NORME DI SICUREZZA PER IMPIANTI TERMICI A GAS DI RETE. DEROGA IN VIA GENERALE ALLA NORMA DI CUI AL PUNTO 2.2 DELLA CIRCOLARE N.68 DEL 25 NOVEMBRE 1969 E CONDIZIONI ALLE QUALI LA CONCESSIONE SI INTENDE SUBORDINATA.
Con la lettera circolare n.22864/4134 del 16-12-1988
sono state indicate le misure di sicurezza alternative
ritenute necessarie, in via di massima, per accogliere
le richieste di deroga al punto 2.2 della circolare
25-11-1969, n.68, e successive modificazioni, in attesa
del definitivo aggiornamento delle norme, e che dovevano
essere esplicitamente indicate nell'istruire le istanze
medesime ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 29-7-1982,
n.577.
Poiché tali misure sono in linea con i principi
informativi della nuova normativa, il Comitato Centrale
Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nel
riconfermare il carattere di necessità ne ha
riconosciuto anche il carattere di sufficienza per
l'accoglimento della deroga.
In tale situazione, essendo divenuta la concessione
della deroga da parte degli organi centrali puro atto
formale, al fine di snellire i procedimenti ed evitare
aggravi di lavoro per procedure solo burocratiche,
si dispone che ove risultino rispettate integralmente
le condizioni riportate nell'allegato alla richiamata
lettera circolare, i Comandi Provinciali dei Vigili
del Fuoco possono procedere direttamente all'approvazione
dell'impianto, intendendosi accolta in via generale
la deroga al punto 2.2 della circolare 25-11-1969,
n.68.
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