[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 7 GENNAIO 1992, N.1

NORME DI SICUREZZA PER IMPIANTI TERMICI A GAS DI RETE. DEROGA IN VIA GENERALE ALLA NORMA DI CUI AL PUNTO 2.2 DELLA CIRCOLARE N.68 DEL 25 NOVEMBRE 1969 E CONDIZIONI ALLE QUALI LA CONCESSIONE SI INTENDE SUBORDINATA.

Con la lettera circolare n.22864/4134 del 16-12-1988 sono state indicate le misure di sicurezza alternative ritenute necessarie, in via di massima, per accogliere le richieste di deroga al punto 2.2 della circolare 25-11-1969, n.68, e successive modificazioni, in attesa del definitivo aggiornamento delle norme, e che dovevano essere esplicitamente indicate nell'istruire le istanze medesime ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 29-7-1982, n.577.
Poiché tali misure sono in linea con i principi informativi della nuova normativa, il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nel riconfermare il carattere di necessità ne ha riconosciuto anche il carattere di sufficienza per l'accoglimento della deroga.
In tale situazione, essendo divenuta la concessione della deroga da parte degli organi centrali puro atto formale, al fine di snellire i procedimenti ed evitare aggravi di lavoro per procedure solo burocratiche, si dispone che ove risultino rispettate integralmente le condizioni riportate nell'allegato alla richiamata lettera circolare, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco possono procedere direttamente all'approvazione dell'impianto, intendendosi accolta in via generale la deroga al punto 2.2 della circolare 25-11-1969, n.68.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's