TRATTAMENTO TIPI MAPPALI - MODIFICA CIRCOLARE 15/85
Come è noto, l'applicazione delle recenti disposizioni
impartite con la circolare n.5 del 1989, in materia
di conservazione dei tipi di frazionamento e tipi mappali,
impone che il risultato dell'atto di aggiornamento
geometrico venga reso definitivo, con conseguente immediata
registrazione delle variazioni nella partita di pertinenza.
Nel particolare caso della costituzione di aree destinate
quali attinenze di fabbricati o porzioni di essi, stralciate
da maggiore consistenza particellare (ora trattate
nell'ambito applicativo espresso nella circolare 15/85)
verrebbero a crearsi stati di fatto riconducibili al
frazionamento di lotti, complementari alla denuncia
di cambiamento di cui all'art.8 della legge n.679 dell'1-10-1969,
per i quali la possibile certificabilità degli
elementi censuari, definitivamente acquisiti negli
archivi catastali, potrebbe presumere il graduale compimento
di illeciti, in materia di lottizzazioni abusive.
Pertanto, nella preminente esigenza di evitare il verificarsi
della anzidetta circostanza, si dispone, ritenendo
superato il concetto espresso nella citata circolare
15/85, che vengono assoggettati alle norme che regolano
i tipi di frazionamento (art.18 legge 47/85) anche
i tipi mappali utilizzati per acquisire, oltre l'individuazione
dei lotti su cui è stato edificato, anche la
definizione delle porzioni di aree scoperte, implicitamente
venute a configurarsi nell'atto di aggiornamento.
Restano valide tutte le procedure di denuncia al catasto
previste nella circolare n.2/84 e seguenti nonché
nella circolare n.2/88 e seguenti, sempreché
non rientrino nella fattispecie contemplata nell'art.12
della legge 31-5-1992, n.128.
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