IMPIANTI PRODUZIONE CALORE ALIMENTATI A GAS CON DENSITA' NON SUPERIORE A 0,8.
Con la lettera circolare n.3720/4134 dell'1-3-1991 è
stato precisato che gli impianti di produzione di calore
indicati in oggetto possono essere ubicati in locali
contigui e/o sottostanti ad ambienti con densità
di affollamento inferiore a 0,4 persone/mq.
Si puntualizza comunque che il punto 2.2 della circolare
n.68 del 25-11-1969 non è stato abrogato e pertanto
i predetti impianti non devono essere installati in
locali contigui e/o sottostanti a cinema, teatri, sale
di riunione, autorimesse, scuole, chiese e simili.
Resta ovviamente salva la possibilità di richiedere
specifiche deroghe con le procedure dell'art.21 del
decreto del Presidente della Repubblica n.577/82 prevedendo
le misure di sicurezza alternative indicate nell'allegato
alla lettera circolare n.22865/4134 del 16-12-1988.
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