(G.U. 22-6-1992, n.145-suppl.)
ART. 12 DELLA LEGGE N.10/1991. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE PER ASPETTI TECNICI E/O GESTIONALI E/O ORGANIZZATIVI
L'art.2, primo comma del decreto ministeriale 7-5-1992,
prevede che il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato deve stabilire, con propria circolare,
le modalità di presentazione delle domande di
contributo di cui all'art.12 della legge n.10/1991.
Si determinano pertanto le seguenti modalità:
1) Le domande di contributo di cui all'art.12 della
predetta legge devono essere presentate al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie
di base, via Molise, 2 - Roma.
2) La data di presentazione delle domande è stabilita
dal timbro a data apposto dalla Divisione I - Affari
generali, studi e programmazione della Direzione generale
delle fonti di energia e delle industrie di base.
3) Le domande di contributo devono essere presentate
in doppia copia, di cui una in carta legale, e redatte
secondo il modello riportato in allegato alla presente
circolare (allegato 1).
4) Per una migliore lettura ed una più ordinata
conservazione della domanda di contributo, da parte
del Ministero, si raccomanda di numerare progressivamente
in ogni loro pagina scritta tutti gli allegati alla
domanda stessa e di raccoglierli o ricollegarli in
uno o più tomi, ciascuno dei quali dovrà
riportare gli estremi della domanda e il soggetto proponente.
5) La domanda e l'insieme della documentazione allegata
deve essere presentata in pacco sigillato recante all'esterno
i seguenti dati:
- soggetto proponente ....................................................................................................;
- tipologia d'intervento ..................................................................................................;
- articolo di riferimento alla legge n.10/1991 ....................................................;
6) Le domande devono essere corredate della documentazione
elencata al secondo comma dell'art.2 del decreto ministeriale
7-5-1992 tenuto presente che:
- i certificati di cui ai punti a), b) e c), devono
essere stati rilasciati dal competente ufficio in data
non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione
della domanda di contributo; se, all'atto della domanda
in sostituzione di tali certificati vengono allegate
dichiarazioni temporaneamente sostitutive, la relativa
certificazione deve essere presentata successivamente
entro i termini stabiliti dal sesto comma dell'art.4
del decreto ministeriale 7-5-1992;
- le dichiarazioni di cui ai punti e), f) g) e p) devono
essere redatte unitamente su carta intestata del richiedente
il contributo secondo il modello riportato in allegato
alla presente circolare (allegato 2) e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante;
- la scheda di cui al punto h), deve essere redatta
secondo lo schema allegato alla presente circolare
(allegato 3);
- la relazione di cui al punto i) deve essere corredata
da tutta la documentazione di cui al punto stesso ed
in particolare modo deve essere completata da un dettagliato
preventivo nel caso di iniziative da realizzare o da
un elenco dettagliato dei costi sostenuti nel caso
di iniziativa già realizzata;
- la scheda di cui al punto m), redatta secondo il modello
riportato in allegato alla presente circolare (allegato
4) non deve essere compilata solo nel caso in cui,
al momento della domanda, l'iniziativa stessa dovesse
risultare già terminata ed entrata in esercizio;
- la dichiarazione di cui al punto n) deve essere redatta
su carta intestata del soggetto richiedente il contributo
secondo il modello allegato alla presente circolare
(allegato 5).
7) I soggetti la cui iniziativa sia stata oggetto di
concessione di contributo ai sensi dell'art.12 della
legge n.10 del 1991, ai fini dell'erogazione, devono
produrre la documentazione di cui al terzo comma dell'art.6
del decreto ministeriale 7-5-1992 tenuto presente che:
- i certificati di cui ai punti a), b) e c), devono
essere stati rilasciati dal competente ufficio in data
non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di presentazione
della documentazione per l'erogazione del contributo;
- le dichiarazioni di cui ai punti d) ed e) devono essere
redatte unitamente secondo il modello riportato in
allegato alla presente circolare (allegato 6);
- la dichiarazione di cui al punto f) (relativa a comuni,
aziende municipalizzate ecc.) deve essere redatta secondo
il modello riportato alla presente circolare (allegato
7);
- l'elenco di cui al punto h) deve essere predisposto
in ordine cronologico e deve riportare i seguenti dati:
numero della fattura, data della fattura, nominativo
del fornitore, importo imponibile e quota imputabile
all'iniziativa.
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