[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INDUSTRIA 7 MAGGIO 1992, N.221 F

(G.U. 22-6-1992, n.145-suppl.)

ART. 12 DELLA LEGGE N.10/1991. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE PER ASPETTI TECNICI E/O GESTIONALI E/O ORGANIZZATIVI

L'art.2, primo comma del decreto ministeriale 7-5-1992, prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve stabilire, con propria circolare, le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui all'art.12 della legge n.10/1991.
Si determinano pertanto le seguenti modalità:
1) Le domande di contributo di cui all'art.12 della predetta legge devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, via Molise, 2 - Roma.
2) La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Divisione I - Affari generali, studi e programmazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.
3) Le domande di contributo devono essere presentate in doppia copia, di cui una in carta legale, e redatte secondo il modello riportato in allegato alla presente circolare (allegato 1).
4) Per una migliore lettura ed una più ordinata conservazione della domanda di contributo, da parte del Ministero, si raccomanda di numerare progressivamente in ogni loro pagina scritta tutti gli allegati alla domanda stessa e di raccoglierli o ricollegarli in uno o più tomi, ciascuno dei quali dovrà riportare gli estremi della domanda e il soggetto proponente.
5) La domanda e l'insieme della documentazione allegata deve essere presentata in pacco sigillato recante all'esterno i seguenti dati:
- soggetto proponente ....................................................................................................;
- tipologia d'intervento ..................................................................................................;
- articolo di riferimento alla legge n.10/1991 ....................................................;
6) Le domande devono essere corredate della documentazione elencata al secondo comma dell'art.2 del decreto ministeriale 7-5-1992 tenuto presente che:
- i certificati di cui ai punti a), b) e c), devono essere stati rilasciati dal competente ufficio in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo; se, all'atto della domanda in sostituzione di tali certificati vengono allegate dichiarazioni temporaneamente sostitutive, la relativa certificazione deve essere presentata successivamente entro i termini stabiliti dal sesto comma dell'art.4 del decreto ministeriale 7-5-1992;
- le dichiarazioni di cui ai punti e), f) g) e p) devono essere redatte unitamente su carta intestata del richiedente il contributo secondo il modello riportato in allegato alla presente circolare (allegato 2) e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante;
- la scheda di cui al punto h), deve essere redatta secondo lo schema allegato alla presente circolare (allegato 3);
- la relazione di cui al punto i) deve essere corredata da tutta la documentazione di cui al punto stesso ed in particolare modo deve essere completata da un dettagliato preventivo nel caso di iniziative da realizzare o da un elenco dettagliato dei costi sostenuti nel caso di iniziativa già realizzata;
- la scheda di cui al punto m), redatta secondo il modello riportato in allegato alla presente circolare (allegato 4) non deve essere compilata solo nel caso in cui, al momento della domanda, l'iniziativa stessa dovesse risultare già terminata ed entrata in esercizio;
- la dichiarazione di cui al punto n) deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente il contributo secondo il modello allegato alla presente circolare (allegato 5).
7) I soggetti la cui iniziativa sia stata oggetto di concessione di contributo ai sensi dell'art.12 della legge n.10 del 1991, ai fini dell'erogazione, devono produrre la documentazione di cui al terzo comma dell'art.6 del decreto ministeriale 7-5-1992 tenuto presente che:
- i certificati di cui ai punti a), b) e c), devono essere stati rilasciati dal competente ufficio in data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di presentazione della documentazione per l'erogazione del contributo;
- le dichiarazioni di cui ai punti d) ed e) devono essere redatte unitamente secondo il modello riportato in allegato alla presente circolare (allegato 6);
- la dichiarazione di cui al punto f) (relativa a comuni, aziende municipalizzate ecc.) deve essere redatta secondo il modello riportato alla presente circolare (allegato 7);
- l'elenco di cui al punto h) deve essere predisposto in ordine cronologico e deve riportare i seguenti dati: numero della fattura, data della fattura, nominativo del fornitore, importo imponibile e quota imputabile all'iniziativa.




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