APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 SETTEMBRE 1991, N.311, CHE ATTUA LE DIRETTIVE N.87/404/CEE E N.90/488/CEE IN MATERIA DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE
Il decreto legislativo in oggetto entrato in vigore
il 5 ottobre 1991, prevede che dal 1 luglio 1992 i
recipienti a pressione semplici disciplinati dalla
direttiva numero 87/404/CEE devono essere costruiti
conformemente ai requisiti essenziali fissati dalla
direttiva medesima.
Di conseguenza trattandosi di una direttiva che prevede
un'armonizzazione totale della normativa che regola
la costruzione dei suddetti recipienti, tutta la vigente
legislazione in materia in contrasto con la sopracitata
direttiva non è applicabile dalla data del 1o
luglio 1992.
In assenza delle relative norme armonizzate, elaborate
in sede CEN, ed approvate dalla Commissione della Comunità
europea, si ritiene che la verifica della rispondenza
ai requisiti essenziali di sicurezza potrà essere
effettuata sulla base dei criteri indicati nell'allegato
I del decreto delegato 27-9-1991, n.311, e tenendo
conto delle vigenti norme tecniche nazionali in quanto
compatibili con i predetti criteri.
Qualora successivamente alla data di entrata in vigore
della presente circolare dovessero essere pubblicate
alcune norme armonizzate le disposizioni di cui al
precedente capoverso saranno applicabili per la parte
non coperta dalle suddette norme.
I recipienti a pressione in parola, dal 1ß luglio
1992 dovranno riportare, oltre le indicazioni previste
nella direttiva, anche il numero distintivo dell'organismo
notificato alla CEE.
Considerato inoltre che la direttiva CEE n.90/488 ha
ammesso per il periodo fino al 1o luglio 1992 l'immissione
sul mercato e/o la messa in servizio di recipienti
conformi alla normativa vigente sul territorio di ciascun
Paese CEE prima dell'attuazione della direttiva n.87/404,
si ritiene tale data ultimativa per la produzione in
essere.
Pur tuttavia i recipienti a pressione semplici costruiti
anteriormente al 1o luglio 1992, purché installati
con altri componenti in un impianto utilizzato per
realizzare prodotti industriali più complessi,
possono essere commercializzati in data successiva,
in quanto la messa in servizio coincide con la data
in cui il recipiente è stato venduto dal costruttore
al primo utilizzatore, nella specie da identificarsi
nell'installatore proprietario dell'impianto assemblato.
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