[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INDUSTRIA 7 MAGGIO 1992, N.220 F

(G.U. 22-6-1992, n.145-suppl.)

ART. 11 DELLA LEGGE N.10/1991. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INIZIATIVE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZAZIONE DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA O ASSIMILATE

L'art.2, primo comma del decreto ministeriale 7-5-1992, prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve stabilire, con propria circolare, le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui all'art.11 della legge n.10 del 1991.
Si determinano pertanto le seguenti modalità:
1) Le domande di contributo di cui all'art.11 della predetta legge devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, via Molise, 2 - Roma.
2) La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Divisione I - Affari generali, studi e programmazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.
3) Le domande di contributo devono essere presentate in doppia copia, di cui una in carta legale, e redatte secondo il modello riportato in allegato alla presente circolare (allegato 1).
4) Per una migliore lettura ed una più ordinata conservazione della domanda di contributo da parte del Ministero, si raccomanda di numerare progressivamente in ogni loro pagina scritta tutti gli allegati alla domanda stessa e di raccoglierli o ricollegarli in uno o più tomi, ciascuno dei quali dovrà riportare gli estremi della domanda e il soggetto proponente.
5) La domanda e l'insieme della documentazione allegata deve essere presentata in pacco sigillato recante all'esterno i seguenti dati:
- soggetto proponente;
- tipologia d'intervento;
- articolo di riferimento alla legge n.10/1991.
6) Nel caso in cui vengano proposte domande di contributo per iniziative di realizzazione, studio di fattibilità e progetto esecutivo relative alla stessa tipologia di intervento ogni iniziativa deve essere oggetto di una domanda separata.
7) Le domande "di realizzazione" e/o di "progetto esecutivo" e/o "studio di fattibilità" devono essere corredate della documentazione elencata rispettivamente ai commi terzo, quinto, sesto dell'art.2 del decreto ministeriale 7-5-1992 tenuto presente che:
- i certificati di cui ai punti a), b) e c), devono essere stati rilasciati dal competente ufficio in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo; se, all'atto della domanda in sostituzione di tali certificati vengono allegate dichiarazioni temporaneamente sostitutive, la relativa certificazione deve essere presentata successivamente entro i termini stabiliti dall'art.4, sesto comma, del decreto ministeriale 7-5-1992;
- le dichiarazioni di cui ai punti e), f) e o) devono essere redatte unitamente su carta intestata del richiedente il contributo secondo il modello riportato in allegato alla presente circolare (allegato 2) e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante.
Nel caso di iniziative di studi di fattibilità e progetti esecutivi le date da riportare sulla dichiarazione di cui ai punti a) e b), devono essere quelle relative alla redazione degli stessi studi di fattibilità e degli stessi progetti esecutivi;
- la scheda di cui al punto 1), redatta secondo il modello riportato in allegato alla presente circolare non deve essere compilata solo nel caso in cui, al momento della domanda, l'iniziativa stessa dovesse risultare già terminata ed entrata in esercizio;
- per facilitare l'esame istruttorio da parte dell'amministrazione le schede di cui al punto g) devono essere compilate secondo lo schema riportato nell'allegato 3 se riferite ad iniziative di realizzazione e di progetto esecutivo.
L'allegato 3 è suddiviso nelle seguenti due sezioni:
a) la prima sezione comune a tutte le tipologie di intervento, contenente una scheda per le informazioni generali e finanziarie sul richiedente e sull'iniziativa proposta;
b) la seconda sezione, contenente tre schede specifiche per le diverse tipologie d'intervento indicate nella lettera g) dell'art.2, per le informazioni tecnico-economiche sull'iniziativa proposta. Nel caso in cui l'iniziativa proposta sia di una tipologia non compresa tra le tre di cui sopra ed indicata nella medesima lettera g) con la voce "altre" il proponente dovrà compilare una scheda che contenga dati tecnico-economici di dettaglio almeno pari a quelli contenuti nelle tre schede specifiche.
Nel caso di iniziative relative a più tipologie di intervento, il richiedente deve inviare una scheda per ogni tipologia.
L'allegato 4 è relativo alla scheda che deve essere compilata per domande relative ad iniziative di studi di fattibilità:
- la relazione tecnica di cui al punto h) deve essere esplicativa del contenuto delle schede e deve contenere elementi che illustrino, integrino e chiarifichino i dati in esse riportate;
- la dichiarazione di cui al punto m) deve essere redatta su carta intestata del soggetto proponente secondo il modello allegato alla presente circolare (allegato 6).
8) I soggetti la cui iniziativa sia stata oggetto di concessione di contributo ai sensi dell'art.11 della legge n.10 del 1991, ai fini dell'erogazione, devono produrre la documentazione di cui al quarto comma dell'art.7 del decreto ministeriale 7-5-1992 tenuto presente che:
- i certificati di cui ai punti a), b) e c), devono essere stati rilasciati dal competente ufficio in data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di presentazione della documentazione per l'erogazione del contributo;
- le dichiarazioni di cui ai punti d) ed e) devono essere redatte unitamente secondo il modello riportato in allegato alla presente circolare (allegato 7);
- la dichiarazione di cui al punto f) (relativa a comuni, aziende municipalizzate ecc.) deve essere redatta secondo il modello riportato alla presente circolare (allegato 8);
- l'elenco di cui al punto h) deve essere predisposto in ordine cronologico e deve riportare i seguenti dati: numero della fattura, data della fattura, nominativo del fornitore, importo imponibile e quota imputabile all'iniziativa.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's