(G.U. 16-1-1991, n.13 suppl.)
NORME PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO ENERGETICO NAZIONALE: ASPETTI ISTITUZIONALI, CENTRALI IDROELETTRICHE ED ELETTRODOTTI, IDROCARBURI E GEOTERMIA, AUTOPRODUZIONE E DISPOSIZIONI FISCALI.
Titolo I
NORME PER GLI IMPIANTI IDROELETTRICI E PER GLI ELETTRODOTTI
Art.1. NORME PER GLI IMPIANTI IDROELETTRICI E PER GLI
ELETTRODOTTI
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
sono emanate, ai sensi dell'art.17, comma 2, della
legge 23-8-1988, n.400 (concernente la disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), norme regolamentari in materia di procedure
per le concessioni o le varianti di concessione di
derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica,
nonché, in materia di procedure per l'autorizzazione
alla costruzione di elettrodotti.
2. Il regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi generali della legislazione vigente in materia,
fatto salvo l'intervento nelle procedure da parte delle
amministrazioni competenti in base a tale legislazione,
dovrà in particolare:
a) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato autorizzi la costruzione dell'impianto,
dopo aver verificato la necessità di energia
elettrica che l'impianto da realizzare è destinato
a soddisfare e la sua compatibilità con le previsioni
del Piano energetico nazionale e dei piani di bacino
di cui all'art.17 della legge 18-5-1989, n.183, predisposti
dagli appositi comitati, ai quali partecipa con un
suo rappresentante redigendo apposito rapporto;
b) confermare, per gli impianti idroelettrici, le dighe
e gli elettrodotti di cui al presente articolo, l'efficacia
delle autorizzazioni e concessioni che consentano l'inizio
dei lavori, ottenute ai sensi delle norme vigenti anteriormente
alla data di entrata in vigore del regolamento;
c) semplificare e coordinare le procedure, anche eliminandone
le duplicazioni;
d) fissare termini perentori non inferiori a novanta
giorni entro i quali ciascuna autorità dovrà
adottare gli atti procedimentali di propria competenza
trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati
in senso favorevole;
e) prevedere che in caso di pareri negativi o discordanti
la decisione possa essere rimessa a un'apposita conferenza
dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio
dei ministri ovvero ad un apposito accordo di programma;
f) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato sia tenuto a redigere entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge la mappa degli impianti per la produzione di
energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza
e ad aggiornarla annualmente.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 1 sono abrogate le norme del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici approvato con regio decreto 11-12-1933, n.1775,
e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente
alle parti incompatibili con le norme del regolamento
o sostanzialmente riprodotte nello stesso, ferma restando
la loro vigenza per le concessioni relative a finalità
diverse dalla produzione di energia elettrica.
Art.2. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti
destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque
in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza
superiore a 10 metri o di capacità superiore
a 100.000 metri cubi e per la realizzazione delle relative
opere di trasporto delle acque si applicano le norme
di cui all'art.6 della legge 8-7-1986, n.349, ed i
relativi provvedimenti di attuazione.
2. Qualora venga constatato che la realizzazione dell'impianto
può avere un impatto importante sull'ambiente
di un altro Stato membro della Comunità economica
europea (CEE), il Ministro dell'ambiente ne informa
tempestivamente il Ministro degli affari esteri per
gli adempimenti necessari.
3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione,
la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di
impatto ambientale ed a ripristino territoriale nei
limiti e con le procedure previsti dalla normativa
vigente.
Titolo II
IDROCARBURI E GEOTERMIA
CAPO III
NUOVE NORME IN MATERIA DI LAVORAZIONE DI OLI MINERALI
E AUTORIZZAZIONE DI OPERE MINORI
Art.16. CONCESSIONE PER LAVORAZIONE O DEPOSITO DI OLI
MINERALI ED AUTORIZZAZIONE PER OPERE MINORI
1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del Ministro delle finanze, sentita la Regione interessata,
la costruzione e la gestione di:
a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali
e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;
b) nuovi impianti che amplino la capacità di
lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli
stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;
c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale
liquefatto, di capacità superiore a 100.000
metri cubi, non compresi nei decreti di concessione
degli stabilimenti di cui alla lettera a);
d) nuove opere che incrementino la capacità di
stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già
esistenti, in misura superiore al 30 per cento della
capacità autorizzata anche se l'ampliamento
è realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione
gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.
2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la
costruzione e la gestione di nuovi impianti che non
amplino la capacità di lavorazione di oli minerali,
di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi
ai medesimi stabilimenti, nonché delle opere
di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle
ivi previste.
Art.17. PROCEDURE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente
e il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, sono emanate, ai sensi dell'art.17, comma 2,
della legge 23-8-1988, n.400 (concernente la disciplina
dell'attività di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.), norme regolamentari
in materia di procedure per le concessioni e le autorizzazioni
di cui all'art.16.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma 1 dovrà in particolare:
a) fare salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative
di sicurezza e di tutela ambientale;
b) fissare termini perentori entro i quali ciascuna
autorità, compresa la regione interessata, dovrà
adottare gli atti procedimentali di propria competenza,
trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati
in senso favorevole;
c) regolamentare le autorizzazioni all'inizio dei lavori
di costruzione degli impianti nonché al loro
esercizio provvisorio;
d) determinare i casi nei quali la procedura prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988,
n.175, si intende soddisfatta quando siano stati espletati
gli adempimenti previsti dal regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29-7-1982,
n.577, e successive modificazioni e integrazioni;
e) provvedere all'aggiornamento della composizione e
delle funzioni ed alla determinazione delle modalità
di funzionamento della Commissione interministeriale
per la disciplina petrolifera, di cui al decreto ministeriale
10-1-1953, e successive modificazioni, anche in riferimento
ai compiti di cui all'art.18 della presente legge;
f) stabilire norme transitorie per la definizione delle
procedure di autorizzazione o concessione già
in corso.
3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate le
vigenti norme concernenti le concessioni ed autorizzazioni
richiamate dall'art.16, nonché le norme procedurali
incompatibili con il regolamento o sostanzialmente
riprodotte nello stesso.
Art.18.
Si omette in quanto inerente le agevolazioni finanziarie
per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie e
nei depositi di oli minerali.
Art.19. SCORTE DI RISERVA DI PRODOTTI PETROLIFERI
1. A decorrere dal 1 marzo 1991, tutti coloro che, nel
corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo
nel mercato interno prodotti petroliferi finiti, derivanti
sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali, sia
da importazioni, sono tenuti all'obbligo della scorta
di riserva delle seguenti categorie di prodotti:
a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina
per aerei, carburanti per motori di aviazione a reazione
del tipo benzina);
b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante
e carburanti per motori di aviazione a reazione del
tipo cherosene;
c) oli combustibili.
2. L'immissione al consumo è desunta dal verificarsi
dei presupposti per il pagamento dell'imposta di fabbricazione
o della sovrimposta di confine. Sono compresi i prodotti
destinati ad usi esenti dall'imposta di fabbricazione
o dalla sovrimposta di confine.
3. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle
categorie di prodotti petroliferi di cui al comma 1
non può essere inferiore a quello corrispondente
a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse
categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento
all'anno precedente. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, istituisce con proprio
decreto, nell'ambito del Ministero, un Comitato che
assolverà il compito di gestire le scorte di
riserva di prodotti petroliferi, così come definite
dal terzo comma dell'art.2 della legge 10-3-1986, n.61
(la quale modifica la legge 27-11-1982, n.873 e il
R.D.L. 2-11-1933, n.1741). In tale Comitato dovranno
essere rappresentati tutti gli operatori titolari di
concessione e gli importatori.
4. Il Comitato di cui al comma 3 dovrà tener
conto della distribuzione geografica e, quindi, dell'immediato
utilizzo delle scorte in caso di calamità, nonché
di un'equa ripartizione degli oneri e di una gestione
economica del sistema con trasparenza delle operazioni
ed assicurare un giacenza di prodotti finiti del 50
per cento dell'obbligo totale di scorta. I criteri
di convertibilità del rimanente 50 per cento
delle scorte di prodotti finiti in scorte di greggio
o semilavorati sono definiti da parte del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
proprio decreto, su proposta del Comitato. Nell'ambito
delle competenze del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il decreto fisserà
altresì la struttura, i compiti specifici ed
il regolamento di funzionamento del Comitato. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce
annualmente al Parlamento in merito all'attività
del Comitato.
Titolo III
NORME PER GLI AUTOPRODUTTORI E PER LE IMPRESE ELETTRICHE
DEGLI ENTI LOCALI
Art.20. NORME PER GLI AUTOPRODUTTORI DA FONTI ENERGETICHE
CONVENZIONALI
1. Si omette poiché sostituisce il terzo capoverso
del n.6) dell'art.4 della L.6-12-1962, n.1643.
2. Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra
enti locali e loro imprese, così come definite
dall'art.22 della legge 8-6-1990, n.142, nonché
tra società con partecipazione di enti locali
e/o delle loro suddette imprese.
3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le forniture di energia elettrica previste all'art.6
del decreto del Presidente della Repubblica 21-8-1963,
n.1165, per le quantità e i prezzi di cui agli
artt. 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino
al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture
verranno ridotte in misura progressivamente decrescente,
secondo quanto disposto dall'art.4 della legge 7-8-1982,
n.529, nei successivi sei anni.
5.
6. Si omettono.
7. I limiti del 70 per cento di cui al numero 6), dell'art.4
della legge 6-12-1962, n.1643, non si applicano dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
8. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'art.2,
comma 2, della legge 7-8-1982, n.529 (la quale regola
i rapporti tra l'Enel, le imprese elettriche degli
enti locali e le imprese autoproduttrici, in materia
di concessioni di grandi derivazioni elettriche), il
prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche
è disposto, su istanza del concessionario con
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito l'Enel, semprechè non ostino superiori
ragioni di pubblico interesse e per una durata massima
nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'art.3
della suddetta legge. Tale durata massima si applica
anche per le concessioni prolungate a favore delle
imprese degli enti locali ai sensi dell'art.8, comma
4, della legge 2-5-1990, n.102 (che recita: In deroga
alle disposizioni di cui alla legge 7-8-1982, n.529,
alle prossime scadenze delle concessioni di grandi
derivazioni relative ad impianti siti nel territorio
di cui all'art.1, l'Enel rinuncia ad avvalersi della
facoltà prevista dall'art.1 della predetta legge).
Art.21. SOCIETA' COMMERCIALI E IMPRESE ELETTRICHE DEGLI
ENTI LOCALI
1. Alle imprese elettriche degli enti che ne abbiano
fatto richiesta entro il termine previsto dall'art.4
n.5) della legge 6-12-1962, n.1643 (il termine era
il 12-12-1964), l'Enel rilascia la concessione di esercizio
delle attività di produzione, trasporto, trasformazione,
distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla
base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad
una convenzione-quadro tra l'Enel e l'organizzazione
di categoria delle imprese interessate.
2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole
imprese sono soggette all'approvazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo
stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito le parti, emana, con proprio decreto, la convenzione-quadro
qualora essa non sia stata stipulata entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i
diritti e i doveri delle parti, le modalità
relative all'esercizio dei poteri di coordinamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18-3-1965,
n.342 (il quale riguarda norme integrative della legge
6-12-1962, n.1643), nonché le cause di decadenza
delle concessioni. La convenzione-quadro deve anche
definire i criteri destinati a regolare, in sede di
convenzione con le singole aziende, le cessioni, gli
scambi e i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie,
dell'energia elettrica da esse prodotta.
4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate,
dispone con proprio decreto la convenzione di cui al
presente articolo tra l'Enel e le aziende municipalizzate
che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa
richiesta.
5. In caso di non ottenimento della concessione per
manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa
ad espletare il servizio, che sarà valutata
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle
imprese interessate, nonché nei casi di decadenza
o di rinuncia, i beni e i rapporti giuridici attinenti
all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data di
emanazione del decreto ministeriale di trasferimento,
con le modalità e con gli indennizzi previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 25-2-1963,
n.138 (il quale riguarda norme relative agli indennizzi
da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento
all'Enel), intendendosi tuttavia i valori riferiti
alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima
della emanazione del predetto decreto ministeriale.
6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del
n.4) dell'art.5 della legge 6-12-1962, n.1643, si applicano
le disposizioni di cui all'art.3 della legge 1-7-1966,
n.509 (la quale riguarda norme per l'acceleramento
dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori
trasferite all'Enel), quando l'indennizzo non superi
l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento
dell'indennizzo è effettuato in due semestralità.
7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche
degli enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito
del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento
dei fini di utilità generale di cui all'art.1
della legge 6-12-1962, n.1643, e successive modificazioni.
8. Le concessioni di esercizio di attività elettriche
già rilasciate dall'Enel alla data di entrata
in vigore della presente legge saranno sostituite da
nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto
nel presente articolo.
9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono
essere costituiti consorzi, oltre che società
per azioni, per le finalità e sotto l'osservanza
delle condizioni e modalità, in quanto applicabili,
di cui all'art.34.
10. Si omette
11. Le società, le aziende e gli enti che abbiano
per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica
devono sottoporre a società di revisione i rispettivi
bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati
alla legge 4-3-1958, n.191 (la quale riguarda norme
per la formazione del bilancio d'esercizio delle società,
aziende, enti di produzione o di distribuzione dell'energia
elettrica), e devono trasmetterli entro trenta giorni
dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono
le reti di distribuzione, che li inviano, entro i successivi
novanta giorni, corredati da una propria relazione,
al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ai fini dell'applicazione degli artt. 3, 4 e 5 della
legge 4-3-1958, n.191.
12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
11, le società, le aziende e gli enti di cui
al comma 11 ed il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, ove non vi abbiano già provveduto,
non sono più tenuti agli adempimenti previsti
dalla legge 4-3-1958, n.191.
Art.22. REGIME GIURIDICO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA A MEZZO DI FONTI RINNOVABILI E
ASSIMILATE
1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti
che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili
o assimilate, ai sensi della normativa vigente, e in
particolare la produzione di energia elettrica a mezzo
di impianti combinati di energia e calore, non è
soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel
dall'art.1 della legge 6-12-1962, n.1643 (che istituisce
l'Ente nazionale per l'energia elettrica), e successive
modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni
previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione
di energia elettrica.
2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione
degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione
competente per territorio.
3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti
di cui al presente articolo è ceduta all'Enel
e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'art.4,
n.8) della legge 6-12-1962, n.1643, modificato dall'art.18
della legge 29-5-1982, n.308.
4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto
terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta
dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati
da apposite convenzioni con l'Enel in conformità
ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni,
che terrà conto del necessario coordinamento
dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei
diversi ambiti territoriali.
5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione
per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri
relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge ed aggiornamenti con cadenza almeno biennale,
assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso
di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da
fonti energetiche di cui al comma 1. Nel caso di impianti
che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle
rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni
tecniche generali per l'assimilabilità.
6. E' abrogato l'art.4 della legge 29-5-1982, n.308.
7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli
artt. 2 e 3 della legge 31-10-1966, n.940 (concernente
modificazioni alla imposta erariale sul consumo della
energia elettrica), gli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi
della normativa vigente con potenza non superiore a
20 KW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e
dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento
in servizio separato rispetto alla rete pubblica.
Art.23. CIRCOLAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA
DA IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A MEZZO
DI FONTI RINNOVABILI E ASSIMILATE
1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di
cui all'art.22, oltre agli usi previsti dal terzo capoverso
del n.6) dell'art.4 della legge 6-12-1962 n.1643, come
sostituito dal comma 1 dell'art.20, è consentita
la libera circolazione all'interno di consorzi e società
consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi
per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui
al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6-3-1978, n.218, aziende speciali degli enti locali
e società concessionarie di pubblici servizi
dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di
autoproduzione, ovvero aziende di cui al regio decreto
15-10-1925, n.2578, recante: "Approvazione del
testo unico della legge sull'assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province",
previa autorizzazione del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato rilasciabile sulla
base di criteri di economicità e di valutazione
delle esigenze produttive.
2. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto
a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni
devono essere stipulate sulla base di una convenzione
tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentite le Regioni.
3. Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto
in cogenerazione da cedere, secondo quanto previsto
dal comma 2, tenendo conto dei costi del combustibile,
del tipo e delle caratteristiche delle utenze.
Art.24. DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE
1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel,
ai sensi dell'art.4, numeri 6) e 8), della legge 6-12-1962,
n.1643, possono esercitare il diritto di prelazione
sulle concessioni per le quali l'Enel abbia manifestato
la volontà di non avvalersi della facoltà
di subingresso di cui al combinato disposto del terzo
comma dell'art.25 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11-12-1933, n.1775 (riportante il
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e impianti elettrici), e del quinto comma dell'art.9
del decreto del Presidente della Repubblica 18-3-1965,
n.342 (il quale riguarda norme integrative della legge
6-12-1962, n.1643), a condizione che abbiano eseguito
le variazioni di cui al secondo comma dell'art.49 del
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto
11-12-1933, n.1775.
2. Restano salve le competenze delle province autonome
di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31-8-1972, n.670, e dalle
relative norme di attuazione.
3. E' abrogato l'art.17 della legge 29-5-1982, n.308.
4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi
dell'art.2, commi 1, 2 e 3, della legge 7-8-1982, n.529
(la quale riguarda la regolamentazione dei rapporti
tra l'Enel, le imprese elettriche degli enti locali
e le imprese autoproduttrici di energia elettrica),
ad avvalersi della facoltà di cui all'art.1,
comma primo, della legge stessa, e di conseguente prolungamento
delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione
e di derivazione, principali ed accessorie, i canali
adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico
restano in proprietà delle imprese elettriche
degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di
energia elettrica titolari delle relative concessioni
di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine
che sarà assegnato all'utenza.
5. Il secondo comma dell'art.2 della legge 7-8-1982,
n.529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo
comma del medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici.
6. Nei casi di rinuncia dell'Enel ai sensi dell'art.8,
comma 4, della legge 2-5-1990, n.102 (che recita: "In
deroga alle disposizioni di cui alla legge 7-8-1982,
n.529, alle prossime scadenze delle concessioni di
grandi derivazioni relative ad impianti siti nel territorio
di cui all'art.1, l'Enel rinuncia ad avvalersi della
facoltà prevista dall'art.1 della predetta legge"),
il prolungamento della durata della concessione è
disposto su istanza del concessionario con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito
l'Enel, per un periodo massimo di trenta anni.
7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel,
ai sensi dell'art.4, n.8) della legge 6-12-1962, n.1643,
modificato dall'art.18 (successivamente abrogato dall'art.23
della legge 9-1-1991, n.10) della legge 29-5-1982,
n.308, possono esercitare il diritto di prelazione
sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per
impianti idroelettrici di cui all'art.30 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11-12-1933,
n.1775 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.28. ALIQUOTA IVA PER L'ALLACCIAMENTO ALLE RETI DI
TELERISCALDAMENTO
1. Fino al 31 dicembre 1996 l'aliquota IVA da corrispondere
da parte degli utenti per l'allacciamento a reti di
teleriscaldamento realizzate in conformità alla
vigente normativa in materia di risparmio energetico
è stabilita nella misura del 4 per cento.
Art.29. AGEVOLAZIONI FISCALE PER IL CONTENIMENTO DEI
CONSUMI ENERGETICI
1. Il reddito delle unità immobiliari destinate
ad uso di civile abitazione possedute dalle persone
fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma
1 dell'art.87 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22-12-1986, n.917, diverse da quelle di cui all'art.40
del predetto testo unico, per le quali vengono posti
in essere interventi, non assistiti da contribuzione
diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico,
atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici
in conformità alle vigenti disposizioni in materia
di contenimento dei consumi energetici negli edifici,
è diminuito, ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, fino alla concorrenza del reddito
stesso, escluse le maggiorazioni di cui ai commi 3
e 4 dell'art.38 del predetto testo unico, per il periodo
di imposta in cui è stato eseguito il pagamento
a saldo e per quello successivo, di una quota pari
al 25 per cento, per ciascun periodo di imposta, della
spesa sostenuta dal possessore del reddito in proporzione
alla quota di possesso e rimasta effettivamente a suo
carico. La riduzione si applica per gli interventi
il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre
il 31 dicembre 1994.
2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione
atti al contenimento dei consumi energetici sono determinati
con decreto del ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle
finanze.
3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento
della relativa spesa devono essere comprovati da idonee
documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei
redditi relativa al primo periodo di imposta da cui
si applica la riduzione. Con il decreto di cui al comma
2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalità
di rilascio della documentazione occorrente.
Art.31. ISTITUZIONE DEL MARCHIO "RISPARMIO ENERGETICO"
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al fine dell'istituzione di un marchio
di "Risparmio energetico", l'Enea individua
le caratteristiche per la definizione degli apparecchi
domestici nonché dei sistemi e dispositivi di
illuminazione ad alto rendimento, sulla base di normative
tecniche UNI-CEI e tenendo conto dei migliori rendimenti
relativi al consumo di energia elettrica disponibili
nell'ambito della CEE e le comunica al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
su indicazione dell'Enea, alla conclusione dello studio
di cui al comma 1, entro 120 giorni definisce con proprio
decreto le caratteristiche degli apparecchi e dei sistemi
e dispositivi di cui al comma 1, le procedure e le
modalità tecniche per il rilascio del marchio
"Risparmio energetico" e la relativa apposizione
mediante etichettatura, anche in relazione a quanto
previsto dalla direttiva del Consiglio 79/530/CEE recepita
con decreto del Presidente della Repubblica 12-8-1982,
n.783 e dalla direttiva del Consiglio n.79/531/CEE
recepita con decreto del Presidente della Repubblica
10-9-1982, n.784. Con lo stesso decreto saranno definite
le informazioni per un uso razionale dell'energia e
per una diminuzione dei consumi riguardanti l'utilizzazione
dell'apparecchio e dei dispositivi, che dovranno essere
contenute nel libretto di istruzioni o nei fogli illustrativi
a cura del costruttore, dell'importatore e del distributore.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
coordina e indirizza, avvalendosi per l'attuazione
dell'Enel e delle imprese elettriche degli enti locali
così come definite dall'art.22 della legge 8-6-1990,
n.142, una campagna informativa al fine di evidenziare
le caratteristiche degli apparecchi e dispositivi di
cui al comma 1 dotati del marchio "Risparmio Energetico"
e per promuoverne l'utilizzazione presso i consumatori
e i cittadini.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
avvalendosi dell'Istituto italiano per il marchio di
qualità (I.M.Q.), del Comitato elettrotecnico
italiano e dell'Enea, effettua controlli a campione
sugli apparecchi e dispositivi domestici posti in vendita
con il marchio di "Risparmio energetico"
al fine di verificare la rispondenza del marchio alle
reali caratteristiche e prestazioni dell'apparecchio.
I controlli possono essere eseguiti anche a seguito
di richieste delle associazioni di tutela dell'ambiente
e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
(c) 1996 Note's