prodotti destinati ad usi esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine.
3. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di cui al comma 1 non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituisce con proprio decreto, nell'ambito del Ministero, un Comitato che assolverà il compito di gestire le scorte di riserva di prodotti petroliferi, così come definite dal terzo comma dell'art.2 della legge 10-3-1986, n.61 (la quale modifica la legge 27-11-1982, n.873 e il R.D.L. 2-11-1933, n.1741). In tale Comitato dovranno essere rappresentati tutti gli operatori titolari di concessione e gli importatori.
4. Il Comitato di cui al comma 3 dovrà tener conto della distribuzione geografica e, quindi, dell'immediato utilizzo delle scorte in caso di calamità, nonché di un'equa ripartizione degli oneri e di una gestione economica del sistema con trasparenza delle operazioni ed assicurare un giacenza di prodotti finiti del 50 per cento dell'obbligo totale di scorta. I criteri di convertibilità del rimanente 50 per cento delle scorte di prodotti finiti in scorte di greggio o semilavorati sono definiti da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta del Comitato. Nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il decreto fisserà altresì la struttura, i compiti specifici ed il regolamento di funzionamento del Comitato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento in merito all'attività del Comitato.

Titolo III
NORME PER GLI AUTOPRODUTTORI E PER LE IMPRESE ELETTRICHE DEGLI ENTI LOCALI

Art.20. NORME PER GLI AUTOPRODUTTORI DA FONTI ENERGETICHE CONVENZIONALI
1. Si omette poiché sostituisce il terzo capoverso del n.6) dell'art.4 della L.6-12-1962, n.1643.
2. Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così come definite dall'art.22 della legge 8-6-1990, n.142, nonché tra società con partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese.
3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le forniture di energia elettrica previste all'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica 21-8-1963, n.1165, per le quantità e i prezzi di cui agli artt. 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'art.4 della legge 7-8-1982, n.529, nei successivi sei anni.
5.
6. Si omettono.
7. I limiti del 70 per cento di cui al numero 6), dell'art.4 della legge 6-12-1962, n.1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'art.2, comma 2, della legge 7-8-1982, n.529 (la quale regola i rapporti tra l'Enel, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici, in materia di concessioni di grandi derivazioni elettriche), il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto, su istanza del concessionario con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Enel, semprechè non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'art.3 della suddetta legge. Tale durata massima si applica anche per le concessioni prolungate a favore delle imprese degli enti locali ai sensi dell'art.8, comma 4, della legge 2-5-1990, n.102 (che recita: In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7-8-1982, n.529, alle prossime scadenze delle concessioni di grandi derivazioni relative ad impianti siti nel territorio di cui all'art.1, l'Enel rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall'art.1 della predetta legge).

Art.21. SOCIETA' COMMERCIALI E IMPRESE ELETTRICHE DEGLI ENTI LOCALI
1. Alle imprese elettriche degli enti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'art.4 n.5) della legge 6-12-1962, n.1643 (il termine era il 12-12-1964), l'Enel rilascia la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate.
2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito le parti, emana, con proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle parti, le modalità relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18-3-1965, n.342 (il quale riguarda norme integrative della legge 6-12-1962, n.1643), nonché le cause di decadenza delle concessioni. La convenzione-quadro deve anche definire i criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, le cessioni, gli scambi e i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta.
4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione di cui al presente articolo tra l'Enel e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.
5. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa ad espletare il servizio, che sarà valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonché nei casi di decadenza o di rinuncia, i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale di trasferimento, con le modalità e con gli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25-2-1963, n.138 (il quale riguarda norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel), intendendosi tuttavia i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della emanazione del predetto decreto ministeriale.
6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n.4) dell'art.5 della legge 6-12-1962, n.1643, si applicano le disposizioni di cui all'art.3 della legge 1-7-1966, n.509 (la quale riguarda norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Enel), quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento dell'indennizzo è effettuato in due semestralità.
7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'art.1 della legge 6-12-1962, n.1643, e successive modificazioni.
8. Le concessioni di esercizio di attività elettriche già rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente articolo.
9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che società per azioni, per le finalità e sotto l'osservanza delle condizioni e modalità, in quanto applicabili, di cui all'art.34.
10. Si omette
11. Le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a società di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4-3-1958, n.191 (la quale riguarda norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o di distribuzione dell'energia elettrica), e devono trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione, che li inviano, entro i successivi novanta giorni, corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'applicazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge 4-3-1958, n.191.
12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, le società, le aziende e gli enti di cui al comma 11 ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano già provveduto, non sono più tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4-3-1958, n.191.

Art.22. REGIME GIURIDICO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A MEZZO DI FONTI RINNOVABILI E ASSIMILATE
1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'art.1 della legge 6-12-1962, n.1643 (che istituisce l'Ente nazionale per l'energia elettrica), e successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica.
2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.
3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'art.4, n.8) della legge 6-12-1962, n.1643, modificato dall'art.18 della legge 29-5-1982, n.308.
4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformità ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, che terrà conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali.
5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornamenti con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1. Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità.
6. E' abrogato l'art.4 della legge 29-5-1982, n.308.
7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli artt. 2 e 3 della legge 31-10-1966, n.940 (concernente modificazioni alla imposta erariale sul consumo della energia elettrica), gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 KW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.

Art.23. CIRCOLAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A MEZZO DI FONTI RINNOVABILI E ASSIMILATE
1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'art.22, oltre agli usi previsti dal terzo capoverso del n.6) dell'art.4 della legge 6-12-1962 n.1643, come sostituito dal comma 1 dell'art.20, è consentita la libera circolazione all'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6-3-1978, n.218, aziende speciali degli enti locali e società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende di cui al regio decreto 15-10-1925, n.2578, recante: "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilasciabile sulla base di criteri di economicità e di valutazione delle esigenze produttive.
2. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni.
3. Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione da cedere, secondo quanto previsto dal comma 2, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

Art.24. DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE
1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art.4, numeri 6) e 8), della legge 6-12-1962, n.1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel abbia manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'art.25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11-12-1933, n.1775 (riportante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), e del quinto comma dell'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 18-3-1965, n.342 (il quale riguarda norme integrative della legge 6-12-1962, n.1643), a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'art.49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11-12-1933, n.1775.
2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31-8-1972, n.670, e dalle relative norme di attuazione.
3. E' abrogato l'art.17 della legge 29-5-1982, n.308.
4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'art.2, commi 1, 2 e 3, della legge 7-8-1982, n.529 (la quale riguarda la regolamentazione dei rapporti tra l'Enel, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica), ad avvalersi della facoltà di cui all'art.1, comma primo, della legge stessa, e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico restano in proprietà delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine che sarà assegnato all'utenza.
5. Il secondo comma dell'art.2 della legge 7-8-1982, n.529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici.
6. Nei casi di rinuncia dell'Enel ai sensi dell'art.8, comma 4, della legge 2-5-1990, n.102 (che recita: "In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7-8-1982, n.529, alle prossime scadenze delle concessioni di grandi derivazioni relative ad impianti siti nel territorio di cui all'art.1, l'Enel rinuncia ad avvalersi della facoltà prevista dall'art.1 della predetta legge"), il prolungamento della durata della concessione è disposto su istanza del concessionario con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Enel, per un periodo massimo di trenta anni.
7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art.4, n.8) della legge 6-12-1962, n.1643, modificato dall'art.18 (successivamente abrogato dall'art.23 della legge 9-1-1991, n.10) della legge 29-5-1982, n.308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui all'art.30 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11-12-1933, n.1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.28. ALIQUOTA IVA PER L'ALLACCIAMENTO ALLE RETI DI TELERISCALDAMENTO
1. Fino al 31 dicembre 1996 l'aliquota IVA da corrispondere da parte degli utenti per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico è stabilita nella misura del 4 per cento.

Art.29. AGEVOLAZIONI FISCALE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI
1. Il reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione possedute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, n.917, diverse da quelle di cui all'art.40 del predetto testo unico, per le quali vengono posti in essere interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, è diminuito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, fino alla concorrenza del reddito stesso, escluse le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art.38 del predetto testo unico, per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo, di una quota pari al 25 per cento, per ciascun periodo di imposta, della spesa sostenuta dal possessore del reddito in proporzione alla quota di possesso e rimasta effettivamente a suo carico. La riduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.
2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici sono determinati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.
3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la riduzione. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalità di rilascio della documentazione occorrente.

Art.31. ISTITUZIONE DEL MARCHIO "RISPARMIO ENERGETICO"
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'istituzione di un marchio di "Risparmio energetico", l'Enea individua le caratteristiche per la definizione degli apparecchi domestici nonché dei sistemi e dispositivi di illuminazione ad alto rendimento, sulla base di normative tecniche UNI-CEI e tenendo conto dei migliori rendimenti relativi al consumo di energia elettrica disponibili nell'ambito della CEE e le comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione dell'Enea, alla conclusione dello studio di cui al comma 1, entro 120 giorni definisce con proprio decreto le caratteristiche degli apparecchi e dei sistemi e dispositivi di cui al comma 1, le procedure e le modalità tecniche per il rilascio del marchio "Risparmio energetico" e la relativa apposizione mediante etichettatura, anche in relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio 79/530/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 12-8-1982, n.783 e dalla direttiva del Consiglio n.79/531/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982, n.784. Con lo stesso decreto saranno definite le informazioni per un uso razionale dell'energia e per una diminuzione dei consumi riguardanti l'utilizzazione dell'apparecchio e dei dispositivi, che dovranno essere contenute nel libretto di istruzioni o nei fogli illustrativi a cura del costruttore, dell'importatore e del distributore.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina e indirizza, avvalendosi per l'attuazione dell'Enel e delle imprese elettriche degli enti locali così come definite dall'art.22 della legge 8-6-1990, n.142, una campagna informativa al fine di evidenziare le caratteristiche degli apparecchi e dispositivi di cui al comma 1 dotati del marchio "Risparmio Energetico" e per promuoverne l'utilizzazione presso i consumatori e i cittadini.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Istituto italiano per il marchio di qualità (I.M.Q.), del Comitato elettrotecnico italiano e dell'Enea, effettua controlli a campione sugli apparecchi e dispositivi domestici posti in vendita con il marchio di "Risparmio energetico" al fine di verificare la rispondenza del marchio alle reali caratteristiche e prestazioni dell'apparecchio. I controlli possono essere eseguiti anche a seguito di richieste delle associazioni di tutela dell'ambiente e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.




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