(G.U. 22-6-1992, n.145-suppl.)
ART. 11 DELLA LEGGE N.10/1991. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INIZIATIVE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZAZIONE DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA O ASSIMILATE
L'art.2, primo comma del decreto ministeriale 7-5-1992,
prevede che il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato deve stabilire, con propria circolare,
le modalità di presentazione delle domande di
contributo di cui all'art.11 della legge n.10 del 1991.
Si determinano pertanto le seguenti modalità:
1) Le domande di contributo di cui all'art.11 della
predetta legge devono essere presentate al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie
di base, via Molise, 2 - Roma.
2) La data di presentazione delle domande è stabilita
dal timbro a data apposto dalla Divisione I - Affari
generali, studi e programmazione della Direzione generale
delle fonti di energia e delle industrie di base.
3) Le domande di contributo devono essere presentate
in doppia copia, di cui una in carta legale, e redatte
secondo il modello riportato in allegato alla presente
circolare (allegato 1).
4) Per una migliore lettura ed una più ordinata
conservazione della domanda di contributo da parte
del Ministero, si raccomanda di numerare progressivamente
in ogni loro pagina scritta tutti gli allegati alla
domanda stessa e di raccoglierli o ricollegarli in
uno o più tomi, ciascuno dei quali dovrà
riportare gli estremi della domanda e il soggetto proponente.
5) La domanda e l'insieme della documentazione allegata
deve essere presentata in pacco sigillato recante all'esterno
i seguenti dati:
- soggetto proponente;
- tipologia d'intervento;
- articolo di riferimento alla legge n.10/1991.
6) Nel caso in cui vengano proposte domande di contributo
per iniziative di realizzazione, studio di fattibilità
e progetto esecutivo relative alla stessa tipologia
di intervento ogni iniziativa deve essere oggetto di
una domanda separata.
7) Le domande "di realizzazione" e/o di "progetto
esecutivo" e/o "studio di fattibilità"
devono essere corredate della documentazione elencata
rispettivamente ai commi terzo, quinto, sesto dell'art.2
del decreto ministeriale 7-5-1992 tenuto presente che:
- i certificati di cui ai punti a), b) e c), devono
essere stati rilasciati dal competente ufficio in data
non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione
della domanda di contributo; se, all'atto della domanda
in sostituzione di tali certificati vengono allegate
dichiarazioni temporaneamente sostitutive, la relativa
certificazione deve essere presentata successivamente
entro i termini stabiliti dall'art.4, sesto comma,
del decreto ministeriale 7-5-1992;
- le dichiarazioni di cui ai punti e), f) e o) devono
essere redatte unitamente su carta intestata del richiedente
il contributo secondo il modello riportato in allegato
alla presente circolare (allegato 2) e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante.
Nel caso di iniziative di studi di fattibilità
e progetti esecutivi le date da riportare sulla dichiarazione
di cui ai punti a) e b), devono essere quelle relative
alla redazione degli stessi studi di fattibilità
e degli stessi progetti esecutivi;
- la scheda di cui al punto 1), redatta secondo il modello
riportato in allegato alla presente circolare non deve
essere compilata solo nel caso in cui, al momento della
domanda, l'iniziativa stessa dovesse risultare già
terminata ed entrata in esercizio;
- per facilitare l'esame istruttorio da parte dell'amministrazione
le schede di cui al punto g) devono essere compilate
secondo lo schema riportato nell'allegato 3 se riferite
ad iniziative di realizzazione e di progetto esecutivo.
L'allegato 3 è suddiviso nelle seguenti due sezioni:
a) la prima sezione comune a tutte le tipologie di intervento,
contenente una scheda per le informazioni generali
e finanziarie sul richiedente e sull'iniziativa proposta;
b) la seconda sezione, contenente tre schede specifiche
per le diverse tipologie d'intervento indicate nella
lettera g) dell'art.2, per le informazioni tecnico-economiche
sull'iniziativa proposta. Nel caso in cui l'iniziativa
proposta sia di una tipologia non compresa tra le tre
di cui sopra ed indicata nella medesima lettera g)
con la voce "altre" il proponente dovrà
compilare una scheda che contenga dati tecnico-economici
di dettaglio almeno pari a quelli contenuti nelle tre
schede specifiche.
Nel caso di iniziative relative a più tipologie
di intervento, il richiedente deve inviare una scheda
per ogni tipologia.
L'allegato 4 è relativo alla scheda che deve
essere compilata per domande relative ad iniziative
di studi di fattibilità:
- la relazione tecnica di cui al punto h) deve essere
esplicativa del contenuto delle schede e deve contenere
elementi che illustrino, integrino e chiarifichino
i dati in esse riportate;
- la dichiarazione di cui al punto m) deve essere redatta
su carta intestata del soggetto proponente secondo
il modello allegato alla presente circolare (allegato
6).
8) I soggetti la cui iniziativa sia stata oggetto di
concessione di contributo ai sensi dell'art.11 della
legge n.10 del 1991, ai fini dell'erogazione, devono
produrre la documentazione di cui al quarto comma dell'art.7
del decreto ministeriale 7-5-1992 tenuto presente che:
- i certificati di cui ai punti a), b) e c), devono
essere stati rilasciati dal competente ufficio in data
non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di presentazione
della documentazione per l'erogazione del contributo;
- le dichiarazioni di cui ai punti d) ed e) devono essere
redatte unitamente secondo il modello riportato in
allegato alla presente circolare (allegato 7);
- la dichiarazione di cui al punto f) (relativa a comuni,
aziende municipalizzate ecc.) deve essere redatta secondo
il modello riportato alla presente circolare (allegato
8);
- l'elenco di cui al punto h) deve essere predisposto
in ordine cronologico e deve riportare i seguenti dati:
numero della fattura, data della fattura, nominativo
del fornitore, importo imponibile e quota imputabile
all'iniziativa.
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